CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA, sul ricorso n. R.G. 2691/2015, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto del Tribunale di Cagliari n. 4236/2014, depositato il 9.12.2014; udita la relazione svolta all'udienza camerale del 1°.2.2022 dalla presidente d.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 9.12.2014, ha respinto l'opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per ottenere l'ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. del credito di C 47.000, vantato a titolo di residuo corrispettivo dei lavori commissionatile in subappalto dalla società poi fallita, la quale aveva anche emesso a garanzia del pagamento tre effetti cambiari, per l'importo complessivo di C 100.000. 2. Il tribunale ha osservato: che Consultecna, avendo dato atto di aver ricevuto dalla società poi fallita le tre cambiali a garanzia del pagamento, aveva esercitato l'azione causale; che tuttavia i titoli erano stati prodotti solo in fotocopia nel giudizio di opposizione e non poteva essere accolta la richiesta della creditrice di acquisizione degli originali, allegati alla domanda di insinuazione; che, fermo restando che la produzione delle cambiali era requisito indefettibile per l'esercizio dell'azione causale, i capitoli di prova testimoniale articolati dall'opponente erano inammissibili: quelli sub. 1), 4) e 5) perché volti a confermare la data di stipulazione del contratto e di rilascio delle cambiali, gli altri perché attinenti all'esecuzione dei lavori, in mancanza di prova del titolo in base al quale erano stati eseguiti. 3. Consultecna ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente denunciai violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., contestando di aver esercitato l'azione causale, dal momento che il credito portato dalle cambiali era stato pagato e che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, i titoli non erano stati prodotti in originale in sede di verifica, né erano stati posti a fondamento della domanda di ammissione. 2. Col secondo motivo, che denuncia violazione dell'art. 99 l.f. e vizio di motivazione apparente, Consultecna assume c:.he il tribunale non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto la documentazione prodotta priva di data certa anteriore al fallimento. 3. Con il terzo, che denuncia violazione degli art. 115 e 116 c.p.c., sostiene che i capitoli di prova testimoniale articolati, volti a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei lavori, erano ammissibili. 4. I motivi devono essere accolti. 4.1.Nell'elenco dei documenti prodotti dalla creditrice in allegato alla domanda di insinuazione non figurano gli originali delle cambiali e, comunque, nell'atto di opposizione (il cui contenuto è stato integralmente riportato in ricorso) Consultecna aveva chiarito che il credito da esse garantito (di C 100.000) le era stato pagato, tanto che l'ammissione era stata chiesta solo per il residuo (C 47.000). Risulta dunque palese l'errore compiuto dal giudice del merito nel ritenere che l'opponente avesse esperito l'azione causale e che la domanda si fondasse sui titoli di credito, prodotti però in fotocopia e non in originale (in disparte il rilievo che la produzione in originale delle cambiiali serve ad evitare l'esercizio di azioni cambiarie di regresso da parte di prec:edenti prenditori e non è necessaria quando l'azione è proposta contro il traente da colui che è indicato come primo prenditore). 4.2. Il giudice del merito ha poi dato per scontato che il contratto prodotto dall'opponente fosse privo di data certa anteriore al fallimento, ma ha totalmente omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento, ancorché nel ricorso in opposizione Consultecna avesse specificamente contestato l'accertamento compiuto sul punto dal giudice delegato. 4.3. Infine il tribunale - evidentemente confondendo la prova della data certa della scrittura dalla quale si intendono far discendere le obbligazioni dedotte in giudizio, con la prova del contratto, che può essere fornita con qualunque mezzo a meno che non ne sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem - ha errato nel ritenere inammissibili i capitoli di prova testimoniale (anch'essi riportati interamente in ricorso) articolati dalla ricorrente che- ad eccezione di quelli sub. 1, 4 e 5 - erano volti a dimostrare circostanze decisive ai fini della prova della sussistenza del credito, ovvero l'avvenuta esecuzione dei lavori e l'ammontare del corrispettivo pattuito, 4.4. All'accoglimento del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Roma,