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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33737/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti sono stati condannati in concorso tra loro per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.; Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censurano vizi di violazione di legge .e di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta del tutto privo di specificità e, in ogni caso, manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado, alla luce dell'obiettiva gravità della condotta posta in essere dal predetto; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente alla condotta contestata, è inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico, non enunciando i punti della sentenza impugnata che risulterebbero affetti dal vizio ed è, comunque, manifestamente infondato, dal momento che la riferibilità al ricorrente delle condotte allo stesso contestate risulta in modo chiaro ed esaustivo dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i ricorrenti sono stati condannati in concorso tra loro per i reati di cui agli artt.337 e 582 cod. pen.; Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si censurano vizi di violazione di legge .e di motivazione in ordine all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, risulta del tutto privo di specificità e, in ogni caso, manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, non sindacabile in sede di legittimità - ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di primo grado, alla luce dell'obiettiva gravità della condotta posta in essere dal predetto; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente alla condotta contestata, è inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico, non enunciando i punti della sentenza impugnata che risulterebbero affetti dal vizio ed è, comunque, manifestamente infondato, dal momento che la riferibilità al ricorrente delle condotte allo stesso contestate risulta in modo chiaro ed esaustivo dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 gi
Sentenza Cassazione n. 33737/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris