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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24282/2026

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[OSCURATO:PERSONA]Arco il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], NappiPaolo e [OSCURATO:PERSONA]; l’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e SepeSalvatore.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi d'impugnazione chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] espone tutti i motivi di ricorso e insiste perl'accoglimento di questi.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso; insiste perl'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di Appello di Napoli, in riformadella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessaa seguito di procedimento con rito abbreviato in data 1° dicembre 2023, previaassoluzione relativamente ai capi 17) e 20) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erelativamente al reato di porto in luogo pubblico di cui all’art. 12 della l. n. 497 del1974 in relazione al capo 23) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato lapena nei loro confronti, confermando nel resto la sentenza di primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Nella prospettazione accusatoria, recepita dai giudici di merito, ledichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, riscontrate dalle risultanze diintercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che dalle dichiarazioni delle personeoffese avevano fatto emergere l'esistenza nel territorio nolano del clancamorristico [OSCURATO:PERSONA], associazione di nuovo conio, le cui attività illecite dielezione riguardavano delitti contro il patrimonio (in particolare usura edestorsioni), delitti contro la persona ed in materia di armi.Nel territorio nolano fino alla metà degli anni ’80 era sotto il controllo dellaNuova [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], passando poi sotto l’influenzacriminale di [OSCURATO:PERSONA].Successivamente questo territorio è passato sotto il controllo dei fratelliRusso sino al loro arresto avvenuto nel 2009, a seguito del quale si sono succedutinumerosi avvicendamenti rispetto ai quali è emersa la caratura del clanSangermano.In particolare, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di appello, il clanSangermano grazie alla disponibilità di armi era riuscito ad affermarsi nell’areageografica di riferimento, stringendo accordi con le altre associazioni camorristicheper la spartizione degli affari illeciti.3.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannatoper il reato associativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), in qualità dipartecipe, per il delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dallaagevolazione mafiosa (capo 13).Sono stati articolati quattro motivi.3.1.

Con il primo ed il secondo motivo si deduce violazione di legge emancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al giudizio diresponsabilità per il reato associativo, che sarebbe stato fatto discendere dal merorapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza chela sentenza di appello abbia indicato indici dimostrativi del requisito dell’affectiosocietatis riferibile all’imputato.Invero, le vicende invocate dai giudici di merito non sono riferibili alperseguimento delle finalità della associazione mafiosa, essendo al contrarioriferibili al perseguimento di interessi personali dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].Gli episodi descritti in sentenza: --a) l’intervento nei confronti di SperaGiuseppe, amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ad onorare un debitocontratto nei confronti [OSCURATO:PERSONA]; --b) l’intervento per la risoluzione dellavertenza economica che contrapponeva [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; --c)l’asserita intestazione fittizia del bar Genius, lungi dal rappresentare la messa adisposizione del ricorrente, erano invece esclusivamente connessi ad interessipersonali di [OSCURATO:PERSONA].Del resto, nessun collaboratore di giustizia ha mai fatto riferimento alBuonincontri.3.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilitàper il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.Invero, in assenza della partecipazione al reato di cui al capo 1, non potevaessere ascritto al ricorrente il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.In secondo luogo, stante la sua natura di reato istantaneo, appare evidenteche le condotte di gestione del bene oggetto di intestazione fittizia costituisconoun post factum non punibile.3.3.

Con il quarto motivo si eccepisce la inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale oltre alla mancanza, contraddittorietà ed illogicitàdella motivazione in relazione alle aggravanti di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.(nella duplice veste del metodo e della agevolazione mafiosa) in relazione al delittodi cui all’art. 512 bis cod. pen.In particolare, l’agevolazione mafiosa ha natura soggettiva riguardando ilmotivo a delinquere dell’agente.Nel caso di specie, non vi sono elementi dai quali desumere laconsapevolezza dell’imputato delle finalità mafiose perseguite da SangermanoAgostino.4.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reatoassociativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), con il ruolo di partecipe, per ildelitto di concorso in detenzione di una pistola (capo 23), per il delitto di concorsoin detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo lunghe (capo 26),aggravati dalla agevolazione del clan.Sono stati articolati sei motivi.4.1.

Con il primo ed il secondo motivo il ricorso censura, ex art. 606 comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla partecipazione al delitto associativo.In particolare, la condanna in merito al delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. si fonda esclusivamente sui rapporti di frequentazione con alcuni affiliati esulla commissione dei reati fine, senza tener conto che nessun collaboratore digiustizia lo menziona come partecipe.Invero, quanto al capo 26, le immagini desunte dal servizio di videoripresaritraggono semplicemente quattro persone che praticano la caccia di tordi.Analogamente, l’asserito controllo del territorio era dettato semplicementedalla fobia dei numerosi furti verificatisi in zona.Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] costituisseun nuovo organismo camorristico, operativo su un territorio già presidiato da altrigruppi storici e consolidati, senza motivare in ordine ai presupposti richiestidall’art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.Invero, nessun elemento è offerto dai giudici di merito per giustificarel’esteriorizzazione della capacità di intimidazione, tenuto conto che il Sangermanoha fissato il suo centro di interessi a [OSCURATO:PERSONA].4.2.

Con il terzo motivo eccepisce la carenza di motivazione in ordine allacontestata aggravante dell’essere l’associazione armata.4.3.

Con il quarto ed il quinto motivo si censura la illogicità, incongruenzae contraddittorietà della motivazione in ordine ai reati in materia di armi oltre allanullità della sentenza per la riconosciuta aggravante del metodo e dellaagevolazione mafiosa per i delitti in materia di armi.4.4.

Con il sesto motivo censura la carenza di motivazione in ordine allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, così come gli aumentiin continuazione fissati in anni uno per il capo 26 ed in mesi sei per il capo 23 sonoda ritenersi privi di motivazione.5.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reatoassociativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), con il ruolo di partecipe e peril delitto di concorso in usura (capo 14) aggravato dall’approfittamento dello statodi bisogno, dal metodo mafioso e dalla agevolazione del clan.Sono stati articolati dieci motivi.5.1.

Con il primo motivo il ricorso censura, ex art. 606 comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione allavalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.Invero, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sonoprive di credibilità ed affidabilità in merito all’asserito tentativo di uccidere i fratelliGaldieri.Inoltre, gli altri collaboratori riferiscono fatti temporalmente privi diLa difesa precisa altresì che per ben due volte il PM ha chiestol’archiviazione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (nel 2012 e nel 2016),sebbene le dichiarazioni dei collaboratori utilizzati in sentenza fossero state giàrese, a conferma della inattendibilità del loro narrato.5.2.

Con secondo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell’art. 606, lett.e), cod. proc. pen., per non avere la sentenza dimostrato l’uso del metodo mafiosoda parte del clan [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, al [OSCURATO:PERSONA] sono addebitate condotte che non denotano e rilevano unamessa a disposizione camorristica.5.3.

Con il terzo, quarto e quinto motivo si censura ulteriormente lasentenza per aver ritenuto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] costituisse un nuovoorganismo camorristico, operativo su un territorio già presidiato da altri gruppistorici e consolidati, senza motivare in ordine ai presupposti richiesti dall’art. 416bis, comma terzo, cod. pen.Invero, non esistono intercettazioni o incontri finalizzati allaprogrammazione criminosa, né esiste una cassa comune, un fondo comune, unqualcosa di economicamente inteso come remunerazione agli associati in casi didifficoltà, come ad esempio la detenzione.5.4.

Con il sesto motivo e l’ottavo censura la violazione dell’art. 416 bis,comma quarto, cod. pen.La difesa evidenzia una carenza assoluta di motivazione in ordine allariferibilità delle armi agli scopi associativi.La nozione di disponibilità è più ampia di quella di detenzione ed evoca lafacoltà di impiego delle armi da parte degli affiliati senza che a ciò si frapponganoostacoli preventivi.Occorre necessariamente il collegamento finalistico della disponibilità con ilconseguimento dello scopo associativo da focalizzarsi nell'intento di mantenereviva la forza di intimidazione, di accrescerla e di utilizzarla in vista delraggiungimento degli obiettivi.5.5.

Con il settimo motivo viene censurata la violazione dell'articolo 606,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'articolo 644 cod. pen. ed allacontestata aggravante 416 bis.1 cod. pen. nella duplice veste di agevolazionemafiosa e metodo mafioso.La difesa evidenzia la nullità della sentenza per la mancata acquisizione evalutazione della relazione di consulenza peritale depositata insieme all'atto diappello con richiesta ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen., nella consapevolezzadella sua decisività.Sotto altro aspetto, la Corte di appello erra perché la pattuizione erarisalente al gennaio 2010 e gli anni in cui gli interessi sono stati pagati non sonodue ma tre (2010, 2011 e 2012), per cui se per i tre anni la persona offesa haversato 80.000 euro, di certo il tasso non può essere ragguagliato al 18%.Inoltre, il prestito non potrebbe mai considerarsi di natura usuraia perchéconsiderandosi le operazioni dal quadro sinottico dei tassi soglia relativi all'anno2010 il prestito concesso può equipararsi al credito personale per cui il tassousurario al 2010 sarebbe stato il 18,26.Infine, l'usura in concreto non risulta contestata, proprio perché il pubblicoministero probabilmente non ha ravvisato lo sfruttamento di uno stato di bisognodella persona offesa.5.6.

Con il nono motivo, il ricorso censura la violazione dell'articolo 606,lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla contestata aggravante tanto del metodoquanto dell'agevolazione mafiosa in relazione al capo 14.E’ del tutto insussistente il metodo mafioso per carenza assoluta di minaccedi qualsiasi genere non rinvenibili negli incontri con la persona offesa avvenuti neiterreni che costituiscono la sede naturale dell'attività lavorativa dei presunticoncorrenti nel reato di usura; d'altra parte il dolo intenzionale dell’agevolazionemafiosa deve esplicitarsi nel destinare fondi ad una cassa comune che invece nonrisulta in alcun atto processuale ed anzi è esclusa dalle dichiarazioni dei ritenutiadepti in intercettazioni effettuate durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA].5.7.

Con il decimo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art.606, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche ed in ordine alla dosimetria della penaInfatti, la pena base risulta parametrata alla elevata gravità del delittoassociativo ed alla elevata pericolosità per la sua capacità di intimidazione, ma sitratta di motivazione incongrua, così come l'aumento per la continuazione fissatain anni due per il capo 14 è da ritenersi privo di motivazione adeguata.6.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per ilreato associativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), con il ruolo di partecipe,per plurimi episodi di concorso in estorsione aggravati dal metodo mafioso e dallaagevolazione del clan (capi 3, 4, 6, 7), per concorso in tentata estorsioneaggravato dal metodo mafioso e dalla agevolazione del clan (capo 6), per il delittodi illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravato dal metodo mafioso edalla agevolazione del clan (capo 7), per il delitto di concorso in usura aggravatodal metodo mafioso e dalla agevolazione del clan e dall’approfittamento dello statodi bisogno (capo 16), per il delitto di concorso in detenzione e porto in luogopubblico di una pistola aggravato dalla agevolazione del clan (capo 18) e per ildelitto di concorso in detenzione di una pistola aggravato dalla agevolazionemafiosa (capo 19).Sono stati articolati dieci motivi.6.1.

Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione a tutte le ipotesi estorsive contestate.In particolare, non vi è stata mai alcuna intimidazione, ma solo normalitrattative, confermate dalla circostanza che le persone offese non hanno maisporto alcuna denuncia.[OSCURATO:PERSONA] non era titolare del [OSCURATO:PERSONA], né ha mai tratto un vantaggiopersonale dalla vendita delle mozzarelle di bufala, operando solo come rivenditoreper conto terzi.Sotto altro aspetto, la Corte d'appello non ha fornito dimostrazioneconcreta né dell'assoggettamento o della condizione di timore delle persone offesené tantomeno che l'agire del [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente orientato allo scopo diagevolare l'attività del cosiddetto clan [OSCURATO:PERSONA].Quanto al delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. dalle intercettazioni nonemerge alcuna imposizione del prodotto, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato soltanto amettere in guardia i suoi parenti dal [OSCURATO:PERSONA], essendo un soggetto del tuttoinaffidabile.6.2.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione al delitto di usura.La Corte di appello non si sofferma su un dato temporale rilevante: tra ladazione originaria del prestito (2011) e la richiesta di restituzione (2017) sonotrascorsi sei anni, periodo in cui l'imputato non ha mai attivato alcun tipo dipressione.

Inoltre, la Corte di appello non ha tenuto conto che l'imputato si èrivolto ad un avvocato per la definizione bonaria del piano di rientro elementoincompatibile con l'intento usurario e ancora più con qualsiasi metodo mafioso.6.3.

Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione a tutti i delitti in materia di armi contestati.Nella sentenza impugnata non vi è alcuna effettiva individuazione dellacondotta del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai singoli reati contestati né risulta approvato alcunconcreto contributo dell'imputato alla struttura consortile né tantomeno l'utilizzodel metodo mafioso spesso solo presunto sulla base di rapporti personali o merilegami parentali privi di effettivo rilievo penale.6.4.

Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen. per omessa valutazione della memoria difensiva e rigettodella rinnovazione della istruttoria.La difesa aveva chiesto l’esame di [OSCURATO:PERSONA], compagna delricorrente, in ordine alla spiegazione del contesto delle comunicazioni, ma talerichiesta è stata rigettata con motivazione incentrata sulla presunta completezzadell'istruttoria.La escussione della D’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto offrire una lettura diversadell'attività intercettiva, giacché tali intercettazioni potevano essere interpretatecome espressioni di conflittualità di coppia, frustrazione economica, sfoghipersonali e recriminazioni affettive, piuttosto che come manifestazionisintomatiche di un coinvolgimento in contesti mafiosi.6.5.

Con il quinto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in ordine alla condotta partecipativa.La condanna per il reato ex art 416 bis cod. pen. è fondata esclusivamentesulla presunzione di conoscenza e appartenenza all'associazione attesa lafamiliarità tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desunta dalla frequenza e rilevanzadei reati fine e contestati e da presunte “convergenze operative” con altri affiliati.Tuttavia, nessun collaboratore menziona mai [OSCURATO:PERSONA] come partecipe, nessuncoimputato lo indica come affiliato: in generale non emergono elementi da cuidesumere l'adesione al metodo mafioso o la condivisione degli scopi del sodalizio.La Corte di appello ha ritenuto indizio della partecipazione del Sepeall'associazione anche la disponibilità di un'autovettura che sarebbe stataacquistata da [OSCURATO:PERSONA], ma tale circostanza è smentitadocumentalmente: l'autovettura risulta infatti acquistata dallo zio dell'imputatoSebastiano [OSCURATO:PERSONA], come risulta dagli atti.6.6.

Con il sesto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. c) ed e),in relazione alla interpretazione dei dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e SangermanoAgostino in relazione al caseificio san [OSCURATO:PERSONA].I colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] denotano l’assolutodisinteresse di quest’ultimo nella gestione del caseificio [OSCURATO:PERSONA], di modo cheil [OSCURATO:PERSONA] millanta una vicinanza ed una contiguità pro domo sua.6.7.

Con il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. c), cod.proc. pen. in ordine all’esistenza della nuova consorteria denominata clanSangermano.I giudici di merito ritengono la creazione di un nuovo organismo, interritorio peraltro già presidiato ed occupato da altri gruppi storici e consolidati.Inoltre, soggiunge, la pronuncia impugnata è incorsa anche nell’erroneaapplicazione dell’art. 416, terzo comma, cod. pen., non sussistendo uno stato diassoggettamento e timore in danno di una collettività indiscriminata di persone.Manca l'accertamento in concreto della esteriorizzazione della capacità diintimidazione che non può certamente giustificarsi con lo schiaffeggiare unapersona in un androne per beghe familiari, insistere per l'acquisto di prodotticaseari, essere oggetto di pettegolezzi espressi in intercettazioni.6.8.

Con l’ottavo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), cod.proc. pen. in ordine all’aggravante dell’essere l’associazione armata.Vi è carenza assoluta nella motivazione in ordine alla riferibilità delle armiagli scopi associativi: occorre necessariamente il collegamento finalistico delladisponibilità con il conseguimento dello scopo associativo, da focalizzarsinell'intento di mantenere viva la forza di intimidazione, di accrescerla e utilizzarlain vista del raggiungimento degli obiettivi della associazione.6.9.

Con il nono motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), cod.proc. pen. in ordine alle aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazionemafiosa.Quanto al metodo è del tutto insussistente in relazione ai capi concernentila vendita delle mozzarelle, venendo in rilievo solo un agire incivile, insistente epressante.Quanto all'agevolazione mafiosa si osserva che il dolo intenzionale deveesplicitarsi nel destinare fondi ad una cassa comune che invece non risulta in alcundelle intercettazioni relative all'arresto di [OSCURATO:PERSONA].6.10.

Con il decimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ec), cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche ed al trattamento sanzionatorio.Invero gli aumenti per la continuazione sono da ritenersi privi dimotivazione adeguata.7.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannatoper il reato associativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), con il ruolo dipromotore, per il delitto di concorso in trasferimento fraudolento di beni aggravatodalla agevolazione del clan (capo 13), per il delitto di concorso in usura aggravatodal metodo mafioso, dalla agevolazione del clan e dall’approfittamento dello statodi bisogno (capo 14) e per il delitto di concorso in detenzione e porto in luogopubblico di armi aggravato dalla agevolazione del clan (capo 22).Sono stati presentati due distinti ricorsi a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di tredici motivi.7.1.

Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), lett.c) e lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia.Invero, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sonoprive di credibilità ed affidabilità in merito all’asserito tentativo di uccidere i fratelliGaldieri.Inoltre, gli altri collaboratori riferiscono fatti temporalmente privi diLa difesa precisa altresì che per ben due volte il PM ha chiestol’archiviazione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (nel 2012 e nel 2016),sebbene le dichiarazioni dei collaboratori utilizzati in sentenza fossero state giàrese, ciò confermerebbe la loro inattendibilità.7.2.

Con il secondo ed il quarto motivo si censurano la violazione dell’art.606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla valutazione degli elementi ritenutisintomatici dell’associazione mafiosa.Gli elementi probatori offerti dalla difesa hanno dimostrato che ilSangermano non era il padrino di cresima del Foglia, inoltre la circostanza chequest’ultimo non sia stato tratto in arresto per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. esclude che possa ritenersi preposto alla vigilanza e protezione diSangermano [OSCURATO:PERSONA].La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo vieneritenuta in assenza di condotte del tutto sintomatiche e concrete ma solo sullabase di colloqui indefiniti, indeterminati e apparenti.Gli stessi dialoghi intercettati in ambientale presso l'abitazione Sangermanonon riportano programmazioni, ideazioni, propositi di reato, ma sono del tuttodiscorsivi.Analogamente, i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente denotanol’assoluto disinteresse di quest’ultimo nella gestione del caseificio [OSCURATO:PERSONA], dimodo che il [OSCURATO:PERSONA] millanta una vicinanza ed una contiguità pro domo sua.7.3.

Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. c), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 191, 350 e 178 cod. proc. pen.La difesa, in particolare, ha eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazionirese dal [OSCURATO:PERSONA] nella annotazione di polizia giudiziaria priva di sottoscrizione.Le dichiarazioni spontanee dell’indagato devono trovare confezione formalein un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituitodall’annotazione di polizia giudiziaria, che di dette dichiarazioni fornisca contezzao riassunto.7.4.

Con il quinto, sesto e settimo motivo si censura la violazione dell’art.606, lett. b), lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla esistenza di un nuovogruppo camorristico ed al ruolo di promotore attribuito al [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha ritenuto la creazione di nuovo gruppo camorristico,operativo su un territorio già presidiato da altri gruppi storici e consolidati, senzamotivare in ordine ai presupposti richiesti dall’art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.Invero, nessun elemento è offerto dai giudici di merito per giustificarel’esteriorizzazione della capacità di intimidazione, tenuto conto che il Sangermanoha fissato il suo centro di interessi a [OSCURATO:PERSONA].Quanto al ruolo di promotore esso è del tutto sconnesso dal punto di vistaprobatorio rispetto agli elementi versati in atti, in quanto non vi è alcunapianificazione e individuazione delle scelte criminali: il [OSCURATO:PERSONA] si limita allalavorazione di terreni agricoli anche mediante l'acquisto di altri terreni in MignanoMontelungo.7.5.

Con l’ottavo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. e), cod.proc. pen. in relazione all’art. 416 bis, comma quarto, cod. pen.Vi è una carenza assoluta di motivazione in ordine alla riferibilità delle armiagli scopi associativi: occorre necessariamente il collegamento finalistico delladisponibilità delle armi con il conseguimento dello scopo associativo, da focalizzarsinell'intento di mantenere viva la forza di intimidazione, di accrescerla e diutilizzarla in vista del raggiungimento degli obiettivi.7.6.

Con il nono motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’art. 512 bis cod. pen.Difettano gli elementi della fittizia attribuzione della propria quota allaD’[OSCURATO:PERSONA], difetta la prova che il [OSCURATO:PERSONA] sia socio occulto, difetta la gestione ocogestione del bar.Ad ogni modo difetta la titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nelcostituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere in talguisa l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.7.7.

Con il decimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 644 cod. pen.La Corte di appello alle pagine 71-73 della sentenza impugnata ritiene cheil prestito ricevuto nel gennaio del 2010 abbia avuto un pagamento di interessi percirca due anni e che siano stati corrisposti dalla persona offesa 80.000 euro diinteressi fino alla metà del 2013, allorché fu concordata la restituzione del capitaleprestato ossia 200.000 euro in tranches di 10.000 euro mensili.La Corte di appello erra perché essendo la pattuizione risalente al gennaio2010, ne consegue che non la somma versata dalla persona offesa a titolo diinteressi deve essere divisa per tre anni, sicché il tasso non può essereragguagliato al 18% annuo.Quanto all'usura in concreto essa non risulta contestata, perchéverosimilmente il pubblico ministero ne ha ritenuto la pacifica insussistenza.7.8.

Con l’undicesimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b),ed e), cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui al capo 22.Invero, viene contestata la detenzione e il porto abusivo di un'arma parlatala cui presenza non viene ricavata da atti di indagine oggettivi ed incontrovertibili.La difesa contesta altresì la ritenuta ricorrenza dell'aggravante dell’art. 416bis.1 cod. pen. nella forma agevolativa, dal momento che lo sviluppo dei fattiesclude tale intento o fine di agevolare, né tantomeno esiste il dolo intenzionaledel porto al fine agevolativo dell'associazione.La difesa si duole anche del rigetto di applicazione del ne bis in idem,trattandosi di fatti soggettivamente ed oggettivamente identici rispetto allacondanna del gup del Tribunale di Napoli del 2023.7.9.

Con il dodicesimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b),cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 bis.1. cod. pen.Il metodo ovvero l’agevolazione sarebbero insussistenti in relazione al capo13, venendo in rilievo solo un interesse economicamente egoistico e personale.Analoghe considerazioni valgono per il capo 14 non essendovi né minacce,non rinvenibili negli incontri nei terreni, né il perseguimento di interessi dellapresunta associazione.Quanto al capo 22 difetterebbe la ostentazione del metodo mafioso.7.10.

Con il tredicesimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett.b) e c), cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanzeInvero, la determinazione della pena base in anni diciotto è dissociatarispetto alle risultanze processuali, così come gli aumenti per la continuazione sonoda ritenersi privi di motivazione adeguata.8.

Il ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di ottomotivi.8.1.

Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del clan [OSCURATO:PERSONA], operantenell’agro nolano.In particolare, i Giudici di merito hanno affermato la nascita di un nuovoclan camorristico, valorizzando: --a) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;--b) gli esiti dell’attività intercettiva; --c) i reati fine contestati.Tuttavia, allorché viene affermata la nascita di una nuova associazionemafiosa quale autonoma formazione criminale occorre accertare il conseguimentodi fama e prestigio criminale, autonomi distinti da quelli personali dei singolipartecipi, la concreta manifestazione della capacità di intimidazione, l'effettivapercezione all'esterno della stessa in modo tale da produrre un assoggettamentoomertoso sul territorio di operatività.Al riguardo la difesa ha evidenziato che tutto il materiale probatorio raccoltosino al 12 luglio 2016 non era sufficiente a ritenere sussistente il sodalizioSangermano, tenuto conto dei due decreti di archiviazione intervenuti.Nel dettaglio la difesa, pp. 10 e ss. del ricorso, passa in rassegna ledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mettendo in evidenza, a suo dire, lacarente valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilità intrinseca edestrinseca.Invero, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] due sentenze del Tribunale di Avellino edel Tribunale di Nola avevano certificato la sua inaffidabilità in relazioneall’attentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come erano illogiche le suedichiarazioni in ordine all’attentato in danno dei fratelli Galdieri.Quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le indagini difensive svoltecon l’audizione di [OSCURATO:PERSONA], indicato dal collaboratore come soggettoestorto dal [OSCURATO:PERSONA], avevano smentito il narrato del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, lostesso collaboratore aveva interrotto la collaborazione nel 2011, per poiriprenderla successivamente, e tale circostanza inficiava la sua attendibilità.In ogni caso, nessuna delle dichiarazioni riscontra l’altra su un fattospecifico ed individualizzante.Analogo giudizio di inattendibilità viene eccepito in riferimento al narrato diDe [OSCURATO:PERSONA] (p. 20 del ricorso), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’AvanzoLe pp. 24 e ss. del ricorso sono dedicate a contestare l’interpretazionefornita dai giudici di merito al materiale intercettivo.Inoltre, la difesa contestava la utilizzabilità della annotazione di serviziodell’11 ottobre 2018, contenente spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente, inquanto non sottoscritta dallo stesso.Alla luce delle contestazioni ora ricordate, la difesa concludeva nel sensoche in tale contesto fluido, gli elementi probatori utilizzati dai giudici del meritonon erano oggettivamente idonei a dimostrare la nascita di un nuovo clan.Quanto alla connotazione mafiosa del gruppo, trattandosi di agglomeratodelinquenziale autonomo e di nuova formazione, doveva necessariamente essereprovato un effettivo esercizio ed un uso concreto della forza di intimidazione.Invero, le condotte che giudici del merito hanno indicato quali sintomi dellasussistenza del carattere mafioso dell'associazione miravano, di volta in volta, atrarre esclusivamente profitto dalle singole vittime dei cosiddetti delitti fine, con laconseguente impossibilità di ritenere la sussistenza dei requisiti della forza diintimidazione ed assoggettamento, cui deve far seguito lo stato di omertà, nonsingolarmente e limitatamente riguardanti la vittima del reato, bensì esistentinell'ambiente circostante e nel territorio di operatività del sodalizio.8.2.

Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. e),cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.Non sarebbe dimostrato che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenutoin occasione della costituzione della società di riferimento dell'eserciziocommerciale, ed ancora non vi è prova che il denaro necessario per acquistare ilbene sia stato fornito dal ricorrente.8.3.

Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 644 cod. pen. e 603 cod. proc. pen.In primo luogo, la parte si duole della mancata acquisizione ai fini dellarinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi art. 603 cod. proc. pen. dellaconsulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, la difesa censura la quantificazione del tasso usurario,giacché la contestazione del capo 14 riguarda un periodo temporale che va dalfebbraio 2010 quantomeno al 15 febbraio 2014: la determinazione del calcolo degliinteressi concretamente versati dovrebbe essere dunque rapportata all'interadurata del rapporto usurario.Difetterebbe anche lo stato di bisogno dal momento che è emerso in modoincontrovertibile che il denaro ricevuto dal Vescovo fu utilizzato anche per scopipersonali, come l'acquisto dell'immobile da [OSCURATO:PERSONA].8.4.

Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui al capo 22.Le conversazioni intercettate non provano la presenza della pistola il giornodella comunione del figlio del [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, erroneamente la Corte di appello ha escluso l’applicazione dell’art.649 cod. proc. pen.8.5.

Con il quinto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione all’attribuzione al ricorrente del ruolo apicale.Il ruolo sovraordinato attribuito al [OSCURATO:PERSONA] non trova riscontro nellerisultanze probatorie.8.6.

Con il sesto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma quarto,cod. pen.La Corte di appello non ha dimostrato che la disponibilità delle armi fossefunzionale alla realizzazione e perseguimento degli scopi dell'associazione, nonpotendosi escludere che le stesse fossero destinate ad un uso personale deipartecipi che le detenevano.8.7.

Con il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.,nella duplice veste di metodo mafioso ed agevolazione, contestata relativamenteai capi di imputazione sub 13, 14 e

22.8.8. Con l’ottavo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche ed in merito al trattamento sanzionatorio.Quanto alla dosimetria della pena, la difesa contesta l’individuazione dellapena base in anni 18, sensibilmente superiore al minimo, senza che sia statafornita giustificazione alcuna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La complessa vicenda processuale oggetto del presente giudizio sicaratterizza per alcune questioni che si ripropongono, in terminisostanzialmente analoghi, con riferimento alla posizione dei diversi ricorrenti.Appare, dunque, opportuno, per ragioni di economia espositiva,premettere alla disamina di tali posizioni alcune considerazioni di ordinegenerale, che servono a tracciare le coordinate sistematico-interpretativeall'interno delle quali sarà possibile offrire adeguata trattazione ai singoli temi.2.

Ciò premesso, vanno riepilogate sinteticamente le regole processuali,come ricostruite dalla giurisprudenza di legittimità, che sovrintendono alragionamento probatorio e che, in diversi ricorsi, sono oggetto di specifichecensure in ordine alla loro non corretta applicazione.Va ricordato in particolare che il giudizio di legittimità in materiaprobatoria deve avere ad oggetto la mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato, senza potersiestendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamentoche, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità dicensura, di tal che non è consentito dedurre profili di doglianza i quali, purinvestendo in apparenza la motivazione, si risolvano, in realtà, nella richiestadi una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice dimerito (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).2.1.

Per la loro rilevanza nel presente processo, vanno in particolareriassunti i principi in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dachiamanti in reità e delle intercettazioni telefoniche e ambientali, posto che ilcompendio probatorio su cui esso si fonda, è appunto costituito dalledichiarazioni di collaboratori di giustizia e dagli esiti dell'attività di captazionedi colloqui telefonici o tra presenti.2.2.1.

In diritto, giova allora ricordare che – a fronte di dichiarazioni reseda collaboratori di giustizia – occorre saggiarne e attestarne sia la credibilitàsoggettiva, sia l'attendibilità oggettiva dei narrati da essi provenienti e, infine,verificarne la vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante.Quest'ultima postula la convergenza delle chiamate, in relazione acircostanze rilevanti del thema probandum, nonché la loro autonomia genetica(vale a dire, la derivazione da fonti di informazione diverse) e, infine, la loroindipendenza, nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente (Sez.

U, n.20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 1, n. 41238 del26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134).È necessario, in sostanza, non arrestarsi ad un mero vaglio inerente allaconstatazione dell'avvenuta collaborazione con la giustizia in altri processi, bensìincentrare la complessiva analisi del narrato muovendo dalla personalità deidichiaranti, dalla genesi della loro collaborazione con la giustizia e – in specialmodo - dai rapporti intessuti con gli accusati, circostanza fortemente evocativa diuna diretta e immediata percezione dei fatti per i quali si procede, oltre che delledinamiche interpersonali poste a monte degli stessi.Né può essere tralasciato il dato - di tenore oggettivo e, pure,specificamente dimostrativo della affidabilità della fonte di conoscenza -rappresentato dalla durata della militanza dei propalanti, all’interno di sodalizimalavitosi.Attraverso la evidenziazione delle specificità – anche, ma non solo di tipocronologico - connotanti le singole narrazioni, vanno poi esclusi sospetti direciproco inquinamento, ovvero di possibile astio nei collaboranti.L'analisi implica poi il raccordo – di tenore logico e intratestuale - fra ledichiarazioni dei vari collaboranti e, successivamente, con gli elementi oggettiviraccolti nel corso delle indagini, in funzione di riscontro.

In riferimento a tale ultimatematica, è bene rammentare che – attenendosi ai principi dogmatici elaborati inquesta materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la succitata Sez.

U, n. 20804del 29/11/2012, Aquilina) - il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di trerequisiti, rappresentati: --a) dalla credibilità soggettiva del dichiarante, valutataalla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche efamiliari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hannoindotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; --b)dall'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali laspontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione deifatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; --c) dallariscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziariestrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomenodella c.d.

"circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori oindiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez.1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017,dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmenteautonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui unachiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012,dep. 2013, Aquilina).Peraltro, in piena coerenza con quest’ultima decisione delle Sezioni Unite,anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato che -nella valutazione della chiamata in correità o in reità - il giudice, ancora prima diaccertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva deldichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorsovalutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quantola credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo raccontodevono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale(Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01).2.2.2.

Quanto, poi, alle intercettazioni telefoniche o ambientali, varicordato che gli elementi di prova raccolti nel corso della captazione diconversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fontedi prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del liberoconvincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod.proc. pen.; e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretatosul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però necessario reperiregli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.(Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; nella giurisprudenzasuccessiva v.

Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv.265747; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovrannopossedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità deldisposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante,Rv. 26650901; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042; Sez. 5,n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 6, n. 5224 del02/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611-02, resa proprio intema di associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui è stato precisatoche le intercettazioni vanno valutate verificando che: --a) il contenuto dellaconversazione sia chiaro; --b) non vi sia dubbio che gli interlocutori siriferiscano all'imputato; --c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutorinell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenereche parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; --d) non vi sia alcunaragione per ritenere che un interlocutore riferisca all'altro circostanze false).In ogni caso, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressioneadoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico,specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui èutilizzata ovvero quando emerga, dalla valutazione di tutto il complessoprobatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicarealtro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazioneavviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650).

E taleoperazione è censurabile in cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delleregole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare,in sede di legittimità, una interpretazione del significato di una intercettazionediversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza deltravisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risultidecisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020, dep. 2021, LoRiggio, n. m.).3.

Quanto, poi, agli indici di riconoscimento di un gruppo criminale distampo mafioso, preme svolgere un sintetico esame dei caratteri tipizzanti dellaassociazione di tipo mafioso, con l'obiettivo di riscontrare la correttezza delladecisione e la congruità della motivazione.Secondo il consolidato panorama giurisprudenziale, è necessaria unaeffettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizionidi assoggettamento e omertà di quanti vengano con esso effettivamente incontatto.Occorre rammentare, in via generale, che il fondamentale elemento chedifferenzia l’associazione per delinquere c.d. semplice da quella di stampo mafiosoè la forza di intimidazione esercitata da quest’ultima, che deve avere una suaesteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso deltermine "avvalersi" contenuto nell'art. 416-bis cod. pen., e può assumere le piùdiverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili auno o più soggetti (ex multis, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv.265656).Peraltro, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo nondeve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia eviolenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fannoriferimento, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene nonviolenti, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigiocriminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee adimostrare la capacità attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano,di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbiadell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (tra lealtre, Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo e altri, Rv. 273537).3.1.

Rispetto all’esteriorizzazione del metodo mafioso, la giurisprudenza diquesta Corte nel caso di nuova compagine associativa richiede la dimostrazione diesteriorizzazione.Al riguardo, è stato chiarito che, nell’ipotesi di “nuove mafie”, è necessarioaccertare se il sodalizio: --a) abbia conseguito fama e prestigio criminale,autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in modo da esserecapace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; --b)abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché nonnecessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; --c) abbia manifestatouna capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale e abbiaconseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cuil'associazione è attiva (ex ceteris, Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579– 02).Pertanto, l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafiosoimplica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto dellasua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale,effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontàdi quanti vengano in contatto con i suoi componenti (tra le altre, Sez. 1, n. 55359del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043; Sez. 1, n. 25242 del 16/05/2011, Baratto ealtri, Rv. 250704).In particolare, affinché sussista la condizione dell'omertà, non è affattonecessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, néuna situazione di così diffuso terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione equalsiasi reazione morale alla condizione di sottomissione.

È sufficiente che ilrifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia diffuso, anche se nongeneralizzato; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura o di danni all’integritàdella propria persona o anche solo all’attuazione di minacce che comunquepossono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che lacollaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compiel’attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per laramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggettinon identificabili e forniti di un potere capace di danneggiare coloro che vi resistono(tra le tante, Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Ferone, Rv. 216634; Sez.

F, n.44315 del 12/09/2013, Cicero e altri, Rv. 258637).4.

Quanto alla condotta di partecipazione ("chiunque fa parte diun'associazione di tipo mafioso"), secondo l'ormai consolidata giurisprudenzadella Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, essa non può consistere in unmero status, né in una condivisione meramente psicologica del programmacriminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in unagire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, ilquale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare unafigura di reato "a forma libera".

In altri termini, l'azione del partecipe devesempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolomateriale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegnoreciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attivitàdell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimentostrutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, nella quale l'agente risultastabilmente e organicamente incardinato; inserimento idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" infavore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n.36958 del 27/06/2021, Modaffari, Rv. 281889; in termini già Sez.

U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 e, nella giurisprudenza ad essasuccessiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468; Sez.2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659; Sez. 5, n. 4864 del17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207; Sez. 6, n. 12554 del01/03/2016, Archinà, Rv. 267418).Dunque, il partecipe è colui che esercita la forza di intimidazione delvincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che nederiva, o che di essa si avvale, o che comunque agevola o collaboradirettamente, attraverso un'attività strettamente correlata all'attività diintimidazione, con chi la esercita o se ne avvale, ovviamente agendo allo scopodi raggiungere i fini criminali del sodalizio, di cui sia consapevole di far parte.4.1.

Va, inoltre, precisato che, in materia di partecipazione adassociazione a delinquere di stampo mafioso, il thema probandum riguarda,precipuamente, la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata conla stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativodel medesimo; di tal che le prove o gli indizi, costituite in genere dalledichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontroindividualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza al sodalizio,inquadrando il contributo causale offerto all'esistenza del medesimo (Sez. 2,n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221; Sez. 5, n. 17081 del26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015,Rechichi, Rv. 264380; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572).5.

Sempre in premessa, va ricordato che in riferimento alla circostanzaaggravante dell'associazione armata, l’orientamento di questa Corte èassolutamente univoco nell’affermare che la predetta è configurabile a carico diogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati olo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fattonotorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodaliziomafioso (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811; Sez. 2, n. 50714del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv.265254; Sez., n. 13008 del 28/09/1998, Bruno ed altri, Rv. 211901).La medesima giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22899 del14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761-01) ha anche affermato, conprincipio che si condivide e che si intende ribadire, come, ai fini della configurabilitàdella circostanza aggravante della disponibilità delle armi, non sia richiesta l’esattaindividuazione delle armi stesse, ma sia sufficiente l’accertamento, in fatto, delladisponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sanguecommessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n.55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743).La circostanza aggravante in parola richiede che la disponibilità di armi siacorrelata agli scopi perseguiti dall’associazione criminosa, purché si tratti di armiche non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6,n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212; Sez. 5, n. 4750 del 13/03/1996,Rizzo, Rv. 204844).Tali princìpi sono stati riaffermati di recente, in modo condivisibile, da Sez.2, n. 11772 del 22/02/2024, Bello ed altri, non mass., che ha precisato che, ai finidella ricorrenza dell’aggravante in parola, occorre la riconducibilità delladisponibilità di armi al gruppo e non ai singoli e che la partecipazione corale ecoesa di tutti i consociati alle vicende interessanti il gruppo stesso fa derivare laconsapevolezza di ciascuno dei partecipi circa la disponibilità delle armi ovverol’ignoranza colpevole circa tale evenienza (Sez. 2, n. 49944 del 25/10/2023,Benigno, non mass.).Deve, in conclusione, escludersi che possa invocarsi da parte dei singolisodali, ancorché aggregati a cellule locali (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello,Rv. 276831-02), la incolpevole ignoranza del dato fattuale su cui la circostanza sifonda, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti –quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari,intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti – di cui il giudice deve specificamentedare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017,dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403-01).6.

Infine, la circostanza aggravante “del metodo mafioso” ha naturaoggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenzadell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per erroredeterminato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02;Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc.

Vicidomini, Rv. 271103 – 01).La circostanza aggravante “dell’agevolazione mafiosa” ha invece naturasoggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazionecriminale di riferimento, finalità che però non presuppone necessariamentel’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso; l’agentedeve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare unvantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementiconcreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo aventele caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità chel’azione illecita rientri tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche senon essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamentecoordinata con i componenti dell’associazione (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019,dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).7.

Alla luce di quanto sin qui argomentato sui profili generali dellacomplessa vicenda processuale, possono essere più agevolmente presi inesame i singoli ricorsi, precisando che per comodità espositiva si procederà adesaminare congiuntamente i motivi di ricorso degli imputati che affrontanoquestioni comuni.8.

Si esaminano il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il terzo, quarto equinto motivo di [OSCURATO:PERSONA], il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il quinto, ilsesto ed il settimo motivo (ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]) il primo motivo (ricorso Avv.[OSCURATO:PERSONA]) per [OSCURATO:PERSONA], diretti a contestare la configurabilità diuna nuova associazione mafiosa, e gli stessi devono essere rigettati perchéinfondati.9.

Nella fattispecie per cui è processo la sentenza impugnata, ponendosinel solco del complesso dei superiori principi (§§ 3.1 e 3.2), ha individuato glielementi idonei a ricondurre l’associazione di cui al capo 1) sotto l’egida dell’art.416-bis cod. pen. valorizzando una serie di indici convergenti nella direzione dellaforza intimidatrice propria della stessa (v. pp. 145 e ss.).Segnatamente, la decisione della Corte territoriale ha osservato che lastrumentalizzazione del nome del [OSCURATO:PERSONA] si è rivelata efficiente nel piegarela volontà delle vittime senza necessità di fare ricorso ad alcuna forma diintimidazione esplicita (v. dichiarazioni delle vittime di estorsione, quali ScafuroAniello [OSCURATO:PERSONA], p. 58; di [OSCURATO:PERSONA], p. 61; di [OSCURATO:PERSONA], p. 63; diVescovo [OSCURATO:PERSONA], p. 70; di [OSCURATO:PERSONA] pp. 692 e ss. della sentenzadi primo grado).Ha sottolineato, inoltre, che il clan in esame ha un modello organizzativo:innanzi tutto, sussiste il rapporto gerarchico, stante la chiara connotazione delgruppo, con il [OSCURATO:PERSONA] avente il ruolo indiscusso di capo, e gli altri imputaticome gregari dediti alla realizzazione dei reati fine.L’esistenza di un’articolata compagine, con attribuzione di ruoli specifici incapo ai componenti, disvela che l’associazione era in grado di esistere aprescindere da ciascuno dei partecipi e degli stessi vertici che pure hanno, comedel resto di norma avviene, una peculiare caratura, senza che questo escluda che,nel caso in cui ne venga meno l’apporto per qualsiasi causa, l’associazione continuiad operare.Inoltre, i giudici di merito hanno apprezzato anche il riconoscimento deirapporti tra detto clan ed altri gruppi criminali operanti sul territorio nolano (inparticolare i [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali si ponevano in posizionesovraordinata, pp. 729 e ss. della sentenza di primo grado), i rapporti tra i gruppierano improntati a reciproci favori (chiaro indice di mafiosità), avevano unacomune matrice camorristica, avevano stretto accordi per regolamentare gli ambitioperativi di ciascun gruppo (pp. 168 e ss. della sentenza gravata; ma anche pp.705 e ss. della sentenza di primo grado).Il gruppo non esitava a manifestare la propria carica intimidatoria, come inoccasione della spedizione punitiva compiuta in danno di [OSCURATO:PERSONA] (pp.144 e ss.); impartendo – a riprova del prestigio criminale acquistato – ai sodali dialtri gruppi criminali il divieto di avvicinarsi alla zona territoriale di influenza (prog.3258, pp. 148 e ss. della sentenza di appello); partecipando a summit con altreorganizzazioni camorristiche (prog. 3262, pp. 151 e ss.; v. dichiarazioni di SantoroGennaro a p. 713 e ss. della sentenza di primo grado); dando l’autorizzazione allaesecuzione di azioni violente (p. 153 della sentenza di appello).L’attività intercettiva descrive il sostentamento economico dei detenuti,da iscrivere, invece, nel codice di condotta dell'associazione mafiosa secondo ilquale grava sull'associazione l'obbligo di provvedere al sostegno economicodegli associati e delle loro famiglie per compensare i meriti acquisiti e, alcontempo, garantirsene per il futuro riconoscenza, fedeltà e omertà (v. 155 e156 della sentenza di appello).E’ emblematico che il sodalizio in questione fosse percepito all'esterno,come "clan [OSCURATO:PERSONA]", in quanto l'elevata caratura criminale del capoevidentemente aveva strutturato intrinsecamente quella del gruppo e con essa hafinito per confondersi.Ed ancora, la Corte di appello è pervenuta ad esiti che confermano rilevanzapenale alla pur riconosciuta esistenza di un nucleo territoriale strutturato,direttamente collegato, per il tramite, di [OSCURATO:PERSONA], alla camorranapoletana in grado di offrire protezione, ad esempio, per la risoluzione dicontroversie tra i privati (illuminante a proposito le intercettazioni di MarottaChiara relative a problematiche economiche con il suo datore di lavoro, pp. 158 ess., ove il [OSCURATO:PERSONA] è appellato come il camorrista della zona di Nola), proprioin considerazione dell'aura criminale di cui il gruppo era ammantato.Inoltre, l’attività intercettiva ha evidenziato l’esistenza di un "quartiergenerale" del clan facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], in progressiva contrapposizioneai clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che riveste un significato altamente simbolico del poterecriminale egemone su tutto il territorio.A tale ultimo riguardo, ciò è documentato dal contenuto delle captazioni,relative a un vero e proprio pellegrinaggio degli associati presso le casedei [OSCURATO:PERSONA], per ricevere disposizioni e rendicontare sui guadagni illeciti e suireinvestimenti, e nelle quali gli affiliati parlano di dette abitazioni come la"roccaforte loro".Nella sentenza di primo grado a p. 638 e ss. si dà dettagliatamente atto delcontrollo costante dell’area adiacente alla abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sita inLivardi, controllata soprattutto durante l’assenza del capo (progr. nn. 8988).A tal fine l’attività di indagine ha appurato come la villa del Sangermanoera vigilata da numerose telecamere.Peraltro, i giudici di merito hanno evidenziato che le dichiarazioni deicollaboratori di giustizia avevano fatto riferimento all'esistenza del clanSangermano, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] che aveva dato luogo ad ungruppo criminale autonomo strutturato e dotato di armi, che si avvaleva dell'auracriminale del capo e di metodi violenti così da imporsi nel territorio nolano per ciòche concerne usure ed estorsioni.Gli stessi collaboratori hanno riferito che il gruppo era in grado di controllarel'intero territorio, accumulando consistenti risorse illecite, attraverso larealizzazione di usure (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA])ed estorsioni (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), aveva un proprioradicamento territoriale raggiunto anche attraverso la mediazione con altri gruppicriminali con i quali organizzava una strategia camorristica comune sull’areanolana (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha precisato che avevaraggiunto l’accordo di dividere a metà il ricavato delle estorsioni poste in esserenei confronti delle attività commerciali della zona di Nola; v. dichiarazioni diAmbrosio [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali ha precisato che su Nola non vi erano altrigruppi al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]), si avvaleva dei metodi violenti utilizzati, avevauna struttura verticistica, disponeva di una consistente provvista economica dinatura illecita gestita a beneficio del gruppo (pp. 37 e ss. della sentenza diappello).La Corte di appello, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto ilTribunale, alle pp. 54 e ss. ha evidenziato come il settore della vendita dellemozzarelle di bufale, rectius la sua imposizione ai titolari di esercizi commerciali,era settore di elezione del clan [OSCURATO:PERSONA], per come espressamente riferito daSepe [OSCURATO:PERSONA]: qua la mozzarella è camorra, è mafia (progr. n. 8543), sicché lostesso poteva imporre l’acquisto di mozzarelle in quanto camorrista.Inoltre, è stata valorizzata la forza intimidatrice costruita anche sulla famacriminale del capo famiglia e sui collegamenti di questi con le famigliecamorristiche di origine, secondo le propalazioni dei collaboratori di giustizia.In base a queste sono state riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] non solola professionalità criminale propria di chi appartiene a un gruppo organizzato edesercita la propria influenza su un determinato territorio, ma altresì il ruolo diprotettore/regolatore, in grado di assicurare le pretese criminali degli altri gruppicriminali.Secondo la sentenza impugnata, le prove acquisite nel presente giudiziooffrono la prova della sussistenza degli elementi costitutivi che caratterizzanoun'associazione di stampo mafioso, tra cui la prevaricazione, il ruolo regolatore deiconflitti, l'offerta di protezione, la forza di intimidazione, l'omertà, la famacriminale.Secondo la sentenza impugnata, infatti, l'associazione ha una propriamafiosità che manifesta all'esterno, in modo autonomo, pur avvalendosi anchedell'assoggettamento già realizzato nel territorio nolano, dalle singole mafiestoriche, in quanto opera, in modo distinto rispetto a queste ultime e mantiene,rispetto ad esse, una propria autonomia gestionale ed economica.La Corte di appello si è espressa, dunque, su tale sodalizio individuandouna mafia "nuova", come tertium genus, descrivendo il fenomeno mafioso comeoggetto di evoluzione.

Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità quantoalla pervasività della pressione criminale diffusa sul territorio, è sufficiente adintegrare il reato, che il sodalizio minacci non solo la vita o l'incolumità personale,ma anche le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinatisoggetti, attingendo i diritti inviolabili anche di tipo relazionale delle persone chevengono coattivamente limitate nelle loro facoltà (Sez. 2, n. 10255 del29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02).In altri termini sussiste una forza di intimidazione della nuova compagineassociativa.Dimostrazione plastica di tale circostanza è offerta dal progr. n. 11922 (p.621 della sentenza di primo grado), nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] pesantemente un comune cittadino ([OSCURATO:PERSONA]) di non averdiffuso la notizia della presenza di un posto di blocco da parte dei Carabinieri: lacappa di intimidazione costringeva la cittadinanza a rendersi conniventi del clan.E, pertanto, la decisione impugnata non ha fatto che conformarsi alcondivisibile principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale,in tema di criminalità di tipo mafioso, le "nuove" associazioni possono rientrarenella previsione dell'art. 416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristichetipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione delfenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardoalla complessità dell’organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attivitàinteressate, salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuovaassociazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione,determinando un assoggettamento omertoso (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019,dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 01).Dalle superiori argomentazioni deriva l’infondatezza dei motivi di ricorsodedotti con i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NappiPaolo si dolgono dalla mancata indicazione da parte dei giudici di merito dielementi idonei all’esteriorizzazione della capacità di intimidazione.10.

I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (terzo), [OSCURATO:PERSONA] (sesto), SepeSalvatore (ottavo), [OSCURATO:PERSONA] (ottavo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sesto delricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) con i quali si contesta l’aggravante dell’essereassociazione armata, sono infondati e devono essere rigettati.Invero, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma,cod. pen., dell’essere l’associazione armata, ha incontestata natura oggettiva edeve fare riferimento alle armi in dotazione al sodalizio e non al singolo esponente.Sotto questo profilo, le sentenze di merito non hanno equivocato taliprincipi giuridici.Le critiche difensive sono generiche, poiché non tengono conto dell’ampiaricostruzione, propria soprattutto della sentenza del Tribunale, a proposito dellecondanne intervenute per reati specifici commessi con uso di armi da parte diappartenenti alla consorteria e per la realizzazione dei suoi fini, in epoca coeva allasua esistenza, nonché delle intercettazioni rivelative di come le armi possedutefossero a disposizione del gruppo e non del singolo esponente, così come eraemerso da diversi dialoghi intercettati.In alcuni di essi vi era, ad esempio, il riferimento alla condotta di SepeOnofrio che custodiva una pistola, circostanza nota a [OSCURATO:PERSONA] che locontattava per portargliela perché doveva risolvere una controversia, ovverodeteneva ed occultava all’interno di una cella frigorifera armi a canna lunga (pp.136 e 137 della sentenza impugnata, nei quali la Corte di appello ha messo in luceanche specifiche conversazioni, con il cui tenore del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non siconfronta adeguatamente, dimostrative del fatto che il ricorrente era consapevoledel possesso delle armi da parte del capoclan, utilizzate per scopi di interesse delgruppo; p. 138).Ed ancora, la sentenza di appello segnala la disponibilità da parte diSangermano [OSCURATO:PERSONA] di una pistola che utilizzava, quale guardaspalle diSangermano [OSCURATO:PERSONA], per difesa (p. 118).Più nel dettaglio nel § La disponibilità di armi da sparo (pp. 128 e ss.), laCorte di appello individua le plurime evidenze relative alla disponibilità delle armida sparo.merito, trattandosi di aggravante di natura oggettiva, essa si comunica aiconcorrenti nel reato ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen.Sotto questo profilo, si deve avallare - tenuto conto della compenetrazionedei ricorrenti nel tessuto del sodalizio e delle dinamiche criminali anche conflittualiad esso relative - l’assunto dei giudici di merito che i ricorrenti non potesseroignorare senza colpa la circostanza di fatto del possesso di armi da parte dellacongrega, tenuto conto di rapporti di frequentazione ed il comune coinvolgimentonella realizzazione degli obiettivi illeciti del gruppo camorristico di riferimento.11.

Passando alla disanima dei singoli ricorsi, il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.11.1.

Infondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello con motivazione logica ha evidenziato come dagliesiti dell’attività intercettiva è emerso il pieno coinvolgimento del ricorrentenegli affari illeciti del clan [OSCURATO:PERSONA], manifestando la sua messa adisposizione non solo per come emerso dalla fittizia intestazione del barGenius, essendone il gestore di fatto, ma godendo della piena edincondizionata fiducia del [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione si ricava perrendicontare l’andamento finanziario del bar.Inoltre, non esita a manifestare la forza del gruppo criminale,intervenendo a favore di [OSCURATO:PERSONA] che aveva problemi con il suo datoredi lavoro.Al riguardo viene correttamente valorizzata l’intercettazione n. 1019dell’8 dicembre 2016, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] dopo aver definito ilSangermano come il camorrista della zona, riferiva che il ricorrente eracompariello del [OSCURATO:PERSONA] stesso.Ed ancora, i giudici di appello richiamano la vicenda relativa allaestorsione patita da [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaquale la vittima riferisce al [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente lo aveva sollecitata apagare precisando di parlare a nome del [OSCURATO:PERSONA], perché siete una cosa.Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] si presta a risolvere controversie civilistichesenza ricorrere all’ausilio di legali.La Corte di Appello ha indicato la presenza di numerosi elementi tipici dellacondotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, secondo corretticanoni probatori espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità a cui si èfatto cenno.Nello specifico, infatti, la sentenza impugnata ha illustrato in dettaglio unaserie di vicende, sostanzialmente indiscusse nei loro estremi di fatto: alcune, diautonoma rilevanza delittuosa (come il concorso nel reato di cui all’art. 512 biscod. pen.), altre (interventi surrogatori della tutela legale dei diritti soggettivi, consoddisfacimento sommario e veloce), nitidamente espressive di logiche mafioseAnche in questo caso il ricorso risulta infondato perché si limita a contestarela sentenza senza però evidenziare alcuna manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione, che, invece, si palesa come coerente e puntuale nel collegarele numerosissime prove emergenti dalle complesse e articolate indagini.Gli elementi prima ricordati escludono altresì che il ricorrente abbia agitosolo nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e non già del clan, giacché l’attività intercettivaha evidenziato come la collettività fosse perfettamente a conoscenza cheSangermano era il camorrista della zona ed il ricorrente era suo compariello,ricorrente che si rendeva anche disponibile a salvaguardare il denaro del clan,con l’intestazione fittizia dei beni.11.2.

Il terzo motivo è infondato.Per l'integrazione del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., non è sufficientel'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risultaessere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, dellaprovenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte delsoggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, principioaffermato anche nella ipotesi di costituzione o trasferimento di attività d'impresa,in caso di assunzione della qualità di gestore o socio occulto (cfr., fra le tante, Sez.2, n. 19649 del 03/02/2021, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 281423; Sez. 2, n. 28300del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018,Cardamone, Rv. 273419; Sez. 1, n.42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024).Va altresì precisato che ai fini della configurabilità del delitto ditrasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione dellemisure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastandosoltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione (Sez. 2, n. 2483 del21/10/2014, P. M. in proc.

Lapelosa, Rv. 261980; Sez. 2, n. 22954 del28/03/2017, D’[OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270480).

Quanto poi alla configurabilità delconcorso di persone, occorre ribadire che il delitto di trasferimento fraudolento divalori ex art. 512-bis cod. pen., non ha natura di reato plurisoggettivo improprio,ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzionefittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, , in quanto conla sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesseprotetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha preso in esame il corposomateriale captativo, puntualmente vagliandolo anche alla luce delle censuredifensive ed ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse investito risorsefinanziarie di provenienza illecita nella acquisizione del bar Genius, formalmenteintestato a D’[OSCURATO:PERSONA], e gestito dal [OSCURATO:PERSONA].Il capo di imputazione è affrontato alle pp. 83 e ss. della sentenza diappello, ove sono indicate numerose conversazioni dalle quali emerge che: --a) ilSangermano, chiamando con il cellulare del ricorrente ed alla sua presenza,compulsava la D’[OSCURATO:PERSONA] di trovare un buon barista, utilizzando il plurale (ci trovi);--b) il [OSCURATO:PERSONA] si preoccupava di sapere la qualità del caffè venduto; --c) ilBuonincontri si receva presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] per consegnargli ladocumentazione finanziaria del bar, informandolo dell’andamento degli affari echiedendo per sé uno stipendio e ricevendo rassicurazioni al riguardo, appenasuperata la fase iniziale di avvio dell’attività commerciale; --d) il denaro utilizzatoper la gestione del bar era stato versato dal [OSCURATO:PERSONA] (progr. n. 11580:abbiamo scritto centosettantamila euro per fare l’attività… centotrenta li hocacciati e che devo cacciare altri soldi?).La conversazione n. 5059 (v. p. 97 della sentenza di appello) dimostraplasticamente come reale proprietario del bar fosse il [OSCURATO:PERSONA], giacché laD’[OSCURATO:PERSONA] riferisce ad un suo conoscente che quell’amico mio ha aperto il bar Genius.La Corte di appello con motivazione non sindacabile ha ancheesaustivamente spiegato la ragione per la quale l’architetto così appellato nelleconversazioni dal ricorrente dovesse indentificarsi nel [OSCURATO:PERSONA], facendoriferimento alla circostanza che nel corso di una conversazione il [OSCURATO:PERSONA] siera lamentato di essere recato a casa dell’architetto, dimenticandosi di portargliun regalo per il suo compleanno e, la conversazione si era svolta il giorno delcompleanno del [OSCURATO:PERSONA].

A ciò deve aggiungersi che, il giorno in cui ilricorrente ha portato le distinte contabili al finanziatore del bar, dal sistema dipositioning è emerso che la sua automobile si è fermata nella via ove è ubicatal’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (circostanza confermata anche dai fotogrammiestrapolati dal servizio di videoripresa).Pertanto, i giudici di merito hanno espressamente motivato in relazioneall'impegno da parte del [OSCURATO:PERSONA] di ingenti risorse finanziarie nel bar, oltreall’intervento diretto nell'attività gestoria da parte del [OSCURATO:PERSONA].Correttamente, la Corte di appello – quanto al profilo soggettivo – haprecisato che il [OSCURATO:PERSONA] da molti anni sapeva di essere destinatario di attivitàdi indagine che sarebbero potute sfociare nella adozione di misure di prevenzionepatrimoniale, circostanza che era nota anche al ricorrente, tenuto conto delrapporto personale che intratteneva con il [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, non vi è dubbio che il [OSCURATO:PERSONA], seppure non intestatario fittiziodel bar Genius, ha tuttavia fornito il proprio originario contributo materiale allarealizzazione del reato, avendo assunto in prima persona la gestione del bar.Invero, il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneocon effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzatal'intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggettoterzo (nel caso di specie il gestore di un bar fittiziamente intestato ad altri pereludere misure di prevenzione), è necessario dimostrare che questi abbia fornitoil proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzionefraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato alpermanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez.6, n. 13843 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275372-01).Nel caso di specie, non vi è dubbio che il ricorrente ha offerto un apportologistico e operativo a chi risulta essere il prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (vale a diresua moglie), sulla scorta delle direttive fornite da quest'ultimo (provvedendo percome prima descritto a gestire sin dall’inizio la contabilità del bar, mostrando alSangermano stesso il rendiconto e discutendo con lo stesso delle problematicheeconomiche connesse all’avviamento iniziale dell’attività commerciale, circostanzedimostrative della esistenza di pregressi accordi rispetto alla successivaintestazione fittizia in quanto espressive delle modalità gestorie dell’attivitàcommerciale come tali necessariamente anteriori alla intestazione fittizia).Del resto, l’attività intercettiva ha dimostrato come il [OSCURATO:PERSONA] e lostesso ricorrente erano direttamente interessati alla gestione del bar, avendointeresse al reperimento di un buon barista.Si tratta di contributo causale idoneo ad asseverare la responsabilitàconcorsuale del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., in quanto funzionale adassicurare la realizzazione dell'obiettivo illecito avuto di mira, ossia l'attribuzionefittizia dell'impresa al prestanome.Pertanto, in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, coluiche ha operato la fittizia attribuzione di denaro, beni o altre utilità, al fine di eluderele norme in materia di prevenzione patrimoniale, ne risponde, a titolo di concorso,con coloro che, in modo convergente e previa intesa, ne hanno consapevolmentefavorito o agevolato la condotta elusiva.Nel caso del bar Genius, l'opera prestata dal ricorrente si inseriscenell'ambito della necessaria e prevista sequela, senza soluzione di continuità, voltaalla costituzione ed apertura dell'esercizio commerciale costituito da SangermanoAgostino ed intestato fittiziamente alla D’[OSCURATO:PERSONA], in cui ciascuno dei concorrenti,secondo i diversi ruoli declinati nell'imputazione, assume un ruolo ben preciso edirettamente funzionale alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice,dal momento che l’odierno ricorrente coadiuvava il [OSCURATO:PERSONA] nella costituzionedell'impresa e nella gestione contabile della stessa e dei conseguenti adempimentiburocratici.Del resto, in forza della previa intesa tra i correi, ciascuna delle condottesopra menzionate si rivela idonea ad agevolare la commissione del fatto tipico,accrescendone le probabilità di realizzazione; inoltre, consente alla condotta diassumere un più pregnante connotato di offensività, in quanto strumentale allapiena operatività della persona giuridica interposta.

Il tutto, d'altra parte, in lineacon la funzione non soltanto di disciplina che pertiene al fenomeno concorsualeex art. 110 cod. pen., ma anche e, soprattutto, in funzione della eminentecaratteristica di tipizzazione che lo stesso art. 110 cod. pen. è chiamato a svolgerenel sistema, combinando la "atipica condotta concorsuale" in componentenecessaria del fatto tipico enunciato dalla fattispecie incriminatrice cui l'art. 110cod. pen. ontologicamente accede.In conclusione, ritiene questo Collegio che il motivo di ricorso è generico ein fatto rispetto al doppio conforme accertamento che - attraverso la coerentedisamina del compendio captativo e dichiarativo - attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] laeffettiva titolarità dell’esercizio commerciale in funzione elusiva e per reimpiegarei capitali illeciti ed al [OSCURATO:PERSONA] la effettiva gestione del bar, non potendosiribaltare sulla sentenza impugnata la censura di omessa valutazione globale delleprove, in realtà funzionale alla inammissibile reinterpretazione degli stessi secondol'ottica difensiva.11.3.

Infondato il quarto motivo di ricorso.In primo luogo, si osserva che la difesa ha contestato il riconoscimentodell’aggravante del metodo mafioso in relazione all’art. 512 bis cod. pen., ma dallapiana lettura della sentenza emerge come sia stata riconosciuta solo l’aggravantedell’agevolazione mafiosa (v. p. 99).La finalità agevolativa è stata allora correttamente ritratta sotto il profilodell’elemento soggettivo dalla piena adesione del ricorrente alla compagineassociativa e dalla sua partecipazione alla realizzazione del delitto fine in esame.Invero, il [OSCURATO:PERSONA] ha investito nel bar Genius la somma di euro130.000,00, di provenienza illecita, con vantaggio per l’omonima associazionecamorristica, agevolazione di cui il [OSCURATO:PERSONA] era consapevole, tenuto conto deirapporti fiduciari intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA].La partecipazione all’associazione mafiosa del ricorrente ed il privilegiatorapporto intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA] hanno posto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nellacondizione di essere perfettamente a conoscenza della provenienza del denaro edella sua riferibilità alla associazione.12.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.12.1.

Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, devono essererigettati perché infondati.Infondati sono i rilievi articolati dal ricorrente in ordine alla suariconosciuta partecipazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., in quanto èprecluso in questa sede di legittimità il percorso argomentativo seguitodall’imputato, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativao rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, sidemanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea algiudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi diprova valutati dal [OSCURATO:PERSONA] di merito ai fini della decisione (ex plurimis, Sez. 6,n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv.277758).Il ricorrente, sotto altro profilo, trascura di considerare che nellafattispecie in esame ricorre un caso di "doppia conforme" posto che la sentenzadi appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primogrado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le duesentenze, come già detto, possono essere lette congiuntamente costituendoun unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218).Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio dimotivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali, vale a direper travisamento della prova, se non nell'ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] di Appello,per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamatodati probatori non esaminati dal primo [OSCURATO:PERSONA] ovvero quando entrambi igiudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanzeprobatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza daimporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorioacquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, L. ed altro, Rv. 272018), evenienze tutte non riscontrabili nelcaso in esame.Invero, la Corte di Appello ha valorizzato l’attività captativa che avevaevidenziato come [OSCURATO:PERSONA] svolgesse il ruolo di depositario delle armi, chemetteva a disposizione degli associati per la realizzazione di azioni punitive,oltre a partecipare ad azioni paramilitari aventi ad oggetto l’uso delle armi.Inoltre, lo stesso ricorrente ha svolto anche compiti di controllo delterritorio di riferimento, segnalando la presenza di estranei ovvero delle forzedell’ordine, procedendo anche ad attività di bonifica aventi ad oggettotelecamere installate dalla polizia.Al riguardo si rinvia alle pp. 189 e ss. della sentenza di appello ove sonospecificatamente indicati gli elementi dimostrativi della partecipazione delricorrente al sodalizio di cui al capo 1).Congruo e non illogico - dunque, incensurabilmente ritenuto sintomaticodella partecipazione associativa dell'imputato - è stato considerato dalla Corteterritoriale il ruolo dinamico, emerso dalla valutazione del patrimonio captativodettagliatamente esposto, che il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto nel custodire le armi del clanoltre che testarle.Le doglianze finiscono, pertanto, con il ricadere nel vizio di genericità,non avendo realmente preso in esame l'intero compendio istruttorio posto acarico del ricorrente.12.3.

Inammissibili il quarto e quinto motivo del ricorso.Il ricorso si concentra, in principalità, a contestare la ricostruzione operatain sentenza del contenuto delle intercettazioni, invero riassunte dalla Corte diappello e dal Tribunale senza travisamenti, dal momento che la tesi di averutilizzato i fucili per andare a caccia è smentita non solo dagli esiti captativi maanche dalle videoriprese.Le conversazioni valorizzate dalla Corte di appello (pp. 135-141 per il capo23 ed il capo 26), sono rivelative di come il ricorrente aveva la disponibilità di armi(pistole e fucili) che occultava e poi si assicurava del loro funzionamento,utilizzandole.La difesa ha censurato la sentenza per aver riconosciuto l’aggravante delmetodo mafioso per i delitti in materia di armi, ma dalla lettura delle p. 137 (peril capo 23) e p. 140 (per il capo 26) emerge come sia stata riconosciuta solol’aggravante della agevolazione mafiosa.Invero, la imponente disponibilità di numerose armi era certamentefinalizzata ad accrescere il prestigio del clan [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto anche dellasemplice circostanza che relativamente al capo 23 il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alSepe di portargli la pistola detenuta al fine di porre in essere un’azioneintimidatoria nei confronti di alcuni ragazzi che avevano avuto un alterco con suofiglio (e mò che viene il padre lo scanno pure a lui…come il porco).13.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.13.1.

Infondato è il primo motivo.Occorre evidenziare, in primo luogo, che tale motivo di ricorso èmeramente ripetitivo dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale harisposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e nonmanifestamente illogica (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 10897 del29/01/2025, Rv. 287790 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Rv. 277710 - 01).Le censure dedotte con il primo motivo sono costituite perlopiù dadoglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni dellaprova da parte del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisicritica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.Il ricorrente tenta di sostituire a quella del giudice di merito unadiversa valutazione degli elementi probatori dichiarativi, con particolareriferimento alle dichiarazioni rese dai c.d. collaboratori di giustizia conriferimento a un apparato motivazionale che non si mostra contraddittorio omanifestamente illogico.La sentenza di secondo grado dà atto effettivamente che la contestazioneassociativa si fonda sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, procedendo avagliarne l’attendibilità.La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha: --a)ripercorso le risultanze processuali; spiegato perché le dichiarazionidei collaboratori dovevano considerarsi attendibili, avuto riguardo alla lorocredibilità intrinseca ed alla puntualità del loro racconto posto checontrariamente a quanto asserito nel ricorso, i collaboratori hanno riferito diepisodi specifici (pp. 36 e ss. della sentenza impugnata); --b) chiarito in modonon manifestamente illogico – con riferimento collaboratore [OSCURATO:PERSONA] -le ragioni per cui il suo narrato è stato ritenuto credibile (pp. 37-40); --c)escluso che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di non esseremai stato vittima di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], possanoincidere sulla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto alcun motivoper autoaccusarsi di un tentativo di estorsione (p. 42); --d) spiegato la ragioneper la quale [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto inizialmente la collaborazione,facendo riferimento al timore di possibili azioni violente in danno dei proprifamiliari e precisando che il fatto che di [OSCURATO:PERSONA], dopo un momentodi comprensibile drammatico conflitto interiore, abbia ripreso con convinzioneil percorso collaborativo nonostante l'ostracismo dei propri più stretticongiunti, che hanno interrotto ogni relazione con lo stesso, depone consicurezza per la sua affidabilità soggettiva (p. 47); --e) ha evidenziato lacircostanza [OSCURATO:PERSONA] si è autoaccusato di delitti gravissimi tra cuiomicidi, circostanza sintomatica della sua affidabilità personale (p. 51).Pertanto, le dichiarazioni dei collaboratori sono molto precise,contestualizzate, costanti e generose di particolari descrittivi, unite all'assenzadi motivi di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri imputati,circostanze che depongono per la loro affidabilità soggettiva in uno con lacontinenza intrinseca delle dichiarazioni rese, dalle quali non traspare alcunintento calunnioso, potendo così concludersi per l'attendibilità intrinseca.Rispetto a tale trama argomentativa nulla di specifico è statorappresentato dall'imputato, che, da una parte, non si è confrontato con lamotivazione del provvedimento impugnato, e, dall'altra, ha sollecitato unadiversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito.Invero, la circostanza – enfaticamente evidenziata dalla difesa – che indue occasioni il Pm ha avanzato richiesta di archiviazione nulla incide sullaper come prima riferito, rientrando nella autonomia decisoria della partepubblica determinarsi in merito alla richiesta di archiviazione, tenuto conto chel’attività intercettiva e le dichiarazioni delle numerose persone offese sonosuccessive al 2016, con evidente arricchimento degli elementi prima indiziarie poi probatori necessari per la ricostruzione del clan [OSCURATO:PERSONA] e delrelativo organigramma, di modo che in assenza di elementi contrari (anzi ladifesa si è ben guardata dal produrre la relativa richiesta di archiviazione)l’affermazione che la archiviazione è conseguenza della inattendibilità deicollaboratori, si fonda su indimostrate affermazioni (considerazioni replicabilianche in relazione alla stessa doglianza avanzata da [OSCURATO:PERSONA]).Conseguentemente la valutazione del contenuto e della attendibilitàdelle dichiarazioni rese dai collaboranti è stata eseguita, in conformità alladisposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., "unitamenteagli altri elementi di prova" che ne confermavano l'attendibilità e nel rispettodelle norme processuali che regolano la valutazione della prova (Sez. 1 n.46954 del 04/11/2004, P.G. in proc.

Palmisani, Rv. 230592).In conclusione, le censure sulla attendibilità dei collaboratori di giustiziasono sostanzialmente declinate secondo un diverso apprezzamento delle fontiprobatorie, che non può trovare accesso in questa sede di legittimità, in assenzadi vizi logici e giuridici da parte della sentenza impugnata, oltre che per il divietodi ripercorrere i vizi della sentenza annullata.Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi chededucano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e,pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integraletrascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv.270071).Nel caso di specie, il deducente avrebbe dovuto allegare integralmente lesentenze del Tribunale di Avellino ovvero della Corte di appello di Napoli(peraltro neppure individuate) che inficerebbero la credibilità di AcunzoAniello, sicché la deduzione del ricorrente secondo la quale tale collaboratorenon sarebbe credibile è assertiva, siccome non supportata da alcunanecessaria allegazione a corredo; di conseguenza il relativo motivo, privodi autosufficienza, si palesa inammissibile.13.2.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamentein quanto diretti a contestare la partecipazione del ricorrente alla associazionedi cui al capo 1 e devono essere rigettati in quanto infondati.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la responsabilità delNappi per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. non è stata affatto ricavatada discorsi gossippari ovvero dal fatto di lavorare la terra per conto diSangermano [OSCURATO:PERSONA], quanto dalla pacifica condivisione del patrimonio diconoscenze non riguardante i singoli associati ma la gestione del sodalizio,nonché dalla sua stabile messa a disposizione del gruppo (v. pp. 191 e ss.della sentenza gravata).La Corte di appello ricorda, anzitutto, che il collaboratore di giustiziaAcunzo [OSCURATO:PERSONA] indica il [OSCURATO:PERSONA] come uno dei guardaspalle che accompagnaronoil [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro con esponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] per risolvere unaquestione insorta nella gestione di una estorsione nei confronti di unimprenditore, estorsione che era stata fatta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per conto diSangermano [OSCURATO:PERSONA].Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] partecipa in concorso con il capo [OSCURATO:PERSONA] usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto a consegnare al ricorrente lasomma di euro 200.000.In considerazione della sua intelligenza, [OSCURATO:PERSONA] gli assegnail compito di gestire alcuni suoi terreni, finendo per diventarne poi intestatario.Dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], viene accusato da quest’ultimo dinon aver provveduto alle spese di mantenimento durante la carcerazione.Inoltre, a dimostrazione del rapporto fiduciario con SangermanoAgostino, non esita ad aggredire le persone che hanno alterchi con ilSangermano, ovvero conta decine di banconote unitamente al [OSCURATO:PERSONA] eSepe [OSCURATO:PERSONA].I giudici di merito richiamano anche i numerosi controlli del territorio chehanno consentito di accertare la stabile frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con altriaffiliati.Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] è uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con qualecondivide le strategie criminali, preoccupandosi di assicurare protezione alcapo clan, viene riconosciuto dagli altri affiliati come un associato che hasempre condiviso le sorti del gruppo e che ha maggiori capacità diragionamento rispetto a quelle puramente esecutive.La motivazione dei giudici di merito, dunque, è tutt’altro che carente eillogica ed è dimostrativa della partecipazione ad un’associazione mafiosa, aldi là del fatto che, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] non si limita a restarea disposizione del clan per eventuali evenienze, ma si incarica anche dellacommissione di delitti fine.13.4.

Infondati il settimo ed il nono motivo relativi al delitto di cui al capo14).Infondata la cesura con la quale la difesa si duole della mancataacquisizione e valutazione della relazione di consulenza peritale depositata insiemeall'atto di appello con richiesta ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen., nellaconsapevolezza della sua decisività.La decisione reiettiva della richiesta di rinnovazione istruttoria medianteacquisizione di una consulenza di parte, per la sua natura di giudizio fattuale, nonè censurabile in sede di legittimità, ove corredata - come nel caso di specie - damotivazione congrua e logica (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c/Caratelli,Rv. 274996-02).Ad ogni modo, quanto al mancato esame della consulenza di parte, che ilricorrente ha inteso far propria come memoria, va ribadito il principio per cui, unavolta ammesso il rito a prova contratta, il contenuto di una consulenza, cui devericonoscersi attitudine probatoria, può entrare a far parte del patrimonioconoscitivo del processo solo attraverso l'esercizio dei poteri di integrazioneprevisti dalla legge processuale (ad es., artt. 441, comma 5, 603, comma 3, cod.proc. pen.).In mancanza, non si può ricorrere all'art. 121 cod. proc. pen., essendo lamemoria, per sua natura, diretta ad analizzare il significato di elementi di provagià acquisiti (Sez. 2, n. 40272 del 12/09/2024, Caruso, non mass.; Sez. 1, n.33435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017; Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018,dep. 2019, Picchiottino, Rv. 275769; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019,Raeli, Rv. 276494).Inoltre, nella corretta prospettiva interpretativa dell’art. 233 cod. proc. pen.è necessario distinguere due diverse ipotesi in quanto la consulenza tecnicaeffettuata fuori dai casi della perizia può avere due diversi contenuti (per unadistinzione tra attività c.d. percipiente e attività c.d. deducente cfr.incidentalmente Sez.

U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112, inmotivazione a pag. 12 nonché Sez. 3 Civ., n. 3717 del 08/02/2019, Rv. 652736 -01; Sez.

L, n. 1149 del 19/01/2011, Rv. 616225).Il consulente, infatti, può limitarsi a esporre un proprio parere tecnico -scientifico a sostegno degli argomenti sostenuti dalla difesa in ordine, ad esempio,alla valutazione di una prova o alle modalità utilizzate per l'acquisizione dellastessa.Il consulente, d'altro canto, può svolgere un'attività più articolata checomporta anche il reperimento e l'analisi di documenti o fonti di prova non presentiin atti.Nel primo caso -quando, cioè il consulente non fa riferimento ad allegatidocumentali o a fonti o mezzi di prova ulteriori e diversi da quelli già acquisiti- laparte non introduce attraverso la consulenza un novum probatorio così chel'elaborato scritto è un atto che ha contenuto "rappresentativo e valutativo" deglielementi di prova già disponibili ed è pertanto equiparabile a una memoria (Sez.1, n. 3 3435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017; Sez. 2, n. 15248 del24/01/2020, Grimani, Rv. 279062; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv.262111), che può essere presentata al giudice in ogni stato e grado.Nel secondo caso, invece, la consulenza (sia l'elaborato scritto che ladichiarazione resa nel corso dell'esame), per i nuovi elementi che introduce,mirando a un accrescimento delle conoscenze disponibili per il giudizio, è unaprova nuova e ulteriore e come tale deve essere acquisita nei limiti, tempi e modiprevisti dal codice di rito (Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017).Nel caso in esame, la difesa non ha provato se la consulenza si limitava adesporre solo un proprio parere tecnico -scientifico a sostegno degli argomentisostenuti dalla difesa ovvero costituiva una prova nuova.Si deve, altresì, ricordare che il principio generale, dettato dall'art. 603,comma 1, cod. proc. pen. è quello per cui, quando una parte ha chiesto lariassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ovverol'assunzione di nuove prove, il giudice di appello, se non è in grado di decidere allostato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.Ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dispone di ufficiola rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamentenecessaria ai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sullavalutazione del complesso degli elementi acquisiti.

L'art. 603, commi primo e terzocod. proc. pen., prevede, dunque, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ingrado di appello solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allostato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta.

In entrambi i casil'accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile insede di legittimità se correttamente motivata.

La giurisprudenza di legittimità hagià avuto modo di chiarire che i fenomeni di integrazione probatoria in appellorispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione dicompletezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primogrado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv.257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353).

Conriferimento specifico all'espletamento della perizia, l'art. 220, comma 1, cod. proc.pen. prevede che "La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini oacquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche,scientifiche o artistiche".

Il tenore della norma è nel senso che il ricorso alla periziaè rimesso al potere discrezionale del giudice, cui spetta di valutarne la necessitàin ragione delle risultanze processuali: la decisione, se adeguatamente motivata,è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013,Cena e altri, Rv. 254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv.253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; sino a Sez.

U, n. 39476 del 23/03/2017, Aed altro, Rv. 270936).Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha indicato il carattere didecisività assegnato alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale voltaall'acquisizione della consulenza tecnica di parte.Quanto al delitto di usura, la sentenza impugnata ha specificamenteindicato gli elementi probatorio rappresentativi della partecipazione del ricorrenteal reato di usura commesso ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA],rinvenendoli nelle immagini dei filmati registrati presso la ditta della persona offesache documentano la presenza in quel luogo del ricorrente; nelle intercettazionitelefoniche ed ambientali, nonché nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine aldenaro concessogli in prestito da [OSCURATO:PERSONA] e consegnatoglimaterialmente dal [OSCURATO:PERSONA], nonché ai pagamenti effettuati a mani di costui, eall'importo da restituire.Quanto al carattere di usurarietà degli interessi pretesi dal ricorrente, sitratta di valutazione correttamente operata dal giudice del riesame, la quale,essendo stata congruamente e logicamente motivata, si sottrae in questa sedealle generiche censure svolte dal ricorrente.Ad ogni modo, le argomentazioni della difesa che contesta il carattereusurario del tasso di interesse applicato, che non potrebbe essere del 18% annuo,tenuto conto che il rapporto si sarebbe protratto per almeno 3 anni, trascurano,nella loro alternativa prospettazione contabile, che l'esplicita contestazione,ritenuta sussistente dai giudici di merito, richiamava il terzo comma dell'art. 644cod. pen.Nel caso della cosiddetta "usura in concreto", sono sempre usurari gliinteressi, anche se inferiori ai limiti normativi, e gli altri vantaggi o compensi che,avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano comunque sproporzionatirispetto alla prestazione di denaro, quando chi li ha dati o promessi si trova incondizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Tali condizioni - ben conosciute, nelcaso di specie, dall'imputato - integrano quindi la materialità del reato anche aprescindere dal superamento dei tassi soglia, non tiene conto della circostanza cheè stato espressamente contestato l’art. 644, comma terzo, cod. pen. sicché ilrapporto debitorio sarebbe usurario in concreto.Le disposizioni di cui al comma terzo e quarto valgono a connotare talifattispecie di cui al comma primo e secondo, chiarendo la portata dei tassi usurariper come previsti per legge o in diverse condizioni sintomatiche della usurarietàdella prestazione, determinandone le caratteristiche sintomatiche "in concreto",seppure per interessi inferiori al limite legale, tenuto conto delle modalità del fattoe del tasso medio praticato per operazioni similari, fornendo un chiaro indiceermeneutico in tal senso, caratterizzato dalla correlazione tra la sproporzione dellaprestazione di denaro o della diversa utilità quando chi ha dato o promesso si troviin condizioni di difficoltà economica e finanziaria.A fronte di tale sproporzione, non rilevano i parametri di valutazionedell'usura legale, ricorrendo un'ipotesi di usura in concreto (Sez. 2, n. 19134 del17/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283187 – 02; Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, M., Rv.259962-01).Nella vicenda per cui si procede, vertendosi in un caso di usura cosiddetta“in concreto”, la Corte di appello ha motivato la sussistenza dello stato di bisognovalorizzando in particolare la condizione di difficoltà economica della vittimarichiamando non solo quanto dichiarato dalla vittima in ordine alla genesi delprestito, precisando che aveva contratto il prestito per la condizione di bisognoeconomico delle imprese della sua famiglia che erano in quel momento in difficoltà,ma anche tenuto conto della condizione di gravissimo indebitamento della personaoffesa costretta a pagare nei confronti di numerosi strozzini per come emerso dalprogr. 45 del 6 marzo 2014.Invero, la sentenza impugnata ha infatti dato atto della situazione didifficoltà economica in cui si trovava la vittima nella gestione delle aziende, nonchédella sproporzione tra il prestito in denaro, pari a 200.000 euro e gli interessicorrisposti, pari ad 80.000 euro in due anni.Queste “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittimaintegrano la materialità del reato anche a prescindere dal superamento dei tassisoglia previsti (e consistono in una situazione meno grave dello “stato di bisogno”).Dette argomentazioni non appaiono manifestamente illogiche ocontraddittorie, considerato che a tale originaria necessità si è poi all'evidenzaaggiunta anche quella di ripianare un debito cresciuto esponenzialmente neglianni, come bene descritto nelle sentenze di merito, che palesa la grave e nontemporanea difficoltà in cui versava la persona offesa, incapace di far fronte allepretese usurarie di cui era caduto vittima.Quanto alla consapevolezza dello stato di bisogno da parte del ricorrente,lo stesso è desumibile dai plurimi prestiti ai quali ha fatto ricorso oltre allaaccettazione di condizioni di gravissimo indebitamento.L’entità del prestito richiesto, i gravosi interessi promessi e corrisposti sonosintomatici, e come tale percepibili, dello stato di bisogno, giacché solo un soggettoche versi in tale stato avrebbe potuto contrarre un prestito a condizioni inique edonerose.Sono sussistenti anche le contestate aggravanti di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. nella duplice alternativa del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, dacui il rigetto del nono motivo.Occorre premettere che la circostanza aggravante è stata in questo casoritenuta integrata per il metodo mafioso, che, come noto, è configurabilenell’ipotesi in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, aevocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso,quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, marisulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato(Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iacobini, Rv. 283637).In sintonia con tale principio, la pronuncia impugnata ha congruamenteritenuto integrata la circostanza aggravante, evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA], non soloinizialmente aveva assunto un atteggiamento reticente, decidendo di ricostruire irapporti solo dopo aver ascoltato gli esiti dell’attività intercettiva, ma aveva poimanifestato paura e preoccupazione per eventuali ritorsioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, l’attività di usura non era finalizzata a consentire al [OSCURATO:PERSONA] ed alSangermano di trarre un profitto per sé, ma posta a beneficio dell’associazione,tenuto conto che l’usura per come riferito dai collaboratori di giustizia era uno deisettori illeciti di elezione del clan [OSCURATO:PERSONA], costituendo uno degli strumentiprincipali per conseguire ingenti profitti.14.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato.14.1.

Il primo motivo ed il nono (relativi alle estorsioni) sono inammissibili.Le censure prospettate con il ricorso, meramente reiterative delle doglianzeformulate con l'atto di appello, non si confrontano con la ricostruzione in fatto e leargomentazioni in diritto del provvedimento impugnato.La Corte di appello ha dato compiutamente conto dei dati emersidall'istruttoria dibattimentale in ordine alle plurime estorsioni realizzate da partedel ricorrente nei confronti di numerosi operatori commerciali, costretti adacquistare mozzarelle di scarsa qualità (v. p. 673 della sentenza di primo gradodove si dà atto che il 27 giugno 2017, il Nas di Napoli riscontrava la presenza delbatterio della brucellosi nel latte prodotto presso il [OSCURATO:PERSONA], di cuiil ricorrente agiva il qualità di procacciatore di affari).Ed invero, la Corte di merito, condividendo le valutazioni del Tribunale, hadiffusamente argomentato sulle evidenze probatorie emerse nel processo e idoneea dimostrare la responsabilità dell’imputato, evidenziando, proprio in risposta aimotivi di appello già articolati sul punto, la sostanziale convergenza delledeposizioni delle persone offese.La Corte di appello, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto ilTribunale, alle pp. 54 e ss. ha proceduto alla ricostruzione del complessivo scenarioin cui si sono svolti i fatti, evidenziando come il settore della vendita dellemozzarelle di bufale, rectius la sua imposizione ai titolari di esercizi commerciali,era settore di elezione del clan [OSCURATO:PERSONA], per come espressamente riferito dalSepe: qua la mozzarella è camorra, è mafia (progr. n. 8543), sicché lo stessopoteva imporre l’acquisto di mozzarelle in quanto camorrista.Al fine di accrescere la propria carica intimidatoria, il [OSCURATO:PERSONA] era solitospendere il nome di suo cognato [OSCURATO:PERSONA], per come riferito da unadelle vittime ([OSCURATO:PERSONA]: che devo fare far intervenire ad [OSCURATO:PERSONA]?), facendoanche uso di frasi minacciose: sto vicino auto tua…esci fuori la scasso esci fuori(p. 56 della sentenza di appello).Le pressioni nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] alla fine hanno effetto: il Conadl’abbiamo preso (progr. n. 9845).La Corte di appello riporta ed analizza in maniera logica le dichiarazionidello [OSCURATO:PERSONA] che alla [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver inserito nel proprioesercizio commerciale le mozzarelle fornite dal ricorrente per paura di esserevittima di ritorsioni da parte dell’organizzazione [OSCURATO:PERSONA], precisando di nonaverne bisogno perché aveva già altri fornitori (v. p. 58).Anche in relazione all’episodio estorsivo in danno del Nazzaro,correttamente e congruamente la Corte di appello ha fondato il giudizio di penaleresponsabilità dalla congiunta valutazione delle dichiarazioni della persona offesae degli esiti dell’attività captativa.Invero, l’affermazione del Nazzaro di essere stato costretto ad acquistare2/3 chilogrammi di mozzarelle dal [OSCURATO:PERSONA] perché sapeva che dietro il caseificio SanGiovanni vi erano soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, non necessitadi ulteriori spiegazioni.Quanto al capo 6), emerge il solito metodo impositivo del [OSCURATO:PERSONA]: ci sonopure i ristoranti, i quali o se la prendono e se la prendono per forza (progr. 11366).La stessa persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) aveva saputo che le mozzarelleerano della camorra, perché il [OSCURATO:PERSONA] era un grosso camorrista del nolano,appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA] che si stava espandendo su tutto il territoriocon l’imposizione della vendita di mozzarelle.Infine, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito conmotivazione solida e scevra da aporie logiche, hanno evidenziato da un lato comeil [OSCURATO:PERSONA] da un lato con minacce ha costretto [OSCURATO:PERSONA] a non fornire più mozzarellea [OSCURATO:PERSONA] (a me non interessa quante mozzarelle stai portando, vedi dinon romperci il cazzo, progr. n. 4773), poi ha detto alla stessa persona offesa chenon avrebbe più dovuto rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA] (poi ho visto storto e gli ho detto macosa dobbiamo fare?...gli ho detto io non lo voglio vedere più qui dentro altrimentiprendiamo guai, progr. n. 5398).[OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere a conoscenza che: --a) il ricorrente era cognatodel [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato della zona; --b) le mozzarelle erano di scarsaqualità, a volte erano anche gialle; --c) il prezzo che pagava al [OSCURATO:PERSONA] era lo stessodi quello che aveva in precedenza pagato, ma per un prodotto di qualità inferiore;--d) il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] non doveva permettersi di lavorarenel territorio dove stavano loro; --e) preferiva evitare qualsiasi problema conquelle persone.Né miglior sorte riceve la censura diretta a contestare la configurabilità deldelitto di estorsione per assenza di un danno subito dalle persone offese.Invero, i capi di imputazione in commento sono riconducibili all'ipotesidell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia impostodi porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altrisoggetti; in tal caso l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicitonel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazionedella propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propriinteressi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 5, n. 9429 del13/10/2016, dep. 2017, P.G. in proc.

Mancuso, Rv. 269364; in termini Sez. 2, n.39722 del 12/07/2018, Capogreco, Rv. 273810).Nel caso in esame, si è evidenziato - attraverso il contenuto delleintercettazioni e delle dichiarazioni delle vittime - come l'acquisto delle mozzarelledi bufala da parte dei titolari di supermercati o ristoranti era dovuto non adesigenze di carattere commerciale, ma alla volontà del [OSCURATO:PERSONA] di imporre la fornituranon solo per finalità di profitto ma, soprattutto, per la necessità di ribadire lapropria autorevolezza criminale ed il proprio predominio sul territorio.Ne deriva che la commissione delle estorsioni contestate da parte del Seperisulta provata e che le censure formulate dal ricorrente con il gravame (inparticolare il mero uso da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una condotta commerciale aggressivaed inurbana che non avrebbe coartato la libertà di autodeterminazione dellepresunte vittime) alle quali la Corte territoriale non avrebbe risposto appaionomanifestamente infondate ed inidonee a sovvertire l'esito della decisione, con laconseguenza che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la carenzadi risposta motivazionale alle stesse, è inammissibile.Invero, sebbene il ricorrente affermi di voler denunciare una violazionedelle norme incriminatrici ed una carenza o manifesta illogicità della motivazione,egli in realtà chiede una rivalutazione del materiale istruttorio, specie laddoveinvoca una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate e delledichiarazioni delle persone offese, per giungere ad una ricostruzionedel fatto diversa da quella operata dai giudici del merito, operazione nonconsentita in questa fase di legittimità.15.1.2.

Inammissibili anche le censure volte a contestare la configurabilitàdel delitto di cui all’art. 513 bis cod. pen. per essersi il ricorrente limitato a metterein guardia i suoi parenti dal [OSCURATO:PERSONA], essendo un soggetto del tutto inaffidabile.La fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., introdotta nel codice penaledall’art. 8 l. n. 646 del 1982 con la finalità di reprimere forme di concorrenzaillecita di stampo mafioso che si attuano con l'intimidazione finalizzata a controllare(o a impedire) la concorrenza nello specifico ambiente della criminalità organizzatadi tipo mafioso, ha finito per trovare applicazione anche al di fuori dell'ambito delle231129; Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995, Tamborrini, Rv. 201578), andando asanzionare tutti quei comportamenti diretti ad arrecare, nell'esercizio di un'attivitàimprenditoriale, una turbativa al libero mercato, attraverso l'uso strumentale dellaviolenza o della minaccia.È stato a tal fine chiarito, da questa Corte a Sezioni Unite, che “una specificavalenza selettiva ai fini della individuazione della condotta punibile deveassegnarsi, inoltre, al contenuto e alle finalità del bene giuridico protetto dallanorma incriminatrice in esame, che ha introdotto nel codice penale un reatoplurioffensivo orientato non solo verso la tutela di un più ampio interesse alcorretto funzionamento del sistema economico, inteso come bene finale, ma anchealla protezione di un diverso interesse, da intendersi quale bene strumentale, piùdirettamente inerente ad una esigenza di garanzia della sfera soggettiva dellalibertà di ciascuno di autodeterminarsi nell'esercizio di un'attività commerciale,industriale o comunque produttiva” (Sez.

U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020,Guadagni, Rv. 278735).Alla luce dei superiori principi, risulta corretta l’operazione di sussunzionedella fattispecie concreta in quella astratta di cui all’art. 513-bis cod. pen., inragione della ricostruzione operata nel doppio grado di merito da cui è risultato,con accertamento in fatto congruamente e logicamente motivato, e dunqueinsindacabile in questa sede (per cui si rinvia alle pp. 64 e s.), che il ricorrente haposto in essere una condotta di minaccia che, incidendo sulla libertà del [OSCURATO:PERSONA] diautodeterminarsi nello svolgimento della sua attività commerciale, lo haestromesso dalla forniture di mozzarelle in essere.Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] da un lato con minacce ha costretto [OSCURATO:PERSONA] a non fornirepiù mozzarelle a [OSCURATO:PERSONA] (a me non interessa quante mozzarelle staiportando, vedi di non romperci il cazzo, progr. n. 4773), dall’altro lato ha poi dettoal [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbe più dovuto rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA] (poi ho visto storto e gliho detto ma cosa dobbiamo fare?...gli ho detto io non lo voglio vedere più quidentro altrimenti prendiamo guai, progr. n. 5398).Sentito dalla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che il [OSCURATO:PERSONA] loaveva informato che [OSCURATO:PERSONA] non doveva permettersi di lavorare nel territoriodove stavano loro.Esaminando i motivi di doglianza osserva il Collegio che gli stessi hanno,sostanzialmente un contenuto rivalutativo, essendo tesi a dimostrare il dato difatto che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva tutelare i suoi parenti dal [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto nonaffidabile.Al contrario, dagli elementi probatori prima passati in rassegna emergeplasticamente come la condotta minacciosa del [OSCURATO:PERSONA] era diretta ad impedire cheil [OSCURATO:PERSONA] potesse svolgere la propria attività commerciale nei luoghi di operativitàdel clan camorristico [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, tuttavia, di elementi schiettamente di merito, avendo, invece, laCorte territoriale plausibilmente desunto dall'ampio corredo istruttorio richiamatodalla sentenza censurata sia la esistenza delle condotte aventi contenutopalesemente intimidatorio tenute dal ricorrente in danno del [OSCURATO:PERSONA] sia la vicinanzafra il primo ed esponenti della famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA].15.1.2.

Riguardo alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1cod. pen. (oggetto di contestazione nel nono motivo), osserva il Collegio che lastessa può manifestarsi sotto la duplice forma sia della adozione del metodomafioso che sotto quella della agevolazione mafiosa; quest'ultima modalità simanifesta allorché il reato sia stato realizzato al fine di agevolare l'attività delleassociazioni di tipo mafioso, ipotesi questa indubbiamente ricorrente ove si riflettasul fatto che la ingiunzione rivolta alle vittime di rifornirsi di mozzarelle dal Sepeovvero ad allontanarsi dal luogo ove il [OSCURATO:PERSONA] esercitava il suo commercio avevaanche la finalità di consentire all'imputato il conseguimento di un maggior utile sìda potere agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA].Anche il motivo relativo al metodo mafioso è manifestamente infondato.Questa Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilitàdell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso non occorre che siadimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendonecessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria dellaviolenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica edefficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo disodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertatol'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica atutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia sianostate materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02).La Corte di appello ha fornito giustificazione della sussistenzadell'aggravante già laddove ha motivato in ordine alle modalità utilizzate percostringere le vittime a rifornirsi di mozzarelle dal [OSCURATO:PERSONA].In particolare, dalla sentenza emerge che è stata in più occasioni evocatala forza del vincolo associativo del gruppo, facendo espresso riferimento allacircostanza che le mozzarelle erano della camorra, ovvero invocando l’interventodi [OSCURATO:PERSONA] per vincere la resistenza delle vittime, fermo restandoche il prestigio criminale del [OSCURATO:PERSONA], quale grosso camorrista della zona di Nola eranoto a tutte le vittime.15.2.

Infondato è il secondo motivo.La Corte di appello alle pp. 74 e ss. ricostruisce con motivazione solida elogica, sulla scorta della puntuale analisi del materiale intercettivo e delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la genesi dei rapporti usurari intercorsi traquest’ultimo, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, spazientito dai ritardi del Corbosiero di rientraredal prestito usurario ricevuto, manifestava l’intenzione di passare alle vie di fatto:e ti devo mettere le mani addosso (progr. 1416411), e la vittima cercava diprendere tempo, proponendo un piano di rientro che prevede il pagamento di 500euro mensili, manifestando al [OSCURATO:PERSONA] il suo stato di bisogno, derivante dalla assenzadi disponibilità economica a causa dei protesti subiti (progr. n. 1418241; progr. n.14119516, nel corso del quale sempre parlando con il [OSCURATO:PERSONA] lo informa di essereesposto anche con un altro creditore, appellato Peppe).Nella successiva conversazione n. 4534173, a riprova delle difficoltàeconomiche a reperire denaro, la vittima informava il [OSCURATO:PERSONA] di essere proprietariadi un terreno avente un valore di circa 2 milioni di euro e di essere pronta avenderlo per saldare il debito (v. anche progr. n. 4535076 nel corso del qualeemerge persino la difficoltà a pagare le utenze domestiche).L’esistenza del debito usurario nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era confermata anchedal Corbosiero che ha riferito in merito alla genesi del rapporto e dell’importo didenaro che avrebbe dovuto restituire, a fronte di un prestito iniziale di 3.000,00euro, era stato poi costretto a pagare dopo un anno un debito di 50.000,00 euro(v. pp. 80 e ss.).La Corte di appello alle pp. 82 e 83 risponde in maniera puntuale allecensure della difesa, riproposte pedissequamente in questa sede, evidenziando daun lato che il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di rivolgersi ad un avvocato non era certamentedistonico rispetto alla natura usuraria del prestito, in quanto tale intervento potevaessere finalizzato anche al solo recupero parziale del denaro, non avendo del restola difesa provato se l’intervento fosse finalizzato al recupero del solo capitaleprestato ovvero anche degli interessi.15.2.1.

Inammissibile anche il nono motivo con il quale si contesta inrelazione al delitto in commento la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., nella duplice veste di metodo mafioso ed agevolazione.Invero, la persona offesa era perfettamente a conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] erail cognato del [OSCURATO:PERSONA] a lui noto per la fama criminale, e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] percompulsare il pagamento aveva evocato un indeterminato ed indefinito terzosoggetto quale creditore e che a causa dei ritardi gli stava facendo fare bruttafigura, facendo così riferimento al potere criminale dell'associazione, in quantoesso era di per sé noto alla persona offesa.Quanto alla agevolazione, è emerso che settore di elezione criminale delclan [OSCURATO:PERSONA] erano le usure, di modo che il denaro così ricevuto dalla vittimaera diretto ad alimentare ulteriori prestiti a terzi soggetti, per come riferito daicollaboratori di giustizia.15.3.

Inammissibile il terzo motivo.Il ricorso si limita, in principalità, a contestare la ricostruzione operata insentenza del contenuto delle intercettazioni, invero riassunte dalla Corte di appelloe dal Tribunale senza travisamenti, dal momento che la tesi di aver utilizzato ifucili per andare a caccia è smentita non solo dagli esiti captativi ma anche dallevideoriprese.Le conversazioni valorizzate dalla Corte di appello (pp. 128 e ss.), sonorivelatrici di come il ricorrente avesse la disponibilità di armi (pistole e fucili) cheoccultava e poi si assicurava del loro funzionamento, utilizzandole, ed esibendoleanche a terzi soggetti.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto in una diuturna attività di acquisto e vendita dipistole di provenienza furtiva (progr. nn. 4968988, 5066932, relativamente alcapo 18).Così come, lo stesso si premurava di assicurare il corretto funzionamentodelle armi (progr. nn. 6348974 e 6349634, relativamente al capo 19).La difesa ha censurato (con il nono motivo) la sentenza per averriconosciuto l’aggravante del metodo mafioso per i delitti in materia di armi, madalla piana lettura delle p. 130 (per il capo 18) e p. 132 (per il capo 19) emergecome sia stata riconosciuta correttamente solo l’aggravante della agevolazionemafiosa.Invero, la imponente disponibilità di numerose armi era certamentefinalizzata ad accrescere il prestigio del clan [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che ladisponibilità delle armi era funzionale ad assicurare il predominio su altri gruppicriminali operanti nella stessa zona territoriale di influenza.15.4.

Il quarto motivo con il quale si censura l’omessa valutazione dellamemoria difensiva e rigetto della rinnovazione della istruttoria è infondato.Il motivo di critica proposto dalla difesa è fuori fuoco, poiché non tieneconto degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in ordineall'integrazione istruttoria del giudizio abbreviato, scelto dal ricorrente per definireil suo processo.Infatti, nella fase d'appello di tale rito, le parti, secondo un indirizzoermeneutico che, dopo qualche oscillazione, è oramai dominante, sono titolari diuna mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabiledal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti latitolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispettoa quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra le piùrecenti massimate, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv.282585).Quel che più conta è, poi, che, nel giudizio di appello avverso la sentenzaresa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel casoin cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchépotenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementiacquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisionedi primo grado, tale giudizio deve tener conto della "novità" del dato probatorio,per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacitàcognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 5, n. 2910 del04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 02).Dunque, è sul carattere di novità della prova che si gioca la partita dellapossibilità di una sua ammissione nel giudizio di appello avverso la sentenzaemessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato.In relazione all'impugnazione di una tale pronuncia, infatti, l'assunzione diinedite prove si richiede debba essere realmente abbinata alla "novità" dellestesse.Il che equivale a dire che è possibile solo qualora dette prove non siriferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato,poiché altrimenti si sarebbe in presenza di prove che avrebbero dovuto formareoggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazioneprobatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 5, n. 33870 del07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270474; Sez. 2, n. 49324 del 25/10/2016, Monti, Rv.268363).Nel caso del ricorrente, è stata richiesta in appello la rinnovazioneistruttoria avente ad oggetto l'escussione testimoniale di D’[OSCURATO:PERSONA], inmerito alla spiegazione delle conversazioni captate con il ricorrente, che non puòrientrare nel concetto di "prova nuova" come poc'anzi declinato.La sentenza impugnata ha messo in risalto il carattere di "non novità" dellaprova richiesta (risultando il tema probatorio già definito), con la precisazione chel’interpretazione dei dialoghi captati è devoluta al vaglio del giudice.Quanto alla mancata valutazione della memoria, osserva il Collegio, in virtùdel dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, l'omesso esame,da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto insede di legittimità come vizio di motivazione purché si rappresenti puntualmentela concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto allapronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria egli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativadella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22 marzo 2019, C., Rv. 276766 -01).Si è, invero, condivisibilmente chiarito che la Corte di cassazione non puòarrestarsi al dato formale della mancanza dell'espressa menzione e considerazionedella memoria nella sentenza di merito, ma che debba operare un accertamentoconcreto in ordine alla capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato nellasentenza di mettere in discussione la completezza logica o l'univocità del percorsoargomentativo della sentenza impugnata, oltre che soppesare la consistenzaintrinseca della memoria stessa, onde neutralizzare la portata scardinante inpresenza di enunciati difensivi ripetitivi ovvero estranei al thema decidendum.La concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa dallapronuncia avversata - in ossequio al dovere di specificità del ricorso per cassazioneribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 -dev'essere oggetto di specifica rappresentazione da parte del ricorrente.Non è dunque sufficiente - come è accaduto nel caso in esame - che nelricorso ci si dolga della circostanza che il giudice di merito abbia trascurato unamemoria, ma occorre che tale omissione venga tradotta in specifiche doglianzeche ne evidenzino l'idoneità a porre in discussione la completezza, l'univocità e larazionalità della motivazione.15.5. ll quinto motivo ed il sesto motivo possono essere trattaticongiuntamente in quanto diretti a contestare sotto diversi angoli prospettici lacondotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA], e devono essere rigettati in quanto infondati.Invero, la Corte di appello ha valorizzato correttamente quali elementirivelatori della condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA]: --a) l’essere non solo il cognatodel [OSCURATO:PERSONA], ma anche uno dei suoi più fidati uomini; --b) è stato autore dinumerosi reati fine, in materia di delitti contro il patrimonio ed in materia di armi,la cui fama criminale era ben nota alle vittime; --c) l’attività intercettiva hadimostrato come il [OSCURATO:PERSONA] era subordinato al [OSCURATO:PERSONA], ricevendo per la suapartecipazione al clan ingenti somme di denaro che non esitava ad ostentare, purnon svolgendo alcuna lecita attività lavorativa (v. prog. n. 432); --d) è impegnatoin prima persona nella attività di bonifica del territorio al fine di rimuovere cimicicollocate dalla polizia giudiziaria; --e) non esita in più occasioni a ribadire che quacomandiamo noi (v. p. 189 della sentenza di appello).Gli elementi innanzi riportati sono adeguatamente dimostrativi del pienocoinvolgimento del ricorrente nella compagine associativa di cui al capo 1,occupandosi di più settori operativi del clan.Rispetto a tale ricostruzione, le doglianze del difensore richiedono una nonconsentita in questa sede rilettura del materiale intercettivo, non riuscendo ascalfire o quanto meno intaccare il solido e robusto apparato motivazionale dellasentenza impugnata.L’argomentazione della difesa diretta ad affermare che l'autovettura delricorrente non sarebbe stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA], ma dallo ziodell'imputato ([OSCURATO:PERSONA]) non considera che, in tema di ricorso percassazione, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc.pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, vige il principiodi autosufficienza del ricorso, che impone l’onere di puntuale indicazione degli attiritenuti travisati e la loro allegazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv.280419).Nel caso di specie, tale circostanza è solo dedotta, ma ogni modoassolutamente inidonea a scalfire la coorte di elementi prima ricordati, dimostratividel pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella associazione di cui al capo 1).16.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.16.1.

Infondato è il profilo di censura con cui si contesta l'attendibilità deicollaboratori di giustizia.La sentenza di secondo grado ha provveduto a vagliare l’attendibilità deicollaboratori di giustizia.La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha: --a)ripercorso le risultanze processuali; spiegato perché le dichiarazionidei collaboratori dovevano considerarsi attendibili, avuto riguardo alla lorocredibilità intrinseca ed alla puntualità del loro racconto posto checontrariamente a quanto asserito nel ricorso, i collaboratori hanno riferito diepisodi specifici (pp. 36 e ss. della sentenza impugnata); --b) chiarito in modonon manifestamente illogico – con riferimento collaboratore [OSCURATO:PERSONA] -le ragioni per cui il suo narrato è stato ritenuto credibile (pp. 37-40); --c)escluso che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di non esseremai stato vittima di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], possanoincidere sulla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto alcun motivoper autoaccusarsi di un tentativo di estorsione (p. 42); --d) spiegato la ragioneper la quale [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto inizialmente la collaborazione,facendo riferimento al timore di possibili azioni violente in danno dei proprifamiliari e precisando che il fatto che di [OSCURATO:PERSONA], dopo un momentodi comprensibile drammatico conflitto interiore, abbia ripreso con convinzioneil percorso collaborativo nonostante l'ostracismo dei propri più stretticongiunti, che hanno interrotto ogni relazione con lo stesso, depone consicurezza per la sua affidabilità soggettiva (p. 47); --e) ha evidenziato lacircostanza [OSCURATO:PERSONA] si è autoaccusato di delitti gravissimi tra cuiomicidi, circostanza sintomatica della sua affidabilità personale (p. 51).Pertanto, le dichiarazioni dei collaboratori sono molto precise,contestualizzate, costanti e generose di particolari descrittivi, unite all'assenzadi motivi di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri imputati,circostanze che depongono per la loro affidabilità soggettiva in uno con lacontinenza intrinseca delle dichiarazioni rese, dalle quali non traspare alcunintento calunnioso, potendo così concludersi per l'attendibilità intrinseca.Rispetto a tale trama argomentativa nulla di specifico è statorappresentato dall'imputato, che, da una parte, non si è confrontato con lamotivazione del provvedimento impugnato, e, dall'altra, ha sollecitato unadiversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito.Conseguentemente la valutazione del contenuto e della attendibilitàdelle dichiarazioni rese dai collaboranti è stata eseguita, in conformità alladisposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., "unitamenteagli altri elementi di prova" che ne confermavano l'attendibilità e nel rispettodelle norme processuali che regolano la valutazione della prova (Sez. 1 n.46954 del 04/11/2004 Rv. 230592 - 01).In conclusione, le censure sulla attendibilità dei collaboratori di giustiziasono sostanzialmente declinate secondo un diverso apprezzamento delle fontiprobatorie, che non può trovare accesso in questa sede di legittimità, in assenzadi vizi logici e giuridici da parte della sentenza impugnata, oltre che per il divietodi ripercorrere i vizi della sentenza annullata.La circostanza evidenziata in merito alla eventuale inaffidabilità di AcunzoAniello in relazione all’attentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in ordineall’attentato in danno dei fratelli Galdieri, oltre a non essere documentata, ècomunque assolutamente eccentrica rispetto al presente processo, rispetto alquale i due attentati sono estranei.Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia diintercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazionicostituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, senon nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (explurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).Deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delleintercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice delmerito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttostoche un altro.

Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, masoltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienzamentre è possibile prospettare un'interpretazione del significato di unaintercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenzadel travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisivaed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020, Ventura, n.m.).Coerentemente con le emergenze processuali, la doppia conformemotivazione dei giudici di merito ha disatteso argomentatamente i rilievi difensiviriproposti anche in questa sede.Alla luce di quanto precisato, appare evidente come tali censure nonconsistano in effetti nel dolersi del travisamento delle prove, ma soltanto nelsollecitare una nuova lettura, in un senso più favorevole all'imputato, degli stessielementi probatori.Peraltro, nel caso di "doppia conforme", il vizio del travisamento dellaprova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale oper omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorsoper cassazione solo quando - contrariamente al caso di specie - il ricorrenterappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777).16.2.

Infondata è la censura con la quale si eccepisce la inutilizzabilitàdelle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato alla P.G. in sede di perquisizionepresso la sua abitazione.Invero, pur esistendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sultema della inutilizzabilità patologica della dichiarazione resa dall’indagato inassenza del difensore, trascritta dalla P.G. all’interno di un verbale privodella sottoscrizione del dichiarante, tuttavia va rilevato che, per costante econdivisibile giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui con il ricorso percassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo diimpugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova diresistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventanoirrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanzerisultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).Nel caso in esame, la difesa aveva quindi l'onere di chiarire per quali ragionila prova ritenuta inutilizzabile (dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] in assenza deldifensore, trascritta dalla P.G. all’interno di un verbale privodella sottoscrizione del dichiarante) ha una valenza centrale e dirimente, cosicchéla sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio in ordinealla sua responsabilità penale; cosa che il difensore non risulta aver minimamentefatto, risultando per tale ragione il motivo privo della necessaria specificità.Né può sostenersi che espunte le dichiarazioni suddette dal materialeacquisito non residuerebbe altra risultanza idonea a sorreggere l’addebitoassociativo mosso al ricorrente dato che i giudici di merito hanno passato inrassegna le intercettazioni, riportandone brani, le dichiarazioni dei collaboratori digiustizia e delle persone offese, da cui hanno ritenuto emergere il coinvolgimentodell’odierno ricorrente nel delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.16.3.

Infondata anche la doglianza con quale si contesta la partecipazionedel [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1, con ruolo apicale.I collaboratori di giustizia hanno indicato il ricorrente come soggetto che inqualità di rappresentante dell’omonimo clan partecipava ai summit con gliesponenti delle altre consorterie; hanno precisato che i suoi settori di interesseerano le usure e le estorsioni.L’attività intercettiva ha documentato come il [OSCURATO:PERSONA] eraconsiderato il camorrista della zona, che disponeva di comparielli per larealizzazione degli obiettivi del gruppo, avendo a disposizione numerose armi(v. pp. 186 e 187).A ciò deve aggiungersi che la sua fama criminale era nota alle personeoffese, dal momento che per vincere la loro resistenza, di molti dei reati fonedel sodalizio relativamente ai reati estorsivi contestati al solo [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo non esitava a spendere il nome del [OSCURATO:PERSONA] stesso (v.dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]).Inoltre, l’attività di indagine ha evidenziato come il ricorrentesovraintendeva alla complessiva attività di gestione, assumendo funzionidecisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n.45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524): la Corte di merito, conargomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie hacorrettamente ravvisato, in capo al ricorrente, una posizione di preminenza,avendo appurato che il [OSCURATO:PERSONA] gestiva in prima persona i contatti con gliesponenti degli altri gruppi camorristici, al fine di individuare la aree diinfluenza e ripartire i proventi delittuosi, venendo informato dagli altri sodalidelle notizie relative alla gestione degli affari illeciti del sodalizio, anche al finedi avere l’autorizzazione per il compimento di azioni violente.Si tratta di condotte che, come correttamente ritenuto dalla Corte dimerito, evidenziano non solo l'adesione del ricorrente al sodalizio, ma la suaposizione apicale all'interno del gruppo medesimo.Vicende, dunque, che, lette insieme, sorreggono in modo adeguato e senzaforzature l'assunto del ruolo operativo esercitato da [OSCURATO:PERSONA] dell’omonimo clan attivo in quell'area territoriale.16.4.

Infondati sono il nono e il dodicesimo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo ed il settimo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo si rinvia ai §

11.1. (in merito alla configurabilità del delitto dicui all’art. 512 bis cod. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], anche in relazioneall’investimento del suo denaro nel bar Genius) ed al §

11.2. in relazione allasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.16.5.

Infondati sono il decimo e il dodicesimo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo ed il settimo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo si rinvia ai § 13.4., in merito alla configurabilità del delitto dicui all’art. 644 cod. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione all’usurain concreto, ritenuta sussistenza dai giudici di merito ed in relazione allasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., edanche per la ragioni giuridiche della infondatezza della censura con la quale ladifesa si duole della mancata acquisizione ai fini della rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale ai sensi art. 603 cod. proc. pen. della consulenza di parte a firmadel dottor. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la censura con quale si contesta che la persona offesa avrebbeacquistato un immobile da [OSCURATO:PERSONA] al fine di escludere lo stato di bisogno,non soddisfa i canoni di autosufficienza del ricorso, non avendo la parte allegatotale asserito atto di compravendita, sicché la circostanza poggia su affermazioniindimostrate.Ad ogni modo la tesi prospettata dai difensori non tiene conto dellacircostanza che lo stato di bisogno rilevante ai sensi dell'art. 644, comma quinto,n. 3, cod. pen., è una particolare condizione psicologica, in presenza della quale ilsoggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione;esso deve essere inteso non come uno stato di necessità tale da annientare inmodo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che,limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioniusurarie, non assumendo alcuna rilevanza nè la causa di esso, né l'utilizzazionedel prestito usurario (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.266162; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Galante, Rv. 248974; Sez. 2, n. 5079del 11/12/1997, dep. 1998, Gonzaga, Rv. 210603).Al riguardo, la Corte di appello ha motivato la sussistenza dello stato dibisogno valorizzando in particolare la condizione di difficoltà economica dellavittima richiamando non solo quanto dichiarato dalla vittima in ordine alla genesidel prestito, precisando che aveva contratto il prestito per la condizione di bisognoeconomico delle imprese della sua famiglia che erano in quel momento in difficoltà,ma anche tenuto conto della condizione di gravissimo indebitamento della personaoffesa costretta a pagare nei confronti di numerosi strozzini per come emerso dalprogr. 45 del 6 marzo 2014.Dette argomentazioni non appaiono manifestamente illogiche ocontraddittorie, considerato che a tale originaria necessità si è poi all'evidenzaaggiunta anche quella di ripianare un debito cresciuto esponenzialmente neglianni, come bene descritto nelle sentenze di merito, che palesa la grave e nontemporanea difficoltà in cui versava la persona offesa, incapace di far fronte allepretese usurarie di cui era caduto vittima.16.6.

Infondati sono anche i motivi dedotti (undicesimo e dodicesimo,ricorso a firma Bizzarri; quarto e settimo, ricorso a firma [OSCURATO:PERSONA]) in tema diviolazione della legge armi: il riferimento alla pistola, custodita all’interno dellaborsa della moglie, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto prendere perrisolvere con la violenza, un banale alterco verificatosi in occasione dellacomunione di uno dei figli di [OSCURATO:PERSONA], si ricava in modo logico e pertinente dalcontenuto delle intercettazioni indicate a pp. 132 e ss. della sentenza impugnata.Invero, nel progr. n. 2868, il [OSCURATO:PERSONA] nel fare riferimento al litigio, faespresso riferimento alla pistola custodita nella borsa della moglie: mò succedequalche guaio per il fatto della pistola, senza che la difesa abbia prospettato ipotesialternative.Infondata la censura con la quale si invoca l’applicazione dell’art. 649 cod.proc. pen., per essere la pistola di cui al capo 22 la stessa per la quale ilSangermano è stato condannato dal Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza del15 settembre 2023.Invero, in tema di divieto di bis in idem, l'identità del fatto sussiste quandovi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato,considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) econ riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.Nel caso di specie, è agevole osservare come la pistola per la quale ilSangermano è stato condannato è stata rinvenuta nella sua disponibilità il 3novembre 2022, mentre la pistola oggetto del capo di imputazione in commentosi riferisce ad un episodio del giugno 2016, ovvero di ben sei anni prima (v. alriguardo la logica e congrua risposta fornita dalla Corte di appello a p. 135).Peraltro, come descritte nei convergenti provvedimenti di merito, lemodalità della condotta accertata nel presente processo e quelle dell'episodio dellacondanna del 2023 sono diverse; nel primo caso è contestato la detenzione ed ilporto in luogo pubblico di una pistola, laddove nella sentenza di condanna del2023, il delitto contestato è quello di detenzione di pistola, sicché mancasostanzialmente l'identità del fatto relativo ai reati in materia di armi.Né possono esservi dubbi in merito alla configurabilità dell'aggravantedell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., dal momento che ladisponibilità della pistola era certamente finalizzata ad accrescere il prestigio delclan [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto anche della semplice circostanza che l’usodell’arma era diretto a risolvere con la forza un banale litigio tra bambini, incurantedella circostanza che l’arma sarebbe stata utilizzata all’interno di un ristorante, nelcorso di un festeggiamento ed alla presenza di numerose persone.17.

Infine, meritano trattazione congiunta i motivi comuni ai ricorrenti coni quali si contesta il trattamento sanzionatorio comminato, muovendo censure inmerito alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione delle circostanzeLa Corte di Appello per negare le circostanze attenuanti generiche hafatto riferimento alla eccezionale gravità dei reati accertati e l’assenza dielementi concreti significativi meritevoli di apprezzamento positivo e dibenevola valutazione, precisando che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un gravissimo precedente per omicidio, mentre SangermanoAgostino annovera una condanna per usura aggravata.[OSCURATO:PERSONA] d'appello ha applicato correttamente i parametri di cui all'art.133 cod. pen. per determinare l'entità della sanzione nei confronti deiricorrenti, tale da condurre ad un giudizio negativo sulla concedibilità dellecircostanze attenuanti generiche per la eccezionale gravità dei reati e l’assenzadi elemento favorevoli, unitamente alla condanna per omicidio.La motivazione, pertanto, non può dirsi viziata né mancante.

Va infattiricordato che in via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdottedal D.L. 14 settembre 1944, n. 288, rappresentano uno strumento diindividualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo- elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria lamitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substratocognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersil'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limitilegali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un "aspetto"del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio.

Da qui, stantel'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorarel'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categoriegenerali descritte nell'art. 133 cod. pen. il principale "serbatoio" di ipotesi,capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili(commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazionedelle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima,ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini econseguenze (Sez. 1, n. 1376 del 28/10/1997, Brembilla, Rv. 209841-01).Le linee-guida della "gravità del reato" (art. 133, comma primo, cod.pen.) e della "capacità a delinquere del colpevole" (art. 133, comma secondo,cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolarevalutazione postulata dall'art. 62 bis cod. pen. e, in assenza di allegazionispecifiche, la motivazione tesa a negare l'applicazione delle attenuantigeneriche è del tutto legittima ove sia ancorata alla considerazione dellagravità del fatto o alla negativa personalità dell'autore del reato.Il rilievo assorbente attribuito alla gravità della condotta, alla loropersonalità, rende ragione del diniego delle attenuanti generiche, atteso che"ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti genericheil giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può essere sufficiente in tal senso" (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,Sermone, Rv. 249163).Escluso, pertanto, che al giudice di merito sia imposto di esprimere unavalutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficientel'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi allaconcessione delle attenuanti, ne deriva che queste possono essere negateanche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modoviene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvaloresulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).Inammissibile anche la questione relativa agli aumenti di pena inflittiper effetto della continuazione tra i reati.Sul tema, le Sezioni unite hanno chiarito che il giudice, nel determinarela pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto perciascuno dei reati satellite.Nella occasione si è precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessie deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapportodi proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, cherisultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Come ha già avuto modo di osservare Sez., n. 34379 del 11/07/2025,Pg c.

Randisi, Rv. 288800 – 01, la chiave interpretativa del principio massimatosi coglie leggendo la motivazione della pronuncia, che precisa come siffattoobbligo motivazionale richieda modalità di adempimento diverse e parametrateallo specifico caso concreto.

Non si può dimenticare, infatti, che, per un verso,ci si muove in un campo caratterizzato da discrezionalità, in cui il giudice devesolo dare conto di aver applicato una pena adeguata e proporzionata al fattoe che, per altro verso, l'ottica dl analisi è quella dei poteri di intervento ecensura della Corte di cassazione, nell'ambito delimitato dall’art. 606, comma1, cod. proc. pen. e dai vizi deducibili dall'imputato ricorrente.Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01 haaveva avuto modo di affermare che in tema di reato continuato, il giudice dimerito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascunodei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica edettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal casoescluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132cod. pen.Orbene, calando tali principi nella fattispecie concreta del presenteprocesso, va osservato che il giudice di merito ha chiarito in maniera adeguatatutti i passaggi attraverso cui è pervenuto alla determinazione della pena inrelazione ai reati posti in continuazione.Tali aumenti sono contenuti e vengono fissati sempre in misurainferiore al minimo edittale della pena prevista per la fattispecie legale (e moltoal di sotto anche della metà del minimo), di talché l'onere motivazionale risultaadeguatamente assolto dal richiamo, comunque contenuto in sentenza, allagravità dei fatti ed alla personalità dei ricorrenti; d’altra parte, non è possibiledubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81,comma primo, cod. pen., che anche i ricorsi non pongono in discussione.Discende che i motivi di ricorso proposti sul punto si rivelanoinammissibili per manifesta infondatezza o genericità, poiché si arrestano allacritica dell'assenza di motivazione rispetto a un aumento di pena, nonconsistente o incongruo, che certamente non opera un surrettizio cumulomateriale, né viola i limiti dell'art. 81 cod. pen., né rivela alcuna sproporzione.Infine, quanto alla mancata concessione del minimo della pena, [OSCURATO:PERSONA] spende neppure una parola per giustificare la doglianza (cfr. p. 37 del ricorso).

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]Arco il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], NappiPaolo e [OSCURATO:PERSONA]; l’inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e SepeSalvatore.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi d'impugnazione chiedendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] espone tutti i motivi di ricorso e insiste perl'accoglimento di questi.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso; insiste perl'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 maggio 2025 la Corte di Appello di Napoli, in riformadella sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, emessaa seguito di procedimento con rito abbreviato in data 1° dicembre 2023, previaassoluzione relativamente ai capi 17) e 20) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erelativamente al reato di porto in luogo pubblico di cui all’art. 12 della l. n. 497 del1974 in relazione al capo 23) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato lapena nei loro confronti, confermando nel resto la sentenza di primo grado neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Nella prospettazione accusatoria, recepita dai giudici di merito, ledichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, riscontrate dalle risultanze diintercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che dalle dichiarazioni delle personeoffese avevano fatto emergere l'esistenza nel territorio nolano del clancamorristico [OSCURATO:PERSONA], associazione di nuovo conio, le cui attività illecite dielezione riguardavano delitti contro il patrimonio (in particolare usura edestorsioni), delitti contro la persona ed in materia di armi.Nel territorio nolano fino alla metà degli anni ’80 era sotto il controllo dellaNuova [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], passando poi sotto l’influenzacriminale di [OSCURATO:PERSONA].Successivamente questo territorio è passato sotto il controllo dei fratelliRusso sino al loro arresto avvenuto nel 2009, a seguito del quale si sono succedutinumerosi avvicendamenti rispetto ai quali è emersa la caratura del clanSangermano.In particolare, secondo la ricostruzione recepita dai giudici di appello, il clanSangermano grazie alla disponibilità di armi era riuscito ad affermarsi nell’areageografica di riferimento, stringendo accordi con le altre associazioni camorristicheper la spartizione degli affari illeciti.3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannatoper il reato associativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), in qualità dipartecipe, per il delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dallaagevolazione mafiosa (capo 13).Sono stati articolati quattro motivi.3.1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce violazione di legge emancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al giudizio diresponsabilità per il reato associativo, che sarebbe stato fatto discendere dal merorapporto intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza chela sentenza di appello abbia indicato indici dimostrativi del requisito dell’affectiosocietatis riferibile all’imputato.Invero, le vicende invocate dai giudici di merito non sono riferibili alperseguimento delle finalità della associazione mafiosa, essendo al contrarioriferibili al perseguimento di interessi personali dei fratelli [OSCURATO:PERSONA].Gli episodi descritti in sentenza: --a) l’intervento nei confronti di SperaGiuseppe, amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ad onorare un debitocontratto nei confronti [OSCURATO:PERSONA]; --b) l’intervento per la risoluzione dellavertenza economica che contrapponeva [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; --c)l’asserita intestazione fittizia del bar Genius, lungi dal rappresentare la messa adisposizione del ricorrente, erano invece esclusivamente connessi ad interessipersonali di [OSCURATO:PERSONA].Del resto, nessun collaboratore di giustizia ha mai fatto riferimento alBuonincontri.3.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto al giudizio di responsabilitàper il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.Invero, in assenza della partecipazione al reato di cui al capo 1, non potevaessere ascritto al ricorrente il reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.In secondo luogo, stante la sua natura di reato istantaneo, appare evidenteche le condotte di gestione del bene oggetto di intestazione fittizia costituisconoun post factum non punibile.3.3. Con il quarto motivo si eccepisce la inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale oltre alla mancanza, contraddittorietà ed illogicitàdella motivazione in relazione alle aggravanti di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.(nella duplice veste del metodo e della agevolazione mafiosa) in relazione al delittodi cui all’art. 512 bis cod. pen.In particolare, l’agevolazione mafiosa ha natura soggettiva riguardando ilmotivo a delinquere dell’agente.Nel caso di specie, non vi sono elementi dai quali desumere laconsapevolezza dell’imputato delle finalità mafiose perseguite da SangermanoAgostino.4. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reatoassociativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), con il ruolo di partecipe, per ildelitto di concorso in detenzione di una pistola (capo 23), per il delitto di concorsoin detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo lunghe (capo 26),aggravati dalla agevolazione del clan.Sono stati articolati sei motivi.4.1. Con il primo ed il secondo motivo il ricorso censura, ex art. 606 comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla partecipazione al delitto associativo.In particolare, la condanna in merito al delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. si fonda esclusivamente sui rapporti di frequentazione con alcuni affiliati esulla commissione dei reati fine, senza tener conto che nessun collaboratore digiustizia lo menziona come partecipe.Invero, quanto al capo 26, le immagini desunte dal servizio di videoripresaritraggono semplicemente quattro persone che praticano la caccia di tordi.Analogamente, l’asserito controllo del territorio era dettato semplicementedalla fobia dei numerosi furti verificatisi in zona.Inoltre, la Corte di appello ha ritenuto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] costituisseun nuovo organismo camorristico, operativo su un territorio già presidiato da altrigruppi storici e consolidati, senza motivare in ordine ai presupposti richiestidall’art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.Invero, nessun elemento è offerto dai giudici di merito per giustificarel’esteriorizzazione della capacità di intimidazione, tenuto conto che il Sangermanoha fissato il suo centro di interessi a [OSCURATO:PERSONA].4.2. Con il terzo motivo eccepisce la carenza di motivazione in ordine allacontestata aggravante dell’essere l’associazione armata.4.3. Con il quarto ed il quinto motivo si censura la illogicità, incongruenzae contraddittorietà della motivazione in ordine ai reati in materia di armi oltre allanullità della sentenza per la riconosciuta aggravante del metodo e dellaagevolazione mafiosa per i delitti in materia di armi.4.4. Con il sesto motivo censura la carenza di motivazione in ordine allamancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, così come gli aumentiin continuazione fissati in anni uno per il capo 26 ed in mesi sei per il capo 23 sonoda ritenersi privi di motivazione.5. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reatoassociativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), con il ruolo di partecipe e peril delitto di concorso in usura (capo 14) aggravato dall’approfittamento dello statodi bisogno, dal metodo mafioso e dalla agevolazione del clan.Sono stati articolati dieci motivi.5.1. Con il primo motivo il ricorso censura, ex art. 606 comma 1, lett. b),c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione allavalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.Invero, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sonoprive di credibilità ed affidabilità in merito all’asserito tentativo di uccidere i fratelliGaldieri.Inoltre, gli altri collaboratori riferiscono fatti temporalmente privi diLa difesa precisa altresì che per ben due volte il PM ha chiestol’archiviazione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (nel 2012 e nel 2016),sebbene le dichiarazioni dei collaboratori utilizzati in sentenza fossero state giàrese, a conferma della inattendibilità del loro narrato.5.2. Con secondo motivo, la difesa eccepisce la violazione dell’art. 606, lett.e), cod. proc. pen., per non avere la sentenza dimostrato l’uso del metodo mafiosoda parte del clan [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, al [OSCURATO:PERSONA] sono addebitate condotte che non denotano e rilevano unamessa a disposizione camorristica.5.3. Con il terzo, quarto e quinto motivo si censura ulteriormente lasentenza per aver ritenuto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] costituisse un nuovoorganismo camorristico, operativo su un territorio già presidiato da altri gruppistorici e consolidati, senza motivare in ordine ai presupposti richiesti dall’art. 416bis, comma terzo, cod. pen.Invero, non esistono intercettazioni o incontri finalizzati allaprogrammazione criminosa, né esiste una cassa comune, un fondo comune, unqualcosa di economicamente inteso come remunerazione agli associati in casi didifficoltà, come ad esempio la detenzione.5.4. Con il sesto motivo e l’ottavo censura la violazione dell’art. 416 bis,comma quarto, cod. pen.La difesa evidenzia una carenza assoluta di motivazione in ordine allariferibilità delle armi agli scopi associativi.La nozione di disponibilità è più ampia di quella di detenzione ed evoca lafacoltà di impiego delle armi da parte degli affiliati senza che a ciò si frapponganoostacoli preventivi.Occorre necessariamente il collegamento finalistico della disponibilità con ilconseguimento dello scopo associativo da focalizzarsi nell'intento di mantenereviva la forza di intimidazione, di accrescerla e di utilizzarla in vista delraggiungimento degli obiettivi.5.5. Con il settimo motivo viene censurata la violazione dell'articolo 606,lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'articolo 644 cod. pen. ed allacontestata aggravante 416 bis.1 cod. pen. nella duplice veste di agevolazionemafiosa e metodo mafioso.La difesa evidenzia la nullità della sentenza per la mancata acquisizione evalutazione della relazione di consulenza peritale depositata insieme all'atto diappello con richiesta ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen., nella consapevolezzadella sua decisività.Sotto altro aspetto, la Corte di appello erra perché la pattuizione erarisalente al gennaio 2010 e gli anni in cui gli interessi sono stati pagati non sonodue ma tre (2010, 2011 e 2012), per cui se per i tre anni la persona offesa haversato 80.000 euro, di certo il tasso non può essere ragguagliato al 18%.Inoltre, il prestito non potrebbe mai considerarsi di natura usuraia perchéconsiderandosi le operazioni dal quadro sinottico dei tassi soglia relativi all'anno2010 il prestito concesso può equipararsi al credito personale per cui il tassousurario al 2010 sarebbe stato il 18,26.Infine, l'usura in concreto non risulta contestata, proprio perché il pubblicoministero probabilmente non ha ravvisato lo sfruttamento di uno stato di bisognodella persona offesa.5.6. Con il nono motivo, il ricorso censura la violazione dell'articolo 606,lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla contestata aggravante tanto del metodoquanto dell'agevolazione mafiosa in relazione al capo 14.E’ del tutto insussistente il metodo mafioso per carenza assoluta di minaccedi qualsiasi genere non rinvenibili negli incontri con la persona offesa avvenuti neiterreni che costituiscono la sede naturale dell'attività lavorativa dei presunticoncorrenti nel reato di usura; d'altra parte il dolo intenzionale dell’agevolazionemafiosa deve esplicitarsi nel destinare fondi ad una cassa comune che invece nonrisulta in alcun atto processuale ed anzi è esclusa dalle dichiarazioni dei ritenutiadepti in intercettazioni effettuate durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA].5.7. Con il decimo motivo si censura la sentenza per violazione dell'art.606, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche ed in ordine alla dosimetria della penaInfatti, la pena base risulta parametrata alla elevata gravità del delittoassociativo ed alla elevata pericolosità per la sua capacità di intimidazione, ma sitratta di motivazione incongrua, così come l'aumento per la continuazione fissatain anni due per il capo 14 è da ritenersi privo di motivazione adeguata.6. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannato per ilreato associativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), con il ruolo di partecipe,per plurimi episodi di concorso in estorsione aggravati dal metodo mafioso e dallaagevolazione del clan (capi 3, 4, 6, 7), per concorso in tentata estorsioneaggravato dal metodo mafioso e dalla agevolazione del clan (capo 6), per il delittodi illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravato dal metodo mafioso edalla agevolazione del clan (capo 7), per il delitto di concorso in usura aggravatodal metodo mafioso e dalla agevolazione del clan e dall’approfittamento dello statodi bisogno (capo 16), per il delitto di concorso in detenzione e porto in luogopubblico di una pistola aggravato dalla agevolazione del clan (capo 18) e per ildelitto di concorso in detenzione di una pistola aggravato dalla agevolazionemafiosa (capo 19).Sono stati articolati dieci motivi.6.1. Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione a tutte le ipotesi estorsive contestate.In particolare, non vi è stata mai alcuna intimidazione, ma solo normalitrattative, confermate dalla circostanza che le persone offese non hanno maisporto alcuna denuncia.[OSCURATO:PERSONA] non era titolare del [OSCURATO:PERSONA], né ha mai tratto un vantaggiopersonale dalla vendita delle mozzarelle di bufala, operando solo come rivenditoreper conto terzi.Sotto altro aspetto, la Corte d'appello non ha fornito dimostrazioneconcreta né dell'assoggettamento o della condizione di timore delle persone offesené tantomeno che l'agire del [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente orientato allo scopo diagevolare l'attività del cosiddetto clan [OSCURATO:PERSONA].Quanto al delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. dalle intercettazioni nonemerge alcuna imposizione del prodotto, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato soltanto amettere in guardia i suoi parenti dal [OSCURATO:PERSONA], essendo un soggetto del tuttoinaffidabile.6.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione al delitto di usura.La Corte di appello non si sofferma su un dato temporale rilevante: tra ladazione originaria del prestito (2011) e la richiesta di restituzione (2017) sonotrascorsi sei anni, periodo in cui l'imputato non ha mai attivato alcun tipo dipressione. Inoltre, la Corte di appello non ha tenuto conto che l'imputato si èrivolto ad un avvocato per la definizione bonaria del piano di rientro elementoincompatibile con l'intento usurario e ancora più con qualsiasi metodo mafioso.6.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione a tutti i delitti in materia di armi contestati.Nella sentenza impugnata non vi è alcuna effettiva individuazione dellacondotta del [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai singoli reati contestati né risulta approvato alcunconcreto contributo dell'imputato alla struttura consortile né tantomeno l'utilizzodel metodo mafioso spesso solo presunto sulla base di rapporti personali o merilegami parentali privi di effettivo rilievo penale.6.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen. per omessa valutazione della memoria difensiva e rigettodella rinnovazione della istruttoria.La difesa aveva chiesto l’esame di [OSCURATO:PERSONA], compagna delricorrente, in ordine alla spiegazione del contesto delle comunicazioni, ma talerichiesta è stata rigettata con motivazione incentrata sulla presunta completezzadell'istruttoria.La escussione della D’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto offrire una lettura diversadell'attività intercettiva, giacché tali intercettazioni potevano essere interpretatecome espressioni di conflittualità di coppia, frustrazione economica, sfoghipersonali e recriminazioni affettive, piuttosto che come manifestazionisintomatiche di un coinvolgimento in contesti mafiosi.6.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in ordine alla condotta partecipativa.La condanna per il reato ex art 416 bis cod. pen. è fondata esclusivamentesulla presunzione di conoscenza e appartenenza all'associazione attesa lafamiliarità tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], desunta dalla frequenza e rilevanzadei reati fine e contestati e da presunte “convergenze operative” con altri affiliati.Tuttavia, nessun collaboratore menziona mai [OSCURATO:PERSONA] come partecipe, nessuncoimputato lo indica come affiliato: in generale non emergono elementi da cuidesumere l'adesione al metodo mafioso o la condivisione degli scopi del sodalizio.La Corte di appello ha ritenuto indizio della partecipazione del Sepeall'associazione anche la disponibilità di un'autovettura che sarebbe stataacquistata da [OSCURATO:PERSONA], ma tale circostanza è smentitadocumentalmente: l'autovettura risulta infatti acquistata dallo zio dell'imputatoSebastiano [OSCURATO:PERSONA], come risulta dagli atti.6.6. Con il sesto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. c) ed e),in relazione alla interpretazione dei dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e SangermanoAgostino in relazione al caseificio san [OSCURATO:PERSONA].I colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] denotano l’assolutodisinteresse di quest’ultimo nella gestione del caseificio [OSCURATO:PERSONA], di modo cheil [OSCURATO:PERSONA] millanta una vicinanza ed una contiguità pro domo sua.6.7. Con il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. c), cod.proc. pen. in ordine all’esistenza della nuova consorteria denominata clanSangermano.I giudici di merito ritengono la creazione di un nuovo organismo, interritorio peraltro già presidiato ed occupato da altri gruppi storici e consolidati.Inoltre, soggiunge, la pronuncia impugnata è incorsa anche nell’erroneaapplicazione dell’art. 416, terzo comma, cod. pen., non sussistendo uno stato diassoggettamento e timore in danno di una collettività indiscriminata di persone.Manca l'accertamento in concreto della esteriorizzazione della capacità diintimidazione che non può certamente giustificarsi con lo schiaffeggiare unapersona in un androne per beghe familiari, insistere per l'acquisto di prodotticaseari, essere oggetto di pettegolezzi espressi in intercettazioni.6.8. Con l’ottavo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), cod.proc. pen. in ordine all’aggravante dell’essere l’associazione armata.Vi è carenza assoluta nella motivazione in ordine alla riferibilità delle armiagli scopi associativi: occorre necessariamente il collegamento finalistico delladisponibilità con il conseguimento dello scopo associativo, da focalizzarsinell'intento di mantenere viva la forza di intimidazione, di accrescerla e utilizzarlain vista del raggiungimento degli obiettivi della associazione.6.9. Con il nono motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), cod.proc. pen. in ordine alle aggravanti del metodo mafioso e dell’agevolazionemafiosa.Quanto al metodo è del tutto insussistente in relazione ai capi concernentila vendita delle mozzarelle, venendo in rilievo solo un agire incivile, insistente epressante.Quanto all'agevolazione mafiosa si osserva che il dolo intenzionale deveesplicitarsi nel destinare fondi ad una cassa comune che invece non risulta in alcundelle intercettazioni relative all'arresto di [OSCURATO:PERSONA].6.10. Con il decimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ec), cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche ed al trattamento sanzionatorio.Invero gli aumenti per la continuazione sono da ritenersi privi dimotivazione adeguata.7. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] condannatoper il reato associativo di cui al capo 1 (art. 416 bis cod. pen.), con il ruolo dipromotore, per il delitto di concorso in trasferimento fraudolento di beni aggravatodalla agevolazione del clan (capo 13), per il delitto di concorso in usura aggravatodal metodo mafioso, dalla agevolazione del clan e dall’approfittamento dello statodi bisogno (capo 14) e per il delitto di concorso in detenzione e porto in luogopubblico di armi aggravato dalla agevolazione del clan (capo 22).Sono stati presentati due distinti ricorsi a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di tredici motivi.7.1. Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), lett.c) e lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni deicollaboratori di giustizia.Invero, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sonoprive di credibilità ed affidabilità in merito all’asserito tentativo di uccidere i fratelliGaldieri.Inoltre, gli altri collaboratori riferiscono fatti temporalmente privi diLa difesa precisa altresì che per ben due volte il PM ha chiestol’archiviazione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. (nel 2012 e nel 2016),sebbene le dichiarazioni dei collaboratori utilizzati in sentenza fossero state giàrese, ciò confermerebbe la loro inattendibilità.7.2. Con il secondo ed il quarto motivo si censurano la violazione dell’art.606, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla valutazione degli elementi ritenutisintomatici dell’associazione mafiosa.Gli elementi probatori offerti dalla difesa hanno dimostrato che ilSangermano non era il padrino di cresima del Foglia, inoltre la circostanza chequest’ultimo non sia stato tratto in arresto per il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. esclude che possa ritenersi preposto alla vigilanza e protezione diSangermano [OSCURATO:PERSONA].La responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato associativo vieneritenuta in assenza di condotte del tutto sintomatiche e concrete ma solo sullabase di colloqui indefiniti, indeterminati e apparenti.Gli stessi dialoghi intercettati in ambientale presso l'abitazione Sangermanonon riportano programmazioni, ideazioni, propositi di reato, ma sono del tuttodiscorsivi.Analogamente, i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente denotanol’assoluto disinteresse di quest’ultimo nella gestione del caseificio [OSCURATO:PERSONA], dimodo che il [OSCURATO:PERSONA] millanta una vicinanza ed una contiguità pro domo sua.7.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. c), cod.proc. pen. in relazione agli artt. 191, 350 e 178 cod. proc. pen.La difesa, in particolare, ha eccepito la inutilizzabilità delle dichiarazionirese dal [OSCURATO:PERSONA] nella annotazione di polizia giudiziaria priva di sottoscrizione.Le dichiarazioni spontanee dell’indagato devono trovare confezione formalein un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituitodall’annotazione di polizia giudiziaria, che di dette dichiarazioni fornisca contezzao riassunto.7.4. Con il quinto, sesto e settimo motivo si censura la violazione dell’art.606, lett. b), lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla esistenza di un nuovogruppo camorristico ed al ruolo di promotore attribuito al [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha ritenuto la creazione di nuovo gruppo camorristico,operativo su un territorio già presidiato da altri gruppi storici e consolidati, senzamotivare in ordine ai presupposti richiesti dall’art. 416 bis, comma terzo, cod. pen.Invero, nessun elemento è offerto dai giudici di merito per giustificarel’esteriorizzazione della capacità di intimidazione, tenuto conto che il Sangermanoha fissato il suo centro di interessi a [OSCURATO:PERSONA].Quanto al ruolo di promotore esso è del tutto sconnesso dal punto di vistaprobatorio rispetto agli elementi versati in atti, in quanto non vi è alcunapianificazione e individuazione delle scelte criminali: il [OSCURATO:PERSONA] si limita allalavorazione di terreni agricoli anche mediante l'acquisto di altri terreni in MignanoMontelungo.7.5. Con l’ottavo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. e), cod.proc. pen. in relazione all’art. 416 bis, comma quarto, cod. pen.Vi è una carenza assoluta di motivazione in ordine alla riferibilità delle armiagli scopi associativi: occorre necessariamente il collegamento finalistico delladisponibilità delle armi con il conseguimento dello scopo associativo, da focalizzarsinell'intento di mantenere viva la forza di intimidazione, di accrescerla e diutilizzarla in vista del raggiungimento degli obiettivi.7.6. Con il nono motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’art. 512 bis cod. pen.Difettano gli elementi della fittizia attribuzione della propria quota allaD’[OSCURATO:PERSONA], difetta la prova che il [OSCURATO:PERSONA] sia socio occulto, difetta la gestione ocogestione del bar.Ad ogni modo difetta la titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nelcostituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere in talguisa l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.7.7. Con il decimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b), c)ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 644 cod. pen.La Corte di appello alle pagine 71-73 della sentenza impugnata ritiene cheil prestito ricevuto nel gennaio del 2010 abbia avuto un pagamento di interessi percirca due anni e che siano stati corrisposti dalla persona offesa 80.000 euro diinteressi fino alla metà del 2013, allorché fu concordata la restituzione del capitaleprestato ossia 200.000 euro in tranches di 10.000 euro mensili.La Corte di appello erra perché essendo la pattuizione risalente al gennaio2010, ne consegue che non la somma versata dalla persona offesa a titolo diinteressi deve essere divisa per tre anni, sicché il tasso non può essereragguagliato al 18% annuo.Quanto all'usura in concreto essa non risulta contestata, perchéverosimilmente il pubblico ministero ne ha ritenuto la pacifica insussistenza.7.8. Con l’undicesimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b),ed e), cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui al capo 22.Invero, viene contestata la detenzione e il porto abusivo di un'arma parlatala cui presenza non viene ricavata da atti di indagine oggettivi ed incontrovertibili.La difesa contesta altresì la ritenuta ricorrenza dell'aggravante dell’art. 416bis.1 cod. pen. nella forma agevolativa, dal momento che lo sviluppo dei fattiesclude tale intento o fine di agevolare, né tantomeno esiste il dolo intenzionaledel porto al fine agevolativo dell'associazione.La difesa si duole anche del rigetto di applicazione del ne bis in idem,trattandosi di fatti soggettivamente ed oggettivamente identici rispetto allacondanna del gup del Tribunale di Napoli del 2023.7.9. Con il dodicesimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b),cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 bis.1. cod. pen.Il metodo ovvero l’agevolazione sarebbero insussistenti in relazione al capo13, venendo in rilievo solo un interesse economicamente egoistico e personale.Analoghe considerazioni valgono per il capo 14 non essendovi né minacce,non rinvenibili negli incontri nei terreni, né il perseguimento di interessi dellapresunta associazione.Quanto al capo 22 difetterebbe la ostentazione del metodo mafioso.7.10. Con il tredicesimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett.b) e c), cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione delle circostanzeInvero, la determinazione della pena base in anni diciotto è dissociatarispetto alle risultanze processuali, così come gli aumenti per la continuazione sonoda ritenersi privi di motivazione adeguata.8. Il ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si compone di ottomotivi.8.1. Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del clan [OSCURATO:PERSONA], operantenell’agro nolano.In particolare, i Giudici di merito hanno affermato la nascita di un nuovoclan camorristico, valorizzando: --a) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;--b) gli esiti dell’attività intercettiva; --c) i reati fine contestati.Tuttavia, allorché viene affermata la nascita di una nuova associazionemafiosa quale autonoma formazione criminale occorre accertare il conseguimentodi fama e prestigio criminale, autonomi distinti da quelli personali dei singolipartecipi, la concreta manifestazione della capacità di intimidazione, l'effettivapercezione all'esterno della stessa in modo tale da produrre un assoggettamentoomertoso sul territorio di operatività.Al riguardo la difesa ha evidenziato che tutto il materiale probatorio raccoltosino al 12 luglio 2016 non era sufficiente a ritenere sussistente il sodalizioSangermano, tenuto conto dei due decreti di archiviazione intervenuti.Nel dettaglio la difesa, pp. 10 e ss. del ricorso, passa in rassegna ledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, mettendo in evidenza, a suo dire, lacarente valutazione da parte dei giudici di merito della attendibilità intrinseca edestrinseca.Invero, quanto ad [OSCURATO:PERSONA] due sentenze del Tribunale di Avellino edel Tribunale di Nola avevano certificato la sua inaffidabilità in relazioneall’attentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], così come erano illogiche le suedichiarazioni in ordine all’attentato in danno dei fratelli Galdieri.Quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le indagini difensive svoltecon l’audizione di [OSCURATO:PERSONA], indicato dal collaboratore come soggettoestorto dal [OSCURATO:PERSONA], avevano smentito il narrato del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, lostesso collaboratore aveva interrotto la collaborazione nel 2011, per poiriprenderla successivamente, e tale circostanza inficiava la sua attendibilità.In ogni caso, nessuna delle dichiarazioni riscontra l’altra su un fattospecifico ed individualizzante.Analogo giudizio di inattendibilità viene eccepito in riferimento al narrato diDe [OSCURATO:PERSONA] (p. 20 del ricorso), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’AvanzoLe pp. 24 e ss. del ricorso sono dedicate a contestare l’interpretazionefornita dai giudici di merito al materiale intercettivo.Inoltre, la difesa contestava la utilizzabilità della annotazione di serviziodell’11 ottobre 2018, contenente spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente, inquanto non sottoscritta dallo stesso.Alla luce delle contestazioni ora ricordate, la difesa concludeva nel sensoche in tale contesto fluido, gli elementi probatori utilizzati dai giudici del meritonon erano oggettivamente idonei a dimostrare la nascita di un nuovo clan.Quanto alla connotazione mafiosa del gruppo, trattandosi di agglomeratodelinquenziale autonomo e di nuova formazione, doveva necessariamente essereprovato un effettivo esercizio ed un uso concreto della forza di intimidazione.Invero, le condotte che giudici del merito hanno indicato quali sintomi dellasussistenza del carattere mafioso dell'associazione miravano, di volta in volta, atrarre esclusivamente profitto dalle singole vittime dei cosiddetti delitti fine, con laconseguente impossibilità di ritenere la sussistenza dei requisiti della forza diintimidazione ed assoggettamento, cui deve far seguito lo stato di omertà, nonsingolarmente e limitatamente riguardanti la vittima del reato, bensì esistentinell'ambiente circostante e nel territorio di operatività del sodalizio.8.2. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. e),cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 512 bis cod. pen.Non sarebbe dimostrato che l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenutoin occasione della costituzione della società di riferimento dell'eserciziocommerciale, ed ancora non vi è prova che il denaro necessario per acquistare ilbene sia stato fornito dal ricorrente.8.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione agli artt. 644 cod. pen. e 603 cod. proc. pen.In primo luogo, la parte si duole della mancata acquisizione ai fini dellarinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi art. 603 cod. proc. pen. dellaconsulenza di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, la difesa censura la quantificazione del tasso usurario,giacché la contestazione del capo 14 riguarda un periodo temporale che va dalfebbraio 2010 quantomeno al 15 febbraio 2014: la determinazione del calcolo degliinteressi concretamente versati dovrebbe essere dunque rapportata all'interadurata del rapporto usurario.Difetterebbe anche lo stato di bisogno dal momento che è emerso in modoincontrovertibile che il denaro ricevuto dal Vescovo fu utilizzato anche per scopipersonali, come l'acquisto dell'immobile da [OSCURATO:PERSONA].8.4. Con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione al delitto di cui al capo 22.Le conversazioni intercettate non provano la presenza della pistola il giornodella comunione del figlio del [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, erroneamente la Corte di appello ha escluso l’applicazione dell’art.649 cod. proc. pen.8.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione all’attribuzione al ricorrente del ruolo apicale.Il ruolo sovraordinato attribuito al [OSCURATO:PERSONA] non trova riscontro nellerisultanze probatorie.8.6. Con il sesto motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione all’aggravante di cui all’art. 416 bis, comma quarto,cod. pen.La Corte di appello non ha dimostrato che la disponibilità delle armi fossefunzionale alla realizzazione e perseguimento degli scopi dell'associazione, nonpotendosi escludere che le stesse fossero destinate ad un uso personale deipartecipi che le detenevano.8.7. Con il settimo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.,nella duplice veste di metodo mafioso ed agevolazione, contestata relativamenteai capi di imputazione sub 13, 14 e 22.8.8. Con l’ottavo motivo si censura la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e),cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche ed in merito al trattamento sanzionatorio.Quanto alla dosimetria della pena, la difesa contesta l’individuazione dellapena base in anni 18, sensibilmente superiore al minimo, senza che sia statafornita giustificazione alcuna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La complessa vicenda processuale oggetto del presente giudizio sicaratterizza per alcune questioni che si ripropongono, in terminisostanzialmente analoghi, con riferimento alla posizione dei diversi ricorrenti.Appare, dunque, opportuno, per ragioni di economia espositiva,premettere alla disamina di tali posizioni alcune considerazioni di ordinegenerale, che servono a tracciare le coordinate sistematico-interpretativeall'interno delle quali sarà possibile offrire adeguata trattazione ai singoli temi.2. Ciò premesso, vanno riepilogate sinteticamente le regole processuali,come ricostruite dalla giurisprudenza di legittimità, che sovrintendono alragionamento probatorio e che, in diversi ricorsi, sono oggetto di specifichecensure in ordine alla loro non corretta applicazione.Va ricordato in particolare che il giudizio di legittimità in materiaprobatoria deve avere ad oggetto la mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato, senza potersiestendere alla ricostruzione dei fatti o all'apprezzamento del giudice di meritocirca l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; apprezzamentoche, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità dicensura, di tal che non è consentito dedurre profili di doglianza i quali, purinvestendo in apparenza la motivazione, si risolvano, in realtà, nella richiestadi una diversa valutazione di circostanze fattuali esaminate dal giudice dimerito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).2.1. Per la loro rilevanza nel presente processo, vanno in particolareriassunti i principi in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dachiamanti in reità e delle intercettazioni telefoniche e ambientali, posto che ilcompendio probatorio su cui esso si fonda, è appunto costituito dalledichiarazioni di collaboratori di giustizia e dagli esiti dell'attività di captazionedi colloqui telefonici o tra presenti.2.2.1. In diritto, giova allora ricordare che – a fronte di dichiarazioni reseda collaboratori di giustizia – occorre saggiarne e attestarne sia la credibilitàsoggettiva, sia l'attendibilità oggettiva dei narrati da essi provenienti e, infine,verificarne la vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante.Quest'ultima postula la convergenza delle chiamate, in relazione acircostanze rilevanti del thema probandum, nonché la loro autonomia genetica(vale a dire, la derivazione da fonti di informazione diverse) e, infine, la loroindipendenza, nel senso che non appaiano frutto di intese fraudolente (Sez. U, n.20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143; Sez. 1, n. 41238 del26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134).È necessario, in sostanza, non arrestarsi ad un mero vaglio inerente allaconstatazione dell'avvenuta collaborazione con la giustizia in altri processi, bensìincentrare la complessiva analisi del narrato muovendo dalla personalità deidichiaranti, dalla genesi della loro collaborazione con la giustizia e – in specialmodo - dai rapporti intessuti con gli accusati, circostanza fortemente evocativa diuna diretta e immediata percezione dei fatti per i quali si procede, oltre che delledinamiche interpersonali poste a monte degli stessi.Né può essere tralasciato il dato - di tenore oggettivo e, pure,specificamente dimostrativo della affidabilità della fonte di conoscenza -rappresentato dalla durata della militanza dei propalanti, all’interno di sodalizimalavitosi.Attraverso la evidenziazione delle specificità – anche, ma non solo di tipocronologico - connotanti le singole narrazioni, vanno poi esclusi sospetti direciproco inquinamento, ovvero di possibile astio nei collaboranti.L'analisi implica poi il raccordo – di tenore logico e intratestuale - fra ledichiarazioni dei vari collaboranti e, successivamente, con gli elementi oggettiviraccolti nel corso delle indagini, in funzione di riscontro. In riferimento a tale ultimatematica, è bene rammentare che – attenendosi ai principi dogmatici elaborati inquesta materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la succitata Sez. U, n. 20804del 29/11/2012, Aquilina) - il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di trerequisiti, rappresentati: --a) dalla credibilità soggettiva del dichiarante, valutataalla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche efamiliari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hannoindotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; --b)dall'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali laspontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione deifatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi; --c) dallariscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziariestrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomenodella c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori oindiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez.1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017,dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmenteautonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui unachiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012,dep. 2013, Aquilina).Peraltro, in piena coerenza con quest’ultima decisione delle Sezioni Unite,anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha precisato che -nella valutazione della chiamata in correità o in reità - il giudice, ancora prima diaccertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva deldichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorsovalutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quantola credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo raccontodevono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., in proposito, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale(Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676-01).2.2.2. Quanto, poi, alle intercettazioni telefoniche o ambientali, varicordato che gli elementi di prova raccolti nel corso della captazione diconversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fontedi prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del liberoconvincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod.proc. pen.; e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretatosul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però necessario reperiregli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; nella giurisprudenzasuccessiva v. Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv.265747; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovrannopossedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità deldisposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante,Rv. 26650901; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042; Sez. 5,n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 6, n. 5224 del02/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611-02, resa proprio intema di associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui è stato precisatoche le intercettazioni vanno valutate verificando che: --a) il contenuto dellaconversazione sia chiaro; --b) non vi sia dubbio che gli interlocutori siriferiscano all'imputato; --c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutorinell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenereche parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; --d) non vi sia alcunaragione per ritenere che un interlocutore riferisca all'altro circostanze false).In ogni caso, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressioneadoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico,specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui èutilizzata ovvero quando emerga, dalla valutazione di tutto il complessoprobatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicarealtro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazioneavviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650). E taleoperazione è censurabile in cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delleregole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare,in sede di legittimità, una interpretazione del significato di una intercettazionediversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza deltravisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risultidecisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020, dep. 2021, LoRiggio, n. m.).3. Quanto, poi, agli indici di riconoscimento di un gruppo criminale distampo mafioso, preme svolgere un sintetico esame dei caratteri tipizzanti dellaassociazione di tipo mafioso, con l'obiettivo di riscontrare la correttezza delladecisione e la congruità della motivazione.Secondo il consolidato panorama giurisprudenziale, è necessaria unaeffettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da cui derivino le condizionidi assoggettamento e omertà di quanti vengano con esso effettivamente incontatto.Occorre rammentare, in via generale, che il fondamentale elemento chedifferenzia l’associazione per delinquere c.d. semplice da quella di stampo mafiosoè la forza di intimidazione esercitata da quest’ultima, che deve avere una suaesteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso deltermine "avvalersi" contenuto nell'art. 416-bis cod. pen., e può assumere le piùdiverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili auno o più soggetti (ex multis, Sez. 6, n. 50064 del 16/09/2015, Barba, Rv.265656).Peraltro, la forza di intimidazione che caratterizza il vincolo associativo nondeve necessariamente essere esternata attraverso specifici atti di minaccia eviolenza da parte dell'associazione o dei singoli soggetti che ad essa fannoriferimento, potendosi desumere anche dal compimento di atti che, sebbene nonviolenti, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigiocriminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee adimostrare la capacità attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano,di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbiadell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (tra lealtre, Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo e altri, Rv. 273537).3.1. Rispetto all’esteriorizzazione del metodo mafioso, la giurisprudenza diquesta Corte nel caso di nuova compagine associativa richiede la dimostrazione diesteriorizzazione.Al riguardo, è stato chiarito che, nell’ipotesi di “nuove mafie”, è necessarioaccertare se il sodalizio: --a) abbia conseguito fama e prestigio criminale,autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in modo da esserecapace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; --b)abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché nonnecessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; --c) abbia manifestatouna capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale e abbiaconseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel "territorio" in cuil'associazione è attiva (ex ceteris, Sez. 6, n. 14444 del 21/02/2023, P., Rv. 284579– 02).Pertanto, l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafiosoimplica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto dellasua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale,effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontàdi quanti vengano in contatto con i suoi componenti (tra le altre, Sez. 1, n. 55359del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043; Sez. 1, n. 25242 del 16/05/2011, Baratto ealtri, Rv. 250704).In particolare, affinché sussista la condizione dell'omertà, non è affattonecessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, néuna situazione di così diffuso terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione equalsiasi reazione morale alla condizione di sottomissione. È sufficiente che ilrifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia diffuso, anche se nongeneralizzato; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura o di danni all’integritàdella propria persona o anche solo all’attuazione di minacce che comunquepossono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che lacollaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compiel’attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per laramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggettinon identificabili e forniti di un potere capace di danneggiare coloro che vi resistono(tra le tante, Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, Ferone, Rv. 216634; Sez. F, n.44315 del 12/09/2013, Cicero e altri, Rv. 258637).4. Quanto alla condotta di partecipazione ("chiunque fa parte diun'associazione di tipo mafioso"), secondo l'ormai consolidata giurisprudenzadella Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, essa non può consistere in unmero status, né in una condivisione meramente psicologica del programmacriminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in unagire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, ilquale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare unafigura di reato "a forma libera". In altri termini, l'azione del partecipe devesempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolomateriale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegnoreciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attivitàdell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimentostrutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, nella quale l'agente risultastabilmente e organicamente incardinato; inserimento idoneo, per le specifichecaratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" infavore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n.36958 del 27/06/2021, Modaffari, Rv. 281889; in termini già Sez. U, n. 33748del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 e, nella giurisprudenza ad essasuccessiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468; Sez.2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659; Sez. 5, n. 4864 del17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207; Sez. 6, n. 12554 del01/03/2016, Archinà, Rv. 267418).Dunque, il partecipe è colui che esercita la forza di intimidazione delvincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che nederiva, o che di essa si avvale, o che comunque agevola o collaboradirettamente, attraverso un'attività strettamente correlata all'attività diintimidazione, con chi la esercita o se ne avvale, ovviamente agendo allo scopodi raggiungere i fini criminali del sodalizio, di cui sia consapevole di far parte.4.1. Va, inoltre, precisato che, in materia di partecipazione adassociazione a delinquere di stampo mafioso, il thema probandum riguarda,precipuamente, la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata conla stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativodel medesimo; di tal che le prove o gli indizi, costituite in genere dalledichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontroindividualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza al sodalizio,inquadrando il contributo causale offerto all'esistenza del medesimo (Sez. 2,n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221; Sez. 5, n. 17081 del26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015,Rechichi, Rv. 264380; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273572).5. Sempre in premessa, va ricordato che in riferimento alla circostanzaaggravante dell'associazione armata, l’orientamento di questa Corte èassolutamente univoco nell’affermare che la predetta è configurabile a carico diogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati olo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche il fattonotorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodaliziomafioso (Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811; Sez. 2, n. 50714del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv.265254; Sez., n. 13008 del 28/09/1998, Bruno ed altri, Rv. 211901).La medesima giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22899 del14/12/2022, dep. 2023, Seminara, Rv. 284761-01) ha anche affermato, conprincipio che si condivide e che si intende ribadire, come, ai fini della configurabilitàdella circostanza aggravante della disponibilità delle armi, non sia richiesta l’esattaindividuazione delle armi stesse, ma sia sufficiente l’accertamento, in fatto, delladisponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sanguecommessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n.55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743).La circostanza aggravante in parola richiede che la disponibilità di armi siacorrelata agli scopi perseguiti dall’associazione criminosa, purché si tratti di armiche non siano di uso personale esclusivo dei partecipi che le detengono (Sez. 6,n. 15528 del 12/01/2021, Borracino, Rv. 281212; Sez. 5, n. 4750 del 13/03/1996,Rizzo, Rv. 204844).Tali princìpi sono stati riaffermati di recente, in modo condivisibile, da Sez.2, n. 11772 del 22/02/2024, Bello ed altri, non mass., che ha precisato che, ai finidella ricorrenza dell’aggravante in parola, occorre la riconducibilità delladisponibilità di armi al gruppo e non ai singoli e che la partecipazione corale ecoesa di tutti i consociati alle vicende interessanti il gruppo stesso fa derivare laconsapevolezza di ciascuno dei partecipi circa la disponibilità delle armi ovverol’ignoranza colpevole circa tale evenienza (Sez. 2, n. 49944 del 25/10/2023,Benigno, non mass.).Deve, in conclusione, escludersi che possa invocarsi da parte dei singolisodali, ancorché aggregati a cellule locali (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello,Rv. 276831-02), la incolpevole ignoranza del dato fattuale su cui la circostanza sifonda, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatori concreti –quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari,intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti – di cui il giudice deve specificamentedare conto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017,dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403-01).6. Infine, la circostanza aggravante “del metodo mafioso” ha naturaoggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenzadell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per erroredeterminato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02;Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc. Vicidomini, Rv. 271103 – 01).La circostanza aggravante “dell’agevolazione mafiosa” ha invece naturasoggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazionecriminale di riferimento, finalità che però non presuppone necessariamentel’intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso; l’agentedeve, quindi, deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare unvantaggio alla compagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementiconcreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo aventele caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità chel’azione illecita rientri tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche senon essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamentecoordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019,dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).7. Alla luce di quanto sin qui argomentato sui profili generali dellacomplessa vicenda processuale, possono essere più agevolmente presi inesame i singoli ricorsi, precisando che per comodità espositiva si procederà adesaminare congiuntamente i motivi di ricorso degli imputati che affrontanoquestioni comuni.8. Si esaminano il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il terzo, quarto equinto motivo di [OSCURATO:PERSONA], il settimo motivo di [OSCURATO:PERSONA], il quinto, ilsesto ed il settimo motivo (ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]) il primo motivo (ricorso Avv.[OSCURATO:PERSONA]) per [OSCURATO:PERSONA], diretti a contestare la configurabilità diuna nuova associazione mafiosa, e gli stessi devono essere rigettati perchéinfondati.9. Nella fattispecie per cui è processo la sentenza impugnata, ponendosinel solco del complesso dei superiori principi (§§ 3.1 e 3.2), ha individuato glielementi idonei a ricondurre l’associazione di cui al capo 1) sotto l’egida dell’art.416-bis cod. pen. valorizzando una serie di indici convergenti nella direzione dellaforza intimidatrice propria della stessa (v. pp. 145 e ss.).Segnatamente, la decisione della Corte territoriale ha osservato che lastrumentalizzazione del nome del [OSCURATO:PERSONA] si è rivelata efficiente nel piegarela volontà delle vittime senza necessità di fare ricorso ad alcuna forma diintimidazione esplicita (v. dichiarazioni delle vittime di estorsione, quali ScafuroAniello [OSCURATO:PERSONA], p. 58; di [OSCURATO:PERSONA], p. 61; di [OSCURATO:PERSONA], p. 63; diVescovo [OSCURATO:PERSONA], p. 70; di [OSCURATO:PERSONA] pp. 692 e ss. della sentenzadi primo grado).Ha sottolineato, inoltre, che il clan in esame ha un modello organizzativo:innanzi tutto, sussiste il rapporto gerarchico, stante la chiara connotazione delgruppo, con il [OSCURATO:PERSONA] avente il ruolo indiscusso di capo, e gli altri imputaticome gregari dediti alla realizzazione dei reati fine.L’esistenza di un’articolata compagine, con attribuzione di ruoli specifici incapo ai componenti, disvela che l’associazione era in grado di esistere aprescindere da ciascuno dei partecipi e degli stessi vertici che pure hanno, comedel resto di norma avviene, una peculiare caratura, senza che questo escluda che,nel caso in cui ne venga meno l’apporto per qualsiasi causa, l’associazione continuiad operare.Inoltre, i giudici di merito hanno apprezzato anche il riconoscimento deirapporti tra detto clan ed altri gruppi criminali operanti sul territorio nolano (inparticolare i [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali si ponevano in posizionesovraordinata, pp. 729 e ss. della sentenza di primo grado), i rapporti tra i gruppierano improntati a reciproci favori (chiaro indice di mafiosità), avevano unacomune matrice camorristica, avevano stretto accordi per regolamentare gli ambitioperativi di ciascun gruppo (pp. 168 e ss. della sentenza gravata; ma anche pp.705 e ss. della sentenza di primo grado).Il gruppo non esitava a manifestare la propria carica intimidatoria, come inoccasione della spedizione punitiva compiuta in danno di [OSCURATO:PERSONA] (pp.144 e ss.); impartendo – a riprova del prestigio criminale acquistato – ai sodali dialtri gruppi criminali il divieto di avvicinarsi alla zona territoriale di influenza (prog.3258, pp. 148 e ss. della sentenza di appello); partecipando a summit con altreorganizzazioni camorristiche (prog. 3262, pp. 151 e ss.; v. dichiarazioni di SantoroGennaro a p. 713 e ss. della sentenza di primo grado); dando l’autorizzazione allaesecuzione di azioni violente (p. 153 della sentenza di appello).L’attività intercettiva descrive il sostentamento economico dei detenuti,da iscrivere, invece, nel codice di condotta dell'associazione mafiosa secondo ilquale grava sull'associazione l'obbligo di provvedere al sostegno economicodegli associati e delle loro famiglie per compensare i meriti acquisiti e, alcontempo, garantirsene per il futuro riconoscenza, fedeltà e omertà (v. 155 e156 della sentenza di appello).E’ emblematico che il sodalizio in questione fosse percepito all'esterno,come "clan [OSCURATO:PERSONA]", in quanto l'elevata caratura criminale del capoevidentemente aveva strutturato intrinsecamente quella del gruppo e con essa hafinito per confondersi.Ed ancora, la Corte di appello è pervenuta ad esiti che confermano rilevanzapenale alla pur riconosciuta esistenza di un nucleo territoriale strutturato,direttamente collegato, per il tramite, di [OSCURATO:PERSONA], alla camorranapoletana in grado di offrire protezione, ad esempio, per la risoluzione dicontroversie tra i privati (illuminante a proposito le intercettazioni di MarottaChiara relative a problematiche economiche con il suo datore di lavoro, pp. 158 ess., ove il [OSCURATO:PERSONA] è appellato come il camorrista della zona di Nola), proprioin considerazione dell'aura criminale di cui il gruppo era ammantato.Inoltre, l’attività intercettiva ha evidenziato l’esistenza di un "quartiergenerale" del clan facente capo ai [OSCURATO:PERSONA], in progressiva contrapposizioneai clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che riveste un significato altamente simbolico del poterecriminale egemone su tutto il territorio.A tale ultimo riguardo, ciò è documentato dal contenuto delle captazioni,relative a un vero e proprio pellegrinaggio degli associati presso le casedei [OSCURATO:PERSONA], per ricevere disposizioni e rendicontare sui guadagni illeciti e suireinvestimenti, e nelle quali gli affiliati parlano di dette abitazioni come la"roccaforte loro".Nella sentenza di primo grado a p. 638 e ss. si dà dettagliatamente atto delcontrollo costante dell’area adiacente alla abitazione del [OSCURATO:PERSONA] sita inLivardi, controllata soprattutto durante l’assenza del capo (progr. nn. 8988).A tal fine l’attività di indagine ha appurato come la villa del Sangermanoera vigilata da numerose telecamere.Peraltro, i giudici di merito hanno evidenziato che le dichiarazioni deicollaboratori di giustizia avevano fatto riferimento all'esistenza del clanSangermano, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] che aveva dato luogo ad ungruppo criminale autonomo strutturato e dotato di armi, che si avvaleva dell'auracriminale del capo e di metodi violenti così da imporsi nel territorio nolano per ciòche concerne usure ed estorsioni.Gli stessi collaboratori hanno riferito che il gruppo era in grado di controllarel'intero territorio, accumulando consistenti risorse illecite, attraverso larealizzazione di usure (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA])ed estorsioni (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]), aveva un proprioradicamento territoriale raggiunto anche attraverso la mediazione con altri gruppicriminali con i quali organizzava una strategia camorristica comune sull’areanolana (v. dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che ha precisato che avevaraggiunto l’accordo di dividere a metà il ricavato delle estorsioni poste in esserenei confronti delle attività commerciali della zona di Nola; v. dichiarazioni diAmbrosio [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle quali ha precisato che su Nola non vi erano altrigruppi al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]), si avvaleva dei metodi violenti utilizzati, avevauna struttura verticistica, disponeva di una consistente provvista economica dinatura illecita gestita a beneficio del gruppo (pp. 37 e ss. della sentenza diappello).La Corte di appello, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto ilTribunale, alle pp. 54 e ss. ha evidenziato come il settore della vendita dellemozzarelle di bufale, rectius la sua imposizione ai titolari di esercizi commerciali,era settore di elezione del clan [OSCURATO:PERSONA], per come espressamente riferito daSepe [OSCURATO:PERSONA]: qua la mozzarella è camorra, è mafia (progr. n. 8543), sicché lostesso poteva imporre l’acquisto di mozzarelle in quanto camorrista.Inoltre, è stata valorizzata la forza intimidatrice costruita anche sulla famacriminale del capo famiglia e sui collegamenti di questi con le famigliecamorristiche di origine, secondo le propalazioni dei collaboratori di giustizia.In base a queste sono state riconosciute a [OSCURATO:PERSONA] non solola professionalità criminale propria di chi appartiene a un gruppo organizzato edesercita la propria influenza su un determinato territorio, ma altresì il ruolo diprotettore/regolatore, in grado di assicurare le pretese criminali degli altri gruppicriminali.Secondo la sentenza impugnata, le prove acquisite nel presente giudiziooffrono la prova della sussistenza degli elementi costitutivi che caratterizzanoun'associazione di stampo mafioso, tra cui la prevaricazione, il ruolo regolatore deiconflitti, l'offerta di protezione, la forza di intimidazione, l'omertà, la famacriminale.Secondo la sentenza impugnata, infatti, l'associazione ha una propriamafiosità che manifesta all'esterno, in modo autonomo, pur avvalendosi anchedell'assoggettamento già realizzato nel territorio nolano, dalle singole mafiestoriche, in quanto opera, in modo distinto rispetto a queste ultime e mantiene,rispetto ad esse, una propria autonomia gestionale ed economica.La Corte di appello si è espressa, dunque, su tale sodalizio individuandouna mafia "nuova", come tertium genus, descrivendo il fenomeno mafioso comeoggetto di evoluzione. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimità quantoalla pervasività della pressione criminale diffusa sul territorio, è sufficiente adintegrare il reato, che il sodalizio minacci non solo la vita o l'incolumità personale,ma anche le condizioni esistenziali, economiche o lavorative di determinatisoggetti, attingendo i diritti inviolabili anche di tipo relazionale delle persone chevengono coattivamente limitate nelle loro facoltà (Sez. 2, n. 10255 del29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745-02).In altri termini sussiste una forza di intimidazione della nuova compagineassociativa.Dimostrazione plastica di tale circostanza è offerta dal progr. n. 11922 (p.621 della sentenza di primo grado), nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] pesantemente un comune cittadino ([OSCURATO:PERSONA]) di non averdiffuso la notizia della presenza di un posto di blocco da parte dei Carabinieri: lacappa di intimidazione costringeva la cittadinanza a rendersi conniventi del clan.E, pertanto, la decisione impugnata non ha fatto che conformarsi alcondivisibile principio, affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale,in tema di criminalità di tipo mafioso, le "nuove" associazioni possono rientrarenella previsione dell'art. 416-bis cod. pen. qualora presentino le caratteristichetipiche delle "mafie storiche", sia pur dando luogo ad una riproduzione delfenomeno associativo in termini di minore intensità ed estensione, con riguardoalla complessità dell’organizzazione, all'ambito territoriale ed alle attivitàinteressate, salva restando la necessaria dimostrazione che la "nuovaassociazione" abbia manifestato in concreto la propria capacità di intimidazione,determinando un assoggettamento omertoso (Sez. 6, n. 18125 del 22/10/2019,dep. 2020, Bolla, Rv. 279555 – 01).Dalle superiori argomentazioni deriva l’infondatezza dei motivi di ricorsodedotti con i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NappiPaolo si dolgono dalla mancata indicazione da parte dei giudici di merito dielementi idonei all’esteriorizzazione della capacità di intimidazione.10. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] (terzo), [OSCURATO:PERSONA] (sesto), SepeSalvatore (ottavo), [OSCURATO:PERSONA] (ottavo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sesto delricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) con i quali si contesta l’aggravante dell’essereassociazione armata, sono infondati e devono essere rigettati.Invero, la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, quarto comma,cod. pen., dell’essere l’associazione armata, ha incontestata natura oggettiva edeve fare riferimento alle armi in dotazione al sodalizio e non al singolo esponente.Sotto questo profilo, le sentenze di merito non hanno equivocato taliprincipi giuridici.Le critiche difensive sono generiche, poiché non tengono conto dell’ampiaricostruzione, propria soprattutto della sentenza del Tribunale, a proposito dellecondanne intervenute per reati specifici commessi con uso di armi da parte diappartenenti alla consorteria e per la realizzazione dei suoi fini, in epoca coeva allasua esistenza, nonché delle intercettazioni rivelative di come le armi possedutefossero a disposizione del gruppo e non del singolo esponente, così come eraemerso da diversi dialoghi intercettati.In alcuni di essi vi era, ad esempio, il riferimento alla condotta di SepeOnofrio che custodiva una pistola, circostanza nota a [OSCURATO:PERSONA] che locontattava per portargliela perché doveva risolvere una controversia, ovverodeteneva ed occultava all’interno di una cella frigorifera armi a canna lunga (pp.136 e 137 della sentenza impugnata, nei quali la Corte di appello ha messo in luceanche specifiche conversazioni, con il cui tenore del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non siconfronta adeguatamente, dimostrative del fatto che il ricorrente era consapevoledel possesso delle armi da parte del capoclan, utilizzate per scopi di interesse delgruppo; p. 138).Ed ancora, la sentenza di appello segnala la disponibilità da parte diSangermano [OSCURATO:PERSONA] di una pistola che utilizzava, quale guardaspalle diSangermano [OSCURATO:PERSONA], per difesa (p. 118).Più nel dettaglio nel § La disponibilità di armi da sparo (pp. 128 e ss.), laCorte di appello individua le plurime evidenze relative alla disponibilità delle armida sparo.merito, trattandosi di aggravante di natura oggettiva, essa si comunica aiconcorrenti nel reato ai sensi dell’art. 59, secondo comma, cod. pen.Sotto questo profilo, si deve avallare - tenuto conto della compenetrazionedei ricorrenti nel tessuto del sodalizio e delle dinamiche criminali anche conflittualiad esso relative - l’assunto dei giudici di merito che i ricorrenti non potesseroignorare senza colpa la circostanza di fatto del possesso di armi da parte dellacongrega, tenuto conto di rapporti di frequentazione ed il comune coinvolgimentonella realizzazione degli obiettivi illeciti del gruppo camorristico di riferimento.11. Passando alla disanima dei singoli ricorsi, il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato.11.1. Infondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso.La Corte di appello con motivazione logica ha evidenziato come dagliesiti dell’attività intercettiva è emerso il pieno coinvolgimento del ricorrentenegli affari illeciti del clan [OSCURATO:PERSONA], manifestando la sua messa adisposizione non solo per come emerso dalla fittizia intestazione del barGenius, essendone il gestore di fatto, ma godendo della piena edincondizionata fiducia del [OSCURATO:PERSONA], presso la cui abitazione si ricava perrendicontare l’andamento finanziario del bar.Inoltre, non esita a manifestare la forza del gruppo criminale,intervenendo a favore di [OSCURATO:PERSONA] che aveva problemi con il suo datoredi lavoro.Al riguardo viene correttamente valorizzata l’intercettazione n. 1019dell’8 dicembre 2016, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] dopo aver definito ilSangermano come il camorrista della zona, riferiva che il ricorrente eracompariello del [OSCURATO:PERSONA] stesso.Ed ancora, i giudici di appello richiamano la vicenda relativa allaestorsione patita da [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaquale la vittima riferisce al [OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente lo aveva sollecitata apagare precisando di parlare a nome del [OSCURATO:PERSONA], perché siete una cosa.Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] si presta a risolvere controversie civilistichesenza ricorrere all’ausilio di legali.La Corte di Appello ha indicato la presenza di numerosi elementi tipici dellacondotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, secondo corretticanoni probatori espressi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità a cui si èfatto cenno.Nello specifico, infatti, la sentenza impugnata ha illustrato in dettaglio unaserie di vicende, sostanzialmente indiscusse nei loro estremi di fatto: alcune, diautonoma rilevanza delittuosa (come il concorso nel reato di cui all’art. 512 biscod. pen.), altre (interventi surrogatori della tutela legale dei diritti soggettivi, consoddisfacimento sommario e veloce), nitidamente espressive di logiche mafioseAnche in questo caso il ricorso risulta infondato perché si limita a contestarela sentenza senza però evidenziare alcuna manifesta illogicità e contraddittorietàdella motivazione, che, invece, si palesa come coerente e puntuale nel collegarele numerosissime prove emergenti dalle complesse e articolate indagini.Gli elementi prima ricordati escludono altresì che il ricorrente abbia agitosolo nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] e non già del clan, giacché l’attività intercettivaha evidenziato come la collettività fosse perfettamente a conoscenza cheSangermano era il camorrista della zona ed il ricorrente era suo compariello,ricorrente che si rendeva anche disponibile a salvaguardare il denaro del clan,con l’intestazione fittizia dei beni.11.2. Il terzo motivo è infondato.Per l'integrazione del reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., non è sufficientel'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risultaessere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, dellaprovenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte delsoggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione, principioaffermato anche nella ipotesi di costituzione o trasferimento di attività d'impresa,in caso di assunzione della qualità di gestore o socio occulto (cfr., fra le tante, Sez.2, n. 19649 del 03/02/2021, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 281423; Sez. 2, n. 28300del 16/04/2019, Russo, Rv. 276216; Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018,Cardamone, Rv. 273419; Sez. 1, n.42530 del 13/06/2018, C., Rv. 274024).Va altresì precisato che ai fini della configurabilità del delitto ditrasferimento fraudolento di valori, non occorre la preventiva emanazione dellemisure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastandosoltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione (Sez. 2, n. 2483 del21/10/2014, P. M. in proc. Lapelosa, Rv. 261980; Sez. 2, n. 22954 del28/03/2017, D’[OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 270480). Quanto poi alla configurabilità delconcorso di persone, occorre ribadire che il delitto di trasferimento fraudolento divalori ex art. 512-bis cod. pen., non ha natura di reato plurisoggettivo improprio,ma rappresenta una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzionefittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, , in quanto conla sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesseprotetto dalla norma (Sez. 2, n. 35826 del 12/07/2019, Como, Rv. 277075).Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha preso in esame il corposomateriale captativo, puntualmente vagliandolo anche alla luce delle censuredifensive ed ha ritenuto provato che [OSCURATO:PERSONA] avesse investito risorsefinanziarie di provenienza illecita nella acquisizione del bar Genius, formalmenteintestato a D’[OSCURATO:PERSONA], e gestito dal [OSCURATO:PERSONA].Il capo di imputazione è affrontato alle pp. 83 e ss. della sentenza diappello, ove sono indicate numerose conversazioni dalle quali emerge che: --a) ilSangermano, chiamando con il cellulare del ricorrente ed alla sua presenza,compulsava la D’[OSCURATO:PERSONA] di trovare un buon barista, utilizzando il plurale (ci trovi);--b) il [OSCURATO:PERSONA] si preoccupava di sapere la qualità del caffè venduto; --c) ilBuonincontri si receva presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] per consegnargli ladocumentazione finanziaria del bar, informandolo dell’andamento degli affari echiedendo per sé uno stipendio e ricevendo rassicurazioni al riguardo, appenasuperata la fase iniziale di avvio dell’attività commerciale; --d) il denaro utilizzatoper la gestione del bar era stato versato dal [OSCURATO:PERSONA] (progr. n. 11580:abbiamo scritto centosettantamila euro per fare l’attività… centotrenta li hocacciati e che devo cacciare altri soldi?).La conversazione n. 5059 (v. p. 97 della sentenza di appello) dimostraplasticamente come reale proprietario del bar fosse il [OSCURATO:PERSONA], giacché laD’[OSCURATO:PERSONA] riferisce ad un suo conoscente che quell’amico mio ha aperto il bar Genius.La Corte di appello con motivazione non sindacabile ha ancheesaustivamente spiegato la ragione per la quale l’architetto così appellato nelleconversazioni dal ricorrente dovesse indentificarsi nel [OSCURATO:PERSONA], facendoriferimento alla circostanza che nel corso di una conversazione il [OSCURATO:PERSONA] siera lamentato di essere recato a casa dell’architetto, dimenticandosi di portargliun regalo per il suo compleanno e, la conversazione si era svolta il giorno delcompleanno del [OSCURATO:PERSONA]. A ciò deve aggiungersi che, il giorno in cui ilricorrente ha portato le distinte contabili al finanziatore del bar, dal sistema dipositioning è emerso che la sua automobile si è fermata nella via ove è ubicatal’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (circostanza confermata anche dai fotogrammiestrapolati dal servizio di videoripresa).Pertanto, i giudici di merito hanno espressamente motivato in relazioneall'impegno da parte del [OSCURATO:PERSONA] di ingenti risorse finanziarie nel bar, oltreall’intervento diretto nell'attività gestoria da parte del [OSCURATO:PERSONA].Correttamente, la Corte di appello – quanto al profilo soggettivo – haprecisato che il [OSCURATO:PERSONA] da molti anni sapeva di essere destinatario di attivitàdi indagine che sarebbero potute sfociare nella adozione di misure di prevenzionepatrimoniale, circostanza che era nota anche al ricorrente, tenuto conto delrapporto personale che intratteneva con il [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, non vi è dubbio che il [OSCURATO:PERSONA], seppure non intestatario fittiziodel bar Genius, ha tuttavia fornito il proprio originario contributo materiale allarealizzazione del reato, avendo assunto in prima persona la gestione del bar.Invero, il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneocon effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzatal'intestazione fittizia, sicché, per potersi affermare il concorso da parte di soggettoterzo (nel caso di specie il gestore di un bar fittiziamente intestato ad altri pereludere misure di prevenzione), è necessario dimostrare che questi abbia fornitoil proprio contributo materiale o morale nel momento stesso dell'attribuzionefraudolenta, non avendo invece alcuna rilevanza l'eventuale ausilio assicurato alpermanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez.6, n. 13843 del 27/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275372-01).Nel caso di specie, non vi è dubbio che il ricorrente ha offerto un apportologistico e operativo a chi risulta essere il prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (vale a diresua moglie), sulla scorta delle direttive fornite da quest'ultimo (provvedendo percome prima descritto a gestire sin dall’inizio la contabilità del bar, mostrando alSangermano stesso il rendiconto e discutendo con lo stesso delle problematicheeconomiche connesse all’avviamento iniziale dell’attività commerciale, circostanzedimostrative della esistenza di pregressi accordi rispetto alla successivaintestazione fittizia in quanto espressive delle modalità gestorie dell’attivitàcommerciale come tali necessariamente anteriori alla intestazione fittizia).Del resto, l’attività intercettiva ha dimostrato come il [OSCURATO:PERSONA] e lostesso ricorrente erano direttamente interessati alla gestione del bar, avendointeresse al reperimento di un buon barista.Si tratta di contributo causale idoneo ad asseverare la responsabilitàconcorsuale del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., in quanto funzionale adassicurare la realizzazione dell'obiettivo illecito avuto di mira, ossia l'attribuzionefittizia dell'impresa al prestanome.Pertanto, in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, coluiche ha operato la fittizia attribuzione di denaro, beni o altre utilità, al fine di eluderele norme in materia di prevenzione patrimoniale, ne risponde, a titolo di concorso,con coloro che, in modo convergente e previa intesa, ne hanno consapevolmentefavorito o agevolato la condotta elusiva.Nel caso del bar Genius, l'opera prestata dal ricorrente si inseriscenell'ambito della necessaria e prevista sequela, senza soluzione di continuità, voltaalla costituzione ed apertura dell'esercizio commerciale costituito da SangermanoAgostino ed intestato fittiziamente alla D’[OSCURATO:PERSONA], in cui ciascuno dei concorrenti,secondo i diversi ruoli declinati nell'imputazione, assume un ruolo ben preciso edirettamente funzionale alla lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice,dal momento che l’odierno ricorrente coadiuvava il [OSCURATO:PERSONA] nella costituzionedell'impresa e nella gestione contabile della stessa e dei conseguenti adempimentiburocratici.Del resto, in forza della previa intesa tra i correi, ciascuna delle condottesopra menzionate si rivela idonea ad agevolare la commissione del fatto tipico,accrescendone le probabilità di realizzazione; inoltre, consente alla condotta diassumere un più pregnante connotato di offensività, in quanto strumentale allapiena operatività della persona giuridica interposta. Il tutto, d'altra parte, in lineacon la funzione non soltanto di disciplina che pertiene al fenomeno concorsualeex art. 110 cod. pen., ma anche e, soprattutto, in funzione della eminentecaratteristica di tipizzazione che lo stesso art. 110 cod. pen. è chiamato a svolgerenel sistema, combinando la "atipica condotta concorsuale" in componentenecessaria del fatto tipico enunciato dalla fattispecie incriminatrice cui l'art. 110cod. pen. ontologicamente accede.In conclusione, ritiene questo Collegio che il motivo di ricorso è generico ein fatto rispetto al doppio conforme accertamento che - attraverso la coerentedisamina del compendio captativo e dichiarativo - attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] laeffettiva titolarità dell’esercizio commerciale in funzione elusiva e per reimpiegarei capitali illeciti ed al [OSCURATO:PERSONA] la effettiva gestione del bar, non potendosiribaltare sulla sentenza impugnata la censura di omessa valutazione globale delleprove, in realtà funzionale alla inammissibile reinterpretazione degli stessi secondol'ottica difensiva.11.3. Infondato il quarto motivo di ricorso.In primo luogo, si osserva che la difesa ha contestato il riconoscimentodell’aggravante del metodo mafioso in relazione all’art. 512 bis cod. pen., ma dallapiana lettura della sentenza emerge come sia stata riconosciuta solo l’aggravantedell’agevolazione mafiosa (v. p. 99).La finalità agevolativa è stata allora correttamente ritratta sotto il profilodell’elemento soggettivo dalla piena adesione del ricorrente alla compagineassociativa e dalla sua partecipazione alla realizzazione del delitto fine in esame.Invero, il [OSCURATO:PERSONA] ha investito nel bar Genius la somma di euro130.000,00, di provenienza illecita, con vantaggio per l’omonima associazionecamorristica, agevolazione di cui il [OSCURATO:PERSONA] era consapevole, tenuto conto deirapporti fiduciari intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA].La partecipazione all’associazione mafiosa del ricorrente ed il privilegiatorapporto intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA] hanno posto lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nellacondizione di essere perfettamente a conoscenza della provenienza del denaro edella sua riferibilità alla associazione.12. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.12.1. Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, devono essererigettati perché infondati.Infondati sono i rilievi articolati dal ricorrente in ordine alla suariconosciuta partecipazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., in quanto èprecluso in questa sede di legittimità il percorso argomentativo seguitodall’imputato, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativao rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, sidemanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea algiudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi diprova valutati dal [OSCURATO:PERSONA] di merito ai fini della decisione (ex plurimis, Sez. 6,n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S. Rv.277758).Il ricorrente, sotto altro profilo, trascura di considerare che nellafattispecie in esame ricorre un caso di "doppia conforme" posto che la sentenzadi appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primogrado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessicriteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le duesentenze, come già detto, possono essere lette congiuntamente costituendoun unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218).Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio dimotivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali, vale a direper travisamento della prova, se non nell'ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] di Appello,per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamatodati probatori non esaminati dal primo [OSCURATO:PERSONA] ovvero quando entrambi igiudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanzeprobatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza daimporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorioacquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 5336 del09/01/2018, L. ed altro, Rv. 272018), evenienze tutte non riscontrabili nelcaso in esame.Invero, la Corte di Appello ha valorizzato l’attività captativa che avevaevidenziato come [OSCURATO:PERSONA] svolgesse il ruolo di depositario delle armi, chemetteva a disposizione degli associati per la realizzazione di azioni punitive,oltre a partecipare ad azioni paramilitari aventi ad oggetto l’uso delle armi.Inoltre, lo stesso ricorrente ha svolto anche compiti di controllo delterritorio di riferimento, segnalando la presenza di estranei ovvero delle forzedell’ordine, procedendo anche ad attività di bonifica aventi ad oggettotelecamere installate dalla polizia.Al riguardo si rinvia alle pp. 189 e ss. della sentenza di appello ove sonospecificatamente indicati gli elementi dimostrativi della partecipazione delricorrente al sodalizio di cui al capo 1).Congruo e non illogico - dunque, incensurabilmente ritenuto sintomaticodella partecipazione associativa dell'imputato - è stato considerato dalla Corteterritoriale il ruolo dinamico, emerso dalla valutazione del patrimonio captativodettagliatamente esposto, che il [OSCURATO:PERSONA] ha svolto nel custodire le armi del clanoltre che testarle.Le doglianze finiscono, pertanto, con il ricadere nel vizio di genericità,non avendo realmente preso in esame l'intero compendio istruttorio posto acarico del ricorrente.12.3. Inammissibili il quarto e quinto motivo del ricorso.Il ricorso si concentra, in principalità, a contestare la ricostruzione operatain sentenza del contenuto delle intercettazioni, invero riassunte dalla Corte diappello e dal Tribunale senza travisamenti, dal momento che la tesi di averutilizzato i fucili per andare a caccia è smentita non solo dagli esiti captativi maanche dalle videoriprese.Le conversazioni valorizzate dalla Corte di appello (pp. 135-141 per il capo23 ed il capo 26), sono rivelative di come il ricorrente aveva la disponibilità di armi(pistole e fucili) che occultava e poi si assicurava del loro funzionamento,utilizzandole.La difesa ha censurato la sentenza per aver riconosciuto l’aggravante delmetodo mafioso per i delitti in materia di armi, ma dalla lettura delle p. 137 (peril capo 23) e p. 140 (per il capo 26) emerge come sia stata riconosciuta solol’aggravante della agevolazione mafiosa.Invero, la imponente disponibilità di numerose armi era certamentefinalizzata ad accrescere il prestigio del clan [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto anche dellasemplice circostanza che relativamente al capo 23 il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alSepe di portargli la pistola detenuta al fine di porre in essere un’azioneintimidatoria nei confronti di alcuni ragazzi che avevano avuto un alterco con suofiglio (e mò che viene il padre lo scanno pure a lui…come il porco).13. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.13.1. Infondato è il primo motivo.Occorre evidenziare, in primo luogo, che tale motivo di ricorso èmeramente ripetitivo dei motivi fondanti l'appello, cui la Corte territoriale harisposto con motivazione esente da critiche in quanto congrua, coerente e nonmanifestamente illogica (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 10897 del29/01/2025, Rv. 287790 - 01, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Rv. 277710 - 01).Le censure dedotte con il primo motivo sono costituite perlopiù dadoglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni dellaprova da parte del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisicritica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.Il ricorrente tenta di sostituire a quella del giudice di merito unadiversa valutazione degli elementi probatori dichiarativi, con particolareriferimento alle dichiarazioni rese dai c.d. collaboratori di giustizia conriferimento a un apparato motivazionale che non si mostra contraddittorio omanifestamente illogico.La sentenza di secondo grado dà atto effettivamente che la contestazioneassociativa si fonda sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, procedendo avagliarne l’attendibilità.La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha: --a)ripercorso le risultanze processuali; spiegato perché le dichiarazionidei collaboratori dovevano considerarsi attendibili, avuto riguardo alla lorocredibilità intrinseca ed alla puntualità del loro racconto posto checontrariamente a quanto asserito nel ricorso, i collaboratori hanno riferito diepisodi specifici (pp. 36 e ss. della sentenza impugnata); --b) chiarito in modonon manifestamente illogico – con riferimento collaboratore [OSCURATO:PERSONA] -le ragioni per cui il suo narrato è stato ritenuto credibile (pp. 37-40); --c)escluso che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di non esseremai stato vittima di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], possanoincidere sulla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto alcun motivoper autoaccusarsi di un tentativo di estorsione (p. 42); --d) spiegato la ragioneper la quale [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto inizialmente la collaborazione,facendo riferimento al timore di possibili azioni violente in danno dei proprifamiliari e precisando che il fatto che di [OSCURATO:PERSONA], dopo un momentodi comprensibile drammatico conflitto interiore, abbia ripreso con convinzioneil percorso collaborativo nonostante l'ostracismo dei propri più stretticongiunti, che hanno interrotto ogni relazione con lo stesso, depone consicurezza per la sua affidabilità soggettiva (p. 47); --e) ha evidenziato lacircostanza [OSCURATO:PERSONA] si è autoaccusato di delitti gravissimi tra cuiomicidi, circostanza sintomatica della sua affidabilità personale (p. 51).Pertanto, le dichiarazioni dei collaboratori sono molto precise,contestualizzate, costanti e generose di particolari descrittivi, unite all'assenzadi motivi di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri imputati,circostanze che depongono per la loro affidabilità soggettiva in uno con lacontinenza intrinseca delle dichiarazioni rese, dalle quali non traspare alcunintento calunnioso, potendo così concludersi per l'attendibilità intrinseca.Rispetto a tale trama argomentativa nulla di specifico è statorappresentato dall'imputato, che, da una parte, non si è confrontato con lamotivazione del provvedimento impugnato, e, dall'altra, ha sollecitato unadiversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito.Invero, la circostanza – enfaticamente evidenziata dalla difesa – che indue occasioni il Pm ha avanzato richiesta di archiviazione nulla incide sullaper come prima riferito, rientrando nella autonomia decisoria della partepubblica determinarsi in merito alla richiesta di archiviazione, tenuto conto chel’attività intercettiva e le dichiarazioni delle numerose persone offese sonosuccessive al 2016, con evidente arricchimento degli elementi prima indiziarie poi probatori necessari per la ricostruzione del clan [OSCURATO:PERSONA] e delrelativo organigramma, di modo che in assenza di elementi contrari (anzi ladifesa si è ben guardata dal produrre la relativa richiesta di archiviazione)l’affermazione che la archiviazione è conseguenza della inattendibilità deicollaboratori, si fonda su indimostrate affermazioni (considerazioni replicabilianche in relazione alla stessa doglianza avanzata da [OSCURATO:PERSONA]).Conseguentemente la valutazione del contenuto e della attendibilitàdelle dichiarazioni rese dai collaboranti è stata eseguita, in conformità alladisposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., "unitamenteagli altri elementi di prova" che ne confermavano l'attendibilità e nel rispettodelle norme processuali che regolano la valutazione della prova (Sez. 1 n.46954 del 04/11/2004, P.G. in proc. Palmisani, Rv. 230592).In conclusione, le censure sulla attendibilità dei collaboratori di giustiziasono sostanzialmente declinate secondo un diverso apprezzamento delle fontiprobatorie, che non può trovare accesso in questa sede di legittimità, in assenzadi vizi logici e giuridici da parte della sentenza impugnata, oltre che per il divietodi ripercorrere i vizi della sentenza annullata.Peraltro, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, perviolazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi chededucano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e,pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integraletrascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv.270071).Nel caso di specie, il deducente avrebbe dovuto allegare integralmente lesentenze del Tribunale di Avellino ovvero della Corte di appello di Napoli(peraltro neppure individuate) che inficerebbero la credibilità di AcunzoAniello, sicché la deduzione del ricorrente secondo la quale tale collaboratorenon sarebbe credibile è assertiva, siccome non supportata da alcunanecessaria allegazione a corredo; di conseguenza il relativo motivo, privodi autosufficienza, si palesa inammissibile.13.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamentein quanto diretti a contestare la partecipazione del ricorrente alla associazionedi cui al capo 1 e devono essere rigettati in quanto infondati.Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la responsabilità delNappi per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. non è stata affatto ricavatada discorsi gossippari ovvero dal fatto di lavorare la terra per conto diSangermano [OSCURATO:PERSONA], quanto dalla pacifica condivisione del patrimonio diconoscenze non riguardante i singoli associati ma la gestione del sodalizio,nonché dalla sua stabile messa a disposizione del gruppo (v. pp. 191 e ss.della sentenza gravata).La Corte di appello ricorda, anzitutto, che il collaboratore di giustiziaAcunzo [OSCURATO:PERSONA] indica il [OSCURATO:PERSONA] come uno dei guardaspalle che accompagnaronoil [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro con esponenti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] per risolvere unaquestione insorta nella gestione di una estorsione nei confronti di unimprenditore, estorsione che era stata fatta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per conto diSangermano [OSCURATO:PERSONA].Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] partecipa in concorso con il capo [OSCURATO:PERSONA] usura in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto a consegnare al ricorrente lasomma di euro 200.000.In considerazione della sua intelligenza, [OSCURATO:PERSONA] gli assegnail compito di gestire alcuni suoi terreni, finendo per diventarne poi intestatario.Dopo l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], viene accusato da quest’ultimo dinon aver provveduto alle spese di mantenimento durante la carcerazione.Inoltre, a dimostrazione del rapporto fiduciario con SangermanoAgostino, non esita ad aggredire le persone che hanno alterchi con ilSangermano, ovvero conta decine di banconote unitamente al [OSCURATO:PERSONA] eSepe [OSCURATO:PERSONA].I giudici di merito richiamano anche i numerosi controlli del territorio chehanno consentito di accertare la stabile frequentazione del [OSCURATO:PERSONA] con altriaffiliati.Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] è uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], con qualecondivide le strategie criminali, preoccupandosi di assicurare protezione alcapo clan, viene riconosciuto dagli altri affiliati come un associato che hasempre condiviso le sorti del gruppo e che ha maggiori capacità diragionamento rispetto a quelle puramente esecutive.La motivazione dei giudici di merito, dunque, è tutt’altro che carente eillogica ed è dimostrativa della partecipazione ad un’associazione mafiosa, aldi là del fatto che, nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] non si limita a restarea disposizione del clan per eventuali evenienze, ma si incarica anche dellacommissione di delitti fine.13.4. Infondati il settimo ed il nono motivo relativi al delitto di cui al capo14).Infondata la cesura con la quale la difesa si duole della mancataacquisizione e valutazione della relazione di consulenza peritale depositata insiemeall'atto di appello con richiesta ai sensi dell'articolo 603 cod. proc. pen., nellaconsapevolezza della sua decisività.La decisione reiettiva della richiesta di rinnovazione istruttoria medianteacquisizione di una consulenza di parte, per la sua natura di giudizio fattuale, nonè censurabile in sede di legittimità, ove corredata - come nel caso di specie - damotivazione congrua e logica (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, P.G. c/Caratelli,Rv. 274996-02).Ad ogni modo, quanto al mancato esame della consulenza di parte, che ilricorrente ha inteso far propria come memoria, va ribadito il principio per cui, unavolta ammesso il rito a prova contratta, il contenuto di una consulenza, cui devericonoscersi attitudine probatoria, può entrare a far parte del patrimonioconoscitivo del processo solo attraverso l'esercizio dei poteri di integrazioneprevisti dalla legge processuale (ad es., artt. 441, comma 5, 603, comma 3, cod.proc. pen.).In mancanza, non si può ricorrere all'art. 121 cod. proc. pen., essendo lamemoria, per sua natura, diretta ad analizzare il significato di elementi di provagià acquisiti (Sez. 2, n. 40272 del 12/09/2024, Caruso, non mass.; Sez. 1, n.33435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017; Sez. 2, n. 10968 del 18/12/2018,dep. 2019, Picchiottino, Rv. 275769; Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019,Raeli, Rv. 276494).Inoltre, nella corretta prospettiva interpretativa dell’art. 233 cod. proc. pen.è necessario distinguere due diverse ipotesi in quanto la consulenza tecnicaeffettuata fuori dai casi della perizia può avere due diversi contenuti (per unadistinzione tra attività c.d. percipiente e attività c.d. deducente cfr.incidentalmente Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112, inmotivazione a pag. 12 nonché Sez. 3 Civ., n. 3717 del 08/02/2019, Rv. 652736 -01; Sez. L, n. 1149 del 19/01/2011, Rv. 616225).Il consulente, infatti, può limitarsi a esporre un proprio parere tecnico -scientifico a sostegno degli argomenti sostenuti dalla difesa in ordine, ad esempio,alla valutazione di una prova o alle modalità utilizzate per l'acquisizione dellastessa.Il consulente, d'altro canto, può svolgere un'attività più articolata checomporta anche il reperimento e l'analisi di documenti o fonti di prova non presentiin atti.Nel primo caso -quando, cioè il consulente non fa riferimento ad allegatidocumentali o a fonti o mezzi di prova ulteriori e diversi da quelli già acquisiti- laparte non introduce attraverso la consulenza un novum probatorio così chel'elaborato scritto è un atto che ha contenuto "rappresentativo e valutativo" deglielementi di prova già disponibili ed è pertanto equiparabile a una memoria (Sez.1, n. 3 3435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017; Sez. 2, n. 15248 del24/01/2020, Grimani, Rv. 279062; Sez. 5, n. 42821 del 19/06/2014, Ganci, Rv.262111), che può essere presentata al giudice in ogni stato e grado.Nel secondo caso, invece, la consulenza (sia l'elaborato scritto che ladichiarazione resa nel corso dell'esame), per i nuovi elementi che introduce,mirando a un accrescimento delle conoscenze disponibili per il giudizio, è unaprova nuova e ulteriore e come tale deve essere acquisita nei limiti, tempi e modiprevisti dal codice di rito (Sez. 1, n. 33435 del 30/03/2023, Abbate, Rv. 285017).Nel caso in esame, la difesa non ha provato se la consulenza si limitava adesporre solo un proprio parere tecnico -scientifico a sostegno degli argomentisostenuti dalla difesa ovvero costituiva una prova nuova.Si deve, altresì, ricordare che il principio generale, dettato dall'art. 603,comma 1, cod. proc. pen. è quello per cui, quando una parte ha chiesto lariassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ovverol'assunzione di nuove prove, il giudice di appello, se non è in grado di decidere allostato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.Ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dispone di ufficiola rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamentenecessaria ai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sullavalutazione del complesso degli elementi acquisiti. L'art. 603, commi primo e terzocod. proc. pen., prevede, dunque, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ingrado di appello solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allostato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta. In entrambi i casil'accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile insede di legittimità se correttamente motivata. La giurisprudenza di legittimità hagià avuto modo di chiarire che i fenomeni di integrazione probatoria in appellorispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione dicompletezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primogrado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv.257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353). Conriferimento specifico all'espletamento della perizia, l'art. 220, comma 1, cod. proc.pen. prevede che "La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini oacquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche,scientifiche o artistiche". Il tenore della norma è nel senso che il ricorso alla periziaè rimesso al potere discrezionale del giudice, cui spetta di valutarne la necessitàin ragione delle risultanze processuali: la decisione, se adeguatamente motivata,è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013,Cena e altri, Rv. 254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv.253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; sino a Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, Aed altro, Rv. 270936).Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha indicato il carattere didecisività assegnato alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale voltaall'acquisizione della consulenza tecnica di parte.Quanto al delitto di usura, la sentenza impugnata ha specificamenteindicato gli elementi probatorio rappresentativi della partecipazione del ricorrenteal reato di usura commesso ai danni dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA],rinvenendoli nelle immagini dei filmati registrati presso la ditta della persona offesache documentano la presenza in quel luogo del ricorrente; nelle intercettazionitelefoniche ed ambientali, nonché nelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine aldenaro concessogli in prestito da [OSCURATO:PERSONA] e consegnatoglimaterialmente dal [OSCURATO:PERSONA], nonché ai pagamenti effettuati a mani di costui, eall'importo da restituire.Quanto al carattere di usurarietà degli interessi pretesi dal ricorrente, sitratta di valutazione correttamente operata dal giudice del riesame, la quale,essendo stata congruamente e logicamente motivata, si sottrae in questa sedealle generiche censure svolte dal ricorrente.Ad ogni modo, le argomentazioni della difesa che contesta il carattereusurario del tasso di interesse applicato, che non potrebbe essere del 18% annuo,tenuto conto che il rapporto si sarebbe protratto per almeno 3 anni, trascurano,nella loro alternativa prospettazione contabile, che l'esplicita contestazione,ritenuta sussistente dai giudici di merito, richiamava il terzo comma dell'art. 644cod. pen.Nel caso della cosiddetta "usura in concreto", sono sempre usurari gliinteressi, anche se inferiori ai limiti normativi, e gli altri vantaggi o compensi che,avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultano comunque sproporzionatirispetto alla prestazione di denaro, quando chi li ha dati o promessi si trova incondizioni di difficoltà economica o finanziaria. Tali condizioni - ben conosciute, nelcaso di specie, dall'imputato - integrano quindi la materialità del reato anche aprescindere dal superamento dei tassi soglia, non tiene conto della circostanza cheè stato espressamente contestato l’art. 644, comma terzo, cod. pen. sicché ilrapporto debitorio sarebbe usurario in concreto.Le disposizioni di cui al comma terzo e quarto valgono a connotare talifattispecie di cui al comma primo e secondo, chiarendo la portata dei tassi usurariper come previsti per legge o in diverse condizioni sintomatiche della usurarietàdella prestazione, determinandone le caratteristiche sintomatiche "in concreto",seppure per interessi inferiori al limite legale, tenuto conto delle modalità del fattoe del tasso medio praticato per operazioni similari, fornendo un chiaro indiceermeneutico in tal senso, caratterizzato dalla correlazione tra la sproporzione dellaprestazione di denaro o della diversa utilità quando chi ha dato o promesso si troviin condizioni di difficoltà economica e finanziaria.A fronte di tale sproporzione, non rilevano i parametri di valutazionedell'usura legale, ricorrendo un'ipotesi di usura in concreto (Sez. 2, n. 19134 del17/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283187 – 02; Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, M., Rv.259962-01).Nella vicenda per cui si procede, vertendosi in un caso di usura cosiddetta“in concreto”, la Corte di appello ha motivato la sussistenza dello stato di bisognovalorizzando in particolare la condizione di difficoltà economica della vittimarichiamando non solo quanto dichiarato dalla vittima in ordine alla genesi delprestito, precisando che aveva contratto il prestito per la condizione di bisognoeconomico delle imprese della sua famiglia che erano in quel momento in difficoltà,ma anche tenuto conto della condizione di gravissimo indebitamento della personaoffesa costretta a pagare nei confronti di numerosi strozzini per come emerso dalprogr. 45 del 6 marzo 2014.Invero, la sentenza impugnata ha infatti dato atto della situazione didifficoltà economica in cui si trovava la vittima nella gestione delle aziende, nonchédella sproporzione tra il prestito in denaro, pari a 200.000 euro e gli interessicorrisposti, pari ad 80.000 euro in due anni.Queste “condizioni di difficoltà economica o finanziaria” della vittimaintegrano la materialità del reato anche a prescindere dal superamento dei tassisoglia previsti (e consistono in una situazione meno grave dello “stato di bisogno”).Dette argomentazioni non appaiono manifestamente illogiche ocontraddittorie, considerato che a tale originaria necessità si è poi all'evidenzaaggiunta anche quella di ripianare un debito cresciuto esponenzialmente neglianni, come bene descritto nelle sentenze di merito, che palesa la grave e nontemporanea difficoltà in cui versava la persona offesa, incapace di far fronte allepretese usurarie di cui era caduto vittima.Quanto alla consapevolezza dello stato di bisogno da parte del ricorrente,lo stesso è desumibile dai plurimi prestiti ai quali ha fatto ricorso oltre allaaccettazione di condizioni di gravissimo indebitamento.L’entità del prestito richiesto, i gravosi interessi promessi e corrisposti sonosintomatici, e come tale percepibili, dello stato di bisogno, giacché solo un soggettoche versi in tale stato avrebbe potuto contrarre un prestito a condizioni inique edonerose.Sono sussistenti anche le contestate aggravanti di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. nella duplice alternativa del metodo mafioso e dell’agevolazione mafiosa, dacui il rigetto del nono motivo.Occorre premettere che la circostanza aggravante è stata in questo casoritenuta integrata per il metodo mafioso, che, come noto, è configurabilenell’ipotesi in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, aevocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso,quand’anche quest’ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, marisulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato(Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iacobini, Rv. 283637).In sintonia con tale principio, la pronuncia impugnata ha congruamenteritenuto integrata la circostanza aggravante, evidenziando che il [OSCURATO:PERSONA], non soloinizialmente aveva assunto un atteggiamento reticente, decidendo di ricostruire irapporti solo dopo aver ascoltato gli esiti dell’attività intercettiva, ma aveva poimanifestato paura e preoccupazione per eventuali ritorsioni da parte del [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, l’attività di usura non era finalizzata a consentire al [OSCURATO:PERSONA] ed alSangermano di trarre un profitto per sé, ma posta a beneficio dell’associazione,tenuto conto che l’usura per come riferito dai collaboratori di giustizia era uno deisettori illeciti di elezione del clan [OSCURATO:PERSONA], costituendo uno degli strumentiprincipali per conseguire ingenti profitti.14. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e deve essere rigettato.14.1. Il primo motivo ed il nono (relativi alle estorsioni) sono inammissibili.Le censure prospettate con il ricorso, meramente reiterative delle doglianzeformulate con l'atto di appello, non si confrontano con la ricostruzione in fatto e leargomentazioni in diritto del provvedimento impugnato.La Corte di appello ha dato compiutamente conto dei dati emersidall'istruttoria dibattimentale in ordine alle plurime estorsioni realizzate da partedel ricorrente nei confronti di numerosi operatori commerciali, costretti adacquistare mozzarelle di scarsa qualità (v. p. 673 della sentenza di primo gradodove si dà atto che il 27 giugno 2017, il Nas di Napoli riscontrava la presenza delbatterio della brucellosi nel latte prodotto presso il [OSCURATO:PERSONA], di cuiil ricorrente agiva il qualità di procacciatore di affari).Ed invero, la Corte di merito, condividendo le valutazioni del Tribunale, hadiffusamente argomentato sulle evidenze probatorie emerse nel processo e idoneea dimostrare la responsabilità dell’imputato, evidenziando, proprio in risposta aimotivi di appello già articolati sul punto, la sostanziale convergenza delledeposizioni delle persone offese.La Corte di appello, confermando le conclusioni a cui era già pervenuto ilTribunale, alle pp. 54 e ss. ha proceduto alla ricostruzione del complessivo scenarioin cui si sono svolti i fatti, evidenziando come il settore della vendita dellemozzarelle di bufale, rectius la sua imposizione ai titolari di esercizi commerciali,era settore di elezione del clan [OSCURATO:PERSONA], per come espressamente riferito dalSepe: qua la mozzarella è camorra, è mafia (progr. n. 8543), sicché lo stessopoteva imporre l’acquisto di mozzarelle in quanto camorrista.Al fine di accrescere la propria carica intimidatoria, il [OSCURATO:PERSONA] era solitospendere il nome di suo cognato [OSCURATO:PERSONA], per come riferito da unadelle vittime ([OSCURATO:PERSONA]: che devo fare far intervenire ad [OSCURATO:PERSONA]?), facendoanche uso di frasi minacciose: sto vicino auto tua…esci fuori la scasso esci fuori(p. 56 della sentenza di appello).Le pressioni nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] alla fine hanno effetto: il Conadl’abbiamo preso (progr. n. 9845).La Corte di appello riporta ed analizza in maniera logica le dichiarazionidello [OSCURATO:PERSONA] che alla [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di aver inserito nel proprioesercizio commerciale le mozzarelle fornite dal ricorrente per paura di esserevittima di ritorsioni da parte dell’organizzazione [OSCURATO:PERSONA], precisando di nonaverne bisogno perché aveva già altri fornitori (v. p. 58).Anche in relazione all’episodio estorsivo in danno del Nazzaro,correttamente e congruamente la Corte di appello ha fondato il giudizio di penaleresponsabilità dalla congiunta valutazione delle dichiarazioni della persona offesae degli esiti dell’attività captativa.Invero, l’affermazione del Nazzaro di essere stato costretto ad acquistare2/3 chilogrammi di mozzarelle dal [OSCURATO:PERSONA] perché sapeva che dietro il caseificio SanGiovanni vi erano soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, non necessitadi ulteriori spiegazioni.Quanto al capo 6), emerge il solito metodo impositivo del [OSCURATO:PERSONA]: ci sonopure i ristoranti, i quali o se la prendono e se la prendono per forza (progr. 11366).La stessa persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) aveva saputo che le mozzarelleerano della camorra, perché il [OSCURATO:PERSONA] era un grosso camorrista del nolano,appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA] che si stava espandendo su tutto il territoriocon l’imposizione della vendita di mozzarelle.Infine, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito conmotivazione solida e scevra da aporie logiche, hanno evidenziato da un lato comeil [OSCURATO:PERSONA] da un lato con minacce ha costretto [OSCURATO:PERSONA] a non fornire più mozzarellea [OSCURATO:PERSONA] (a me non interessa quante mozzarelle stai portando, vedi dinon romperci il cazzo, progr. n. 4773), poi ha detto alla stessa persona offesa chenon avrebbe più dovuto rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA] (poi ho visto storto e gli ho detto macosa dobbiamo fare?...gli ho detto io non lo voglio vedere più qui dentro altrimentiprendiamo guai, progr. n. 5398).[OSCURATO:PERSONA] riferiva di essere a conoscenza che: --a) il ricorrente era cognatodel [OSCURATO:PERSONA], pregiudicato della zona; --b) le mozzarelle erano di scarsaqualità, a volte erano anche gialle; --c) il prezzo che pagava al [OSCURATO:PERSONA] era lo stessodi quello che aveva in precedenza pagato, ma per un prodotto di qualità inferiore;--d) il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] non doveva permettersi di lavorarenel territorio dove stavano loro; --e) preferiva evitare qualsiasi problema conquelle persone.Né miglior sorte riceve la censura diretta a contestare la configurabilità deldelitto di estorsione per assenza di un danno subito dalle persone offese.Invero, i capi di imputazione in commento sono riconducibili all'ipotesidell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia impostodi porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altrisoggetti; in tal caso l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicitonel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazionedella propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propriinteressi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 5, n. 9429 del13/10/2016, dep. 2017, P.G. in proc. Mancuso, Rv. 269364; in termini Sez. 2, n.39722 del 12/07/2018, Capogreco, Rv. 273810).Nel caso in esame, si è evidenziato - attraverso il contenuto delleintercettazioni e delle dichiarazioni delle vittime - come l'acquisto delle mozzarelledi bufala da parte dei titolari di supermercati o ristoranti era dovuto non adesigenze di carattere commerciale, ma alla volontà del [OSCURATO:PERSONA] di imporre la fornituranon solo per finalità di profitto ma, soprattutto, per la necessità di ribadire lapropria autorevolezza criminale ed il proprio predominio sul territorio.Ne deriva che la commissione delle estorsioni contestate da parte del Seperisulta provata e che le censure formulate dal ricorrente con il gravame (inparticolare il mero uso da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una condotta commerciale aggressivaed inurbana che non avrebbe coartato la libertà di autodeterminazione dellepresunte vittime) alle quali la Corte territoriale non avrebbe risposto appaionomanifestamente infondate ed inidonee a sovvertire l'esito della decisione, con laconseguenza che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la carenzadi risposta motivazionale alle stesse, è inammissibile.Invero, sebbene il ricorrente affermi di voler denunciare una violazionedelle norme incriminatrici ed una carenza o manifesta illogicità della motivazione,egli in realtà chiede una rivalutazione del materiale istruttorio, specie laddoveinvoca una diversa interpretazione delle conversazioni intercettate e delledichiarazioni delle persone offese, per giungere ad una ricostruzionedel fatto diversa da quella operata dai giudici del merito, operazione nonconsentita in questa fase di legittimità.15.1.2. Inammissibili anche le censure volte a contestare la configurabilitàdel delitto di cui all’art. 513 bis cod. pen. per essersi il ricorrente limitato a metterein guardia i suoi parenti dal [OSCURATO:PERSONA], essendo un soggetto del tutto inaffidabile.La fattispecie di cui all’art. 513-bis cod. pen., introdotta nel codice penaledall’art. 8 l. n. 646 del 1982 con la finalità di reprimere forme di concorrenzaillecita di stampo mafioso che si attuano con l'intimidazione finalizzata a controllare(o a impedire) la concorrenza nello specifico ambiente della criminalità organizzatadi tipo mafioso, ha finito per trovare applicazione anche al di fuori dell'ambito delle231129; Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995, Tamborrini, Rv. 201578), andando asanzionare tutti quei comportamenti diretti ad arrecare, nell'esercizio di un'attivitàimprenditoriale, una turbativa al libero mercato, attraverso l'uso strumentale dellaviolenza o della minaccia.È stato a tal fine chiarito, da questa Corte a Sezioni Unite, che “una specificavalenza selettiva ai fini della individuazione della condotta punibile deveassegnarsi, inoltre, al contenuto e alle finalità del bene giuridico protetto dallanorma incriminatrice in esame, che ha introdotto nel codice penale un reatoplurioffensivo orientato non solo verso la tutela di un più ampio interesse alcorretto funzionamento del sistema economico, inteso come bene finale, ma anchealla protezione di un diverso interesse, da intendersi quale bene strumentale, piùdirettamente inerente ad una esigenza di garanzia della sfera soggettiva dellalibertà di ciascuno di autodeterminarsi nell'esercizio di un'attività commerciale,industriale o comunque produttiva” (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020,Guadagni, Rv. 278735).Alla luce dei superiori principi, risulta corretta l’operazione di sussunzionedella fattispecie concreta in quella astratta di cui all’art. 513-bis cod. pen., inragione della ricostruzione operata nel doppio grado di merito da cui è risultato,con accertamento in fatto congruamente e logicamente motivato, e dunqueinsindacabile in questa sede (per cui si rinvia alle pp. 64 e s.), che il ricorrente haposto in essere una condotta di minaccia che, incidendo sulla libertà del [OSCURATO:PERSONA] diautodeterminarsi nello svolgimento della sua attività commerciale, lo haestromesso dalla forniture di mozzarelle in essere.Infatti, il [OSCURATO:PERSONA] da un lato con minacce ha costretto [OSCURATO:PERSONA] a non fornirepiù mozzarelle a [OSCURATO:PERSONA] (a me non interessa quante mozzarelle staiportando, vedi di non romperci il cazzo, progr. n. 4773), dall’altro lato ha poi dettoal [OSCURATO:PERSONA] che non avrebbe più dovuto rifornirsi dal [OSCURATO:PERSONA] (poi ho visto storto e gliho detto ma cosa dobbiamo fare?...gli ho detto io non lo voglio vedere più quidentro altrimenti prendiamo guai, progr. n. 5398).Sentito dalla [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che il [OSCURATO:PERSONA] loaveva informato che [OSCURATO:PERSONA] non doveva permettersi di lavorare nel territoriodove stavano loro.Esaminando i motivi di doglianza osserva il Collegio che gli stessi hanno,sostanzialmente un contenuto rivalutativo, essendo tesi a dimostrare il dato difatto che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva tutelare i suoi parenti dal [OSCURATO:PERSONA], ritenuto soggetto nonaffidabile.Al contrario, dagli elementi probatori prima passati in rassegna emergeplasticamente come la condotta minacciosa del [OSCURATO:PERSONA] era diretta ad impedire cheil [OSCURATO:PERSONA] potesse svolgere la propria attività commerciale nei luoghi di operativitàdel clan camorristico [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, tuttavia, di elementi schiettamente di merito, avendo, invece, laCorte territoriale plausibilmente desunto dall'ampio corredo istruttorio richiamatodalla sentenza censurata sia la esistenza delle condotte aventi contenutopalesemente intimidatorio tenute dal ricorrente in danno del [OSCURATO:PERSONA] sia la vicinanzafra il primo ed esponenti della famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA].15.1.2. Riguardo alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 416-bis.1cod. pen. (oggetto di contestazione nel nono motivo), osserva il Collegio che lastessa può manifestarsi sotto la duplice forma sia della adozione del metodomafioso che sotto quella della agevolazione mafiosa; quest'ultima modalità simanifesta allorché il reato sia stato realizzato al fine di agevolare l'attività delleassociazioni di tipo mafioso, ipotesi questa indubbiamente ricorrente ove si riflettasul fatto che la ingiunzione rivolta alle vittime di rifornirsi di mozzarelle dal Sepeovvero ad allontanarsi dal luogo ove il [OSCURATO:PERSONA] esercitava il suo commercio avevaanche la finalità di consentire all'imputato il conseguimento di un maggior utile sìda potere agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA].Anche il motivo relativo al metodo mafioso è manifestamente infondato.Questa Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilitàdell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso non occorre che siadimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendonecessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria dellaviolenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica edefficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo disodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertatol'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica atutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia sianostate materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018 - 02).La Corte di appello ha fornito giustificazione della sussistenzadell'aggravante già laddove ha motivato in ordine alle modalità utilizzate percostringere le vittime a rifornirsi di mozzarelle dal [OSCURATO:PERSONA].In particolare, dalla sentenza emerge che è stata in più occasioni evocatala forza del vincolo associativo del gruppo, facendo espresso riferimento allacircostanza che le mozzarelle erano della camorra, ovvero invocando l’interventodi [OSCURATO:PERSONA] per vincere la resistenza delle vittime, fermo restandoche il prestigio criminale del [OSCURATO:PERSONA], quale grosso camorrista della zona di Nola eranoto a tutte le vittime.15.2. Infondato è il secondo motivo.La Corte di appello alle pp. 74 e ss. ricostruisce con motivazione solida elogica, sulla scorta della puntuale analisi del materiale intercettivo e delledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la genesi dei rapporti usurari intercorsi traquest’ultimo, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, spazientito dai ritardi del Corbosiero di rientraredal prestito usurario ricevuto, manifestava l’intenzione di passare alle vie di fatto:e ti devo mettere le mani addosso (progr. 1416411), e la vittima cercava diprendere tempo, proponendo un piano di rientro che prevede il pagamento di 500euro mensili, manifestando al [OSCURATO:PERSONA] il suo stato di bisogno, derivante dalla assenzadi disponibilità economica a causa dei protesti subiti (progr. n. 1418241; progr. n.14119516, nel corso del quale sempre parlando con il [OSCURATO:PERSONA] lo informa di essereesposto anche con un altro creditore, appellato Peppe).Nella successiva conversazione n. 4534173, a riprova delle difficoltàeconomiche a reperire denaro, la vittima informava il [OSCURATO:PERSONA] di essere proprietariadi un terreno avente un valore di circa 2 milioni di euro e di essere pronta avenderlo per saldare il debito (v. anche progr. n. 4535076 nel corso del qualeemerge persino la difficoltà a pagare le utenze domestiche).L’esistenza del debito usurario nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era confermata anchedal Corbosiero che ha riferito in merito alla genesi del rapporto e dell’importo didenaro che avrebbe dovuto restituire, a fronte di un prestito iniziale di 3.000,00euro, era stato poi costretto a pagare dopo un anno un debito di 50.000,00 euro(v. pp. 80 e ss.).La Corte di appello alle pp. 82 e 83 risponde in maniera puntuale allecensure della difesa, riproposte pedissequamente in questa sede, evidenziando daun lato che il tentativo del [OSCURATO:PERSONA] di rivolgersi ad un avvocato non era certamentedistonico rispetto alla natura usuraria del prestito, in quanto tale intervento potevaessere finalizzato anche al solo recupero parziale del denaro, non avendo del restola difesa provato se l’intervento fosse finalizzato al recupero del solo capitaleprestato ovvero anche degli interessi.15.2.1. Inammissibile anche il nono motivo con il quale si contesta inrelazione al delitto in commento la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod. pen., nella duplice veste di metodo mafioso ed agevolazione.Invero, la persona offesa era perfettamente a conoscenza che il [OSCURATO:PERSONA] erail cognato del [OSCURATO:PERSONA] a lui noto per la fama criminale, e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] percompulsare il pagamento aveva evocato un indeterminato ed indefinito terzosoggetto quale creditore e che a causa dei ritardi gli stava facendo fare bruttafigura, facendo così riferimento al potere criminale dell'associazione, in quantoesso era di per sé noto alla persona offesa.Quanto alla agevolazione, è emerso che settore di elezione criminale delclan [OSCURATO:PERSONA] erano le usure, di modo che il denaro così ricevuto dalla vittimaera diretto ad alimentare ulteriori prestiti a terzi soggetti, per come riferito daicollaboratori di giustizia.15.3. Inammissibile il terzo motivo.Il ricorso si limita, in principalità, a contestare la ricostruzione operata insentenza del contenuto delle intercettazioni, invero riassunte dalla Corte di appelloe dal Tribunale senza travisamenti, dal momento che la tesi di aver utilizzato ifucili per andare a caccia è smentita non solo dagli esiti captativi ma anche dallevideoriprese.Le conversazioni valorizzate dalla Corte di appello (pp. 128 e ss.), sonorivelatrici di come il ricorrente avesse la disponibilità di armi (pistole e fucili) cheoccultava e poi si assicurava del loro funzionamento, utilizzandole, ed esibendoleanche a terzi soggetti.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] è coinvolto in una diuturna attività di acquisto e vendita dipistole di provenienza furtiva (progr. nn. 4968988, 5066932, relativamente alcapo 18).Così come, lo stesso si premurava di assicurare il corretto funzionamentodelle armi (progr. nn. 6348974 e 6349634, relativamente al capo 19).La difesa ha censurato (con il nono motivo) la sentenza per averriconosciuto l’aggravante del metodo mafioso per i delitti in materia di armi, madalla piana lettura delle p. 130 (per il capo 18) e p. 132 (per il capo 19) emergecome sia stata riconosciuta correttamente solo l’aggravante della agevolazionemafiosa.Invero, la imponente disponibilità di numerose armi era certamentefinalizzata ad accrescere il prestigio del clan [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che ladisponibilità delle armi era funzionale ad assicurare il predominio su altri gruppicriminali operanti nella stessa zona territoriale di influenza.15.4. Il quarto motivo con il quale si censura l’omessa valutazione dellamemoria difensiva e rigetto della rinnovazione della istruttoria è infondato.Il motivo di critica proposto dalla difesa è fuori fuoco, poiché non tieneconto degli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità in ordineall'integrazione istruttoria del giudizio abbreviato, scelto dal ricorrente per definireil suo processo.Infatti, nella fase d'appello di tale rito, le parti, secondo un indirizzoermeneutico che, dopo qualche oscillazione, è oramai dominante, sono titolari diuna mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabiledal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti latitolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispettoa quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (cfr., tra le piùrecenti massimate, Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv.282585).Quel che più conta è, poi, che, nel giudizio di appello avverso la sentenzaresa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel casoin cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perchépotenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementiacquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisionedi primo grado, tale giudizio deve tener conto della "novità" del dato probatorio,per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacitàcognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata (Sez. 5, n. 2910 del04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 - 02).Dunque, è sul carattere di novità della prova che si gioca la partita dellapossibilità di una sua ammissione nel giudizio di appello avverso la sentenzaemessa all'esito del giudizio abbreviato non condizionato.In relazione all'impugnazione di una tale pronuncia, infatti, l'assunzione diinedite prove si richiede debba essere realmente abbinata alla "novità" dellestesse.Il che equivale a dire che è possibile solo qualora dette prove non siriferiscano a circostanze di fatto anteriori al processo e conosciute dall'imputato,poiché altrimenti si sarebbe in presenza di prove che avrebbero dovuto formareoggetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazioneprobatoria da sottoporre al relativo vaglio di ammissibilità (Sez. 5, n. 33870 del07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270474; Sez. 2, n. 49324 del 25/10/2016, Monti, Rv.268363).Nel caso del ricorrente, è stata richiesta in appello la rinnovazioneistruttoria avente ad oggetto l'escussione testimoniale di D’[OSCURATO:PERSONA], inmerito alla spiegazione delle conversazioni captate con il ricorrente, che non puòrientrare nel concetto di "prova nuova" come poc'anzi declinato.La sentenza impugnata ha messo in risalto il carattere di "non novità" dellaprova richiesta (risultando il tema probatorio già definito), con la precisazione chel’interpretazione dei dialoghi captati è devoluta al vaglio del giudice.Quanto alla mancata valutazione della memoria, osserva il Collegio, in virtùdel dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, l'omesso esame,da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto insede di legittimità come vizio di motivazione purché si rappresenti puntualmentela concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto allapronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria egli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativadella sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22 marzo 2019, C., Rv. 276766 -01).Si è, invero, condivisibilmente chiarito che la Corte di cassazione non puòarrestarsi al dato formale della mancanza dell'espressa menzione e considerazionedella memoria nella sentenza di merito, ma che debba operare un accertamentoconcreto in ordine alla capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato nellasentenza di mettere in discussione la completezza logica o l'univocità del percorsoargomentativo della sentenza impugnata, oltre che soppesare la consistenzaintrinseca della memoria stessa, onde neutralizzare la portata scardinante inpresenza di enunciati difensivi ripetitivi ovvero estranei al thema decidendum.La concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa dallapronuncia avversata - in ossequio al dovere di specificità del ricorso per cassazioneribadito da Sez. U, n. 8825 del 27 ottobre 2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 -dev'essere oggetto di specifica rappresentazione da parte del ricorrente.Non è dunque sufficiente - come è accaduto nel caso in esame - che nelricorso ci si dolga della circostanza che il giudice di merito abbia trascurato unamemoria, ma occorre che tale omissione venga tradotta in specifiche doglianzeche ne evidenzino l'idoneità a porre in discussione la completezza, l'univocità e larazionalità della motivazione.15.5. ll quinto motivo ed il sesto motivo possono essere trattaticongiuntamente in quanto diretti a contestare sotto diversi angoli prospettici lacondotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA], e devono essere rigettati in quanto infondati.Invero, la Corte di appello ha valorizzato correttamente quali elementirivelatori della condotta partecipativa del [OSCURATO:PERSONA]: --a) l’essere non solo il cognatodel [OSCURATO:PERSONA], ma anche uno dei suoi più fidati uomini; --b) è stato autore dinumerosi reati fine, in materia di delitti contro il patrimonio ed in materia di armi,la cui fama criminale era ben nota alle vittime; --c) l’attività intercettiva hadimostrato come il [OSCURATO:PERSONA] era subordinato al [OSCURATO:PERSONA], ricevendo per la suapartecipazione al clan ingenti somme di denaro che non esitava ad ostentare, purnon svolgendo alcuna lecita attività lavorativa (v. prog. n. 432); --d) è impegnatoin prima persona nella attività di bonifica del territorio al fine di rimuovere cimicicollocate dalla polizia giudiziaria; --e) non esita in più occasioni a ribadire che quacomandiamo noi (v. p. 189 della sentenza di appello).Gli elementi innanzi riportati sono adeguatamente dimostrativi del pienocoinvolgimento del ricorrente nella compagine associativa di cui al capo 1,occupandosi di più settori operativi del clan.Rispetto a tale ricostruzione, le doglianze del difensore richiedono una nonconsentita in questa sede rilettura del materiale intercettivo, non riuscendo ascalfire o quanto meno intaccare il solido e robusto apparato motivazionale dellasentenza impugnata.L’argomentazione della difesa diretta ad affermare che l'autovettura delricorrente non sarebbe stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA], ma dallo ziodell'imputato ([OSCURATO:PERSONA]) non considera che, in tema di ricorso percassazione, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc.pen., introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, vige il principiodi autosufficienza del ricorso, che impone l’onere di puntuale indicazione degli attiritenuti travisati e la loro allegazione (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv.280419).Nel caso di specie, tale circostanza è solo dedotta, ma ogni modoassolutamente inidonea a scalfire la coorte di elementi prima ricordati, dimostratividel pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella associazione di cui al capo 1).16. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.16.1. Infondato è il profilo di censura con cui si contesta l'attendibilità deicollaboratori di giustizia.La sentenza di secondo grado ha provveduto a vagliare l’attendibilità deicollaboratori di giustizia.La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha: --a)ripercorso le risultanze processuali; spiegato perché le dichiarazionidei collaboratori dovevano considerarsi attendibili, avuto riguardo alla lorocredibilità intrinseca ed alla puntualità del loro racconto posto checontrariamente a quanto asserito nel ricorso, i collaboratori hanno riferito diepisodi specifici (pp. 36 e ss. della sentenza impugnata); --b) chiarito in modonon manifestamente illogico – con riferimento collaboratore [OSCURATO:PERSONA] -le ragioni per cui il suo narrato è stato ritenuto credibile (pp. 37-40); --c)escluso che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di non esseremai stato vittima di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], possanoincidere sulla attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto alcun motivoper autoaccusarsi di un tentativo di estorsione (p. 42); --d) spiegato la ragioneper la quale [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto inizialmente la collaborazione,facendo riferimento al timore di possibili azioni violente in danno dei proprifamiliari e precisando che il fatto che di [OSCURATO:PERSONA], dopo un momentodi comprensibile drammatico conflitto interiore, abbia ripreso con convinzioneil percorso collaborativo nonostante l'ostracismo dei propri più stretticongiunti, che hanno interrotto ogni relazione con lo stesso, depone consicurezza per la sua affidabilità soggettiva (p. 47); --e) ha evidenziato lacircostanza [OSCURATO:PERSONA] si è autoaccusato di delitti gravissimi tra cuiomicidi, circostanza sintomatica della sua affidabilità personale (p. 51).Pertanto, le dichiarazioni dei collaboratori sono molto precise,contestualizzate, costanti e generose di particolari descrittivi, unite all'assenzadi motivi di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri imputati,circostanze che depongono per la loro affidabilità soggettiva in uno con lacontinenza intrinseca delle dichiarazioni rese, dalle quali non traspare alcunintento calunnioso, potendo così concludersi per l'attendibilità intrinseca.Rispetto a tale trama argomentativa nulla di specifico è statorappresentato dall'imputato, che, da una parte, non si è confrontato con lamotivazione del provvedimento impugnato, e, dall'altra, ha sollecitato unadiversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito.Conseguentemente la valutazione del contenuto e della attendibilitàdelle dichiarazioni rese dai collaboranti è stata eseguita, in conformità alladisposizione di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen., "unitamenteagli altri elementi di prova" che ne confermavano l'attendibilità e nel rispettodelle norme processuali che regolano la valutazione della prova (Sez. 1 n.46954 del 04/11/2004 Rv. 230592 - 01).In conclusione, le censure sulla attendibilità dei collaboratori di giustiziasono sostanzialmente declinate secondo un diverso apprezzamento delle fontiprobatorie, che non può trovare accesso in questa sede di legittimità, in assenzadi vizi logici e giuridici da parte della sentenza impugnata, oltre che per il divietodi ripercorrere i vizi della sentenza annullata.La circostanza evidenziata in merito alla eventuale inaffidabilità di AcunzoAniello in relazione all’attentato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in ordineall’attentato in danno dei fratelli Galdieri, oltre a non essere documentata, ècomunque assolutamente eccentrica rispetto al presente processo, rispetto alquale i due attentati sono estranei.Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia diintercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazionicostituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice dimerito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, senon nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (explurimis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).Deve ricordarsi che, nell'attribuire significato ai contenuti delleintercettazioni, siano esse conversazioni telefoniche ovvero sms, il giudice delmerito deve dare mostra dei criteri adottati per attribuire un significato piuttostoche un altro. Tale iter argomentativo è certamente censurabile in cassazione, masoltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienzamentre è possibile prospettare un'interpretazione del significato di unaintercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenzadel travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisivaed incontestabile (Sez. 5, n. 1532 del 09/09/2020, Ventura, n.m.).Coerentemente con le emergenze processuali, la doppia conformemotivazione dei giudici di merito ha disatteso argomentatamente i rilievi difensiviriproposti anche in questa sede.Alla luce di quanto precisato, appare evidente come tali censure nonconsistano in effetti nel dolersi del travisamento delle prove, ma soltanto nelsollecitare una nuova lettura, in un senso più favorevole all'imputato, degli stessielementi probatori.Peraltro, nel caso di "doppia conforme", il vizio del travisamento dellaprova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale oper omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorsoper cassazione solo quando - contrariamente al caso di specie - il ricorrenterappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nellamotivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del28/09/2022, M., Rv. 283777).16.2. Infondata è la censura con la quale si eccepisce la inutilizzabilitàdelle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato alla P.G. in sede di perquisizionepresso la sua abitazione.Invero, pur esistendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sultema della inutilizzabilità patologica della dichiarazione resa dall’indagato inassenza del difensore, trascritta dalla P.G. all’interno di un verbale privodella sottoscrizione del dichiarante, tuttavia va rilevato che, per costante econdivisibile giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui con il ricorso percassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo diimpugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenzadell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova diresistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventanoirrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanzerisultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218).Nel caso in esame, la difesa aveva quindi l'onere di chiarire per quali ragionila prova ritenuta inutilizzabile (dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] in assenza deldifensore, trascritta dalla P.G. all’interno di un verbale privodella sottoscrizione del dichiarante) ha una valenza centrale e dirimente, cosicchéla sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio in ordinealla sua responsabilità penale; cosa che il difensore non risulta aver minimamentefatto, risultando per tale ragione il motivo privo della necessaria specificità.Né può sostenersi che espunte le dichiarazioni suddette dal materialeacquisito non residuerebbe altra risultanza idonea a sorreggere l’addebitoassociativo mosso al ricorrente dato che i giudici di merito hanno passato inrassegna le intercettazioni, riportandone brani, le dichiarazioni dei collaboratori digiustizia e delle persone offese, da cui hanno ritenuto emergere il coinvolgimentodell’odierno ricorrente nel delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.16.3. Infondata anche la doglianza con quale si contesta la partecipazionedel [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui al capo 1, con ruolo apicale.I collaboratori di giustizia hanno indicato il ricorrente come soggetto che inqualità di rappresentante dell’omonimo clan partecipava ai summit con gliesponenti delle altre consorterie; hanno precisato che i suoi settori di interesseerano le usure e le estorsioni.L’attività intercettiva ha documentato come il [OSCURATO:PERSONA] eraconsiderato il camorrista della zona, che disponeva di comparielli per larealizzazione degli obiettivi del gruppo, avendo a disposizione numerose armi(v. pp. 186 e 187).A ciò deve aggiungersi che la sua fama criminale era nota alle personeoffese, dal momento che per vincere la loro resistenza, di molti dei reati fonedel sodalizio relativamente ai reati estorsivi contestati al solo [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimo non esitava a spendere il nome del [OSCURATO:PERSONA] stesso (v.dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]).Inoltre, l’attività di indagine ha evidenziato come il ricorrentesovraintendeva alla complessiva attività di gestione, assumendo funzionidecisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199; Sez. 6, n.45168 del 29/10/2015, Cidoni, Rv. 265524): la Corte di merito, conargomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie hacorrettamente ravvisato, in capo al ricorrente, una posizione di preminenza,avendo appurato che il [OSCURATO:PERSONA] gestiva in prima persona i contatti con gliesponenti degli altri gruppi camorristici, al fine di individuare la aree diinfluenza e ripartire i proventi delittuosi, venendo informato dagli altri sodalidelle notizie relative alla gestione degli affari illeciti del sodalizio, anche al finedi avere l’autorizzazione per il compimento di azioni violente.Si tratta di condotte che, come correttamente ritenuto dalla Corte dimerito, evidenziano non solo l'adesione del ricorrente al sodalizio, ma la suaposizione apicale all'interno del gruppo medesimo.Vicende, dunque, che, lette insieme, sorreggono in modo adeguato e senzaforzature l'assunto del ruolo operativo esercitato da [OSCURATO:PERSONA] dell’omonimo clan attivo in quell'area territoriale.16.4. Infondati sono il nono e il dodicesimo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo ed il settimo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo si rinvia ai § 11.1. (in merito alla configurabilità del delitto dicui all’art. 512 bis cod. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], anche in relazioneall’investimento del suo denaro nel bar Genius) ed al § 11.2. in relazione allasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.16.5. Infondati sono il decimo e il dodicesimo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed il terzo motivo ed il settimo motivo del ricorso a firmadell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo si rinvia ai § 13.4., in merito alla configurabilità del delitto dicui all’art. 644 cod. pen. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione all’usurain concreto, ritenuta sussistenza dai giudici di merito ed in relazione allasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen., edanche per la ragioni giuridiche della infondatezza della censura con la quale ladifesa si duole della mancata acquisizione ai fini della rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale ai sensi art. 603 cod. proc. pen. della consulenza di parte a firmadel dottor. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].Inoltre, la censura con quale si contesta che la persona offesa avrebbeacquistato un immobile da [OSCURATO:PERSONA] al fine di escludere lo stato di bisogno,non soddisfa i canoni di autosufficienza del ricorso, non avendo la parte allegatotale asserito atto di compravendita, sicché la circostanza poggia su affermazioniindimostrate.Ad ogni modo la tesi prospettata dai difensori non tiene conto dellacircostanza che lo stato di bisogno rilevante ai sensi dell'art. 644, comma quinto,n. 3, cod. pen., è una particolare condizione psicologica, in presenza della quale ilsoggetto passivo subisce una limitazione nella volontà di autodeterminazione;esso deve essere inteso non come uno stato di necessità tale da annientare inmodo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che,limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioniusurarie, non assumendo alcuna rilevanza nè la causa di esso, né l'utilizzazionedel prestito usurario (Sez. 2, n. 10795 del 16/12/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.266162; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010, Galante, Rv. 248974; Sez. 2, n. 5079del 11/12/1997, dep. 1998, Gonzaga, Rv. 210603).Al riguardo, la Corte di appello ha motivato la sussistenza dello stato dibisogno valorizzando in particolare la condizione di difficoltà economica dellavittima richiamando non solo quanto dichiarato dalla vittima in ordine alla genesidel prestito, precisando che aveva contratto il prestito per la condizione di bisognoeconomico delle imprese della sua famiglia che erano in quel momento in difficoltà,ma anche tenuto conto della condizione di gravissimo indebitamento della personaoffesa costretta a pagare nei confronti di numerosi strozzini per come emerso dalprogr. 45 del 6 marzo 2014.Dette argomentazioni non appaiono manifestamente illogiche ocontraddittorie, considerato che a tale originaria necessità si è poi all'evidenzaaggiunta anche quella di ripianare un debito cresciuto esponenzialmente neglianni, come bene descritto nelle sentenze di merito, che palesa la grave e nontemporanea difficoltà in cui versava la persona offesa, incapace di far fronte allepretese usurarie di cui era caduto vittima.16.6. Infondati sono anche i motivi dedotti (undicesimo e dodicesimo,ricorso a firma Bizzarri; quarto e settimo, ricorso a firma [OSCURATO:PERSONA]) in tema diviolazione della legge armi: il riferimento alla pistola, custodita all’interno dellaborsa della moglie, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe voluto prendere perrisolvere con la violenza, un banale alterco verificatosi in occasione dellacomunione di uno dei figli di [OSCURATO:PERSONA], si ricava in modo logico e pertinente dalcontenuto delle intercettazioni indicate a pp. 132 e ss. della sentenza impugnata.Invero, nel progr. n. 2868, il [OSCURATO:PERSONA] nel fare riferimento al litigio, faespresso riferimento alla pistola custodita nella borsa della moglie: mò succedequalche guaio per il fatto della pistola, senza che la difesa abbia prospettato ipotesialternative.Infondata la censura con la quale si invoca l’applicazione dell’art. 649 cod.proc. pen., per essere la pistola di cui al capo 22 la stessa per la quale ilSangermano è stato condannato dal Gup del Tribunale di Napoli, con sentenza del15 settembre 2023.Invero, in tema di divieto di bis in idem, l'identità del fatto sussiste quandovi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato,considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) econ riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.Nel caso di specie, è agevole osservare come la pistola per la quale ilSangermano è stato condannato è stata rinvenuta nella sua disponibilità il 3novembre 2022, mentre la pistola oggetto del capo di imputazione in commentosi riferisce ad un episodio del giugno 2016, ovvero di ben sei anni prima (v. alriguardo la logica e congrua risposta fornita dalla Corte di appello a p. 135).Peraltro, come descritte nei convergenti provvedimenti di merito, lemodalità della condotta accertata nel presente processo e quelle dell'episodio dellacondanna del 2023 sono diverse; nel primo caso è contestato la detenzione ed ilporto in luogo pubblico di una pistola, laddove nella sentenza di condanna del2023, il delitto contestato è quello di detenzione di pistola, sicché mancasostanzialmente l'identità del fatto relativo ai reati in materia di armi.Né possono esservi dubbi in merito alla configurabilità dell'aggravantedell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., dal momento che ladisponibilità della pistola era certamente finalizzata ad accrescere il prestigio delclan [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto anche della semplice circostanza che l’usodell’arma era diretto a risolvere con la forza un banale litigio tra bambini, incurantedella circostanza che l’arma sarebbe stata utilizzata all’interno di un ristorante, nelcorso di un festeggiamento ed alla presenza di numerose persone.17. Infine, meritano trattazione congiunta i motivi comuni ai ricorrenti coni quali si contesta il trattamento sanzionatorio comminato, muovendo censure inmerito alla dosimetria della pena ed alla mancata concessione delle circostanzeLa Corte di Appello per negare le circostanze attenuanti generiche hafatto riferimento alla eccezionale gravità dei reati accertati e l’assenza dielementi concreti significativi meritevoli di apprezzamento positivo e dibenevola valutazione, precisando che il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un gravissimo precedente per omicidio, mentre SangermanoAgostino annovera una condanna per usura aggravata.[OSCURATO:PERSONA] d'appello ha applicato correttamente i parametri di cui all'art.133 cod. pen. per determinare l'entità della sanzione nei confronti deiricorrenti, tale da condurre ad un giudizio negativo sulla concedibilità dellecircostanze attenuanti generiche per la eccezionale gravità dei reati e l’assenzadi elemento favorevoli, unitamente alla condanna per omicidio.La motivazione, pertanto, non può dirsi viziata né mancante. Va infattiricordato che in via generale, le circostanze attenuanti atipiche, introdottedal D.L. 14 settembre 1944, n. 288, rappresentano uno strumento diindividualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo- elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria lamitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge.L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substratocognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersil'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limitilegali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un "aspetto"del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio. Da qui, stantel'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorarel'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto-reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categoriegenerali descritte nell'art. 133 cod. pen. il principale "serbatoio" di ipotesi,capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante.In tal senso, si è ritenuto che la valutazione sotto diversi profili(commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazionedelle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto è del tutto legittima,ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini econseguenze (Sez. 1, n. 1376 del 28/10/1997, Brembilla, Rv. 209841-01).Le linee-guida della "gravità del reato" (art. 133, comma primo, cod.pen.) e della "capacità a delinquere del colpevole" (art. 133, comma secondo,cod. pen.) restano pertanto gli indicatori essenziali cui ancorare la particolarevalutazione postulata dall'art. 62 bis cod. pen. e, in assenza di allegazionispecifiche, la motivazione tesa a negare l'applicazione delle attenuantigeneriche è del tutto legittima ove sia ancorata alla considerazione dellagravità del fatto o alla negativa personalità dell'autore del reato.Il rilievo assorbente attribuito alla gravità della condotta, alla loropersonalità, rende ragione del diniego delle attenuanti generiche, atteso che"ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti genericheil giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente allapersonalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può essere sufficiente in tal senso" (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011,Sermone, Rv. 249163).Escluso, pertanto, che al giudice di merito sia imposto di esprimere unavalutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficientel'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi allaconcessione delle attenuanti, ne deriva che queste possono essere negateanche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modoviene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvaloresulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826).Inammissibile anche la questione relativa agli aumenti di pena inflittiper effetto della continuazione tra i reati.Sul tema, le Sezioni unite hanno chiarito che il giudice, nel determinarela pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto perciascuno dei reati satellite.Nella occasione si è precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessie deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapportodi proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, cherisultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).Come ha già avuto modo di osservare Sez., n. 34379 del 11/07/2025,Pg c. Randisi, Rv. 288800 – 01, la chiave interpretativa del principio massimatosi coglie leggendo la motivazione della pronuncia, che precisa come siffattoobbligo motivazionale richieda modalità di adempimento diverse e parametrateallo specifico caso concreto. Non si può dimenticare, infatti, che, per un verso,ci si muove in un campo caratterizzato da discrezionalità, in cui il giudice devesolo dare conto di aver applicato una pena adeguata e proporzionata al fattoe che, per altro verso, l'ottica dl analisi è quella dei poteri di intervento ecensura della Corte di cassazione, nell'ambito delimitato dall’art. 606, comma1, cod. proc. pen. e dai vizi deducibili dall'imputato ricorrente.Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01 haaveva avuto modo di affermare che in tema di reato continuato, il giudice dimerito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascunodei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica edettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal casoescluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132cod. pen.Orbene, calando tali principi nella fattispecie concreta del presenteprocesso, va osservato che il giudice di merito ha chiarito in maniera adeguatatutti i passaggi attraverso cui è pervenuto alla determinazione della pena inrelazione ai reati posti in continuazione.Tali aumenti sono contenuti e vengono fissati sempre in misurainferiore al minimo edittale della pena prevista per la fattispecie legale (e moltoal di sotto anche della metà del minimo), di talché l'onere motivazionale risultaadeguatamente assolto dal richiamo, comunque contenuto in sentenza, allagravità dei fatti ed alla personalità dei ricorrenti; d’altra parte, non è possibiledubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81,comma primo, cod. pen., che anche i ricorsi non pongono in discussione.Discende che i motivi di ricorso proposti sul punto si rivelanoinammissibili per manifesta infondatezza o genericità, poiché si arrestano allacritica dell'assenza di motivazione rispetto a un aumento di pena, nonconsistente o incongruo, che certamente non opera un surrettizio cumulomateriale, né viola i limiti dell'art. 81 cod. pen., né rivela alcuna sproporzione.Infine, quanto alla mancata concessione del minimo della pena, [OSCURATO:PERSONA] spende neppure una parola per giustificare la doglianza (cfr. p. 37 del ricorso). P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24282/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris