CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 28609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso la sentenza di primo grado, che in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], medico titolare di un incarico di dirigente pedagogista (area non medica) ex art. 27 lett. C) del CCNL del 8.6.2000, l’aveva condannata a corrispondereal medesimo la somma di € 100,00 al mese a titolo di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale relativo allagraduazione delle funzioni dirigenziali e alla connessa pesatura degli incarichi ai fini della quantificazione e della corresponsionedell’indennità di posizione parte variabile aziendale nel periodo dal 1.4.2007 al 31.12.2012. 2. La Corte territoriale osservava che, in forza del CCNL di settore, la retribuzione di posizione del dirigente è strettamente collegata all’incarico e si compone di una parte fissa e di una parte variabile, per la cui determinazione ed attribuzione sono previsti specifici adempimenti dell’[OSCURATO:PERSONA], volti a determinare “il valore economico complessivo dell’incarico”. 3. Evidenziava che tale onere era stato disatteso dall’Azienda appellante, la quale non aveva nemmeno adeguatamente esplicitato le ragioni di tale comportamento, non avendo addotto alcun fatto concreto atto a dimostrare la non imputabilità del riscontrato inadempimento. 4. Riteneva infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Azienda appellante (sul presupposto che il Lombardo non percepiva l’indennità di posizione parte variabile presso l’AUSL di provenienza con riferimento al periodo precedente all’entrata in vigore della L.R. n. 5/2009 istitutiva dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento), in quanto l’Azienda era pacificamente subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo alla soppressaUSL, e considerato che la fonte delle pretese patrimoniali rivendicate dal Lombardo va individuata nel medesimo incarico professionale già conferito al medesimo prima della novazione soggettiva datoriale e proseguito, senza interruzione, alle dipendenze del nuovo ente. 5. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento ha proposto ricorso per cassazione affidato a tremotivi, assistiti da memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricors o, assistit o da memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo, l’Azienda ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento, che aveva provveduto alla graduazione e alla pesatura degli incarichi, nonché alla determinazione della “indennità di posizione unificata graduata” e la successiva delibera n. 44/2011 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, che aveva confermato gli incarichi dirigenziali affidati dall’ex AUSL n. 1 di Agrigento, non ancora scaduti, mantenendo il medesimo trattamento economico già in godimento,determinato sulla base della graduazione e pesatura di cui alla delibera n. 397/2007. Evidenzia che con deliberazione dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento n. 320/2013 erano state rideterminate le spettanze dell’indennità di posizione variabile attribuite ai singoli dirigenti e che il Lombardo, per effetto della delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento aveva percepito fino al 31.12.2012 un’”indennità di posizione unificata graduata”; precisa che la citata delibera n. 320/2013, erroneamente ritenuta l’unico atto con cui l’Azienda ha disposto la corresponsione dell’indennità di posizione variabile,non si riferisce al periodo oggetto di causa. Sostiene che non può esserle imputata alcuna violazione degli obblighi contrattuali né a titolo di inadempimento proprio (relativamente al periodo dal 1.9.2012 al 31.12.2012), né a titolo di inadempimento come Azienda subentrante in riferimento a quello presunto della ex AUSL n. 1 di Agrigento, limitatamente al periodo 1.4.2007 al 31.8.2009. 2. Con il secondo motivo, l’Azienda denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., per avere ritenuto la sua responsabilità contrattuale, nonostante la documentata impossibilità di compiere le operazioni di “pesatura”, logica mente e giuridicamente necessarie ai fini della corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile. Deduce di non avere proceduto alla pesatura degli incarichi, in quanto l’[OSCURATO:PERSONA] alla Sanità le aveva indicato di astenersi dall’adottare o dal dare seguito a provvedimenti di modifica dell’assetto organizzativo (circostanza, questa, evidenziata nella deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 320/2013). 3. I primi due motiv i , che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione logica, sonoinammissibili , in quanto attraverso la disamina della delibera n. 397/2007 dell’ex AUSL n.1 di Agrigento e delledelibere nn. 44/2011 e 320/2013 dell’[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento, tendono ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quello effettuato dalla Corte territoriale, che ha accertato la sussistenza di un inadempimento imputabile all’Azienda. Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in effetti,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). Considerato che le decisioni dei giudici di merito sono conformi, trova peraltroapplicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., non risultan do che lapronuncia della Corte d’Appello si sia distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 20994/2019; Cass n. 26774/2016; Cass.n. 5528/2014). 4. Con il terzo motivo, l’Azienda denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., per avere la Corte territoriale proceduto ad una valutazione equitativa del danno. Lamenta che il giudice di appello ha emesso una sentenza di condanna di risarcimento dei danni sulla base di una generica ed indeterminata richiesta risarcitoria non supportata dalla necessaria prova del presunto danno,in quanto erroneamente ricavato per relationemdalla delibera n. 320/2013. 5. Il motivo è infondato. 6. Ave ndo ritenuto l’inadempimento imputabile all’Azienda, la Corte territoriale ha ritenuto la responsabilità risarcitoria della medesima, confermando la sentenza di primo grado anche per quanto attiene alla quantificazione del danno. Così argomentando, la Corte territoriale ha adottato una pronuncia che si appalesa in sintonia con l’indirizzo di questa Corte (Cass. n. 7110/2023), la quale, recentemente intervenuta su questione in parte sovrapponibile, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, la P.A. è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, nel cui ambito la fase di consultazione sindacale, finalizzata anche a determinare l’ammontare delle risorse destinate al pagamento della quota variabile della retribuzione di posizione definita in sede aziendale e dipendente dalla graduazione delle funzioni, ha carattere endoprocedimentale; il mancato rispetto dei termini interni che ne scandiscono lo svolgimento, l’omessa conclusione delle trattative entro la data fissata dal contratto collettivo e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato, ai sensi del medesimo contratto collettivo, alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venir meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento”; “La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. A tal fine, il dirigente medico è tenuto solo ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell’onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile”; “Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A. all’obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi a tal fine necessaria, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito il dipendente deve allegare l’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità”. Quanto alla misura, in una fattispecie analoga questa Corte ha evidenziato che il richiamo a quanto poi riconosciuto in valori mensili, dal 21.1.2013 in poi può costituire idoneo parametro di liquidazione, in quanto la delibera assunta dalla ASL afferisce alla medesima graduazione di funzioni; il giudizio equitativo è dunque sorretto da una razionalità intrinseca che non consente di ravvisare nella sentenza impugnata un qualsivoglia vizio di legittimità (Cass. n. 9040/2023). 7.Il ricorso va, pertanto , rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.9. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per l’Azienda ricorrente , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Aziendaricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge,con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Azienda ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que