CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; leXé/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e conclude per l'annullamento dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza dell'Il novembre 2021 del Tribunale di Catanzaro, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 21 ottobre 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio aggravato e di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe in maniera apodittica affermato la non ricorrenza nel caso di specie del dolo eventuale, incompatibile con il reato tentato, senza considerare che vi erano elementi in forza dei quali poter evidenziare la mancata reiterazione dei colpi, la sede corporea della vittima attinta dai colpi e la fuga di Barbieri dopo l'esecuzione della condotta. Dalla lettura degli atti, infatti, si evincerebbe che l'indagato aveva volontariamente desistito dal compiere l'azione piuttosto che portare a compimento l'omicidio. Nel ricorso, inoltre, si contesta il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito, pur avendo evidenziato che Barbieri si fosse dato immediatamente alla fuga (invece di proseguire l'azione nei confronti della vittima che si trovava a terra disarmata), ha ritenuto in maniera illogica la sussistenza del tentato omicidio. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che, dalla visione dei video delle telecamere, si evinceva che il soggetto agente non aveva puntato l'arma nei confronti della vittima per sparare, ma aveva effettuato un movimento rotatorio dall'alto verso il basso al fine di colpire la parte offesa in testa con il calcio della pistola. 2.3. Con l'ultimo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente l'esigenza del pericolo di fuga, mentre in realtà Barbieri si era spontaneamente costituito alle Forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, il Tribunale, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che, dalla visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza, si evinceva che Barbieri aveva tentato di aggredire Catania, non riuscendoci avendo notato la presenza di altre persone; aveva, quindi, estratto la pistola dal giubbotto e, impugnandola con la mano destra, aveva tentato di puntarla contro la vittima, anche in questo caso senza riuscirci grazie all'intervento delle persone presenti, che avevano provato a disarmarlo, tirandogli il braccio e frapponendosi fisicamente tra i due; Barbieri, però, riuscito ad avvicinarsi, aveva esploso un colpo che aveva attinto la vittima e si era immediatamente dato alla fuga. Il giudice di merito, quindi, preso atto della micidialità dell'arma utilizzata, della zona del corpo attinta dal colpo, della distanza ravvicinata tra le parti interessate e dalla condotta tenuta da Barbieri, anche nell'immediatezza del fatto, aveva rilevato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al tentato omicidio. Il primo e il secondo motivo di ricorso, quindi, sono inammissibili, poiché ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Tribunale del riesame, che ha fornito sul punto una motivazione chiara e lineare. In tema di delitto tentato, infatti, l'accertamento della idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032). Dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che il giudice di merito ha accertato che l'indagato, unico soggetto armato, aveva provocato la lite e non aveva desistito dall'azione, nonostante più persone avessero tentato di dissuaderlo, fino al punto che aveva estratto la pistola (semiautomatica e carica) e aveva iniziato una colluttazione con la vittima tenendo l'arma in pugno. Nel corso della lite, inoltre, aveva tentato di puntare l'arma contro la persona offesa, senza riuscire nel proprio intento per il fatto che terze persone si erano frapposte tra le parti.L'indagato, infine, aveva esploso un colpo di pistola contro la vittima, attingendola alla spalla, e, dopo l'esplosione, non appena la stessa era caduta a terra ferita, si era dato alla fuga. 2.2. Anche il terzo motivo di ricorso non può essere accolto in sede di legittimità, posto che il Tribunale ha attentamente argomentato la ritenuta adeguatezza della sola custodia in carcere, avuto riguardo alle concrete modalità esecutive della condotta e all'allarmante pericolosità dell'indagato, il quale, dopo la condotta, come si è già detto, si era dato alla fuga e si era reso irreperibile per oltre 48 ore. In tema di convalida del fermo di indiziato di delitto, infatti, la fondatezza del pericolo di fuga va verificata con valutazione ex ante, desumendo da elementi concreti la rilevante probabilità che l'indagato potesse fuggire (Sez. 1, n. 52009 del 04/10/2016, Grosso, Rv. 268511). In applicazione di tale principio, quindi, è legittimo il provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare, posto che l'indagato era risultato irreperibile dopo la commissione del fatto ed era irrilevante, sotto tale profilo, la sua successiva costituzione, in quanto intervenuta dopo la concretizzazione del pericolo di fuga. Il Tribunale, infine, in modo ineccepibile, ha argomentato la propria decisione sul fatto che non era stata ritrovata l'arma del delitto e che l'assenza di un adeguato presidio cautelare nei confronti del Barbieri avrebbe potuto determinare un rischio per la genuinità dell'ulteriore sviluppo investigativo. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di Barbieri, si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ade