CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 35632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17463-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] «contrasto giurisprudenziale» R.G.N. 17463/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 137/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/03/2017 R.G.N. 753/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Brescia , in accoglimento del gravame proposto dall’odierno ricorrente, ha riformato la decisione di primo grado e, per l’effetto, ha dichiarato prescritto il credito dell’INPS di cui alle cartelle esattoriali oggetto di causa; ha compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio; 2. l a questione controversa riguardava il termine di prescrizione applicabile a i contributi oggetto di cartell e esattorialinon impugnate. La Corte di appello dava atto di un contrasto a livello giurisprudenziale e dell’intervento, nelle more del giudizio, della pronuncia della Corte di cassazione, asezioni unite, nr. 23397 del 2016, che aveva afferma to doversi applicare la prescrizione quinquennale; pertanto, conformemente a tale autorevole indicazione, accoglieva il ricorso della parte privata, compensando, però, le spesedi lite; 3. a fondamento del la statuizione sulle spese , di cui qui si controverte, poneva proprio l’evidenziato contrasto; 4. avverso la sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso principale per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un motivo; 5. l’I nps e l’A genzia delle Entrate - Riscossione hanno resistito con controricorso ; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha anche proposto ricorso incidentale, con un motivo; 6. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 7. c on il ricorso principale, la parte indicata in epigrafe - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - ha dedotto la violazione degli artt. 91 e ss e cod.proc.civ. nonché dell’art. 132 cod.proc.civ. Assume l’erroneità della sentenza impugnata per aver attribuito, ai fini della statuizione sulle spese, significativo rilievo al contrasto giurisprudenziale. Deduce una motivazione apparente o, comunque, insufficiente relativamente al capo in oggetto; 8. con il ricorso incidentale , l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell' art. 360 nr. 3 cod.proc.civ- ha dedotto la violazione dell' art. 2946 cod.civ., per avere la sentenza impugnata applicato il termine di prescrizione quinquennale piuttosto che quello ordinario decennale, pur trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore; 9. va esaminato, per priorità logica, il ricorso incidentale che è infondato; 10.le questioni di causa sono state affrontate dalla Corte in numerose occasioni e l ’esame del motivo non offre alcun element o per rimeditare la consolidata elaborazione giurisprudenziale; 11.la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (sez.un.nr. 23397 del 2016, in ultimo ribadito da Cass. nr.15717 del 2023, punto 19) secondo il quale: «La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui alD.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. ̀conversione ́ del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo laL. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10,) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30,conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010 ) » ; 12.in linea con il richiamato principio e a chiarimento dello stesso, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che «In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dallaL. n. 335 del 1995, art. 3,invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art.2946 c.c.»(Cass. nr. 31352 del 2018); 13.allo stesso modo, non assume rilievo il richiamo alle norme delD.Lgs. n. 112 del 1999 (art. 19, comma 4, e art. 20, comma 6) nella parte in cui stabiliscono un termine di prescrizione decennale che si è precisato essere strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in alcun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore ( Cass . n r . 31352 del 2018 ; tra le successive, Cass. nr. 7409 del 2020, in motiv.); 14.infondato è altresì il motivo del ricorso principale; 15.sotto il profilo del vizio motivazionale, la Corte di appello ha chiaramente esposto le ragioni della compensazione delle spesedel doppio grado di giudizio ed esse rispettano il cd. «minimo costituzionale»(v., per analoga fattispecie,Cass. nr. 25193 del 2023, punto 9); 16.quanto, invece, alla correttezza della decisione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod.proc.civ. , va premesso che la disciplina delle spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017); 17.nella fattispecie di causa (i n cui il giudizio di primo grado è stato introdotto n el 2015), il procedimento è disciplinato ratione temporisdall'art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Alle ipotesi tipizzate va aggiunta - per effetto della sentenza della C orte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»; 18.in relazione all’enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale,la stessa Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che partecipa«della stessa ratio che sottende le ipotesi tipizzate» (v. in motivazione Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit.). Il «contrasto giurisprudenziale» è un indice che, in più occasioni, la nostra Corte ha considerato idoneo a giustificare lacompensazione delle spese del giudizio (v., per esempio, Cass., sez. un., nr. 32061del 2022, punto 3); 19.nella concreta vicenda processuale, il Tribunale, con sentenza del 10 novembre 2016, ha rigettato il ricorso originario, in applicazione del termine di prescrizione decennale; la sentenza delle sezioni unite nr. 23397 del 2016 - intervenuta per comporre il contrasto sul termine di prescrizione applicabile a lle ipotesi come quella oggetto di causa-è stata pubblicata il 17 novembre 2016. Successivamente, sia pure in epoca prossima alla indicata pronuncia delle sezioni unite e non in consapevole dissenso, due pronunce d i legittimità(Cass. nr. 26096 del 2016 e Cass. nr. 3095 del 2017) hanno c ontinua to a d affermare l’operatività del termine decennale di prescrizione; 20.il contrasto esistente nella giurisprudenza è stato, dunque, correttamente argomentato dalla Corte di appello e posto a fondamento del la decisione adottata; 21.in ragione di quanto precede, entrambi i ricorsi devono essere respinti, conle spese del giudizio di legittimità che possono essere compensate, nei rapporti tra i ricorrenti, principale e incidentale, in ragione della reciproca soccombenza; 22.nei confronti dell’Inps, le spese, poste a carico del solo ricorrente principale,vanno regolate secondo il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 23. occorre, infine, dare atto della sussistenza, sia per il ricorrente in via principale che per la ricorrenteincidentale, dei presupposti processuali di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , come modificato dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale.Condanna il ricorrente principale a rifondere le spese del presente giudizio all’INPS, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, in euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario dellespese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente sia in viaprincipale che incidentale, dell'ulteriore