CassazionedecretoSezione 4Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 03838/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 113/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 37500/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 maggio 1998, avverso il decreto del 23/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Pescara, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3838/2026 Roma, lì, 29/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 23 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, ed in ragione del fatto che il reddito di [OSCURATO:PERSONA] aveva superato i limiti previsti per fruire del beneficio, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deliberata in suo favore con decreto n. 2022/314 S.I.U.S. 2. Avverso tale provvedimento [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indirizzandolo al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, e lamentando un errore nel computo del reddito rilevante ai sensi dell’art. 76 del predetto decreto. Più in particolare, il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca poiché tanto l’ufficio finanziario, quanto il Tribunale, nel determinare la soglia di reddito per ottenere l’ammissione non hanno tenuto conto della previsione di cui all’art. 92 dello stesso decreto, che per il caso in cui l'interessato all'ammissione conviva con il coniuge o con altri familiari, incrementa il limite indicato dall'art. 76, comma 1, di euro 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione. In termini generali deve ribadirsi che, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è reclamabile, davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello che ha emesso il provvedimento, essendo funzionalmente incompetente qualunque altro giudice (Sez. 4, n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv. 282573 – 01; Sez. 4, n. 37519 del 03/05/2017, Romano, Rv. 270851 – 01). 4.1. Tale principio trova una deroga per il caso in cui la revoca sia avvenuta su richiesta dell'ufficio finanziario, per il quale l'art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, prevede il ricorso per cassazione in alternativa rispetto alla opposizione (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672 - 01). In tali casi il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nella quale rientra la mancanza di motivazione, ma non il vizio riguardante la congruità delle valutazioni del giudice, come precisato da questa Sezione a proposito del ricorso proposto ex art. 99, comma 4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000 – 01; Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372 - 01). 4.2. Nella specie il ricorso è stato inequivocabilmente proposto ai sensi del citato art. 99, e ciò sia perché così espressamente qualificato (pp. 1 e 2), sia perché indirizzato al Tribunale di sorveglianza che, invece, lo ha trasmesso a questa Corte, contravvenendo all’interpretazione che, come visto, consente all’istante di proporre ricorso per cassazione in via alternativa rispetto all’opposizione (e non in via esclusiva). 5. Sulla scorta di tali argomentazioni, l'impugnazione deve essere qualificata come opposizione ex art. 99, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, funzionalmente competente. P.Q.M Qualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]