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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 09301/2025

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uente rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ.: “Se per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023 e della conseguente abrogazione dell’art. 19, co. 1.1, III e IV periodo, del d.lgs. n. 286del 1998 è da ritenere che la tutela della vita privata e familiare dello straniero: a) è esclusa dall’ambito della protezione complementare e non è più garantita dall’ordinamento; b) tramite il rinvio operato dall’art. 5, comma6, del d.lgs. 286/1998 agli obblighi internazionali dello Stato è assicurata secondo i presupposti e i limiti individuati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conformemente all’interpretazione che di essa dà la Corte europea dei diritti dell’Uomo; c) è garantita secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità agli artt. 5, co. 6, e 19 d.lgs. 286/1998, come vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 113del 2018, e in particolare dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 9settembre 2021, n. 24413”.

2. –Nel giudizio a quo , il ricorrente, previa richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha chiesto l’accertamento dello statusdi rifugiato o, in via subordinata, della protezione sussidiaria o, in via di ulteriore subordine, della protezione speciale “per rischio di persecuzione o di sottoposizione a tortura ovvero in ragione della sua vulnerabilità, della situazione socio-politica del Paese di origine o, infine, del processo di integrazione intrapreso sul territorio dello Stato”.

Nel corso del giudiziodinanzi al Tribunale rimettente, la difesa del ricorrente ha depositato documentazione attinente ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché al percorso scolastico intrapreso presso un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti.

3. –Oggetto del quesito pregiudiziale è, dunque,l’interpretazione degli artt. 19, comma1.1, e 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultanti dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023, convertito con modifiche dalla leggen. 50del 2023, e la conseguente definizione dell’ambito applicativo dell’istituto della protezione complementare che in essi trova la propria fonte legale di rango ordinario.

Ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998,

4. –L’ordinanza di rinvio non soddisfa i requisiti di cui all’art. 363 - bis cod. proc. civ.

Non è riscontrabile il requisito della motivazione sulla rilevanza del dubbio interpretativo.

Il giudice rimettente, infatti, ha rilevato che la difesa del ricorrente, in subordine rispetto alle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello statusdi rifugiato o della protezione sussidiaria, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, anche in ragione del percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia (risultante dal contratto di lavoro a tempo determinato e dalla documentazione attinente al percorso scolastico compiuto in Italia).

Nel caso di specie, il giudice rimettente non ha però effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale,dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello statusdi rifugiato o della protezione sussidiaria.

Con riguardo al profilo della necessità della soluzione della questione ai fini della decisione richiesta al giudice di merito, occorre domandarsi se il giudice possa sollevare il rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione di diritto che interessa una domanda proposta in via subordinata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza del rinvio pregiudiziale incidente sulla portata della disposizione di legge che viene in rilievo per la definizione della domanda subordinata, non sia richiesto che il giudice del merito decida prima, con una sentenza non definitiva, la domanda principale, per poi, e solo allora, passare a valutare l’opportunità di sollevare il rinvio pregiudiziale afferente alla domanda svolta in via subordinata; è sufficiente (ma anche necessario) che quel giudice, nel sollevare il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale,senza che, tuttavia, occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza.

Nel caso di specie, la questione di diritto sottoposta all’attenzione di questa Corte si presenta certamente idonea a definire la domanda subordinata proposta nell’ambito del giudizio di merito.

C iò , peraltro, non basta – in difetto di un esame, sia pure condotto in base ad un’indagine prima facie, delle domande principali – a d integrare il requisito della rilevanza per il quesito interpretativo sulla portata della disposizione applicabile per la soluzione della domanda subordinata.

Infatti, l’esame della domanda subordinata potrebbe restare assorbito –e quindi il quesito pregiudiziale finirebbe con il risultare teorico e privo di concreta incidenza – se una delle domande poste in via principale dovesse essere accolta.

Orienta in questa direzione la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, sin dalla sentenza n. 170 del 1986, ha avuto occasione di precisare che la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione ad unadomanda proposta nel giudizio a quo in via subordinata , è da ritenere motivata sullarilevanza, allorché il giudice rimettente abbia preso in considerazione le altreistanze, formulate in via principale, rilevando espressamente, nell’ordinanza di rimessione, che esse non potevano trovare accoglimento.

P.Q.M vistol’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevatodal Tribunale di Venezia con l’ordinanza indicata in preme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente rinvio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ.: “Se per effetto dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 20 del 2023 e della conseguente abrogazione dell’art. 19, co. 1.1, III e IV periodo, del d.lgs. n. 286del 1998 è da ritenere che la tutela della vita privata e familiare dello straniero: a) è esclusa dall’ambito della protezione complementare e non è più garantita dall’ordinamento; b) tramite il rinvio operato dall’art. 5, comma6, del d.lgs. 286/1998 agli obblighi internazionali dello Stato è assicurata secondo i presupposti e i limiti individuati dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conformemente all’interpretazione che di essa dà la Corte europea dei diritti dell’Uomo; c) è garantita secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità agli artt. 5, co. 6, e 19 d.lgs. 286/1998, come vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 113del 2018, e in particolare dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite del 9settembre 2021, n. 24413”. 2. –Nel giudizio a quo , il ricorrente, previa richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha chiesto l’accertamento dello statusdi rifugiato o, in via subordinata, della protezione sussidiaria o, in via di ulteriore subordine, della protezione speciale “per rischio di persecuzione o di sottoposizione a tortura ovvero in ragione della sua vulnerabilità, della situazione socio-politica del Paese di origine o, infine, del processo di integrazione intrapreso sul territorio dello Stato”. Nel corso del giudiziodinanzi al Tribunale rimettente, la difesa del ricorrente ha depositato documentazione attinente ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché al percorso scolastico intrapreso presso un Centro provinciale per l’istruzione degli adulti. 3. –Oggetto del quesito pregiudiziale è, dunque,l’interpretazione degli artt. 19, comma1.1, e 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultanti dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 20 del 2023, convertito con modifiche dalla leggen. 50del 2023, e la conseguente definizione dell’ambito applicativo dell’istituto della protezione complementare che in essi trova la propria fonte legale di rango ordinario. Ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, 4. –L’ordinanza di rinvio non soddisfa i requisiti di cui all’art. 363 - bis cod. proc. civ. Non è riscontrabile il requisito della motivazione sulla rilevanza del dubbio interpretativo. Il giudice rimettente, infatti, ha rilevato che la difesa del ricorrente, in subordine rispetto alle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello statusdi rifugiato o della protezione sussidiaria, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, anche in ragione del percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia (risultante dal contratto di lavoro a tempo determinato e dalla documentazione attinente al percorso scolastico compiuto in Italia). Nel caso di specie, il giudice rimettente non ha però effettuato alcuna delibazione preliminare circa la possibile infondatezza delle domande formulate, in via principale,dal ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento dello statusdi rifugiato o della protezione sussidiaria. Con riguardo al profilo della necessità della soluzione della questione ai fini della decisione richiesta al giudice di merito, occorre domandarsi se il giudice possa sollevare il rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione di diritto che interessa una domanda proposta in via subordinata. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, ai fini della sussistenza del requisito della rilevanza del rinvio pregiudiziale incidente sulla portata della disposizione di legge che viene in rilievo per la definizione della domanda subordinata, non sia richiesto che il giudice del merito decida prima, con una sentenza non definitiva, la domanda principale, per poi, e solo allora, passare a valutare l’opportunità di sollevare il rinvio pregiudiziale afferente alla domanda svolta in via subordinata; è sufficiente (ma anche necessario) che quel giudice, nel sollevare il rinvio, evidenzi la possibile infondatezza della domanda principale,senza che, tuttavia, occorra che questa sia effettivamente decisa con sentenza. Nel caso di specie, la questione di diritto sottoposta all’attenzione di questa Corte si presenta certamente idonea a definire la domanda subordinata proposta nell’ambito del giudizio di merito. C iò , peraltro, non basta – in difetto di un esame, sia pure condotto in base ad un’indagine prima facie, delle domande principali – a d integrare il requisito della rilevanza per il quesito interpretativo sulla portata della disposizione applicabile per la soluzione della domanda subordinata. Infatti, l’esame della domanda subordinata potrebbe restare assorbito –e quindi il quesito pregiudiziale finirebbe con il risultare teorico e privo di concreta incidenza – se una delle domande poste in via principale dovesse essere accolta. Orienta in questa direzione la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, sin dalla sentenza n. 170 del 1986, ha avuto occasione di precisare che la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione ad unadomanda proposta nel giudizio a quo in via subordinata , è da ritenere motivata sullarilevanza, allorché il giudice rimettente abbia preso in considerazione le altreistanze, formulate in via principale, rilevando espressamente, nell’ordinanza di rimessione, che esse non potevano trovare accoglimento. P.Q.M vistol’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevatodal Tribunale di Venezia con l’ordinanza indicata in preme
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