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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34427/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che - per quel che qui rileva- ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 2, 219 e 223 Legge Fallimentare; considerato che: - il primo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 182, 533 e 546 cod. proc. pen. e art. 216, comma 1, n. 1, e comma 2, 219 e 223 legge fall., nonché il vizio di motivazione, in particolare in relazione al dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e alla destinazione delle somme in discorso - il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione circa la valutazione della condotta dolosa - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contengono censure del tutto generiche (anche nella parte in cui hanno assunto che non sarebbero stati apprezzate talune prove documentali e la mancata dimostrazione del «danno cagionato dal ricorrente») perorando pure un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - anche il terzo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 99, 133 e 62 bis cod. pen. e artt. 30 e 31 L. 646/1982 e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle invocate attenuanti e alla commisurazione della pena - si affida a enunciati del tutto assertivi senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni esposte nella sentenza impugnata al riguardo (cfr. spec. p. 5 s.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che - per quel che qui rileva- ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio e confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 216 co. 1 n. 1 e 2, 219 e 223 Legge Fallimentare; considerato che: - il primo motivo - che denuncia la violazione degli artt. 182, 533 e 546 cod. proc. pen. e art. 216, comma 1, n. 1, e comma 2, 219 e 223 legge fall., nonché il vizio di motivazione, in particolare in relazione al dolo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e alla destinazione delle somme in discorso - il secondo motivo - che deduce il vizio di motivazione circa la valutazione della condotta dolosa - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, contengono censure del tutto generiche (anche nella parte in cui hanno assunto che non sarebbero stati apprezzate talune prove documentali e la mancata dimostrazione del «danno cagionato dal ricorrente») perorando pure un'alternativa ricostruzione dell'occorso, indicando elementi di fatto ed offrendone la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l'iter argomentativo della decisione impugnata e senza neppure addurre il travisamento della prova (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - anche il terzo motivo - che lamenta la violazione degli artt. 99, 133 e 62 bis cod. pen. e artt. 30 e 31 L. 646/1982 e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle invocate attenuanti e alla commisurazione della pena - si affida a enunciati del tutto assertivi senza confrontarsi in alcun modo con le ragioni esposte nella sentenza impugnata al riguardo (cfr. spec. p. 5 s.); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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