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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 34795/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21810/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socia della società [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL] ) elettivamente domi- ciliata in Roma, Via del Gesù n. 62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],(pec: ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizione agevolata AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Si- cilia,Sez. staccata di Messina, n. 1102/ 2/ 2022, depositata in data 08/02/2022,non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Sicilia, Sez.staccata di Messina , ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] tizia,quale socia della società S. G. R appresentanze S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diMessina n. 386/ 6/ 2019 la quale ha r i gettato i l ricors o introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento n.

TYX02EV00601/2017 per II.DD. e IVA relativ o a ll’ ann o di imposta 2012. 2.L’Agenzia delle Entrate con il suddetto atto impositivo ha contestato unmaggiore reddito di impresa, oltre sanzioni ed interessi, ed è stato notificatoalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]- vanni,in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]- sco ed a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio, i quali hannoimpugnato separatamente l’avviso suddetto. 3.Sia in primo che in secondo grado la prospettazione della contri- buenteè stata disattesa , sia sul piano delle questioni preliminari tra le quali il difetto di legittima sottoscrizione dell’atto impositivo e il difetto di motivazione dello stesso, sia nel merito, tanto quanto alla sussi- stenza dell’obbligazione tributaria, quanto alla misura delle sanzioni.

Sonocosì state confermate le riprese ad imposizione. 4.Avverso la sentenza propon e ricorso per Cassazione la contribuente perdue motiv i , cui resist e l ’Agenzia con controricorso.

Consideratoche:

5.1. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’articolo 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – viene dedotta la v iolazione dell’articolo 132 n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente della CTR a fronte di motivo di appello con cui sono stati contestati il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento, la carenza dei presupposti per la sussistenza dell’obbligazione tributaria, la violazione dell’art. 109 TUIR.

5.2. Con il secondo motivo la ricor rente - in rapporto all’articolo 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. –prospetta la v iolazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992,n.546, e 101, 102 e 354 cod. proc. civ., per aver la CTR deciso in ordine allalegittimità o meno dell’atto di ac- certamento n.

TYX02EV00601/2017,notificato alla odierna ricorrente, quale socia della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]- vanni, notificato anche a lla società e ad ulteriori soci senza che ciò provocasse la riunione tra i processi pendenti, pur in presenza di liti- sconsorzio necessario.

6. Con nota depositata il 18 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nelle more si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione age- volata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 7.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

7.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in viatelematica della domand a nonch é ricevuta del ver- samentotramite F24, per l’avviso impugnat o e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.

Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: -copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tri- butarie pendenti, articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 di- cembre 2022 n. 197; -copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione prot. 23070716203240398 del 7.7.2023; -copia della quietanza di pagamento degli importi dovuti ai fini della definizione agevolata della lite; -copia dell’avviso di accertamento n.

TYX02EV00601/2017.

8. Alla luce di quanto precede, tenuto conto che la definizione presen- tata di un coobbligato esplica effetti anche a favore degli altri coobbli- gati e che nel caso di specie il soggetto che ha definito è una società di persone,dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22.

9. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unifi- cato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21810/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale socia della società [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA](pec: [OSCURATO:EMAIL] ) elettivamente domi- ciliata in Roma, Via del Gesù n. 62, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],(pec: ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: definizione agevolata AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Si- cilia,Sez. staccata di Messina, n. 1102/ 2/ 2022, depositata in data 08/02/2022,non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d ella Sicilia, Sez.staccata di Messina , ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] tizia,quale socia della società S. G. R appresentanze S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diMessina n. 386/ 6/ 2019 la quale ha r i gettato i l ricors o introduttivo della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. TYX02EV00601/2017 per II.DD. e IVA relativ o a ll’ ann o di imposta 2012. 2.L’Agenzia delle Entrate con il suddetto atto impositivo ha contestato unmaggiore reddito di impresa, oltre sanzioni ed interessi, ed è stato notificatoalla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]- vanni,in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]- sco ed a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio, i quali hannoimpugnato separatamente l’avviso suddetto. 3.Sia in primo che in secondo grado la prospettazione della contri- buenteè stata disattesa , sia sul piano delle questioni preliminari tra le quali il difetto di legittima sottoscrizione dell’atto impositivo e il difetto di motivazione dello stesso, sia nel merito, tanto quanto alla sussi- stenza dell’obbligazione tributaria, quanto alla misura delle sanzioni. Sonocosì state confermate le riprese ad imposizione. 4.Avverso la sentenza propon e ricorso per Cassazione la contribuente perdue motiv i , cui resist e l ’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 5.1. Con il primo motivo di ricorso - in relazione all’articolo 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. – viene dedotta la v iolazione dell’articolo 132 n. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente della CTR a fronte di motivo di appello con cui sono stati contestati il difetto assoluto di motivazione dell’avviso di accertamento, la carenza dei presupposti per la sussistenza dell’obbligazione tributaria, la violazione dell’art. 109 TUIR. 5.2. Con il secondo motivo la ricor rente - in rapporto all’articolo 360 primo comma n.4 cod. proc. civ. –prospetta la v iolazione degli artt. 14 e 29 d.lgs. 31 dicembre 1992,n.546, e 101, 102 e 354 cod. proc. civ., per aver la CTR deciso in ordine allalegittimità o meno dell’atto di ac- certamento n. TYX02EV00601/2017,notificato alla odierna ricorrente, quale socia della società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]- vanni, notificato anche a lla società e ad ulteriori soci senza che ciò provocasse la riunione tra i processi pendenti, pur in presenza di liti- sconsorzio necessario. 6. Con nota depositata il 18 ottobre 2023 parte contribuente rende noto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nelle more si è avvalsa delle disposizioni in materia di definizione age- volata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 comma 186 della legge 29/12/22 n. 197. 7.Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la presen- tazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. 7.1. Parte contribuente ha anche depositato la ricevuta di avvenuta presentazione in viatelematica della domand a nonch é ricevuta del ver- samentotramite F24, per l’avviso impugnat o e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. Nel dettaglio, la documentazione prodotta, per quanto qui interessa, è la seguente: -copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tri- butarie pendenti, articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 di- cembre 2022 n. 197; -copia della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione prot. 23070716203240398 del 7.7.2023; -copia della quietanza di pagamento degli importi dovuti ai fini della definizione agevolata della lite; -copia dell’avviso di accertamento n. TYX02EV00601/2017. 8. Alla luce di quanto precede, tenuto conto che la definizione presen- tata di un coobbligato esplica effetti anche a favore degli altri coobbli- gati e che nel caso di specie il soggetto che ha definito è una società di persone,dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge 197/22. 9. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defini- zione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unifi- cato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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