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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30229/2025

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, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, ove elettivamente domiciliat a (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: luca.bonavita @ brescia.pec - avvocati.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo d el presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Capriano del Colle (BS), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NULLITÀ avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Lombardia il 2 1 dicembre 2021 , n. 639/9/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]:

1. La “[OSCURATO:SOCIETA].”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper la Lombardia il 21 dicembre 2021, n. 639/9/2022, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 02220160029217206 notificata il 21 dicembre 2016 dall’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di agente della riscossione per il Comune di Capriano del Colle (BS), per la TARI relativa all’anno 2017, nella misura di € 895,70, a seguito di avviso di pagamento n. 0220160008654292000, con riguardo ad un locale adibito a laboratorio artigianale, per il quale la stessa aveva comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] del medesimo Comune (con nota del 19 ottobre 2012, prot. n. 10761/12) lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali derivanti dall’esercizio dell’attività svolta e richiesto lo sgravio dalla TARI per l’impossibilità di conferire i rifiuti suddetti all’isola ecologica, nonostante la dichiarazione della superficie esclusa il 28 gennaio 2017, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Capriano del Colle (BS) e dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ex lege all’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia il 25 ottobre 2018, n. 643/4/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. L a C ommissione t ributaria r egi onale ha pronunziato l’asbolutio ab instantia per l’inesistenza della notifica diretta all’ente impositore e non al difensore costituito nel giudizio di primo grado, nonché per l’omessa notifica all’agente della riscossione.

3. Il Comune di Capriano del Colle (BS) e l’ Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimat i . [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica all’agente della riscossione. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 156 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello per nullità della notifica effettuata presso la sede dell’ente impositore, anziché presso il domicilio eletto del difensore nominato nel giudizio di prime cure, nonostante la tempestiva costituzione dello stesso nel giudiziodi secondo grado.

2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24083; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2017, n. 25588; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30384; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3088; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2021, n. 18925; Cass., Sez. Trib., 29 settembre 2022, n. 28434; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13784). 2.2 Investite della questione se l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente confermato tale conclusione, avendo affermato che, nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processuali - civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno (Cass., Sez.

Un., 30 aprile 2024, n. 11676 –nello stesso senso: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941). 2.3 A sostegno di tale conclusione, infatti, si è ritenuto che le cause tra loro scindibili, cumulate in primo grado per connessione oggettiva e costituzione di un litisconsorzio facoltativo, possono essere separate; in queste ipotesi, data la sostanziale autonomia delle posizioni giuridiche rappresentate, alcun ostacolo logico o giuridico impedisce che per alcune parti la sentenza di primo grado passi in giudicato, laddove altri possano reputare ancora insoddisfatto il proprio interesse ed a tal fine la impugnino; la regola della incontrovertibilità della pronuncia, ossia il giudicato, in questo caso sarà enucleata dalla sentenza di primo grado per taluni, dalla sentenza emessa all’esito dell’impugnazione per altri; e, tuttavia, anche in questa ipotesi il legislatore non è insensibile alla tendenziale unitarietà del giudizio; solo che ciò che in questa seconda ipotesi preoccupa non è il contrasto tra giudicati, ma, nell’evenienza che anche altre parti del processo, originariamente unitario, intendano impugnare la sentenza di primo grado, autonomamente, ciò non porti alla introduzione di più processi; la preoccupazione allora non è generata dall’intollerabile contrasto di decisioni rispetto all’unico oggetto della controversia, ma trova fondamento in una esigenza di economia processuale o, come pure sottolineato in dottrina, nell’intento di evitare differenze motivazionali delle decisioni (c.d. contrasti logici) (vedasi, in motivazione: Cass., Sez.

Un., 30 aprile 2024, n. 11676). 2.4 Il rigore di tale principio ha trovato attenuazione con riguardo alle fattispecie di c.d.

“litisconsorzio necessario processuale”, affermandosi da questa Corte che, nelle impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, quando cioè i rapporti dedotti in causa siano assolutamente inscindibili e non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio (c.d. cause inscindibili), ma altresì nell'ipotesi di cause che, riguardando due (o più) rapporti scindibili, ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meriterebbero, per ovvie esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti (c.d. cause dipendenti), di guisa che, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma procura che il simultaneus processusnon sia dissolto, e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (in termini: Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2016, n. 14253; Cass., Sez. 6^-5, 22 novembre 2017, n. 27854; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2018, n. 4411; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8504; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2020, n. 12793; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2021, n. Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022,n. 17719; Cass., Sez. Trib., 23 marzo 2023, n. 8420; Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2024, n. 4754; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15543). 2.5 Ciò detto, si rammenta che l’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez.

Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite.

In coerenza con tale indirizzo, si è, tra l’altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^- 5, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474).

Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474). 2.6 Nella specie, posto che il termine lungo per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale era venuta a scadenza il 26 aprile 2019anche per l’agente della riscossione e che quest’ultimo non era litisconsorte necessario in relazione all’impugnazione della cartella di pagamento, si deve confermare –per la correttezza in punto di diritto -il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria regionale ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., emendandone, però, la motivazione nel senso che l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, ancorché astrattamente possibile ex art. 332 cod. proc. civ., era ormai irrimediabilmente preclusa per la maturata decadenza.

3. Il secondo motivo è, invece, fondato. 3.1 Nel processo tributario la nullità della notificazione delricorso introduttivo (ovvero dell'atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione dellaparte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità; tale effetto sanante, invece, non si verifica quando la costituzione dellaparte resistente od appellata sia avvenuta in modo invalido(Cass., Sez. 5^, 4 agosto 2008, n. 8777; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2010, n. 21477; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2013, n. 28285; Cass., Sez.5^, 30 dicembre 2014, n. 27495; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26050; Cass., Sez. 6^- 5, 21 settembre 2016, n. 18551; Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2019, n. 31762; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11104). 3.2 In particolare, si è detto che, in tema di contenzioso tributario, qualora l'impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l'art.330 cod. proc. civ., ma l'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione,peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato (Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2007, n. 12908; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2010, n. 19755; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2012, n. 18449; Cass., Sez. 5^, 25 giugno 2014, n.14403; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2015, n. 23761; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2018, n. 23118; Cass., Sez. 2^, 21 settembre 2021, n. 25558; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1022). 3.3 Pertanto, nella vicenda in disamina, come si evince dalla sentenza impugnata, la costituzione del Comune di Capriano del Colle (BS) nel giudizio promosso dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”dinanzi alla Commissione tributaria regionale - a mezzo del proprio difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Brescia) –aveva sanato l’irregolarità della notifica dell’atto di appello e d aveva incardinato in modo rituale il processo di secondo grado.

4. A lla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del primo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo e rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Brescia, ove elettivamente domiciliat a (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: luca.bonavita @ brescia.pec - avvocati.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo d el presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Capriano del Colle (BS), in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma, in persona del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] NULLITÀ avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Lombardia il 2 1 dicembre 2021 , n. 639/9/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 ottobre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “[OSCURATO:SOCIETA].”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper la Lombardia il 21 dicembre 2021, n. 639/9/2022, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 02220160029217206 notificata il 21 dicembre 2016 dall’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, in qualità di agente della riscossione per il Comune di Capriano del Colle (BS), per la TARI relativa all’anno 2017, nella misura di € 895,70, a seguito di avviso di pagamento n. 0220160008654292000, con riguardo ad un locale adibito a laboratorio artigianale, per il quale la stessa aveva comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] del medesimo Comune (con nota del 19 ottobre 2012, prot. n. 10761/12) lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali derivanti dall’esercizio dell’attività svolta e richiesto lo sgravio dalla TARI per l’impossibilità di conferire i rifiuti suddetti all’isola ecologica, nonostante la dichiarazione della superficie esclusa il 28 gennaio 2017, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Capriano del Colle (BS) e dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] (subentrata ex lege all’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia il 25 ottobre 2018, n. 643/4/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. L a C ommissione t ributaria r egi onale ha pronunziato l’asbolutio ab instantia per l’inesistenza della notifica diretta all’ente impositore e non al difensore costituito nel giudizio di primo grado, nonché per l’omessa notifica all’agente della riscossione. 3. Il Comune di Capriano del Colle (BS) e l’ Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] sono rimasti intimat i . [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione dell’art. 331 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello per omessa notifica all’agente della riscossione. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 156 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello per nullità della notifica effettuata presso la sede dell’ente impositore, anziché presso il domicilio eletto del difensore nominato nel giudizio di prime cure, nonostante la tempestiva costituzione dello stesso nel giudiziodi secondo grado. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in tale seconda ipotesi, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2014, n. 24083; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2017, n. 25588; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30384; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3088; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2021, n. 18925; Cass., Sez. Trib., 29 settembre 2022, n. 28434; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13784). 2.2 Investite della questione se l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile delle cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente confermato tale conclusione, avendo affermato che, nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processuali - civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno (Cass., Sez. Un., 30 aprile 2024, n. 11676 –nello stesso senso: Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941). 2.3 A sostegno di tale conclusione, infatti, si è ritenuto che le cause tra loro scindibili, cumulate in primo grado per connessione oggettiva e costituzione di un litisconsorzio facoltativo, possono essere separate; in queste ipotesi, data la sostanziale autonomia delle posizioni giuridiche rappresentate, alcun ostacolo logico o giuridico impedisce che per alcune parti la sentenza di primo grado passi in giudicato, laddove altri possano reputare ancora insoddisfatto il proprio interesse ed a tal fine la impugnino; la regola della incontrovertibilità della pronuncia, ossia il giudicato, in questo caso sarà enucleata dalla sentenza di primo grado per taluni, dalla sentenza emessa all’esito dell’impugnazione per altri; e, tuttavia, anche in questa ipotesi il legislatore non è insensibile alla tendenziale unitarietà del giudizio; solo che ciò che in questa seconda ipotesi preoccupa non è il contrasto tra giudicati, ma, nell’evenienza che anche altre parti del processo, originariamente unitario, intendano impugnare la sentenza di primo grado, autonomamente, ciò non porti alla introduzione di più processi; la preoccupazione allora non è generata dall’intollerabile contrasto di decisioni rispetto all’unico oggetto della controversia, ma trova fondamento in una esigenza di economia processuale o, come pure sottolineato in dottrina, nell’intento di evitare differenze motivazionali delle decisioni (c.d. contrasti logici) (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 30 aprile 2024, n. 11676). 2.4 Il rigore di tale principio ha trovato attenuazione con riguardo alle fattispecie di c.d. “litisconsorzio necessario processuale”, affermandosi da questa Corte che, nelle impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione del contraddittorio è obbligatoria, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, quando cioè i rapporti dedotti in causa siano assolutamente inscindibili e non suscettibili di soluzioni differenti nei confronti delle varie parti del giudizio (c.d. cause inscindibili), ma altresì nell'ipotesi di cause che, riguardando due (o più) rapporti scindibili, ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meriterebbero, per ovvie esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti (c.d. cause dipendenti), di guisa che, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma procura che il simultaneus processusnon sia dissolto, e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (in termini: Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2016, n. 14253; Cass., Sez. 6^-5, 22 novembre 2017, n. 27854; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2018, n. 4411; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8504; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2020, n. 12793; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2021, n. Cass., Sez. 5^, 31 maggio 2022,n. 17719; Cass., Sez. Trib., 23 marzo 2023, n. 8420; Cass., Sez. Trib., 22 febbraio 2024, n. 4754; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30941; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2025, n. 15543). 2.5 Ciò detto, si rammenta che l’indirizzo interpretativo di questa Corte (a partire da: Cass., Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16412) è andato consolidandosi nel senso che il contribuente che impugni una cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell’agente della riscossione, senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario; resta, peraltro, fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. In coerenza con tale indirizzo, si è, tra l’altro, affermato (Cass., Sez. 5^, 28 aprile 2017, n. 10528; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2018, n. 8295) che il contribuente, qualora impugni una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore; non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente impositore (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26092; Cass., Sez. 6^- 5, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6422; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16983; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, n. 22756; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2023, n. 27227; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474). Dunque, nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di litis denuntiatio, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualunque modalità, purché idonea a portare a conoscenza dell'ente l'esistenza della lite (Cass., Sez. 5^, 3 aprile 2019, n. 9250), sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Cass., Sez. 6^-5, 21 giugno 2019, n. 16685; Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2020, n. 3238; Cass. Sez. 6^-5, 19 marzo 2021, n. 7937; Cass., Sez. Trib., 8 febbraio 2023, n. 3855; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698; Cass., Sez. Trib., 3 settembre 2025, n. 24474). 2.6 Nella specie, posto che il termine lungo per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale era venuta a scadenza il 26 aprile 2019anche per l’agente della riscossione e che quest’ultimo non era litisconsorte necessario in relazione all’impugnazione della cartella di pagamento, si deve confermare –per la correttezza in punto di diritto -il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria regionale ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., emendandone, però, la motivazione nel senso che l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, ancorché astrattamente possibile ex art. 332 cod. proc. civ., era ormai irrimediabilmente preclusa per la maturata decadenza. 3. Il secondo motivo è, invece, fondato. 3.1 Nel processo tributario la nullità della notificazione delricorso introduttivo (ovvero dell'atto di gravame) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione dellaparte resistente od appellata, anche quando sia avvenuta al solo fine di eccepire la suddetta nullità; tale effetto sanante, invece, non si verifica quando la costituzione dellaparte resistente od appellata sia avvenuta in modo invalido(Cass., Sez. 5^, 4 agosto 2008, n. 8777; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2010, n. 21477; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2013, n. 28285; Cass., Sez.5^, 30 dicembre 2014, n. 27495; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26050; Cass., Sez. 6^- 5, 21 settembre 2016, n. 18551; Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2019, n. 31762; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11104). 3.2 In particolare, si è detto che, in tema di contenzioso tributario, qualora l'impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l'art.330 cod. proc. civ., ma l'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione,peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato (Cass., Sez. 5^, 1 giugno 2007, n. 12908; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2010, n. 19755; Cass., Sez. 5^, 26 ottobre 2012, n. 18449; Cass., Sez. 5^, 25 giugno 2014, n.14403; Cass., Sez. 5^, 20 novembre 2015, n. 23761; Cass., Sez. 5^, 26 settembre 2018, n. 23118; Cass., Sez. 2^, 21 settembre 2021, n. 25558; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1022). 3.3 Pertanto, nella vicenda in disamina, come si evince dalla sentenza impugnata, la costituzione del Comune di Capriano del Colle (BS) nel giudizio promosso dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”dinanzi alla Commissione tributaria regionale - a mezzo del proprio difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Brescia) –aveva sanato l’irregolarità della notifica dell’atto di appello e d aveva incardinato in modo rituale il processo di secondo grado. 4. A lla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del secondo motivo e l’infondatezza del primo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo e rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di l
Sentenza Cassazione n. 30229/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris