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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27493/2026

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posto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Perugia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al competente giudice dell'udienza preliminare; Letta la memoria del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'articolo 569, comma 3, cod. proc. pen., e, in ogni caso, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.2,9on sentenza del 29 maggio 2025 il Giudice/[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale‘rugia proscioglieva [OSCURATO:PERSONA], cui erano contestati i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 7, con-Ma 1, D.L.. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 2019 e 640 -bis cod. pen'm per avere, in qualità di richiedente il reddito di cittadinanza, reso plurime diclMraZioni false e attestanti cose non vere in particolare omettendo di dichiarare lattéiarità di un conto gioco recante vincite pari a centinaia di euro al mese (capo 1,), con tali condotte anche inducendo un errore i pubblici ufficiali della sede INPS presso cui aveva presentato le domandeper l'erogazione del reddito di cittadinanza, procurandosi l'ingiusto profitto della somma di euro 10.944,36 (capo 2), condotta quest'ultima assorbita nella contestazione di cui all'art. 7, comma 1, cit., ritenendo sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2 Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia deducendo vizio di motivazione, per essere la motivazione della decisione di proscioglimento dal corrispondente reato manifestamente illogica e contraddittoria.

Deduce il ricorrente che la motivazione della decisione assunta dal Gup sia illogica e contraddittoria, non comprendendosi come la presentazione di tre distinte domande e cinque diverse dichiarazioni sostitutive, per un totale di otto dichiarazioni mendaci, possa considerarsi una condotta singola, non reiterata e occasionale.

Si rileva altresì che la valutazione secondo la quale il profitto sarebbe stato minimo, indice della ritenuta tenuità dell'offesa, non è coerente con un profitto accertato di oltre 10.000 €, oltretutto corrispondente alla totalità della provvidenza erogata, non già a una parte indebitamente percepita di un fondo comunque concedibile misura inferiore.

3. [OSCURATO:PERSONA].

Procuratore generale, con memoria scritta, atteso che il giudice procedente ha illogicamente ritenuto occasionale una condotta perpetrata ben otto volte senza dare adeguata spiegazione al riguardo, ha chiesto l'annullamento della sentenza. 4 Il difensore dell'imputato, con memoria tempestivamente depositata, rilevato, in primo luogo, che la sentenza in discorso è appellabile da parte del Pubblico Ministero, sia perché i reati per cui si procede sono diversi da quelli indicati dall'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sia, considerato che l'art. 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui modificava l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., escludendo che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di pros- cioglimento emesse a- seguito del giudizio- abbreviato, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in secondo luogo, che è precluso il ricorso per saltum in caso sia dedotto, come nel caso in discorso, un vizio di motivazione, ha chiesto di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti alla competente Corte di appello.

Pur ritenuta assorbente l'eccezione formulata, ha evidenziato, altresì, che la sentenza impugnata ha correttamente e ampiamente motivato in ordine alla valutazione dell'offensività, e rilevato che non ligigo preclusioni di carattere letterale, né di ordine logico sistematico all'applicabilità dell'art. 131 -bis cod. pen. al reato continuato, in aderenza all'insegnamento delle Sezioni Unite (Sentenza n. 18.891 del 2022). 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello.

Preliminarmente, deve osservarsi come l'atto proposto dalla Procura generale deve essere qualificato come ricorso immediato per cassazione, atteso che la sentenza assolutoria di primo grado era appellabile.

1.1. Difatti, l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui precludeva al pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del giudizio abbreviato, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 320 del 20 luglio 2007; del resto /non opera nel caso in esame neanche la preclusionedi cui dall'articolo 593, comma 2, cod. proc. pen., quale modificato dal d.lgs n. 11 del 6 febbraio 2018, non già perché riguarda le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento (si veda, di contro, Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 23/04/2025 Rv. 288070 - 01, nonché Sez. 6, Sentenza n. 11356 del 2026, non mass., che hanno affermato, che la preclusione derivante dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. si estende anche alle sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato), ma perché, in ogni caso, il reato contestato e ritenuto non rientra nei casi di citazione diretta a giudizio.

Anche volendo prescindere dalla originaria contestazione del reato di cui all'art. 640 -bis cod. pen., condotta riqualificata nell'ipotesi di cui 7, comma 1, D.L.. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 2019, e dichiarata assorbita nella analoga contestazione di cui al capo 1), rileva il Collegio che quest'ultima fattispecie, a differenza della meno grave ipotesi di cui all'art. 7, comma 2 cit, che sanziona le omesse comunicazioni di variazioni di reddito e del patrimonio, risulta punita con la reclusione da due a sei anni, dunque non rientra nei casi di citazione diretta a giudizio, di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per i quali è precluso l'appello del pubblico ministero in caso di prosciogliménto.

1.2. Tanto premesso, si rileva che il ricorrente espressamente deduce il vizio di motivazione, per essere la motivazione assunta illogica e contraddittoria.

Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Pmt in proc.

Alonzi, Rv. 274834 - 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014, P.M. in proc [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 261208 - 01; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. 3Alias Zaratue, Rv. 242789 - 01; Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito, Rv. 253122; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, PG in proc Csollany, Rv. 236860-01).

Pur tenendo conto che la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la conversione deve avere luogo anche se, con uno solo dei motivi, si deduca il vizio di motivazione (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, cit; Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito, cit), nel caso in esame il motivo è comunque unico e con esso si lamenta, come visto, il vizio di motivazione.

Ne consegue, che il ricorso del Procuratore generale deve essere convertito in appello e che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Perugia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al competente giudice dell'udienza preliminare; Letta la memoria del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'articolo 569, comma 3, cod. proc. pen., e, in ogni caso, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.2,9on sentenza del 29 maggio 2025 il Giudice/[OSCURATO:PERSONA] del Tribunale‘rugia proscioglieva [OSCURATO:PERSONA], cui erano contestati i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 7, con-Ma 1, D.L.. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 2019 e 640 -bis cod. pen'm per avere, in qualità di richiedente il reddito di cittadinanza, reso plurime diclMraZioni false e attestanti cose non vere in particolare omettendo di dichiarare lattéiarità di un conto gioco recante vincite pari a centinaia di euro al mese (capo 1,), con tali condotte anche inducendo un errore i pubblici ufficiali della sede INPS presso cui aveva presentato le domandeper l'erogazione del reddito di cittadinanza, procurandosi l'ingiusto profitto della somma di euro 10.944,36 (capo 2), condotta quest'ultima assorbita nella contestazione di cui all'art. 7, comma 1, cit., ritenendo sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2 Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia deducendo vizio di motivazione, per essere la motivazione della decisione di proscioglimento dal corrispondente reato manifestamente illogica e contraddittoria. Deduce il ricorrente che la motivazione della decisione assunta dal Gup sia illogica e contraddittoria, non comprendendosi come la presentazione di tre distinte domande e cinque diverse dichiarazioni sostitutive, per un totale di otto dichiarazioni mendaci, possa considerarsi una condotta singola, non reiterata e occasionale. Si rileva altresì che la valutazione secondo la quale il profitto sarebbe stato minimo, indice della ritenuta tenuità dell'offesa, non è coerente con un profitto accertato di oltre 10.000 €, oltretutto corrispondente alla totalità della provvidenza erogata, non già a una parte indebitamente percepita di un fondo comunque concedibile misura inferiore. 3. [OSCURATO:PERSONA]. Procuratore generale, con memoria scritta, atteso che il giudice procedente ha illogicamente ritenuto occasionale una condotta perpetrata ben otto volte senza dare adeguata spiegazione al riguardo, ha chiesto l'annullamento della sentenza. 4 Il difensore dell'imputato, con memoria tempestivamente depositata, rilevato, in primo luogo, che la sentenza in discorso è appellabile da parte del Pubblico Ministero, sia perché i reati per cui si procede sono diversi da quelli indicati dall'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., sia, considerato che l'art. 2 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui modificava l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., escludendo che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di pros- cioglimento emesse a- seguito del giudizio- abbreviato, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, in secondo luogo, che è precluso il ricorso per saltum in caso sia dedotto, come nel caso in discorso, un vizio di motivazione, ha chiesto di convertire il ricorso in appello e trasmettere gli atti alla competente Corte di appello. Pur ritenuta assorbente l'eccezione formulata, ha evidenziato, altresì, che la sentenza impugnata ha correttamente e ampiamente motivato in ordine alla valutazione dell'offensività, e rilevato che non ligigo preclusioni di carattere letterale, né di ordine logico sistematico all'applicabilità dell'art. 131 -bis cod. pen. al reato continuato, in aderenza all'insegnamento delle Sezioni Unite (Sentenza n. 18.891 del 2022). 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per cassazione deve essere convertito in appello. Preliminarmente, deve osservarsi come l'atto proposto dalla Procura generale deve essere qualificato come ricorso immediato per cassazione, atteso che la sentenza assolutoria di primo grado era appellabile. 1.1. Difatti, l'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui precludeva al pubblico ministero di appellare contro le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del giudizio abbreviato, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 320 del 20 luglio 2007; del resto /non opera nel caso in esame neanche la preclusionedi cui dall'articolo 593, comma 2, cod. proc. pen., quale modificato dal d.lgs n. 11 del 6 febbraio 2018, non già perché riguarda le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento (si veda, di contro, Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 23/04/2025 Rv. 288070 - 01, nonché Sez. 6, Sentenza n. 11356 del 2026, non mass., che hanno affermato, che la preclusione derivante dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. si estende anche alle sentenze di proscioglimento emesse all'esito del giudizio abbreviato), ma perché, in ogni caso, il reato contestato e ritenuto non rientra nei casi di citazione diretta a giudizio. Anche volendo prescindere dalla originaria contestazione del reato di cui all'art. 640 -bis cod. pen., condotta riqualificata nell'ipotesi di cui 7, comma 1, D.L.. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 2019, e dichiarata assorbita nella analoga contestazione di cui al capo 1), rileva il Collegio che quest'ultima fattispecie, a differenza della meno grave ipotesi di cui all'art. 7, comma 2 cit, che sanziona le omesse comunicazioni di variazioni di reddito e del patrimonio, risulta punita con la reclusione da due a sei anni, dunque non rientra nei casi di citazione diretta a giudizio, di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., per i quali è precluso l'appello del pubblico ministero in caso di prosciogliménto. 1.2. Tanto premesso, si rileva che il ricorrente espressamente deduce il vizio di motivazione, per essere la motivazione assunta illogica e contraddittoria. Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Pmt in proc. Alonzi, Rv. 274834 - 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 48978 del 08/10/2014, P.M. in proc [OSCURATO:PERSONA]; Rv. 261208 - 01; Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. 3Alias Zaratue, Rv. 242789 - 01; Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito, Rv. 253122; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, PG in proc Csollany, Rv. 236860-01). Pur tenendo conto che la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la conversione deve avere luogo anche se, con uno solo dei motivi, si deduca il vizio di motivazione (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, Alonzi, cit; Sez. 6, n. 26419 del 3 luglio 2012, Laurito, cit), nel caso in esame il motivo è comunque unico e con esso si lamenta, come visto, il vizio di motivazione. Ne consegue, che il ricorso del Procuratore generale deve essere convertito in appello e che gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Convert P.Q.M
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