CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 24165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17022-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 47L13 B246V), residente in Buddusò, via [OSCURATO:PERSONA] n. 18, anche quale titolare dell’impresa individuale denominata ‘Autotrasporti e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]’, sedente in Buddusò, via [OSCURATO:PERSONA] n. 18, e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 54L45 B246X), residente in Buddusò, via [OSCURATO:PERSONA] n. 18, elettivamente domiciliati in Sassari, via Torres n. 27, presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Sassari che li rappresenta e difende per procura in atti; - ricorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc. 01564560900), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Sassari, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n. 134, presso e nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, depositata in data8.10.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenzan. 1695/2016, emessa in data 19.12.2016, il Tribunale di Sassari -nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare dell’impresa individuale denominata ‘Autotrasporti e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]’ e da [OSCURATO:PERSONA], avverso il [OSCURATO:SOCIETA]. - dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda inerente al mutuo n. 021/93176578 e al conto corrente n. 70183705 e rigettava le domande relative ai conti correnti n. 510 12744-4 e n. 516 1421-4. 2.Il Tribunale, dando atto preliminarmente che l’originaria domanda formulata nell’atto introduttivo in relazione al mutuo n. 021/93176578 non era stata coltivata dalle parti e che non sussisteva tra le stesse alcun rapporto di conto corrente n. 70183705, riteneva più in particolare che la domanda di restituzione dell’indebito versato dal correntista era prescritta, quanto al rapporto del cont o corrent e n. 510 12744 - 4, aperto nel 1996 e chiuso nell’ottobre 2001, non riconoscendo efficacia interruttiva alla raccomandata inviata dal Beccu alla Banca in data 12.11.2004, ed infondata, quanto al rapporto del cont o corrent e n. 51 6 1421 - 4, aperto nel 2001 ed ancora in essere, per il quale risultavano dal contratto prodotto dall’Istituto bancario tutte le necessarie pattuizioni scritte in ordine al tasso di interesse applicato, all’anatocismo e alle CMS e dalla Ctu espletata non era emerso alcun superamento dei tassi soglia. 2. Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], censurando quest’ultimila sentenza impugnata, quanto al rapporto di conto corrente n. 510 12744-4, per aver erroneamente ritenuto prescritta la domanda di ripetizione di indebito proposta nonostante l’atto di messa in mora inviato alla banca il 12.11.2004, cui sarebbe stata negata erroneamente, in violazione degli artt. 2943, 4 comma, e 1219 cod. civ., qualsiasi efficacia interruttiva e, quanto al rapporto delconto corrent e n. 516 1421 - 4, per aver erroneamente ritenuto, sulla base di calcoli non corretti, insussistente il superamento del tasso soglia, in violazione della legge n. 108/1996 e degli artt. 1418, 1419 e 1815 cod. civ. 3. Nella resistenza del [OSCURATO:SOCIETA]. e, dopo aver ammesso il richiesto rinnovo della C.t.u., la Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 451/2019, depositata in data 8.10.2019 e qui oggetto di ricorso per cassazione, ha accolto parzialmente l’appello ed in riforma della sentenza impugnata, ha condannato alla restituzione in favore degli appellanti della somma di euro 3.428,26, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. 3.1 La corte del merito ha ritenuto, in relazione al primo motivo di appello, che: a) la raccomandata ricevuta dal [OSCURATO:SOCIETA] nel novembre del 2004, riportava specificatamente il suo oggetto nel modo seguente: “contratto di credito con scoperto di conto corrente n. 12744/4 acceso in data 23.10.1996 presso la filiale di Pattada. Ripetizione degli interessi anatocistici (capitalizzati trimestralmente) e altre indebite competenze” e nel testo della medesima il Beccu diffidava l’istituto di credito “a restituire tempestivamente tutte le somme illegittimamente trattenute dall’inizio del rapporto bancario sino ad oggi (decorrendo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell’indebito solo dalla data di eventuale chiusura del rapporto)”, sul presupposto su tale conto la banca diffidata avesse “…capitalizzato tra l’altro interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c. (ma anche gli artt. 1346 e 1418 2 comma c.c.”); b) alla luce del tenore letterale di tale missiva, occorreva pertanto ritenersi chiaro non solo il soggetto obbligato, ma anche l’elemento oggettivo della stessa, almeno per quanto riguardava le somme indebitamente corrisposte dal cliente per indebito anatocismo degli interessi passivi e con esclusione delle ulteriori competenze e commissioni non meglio precisate, con la conseguenza che, nel caso di specie, il fatto costitutivo della pretesa su cui si fondava l’intimazione di pagamento era stato specificato quanto meno relativamente all’indebita capitalizzazione degli interessi passivi; c) la circostanza che la pretesa non fosse stata esplicitata esattamente in ordine al quantum, non escludeva che la stessa fosse da considerarsi aspecifica, nei predetti limiti, in ordine al contenuto della stessa; d) la stessa banca peraltro, con lettera datata 21.1.2005, aveva in realtà risposto alla lettera di messa in mora sopra indicata, affermando di ritenere “ingiustificata” la richiesta e dunque, implicitamente dimostrando di avere avuto la cognizione della pretesa fatta valere; e) in accoglimento pertanto dell’appello e relativamente al rapporto di conto corrente n. 510 12744-4, doveva essere rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca in relazione all’azionato diritto alla ripetizione con riguardo a quanto indebitamente versato a titolo di capitalizzazione di interessi, con esclusione di ogni altra pretesa avente per oggetto un titolo costitutivo diverso da quello espressamente individuato nella raccomandata predetta (capitalizzazione di interessi), con la consequenziale condanna dell’istituto bancario a restituire in favore della parte appellante la somma di euro 3.428,26, come calcolata dal Ctu mediante riliquidazione degli interessi passivi dovuti dal correntista senza alcuna capitalizzazione; la Corte di appello - in relazione al secondo motivo di appello (con il quale si censurava la sentenza impugnata laddove, aderendo alle conclusioni del Ctu, aveva invero escluso qualsiasi forma di superamento del tasso soglia sul presupposto che non dovesse essere considerata la cms nel predetto calcolo del tasso soglia quanto meno sino al 31.12.2009) – ha, inoltre, rilevato che: f) nel giudizio di appello era stata rinnovata la c.t.u.relativamente alla verifica “dell’eventuale superamento del tasso soglia con riguardo al tasso previsto in contratto e nelle variazioni successivamente applicate con duplice ipotesi di (i) inclusione della c.m.s. fin dall’origine; (ii) inclusione della c.m.s. secondo le istruzioni della Banca d’Italia”; g) all’esito degli accertamenti, il c.t.u. aveva escluso,in entrambe le ipotesi,- e tenuto conto anche dello stesso tass o soglia invocato da parte appellante (15.225% per le aperture di credito in conto corrente oltre lire 10.000.000) e non solo di quello pari ad euro 19.020% per le aperture di credito entro lire 10.000.000- il superamento del tasso soglia, se non per il terzo trimestre del 2001, a causa peraltro della “anomala incidenza dello scoperto per valuta della durata di 1 gg, e della metodologia del calcolo formulata nella terza tabella” (comprensiva fin dall’origine anche degli addebiti per CMS), in relazione ad un addebito di euro 0.53 per interessi ed euro 3.87 per cms; h) seguendo inoltre le indicazioni sul calcolo del tasso soglia, in relazione alla cms, dettate da Cass. Sez. Un. n. 16303/2018 (intervenute nelle more della celebrazione del giudizio di secondo grado), doveva essere escluso che la csm dovesse essere direttamente valutata nel rapporto con il tasso soglia e che, nel caso di specie, a fronte di un tasso soglia del 15.225% ed un tasso nominale pari al 14.25%, ed applicato in concreto, in difetto di qualsiasi allegazione e deduzione sul punto da parte dell’appellante in ordine alla incidenza delle csm, occorreva ritenersi che una csm pari allo 0.75%, come previsto in contratto, non fosse sufficiente a coprire quel “margine” indicato nella sentenza sopra citata, al fine di ritenere superato il tasso soglia applicabile al caso di specie. 2. La sentenza, pubblicata il8.10.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare dell’impresa individuale denominata ‘Autotrasporti e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]’, e da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuiil [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedel combinato dispostodegli artt. 1418, 1421 cod. civ., art. 117 d.lgs. n. 385/1993 e 1284 cod. civ., per aver determinato la Corte territoriale, relativamente al conto corrente n. 510 12744 - 4, un saldo creditorio di euro 3.4528,26, come calcolato dal ctu, mediante riliquidazione degli interessi passivi dovuti al correntista senza alcuna capitalizzazione, al tasso così applicato dalla Banca, e le c.m.s., nonostante l’inesistenza, in forma scritta, di un contratto di conto corrente. 1.1 Il motivo così articolato è inammissibile.1.1.1 In realtà, osserva il Collegio come - oltre agli evidenti profili di inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza (non avendo il ricorrente evidenziato ove in grado di appello avesse proposto la questioni qui ora in discussione) - le censure proposte dai ricorrenti riposano sulla premessa che la Corte di appello avrebbe riconosciuto alla lettera datata 12 novembre 2004 efficacia interruttiva del termine di prescrizione con riferimento a tutti - e non soltanto limitatamente a d uno (interessi anatocistici) - dei diversi titoli delle pretese restitutorie , poi azionate giudizialmente con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Tale premessa è tuttavia errata. 1.1.2 Invero, la Corte di merito, nel riconoscere alla predetta lettera l’idoneità ad interrompere la prescrizione, ha espressamente limitato il riconoscimento alla pretesa restitutoria a titolo di indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi, con esclusione di qualsiasi altra pretesa avente titolo diverso. Tale statuizionenon è stata tuttavia impugnata da parte dei ricorrenti, con la conseguenza che, in assenza di censura della predetta ratio decidendi, risultano inammissibilmente formulate tutte le ulteriori censure che si pongono proprio in insanabile conflitto con quella statuizione non censurata, censure che, per quanto sopra detto, riposano su una premessa antitetica a quella non censurata (e cioè limitazione dell’efficacia dell’atto interruttivo alla sola pretesa creditoria di carattere restitutorio fondata sulla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi). 1.1.3 In realtà, i ricorrenti – per rendere fruibile in questo giudizio di legittimità la censura qui proposta (mancanza di forma scritta delle pattuizioni in relazioni alle quali non era stata accolta la domanda restitutoria già avanzata in primo grado con la domanda di ripetizione dell’indebito) – avrebbero dovuto previamente censurare quanto statuito nella sentenza qui impugnata per violazione e falsa applicazione, se del caso, dell’art. 2943 cod. civ., censurando, cioè, la valutazione operata dalla Corte territoriale circa l’idoneità della lettera datata 12 novembre 2004 ad interrompere la prescrizione soltanto limitatamente ad uno dei diversi titoli delle pretese restitutorie, poi azionate giudizialmente con la citazione introduttiva del giudizio di prime cure.Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del primo motivo. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,del combinato disposto degli artt. 1418, 1419 cod. civ. e 644 c.p., per aver ritenuto la Corte territoriale, con riferimento al conto corrente 516 1421-4, ricompreso nei limiti del tasso soglia, quanto contrattualmente previsto, in favore della banca, nel contratto sottoscritto, a titolo di interesse, commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo, e spese, escluse quello solo per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, accogliendo quanto risultante dalla consulenza tecnica d’ufficio. 2.1Lamentano i ricorrenti che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere insussistente il superamento del tasso soglia antiusura vigente nel terzo trimestre 2001 (trimestre di accensione del rapporto, avvenuta il 20 settembre 2001), sul ritenuto rilievo che l’eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto era stata ampiamente compensata dal margine residuo del tasso d’interesse rispetto alla soglia per esso prevista, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 16303/2018. 2.2 Secondo i ricorrenti, il superamento del tasso soglia si sarebbe invece verificato nel caso di specie, sommando all’interesse corrispettivo convenuto per il caso di apertura di credito (nominale 14.25%, effettivo 15.0297%) le “spese trimestrali per allestimento pratiche fido”, pattuite in vecchie lire 620.000 (corrispondenti ad attuali euro 320,20) a trimestre nella lettera contratto del 20 settembre 2001, spese che invece la Corte di appello ed il Ctu avrebbero trascurato di considerare ai fini del sindacato di legittimità. 2.3 La doglianza così proposta è inammissibile per due ordine di motivi concorrenti. 2.3.1 Da un lato, la statuizione della Corte di appello in ordine alla non usurarietà del tasso convenuto in riferimento alla eccepita incidenza delle commissioni di massimo scoperto, per come affermata dalla Corte territoriale con il corretto richiamo dei principi statuiti da Cass. Sez. Un. 16303/2018, non è stata in alcun modo impugnata dai ricorrenti, sicchè, in mancanza di corretta ed adeguata censura della predetta ratio decidendi, tutti gli ulteriori rilievi risultano invero irrilevanti.2.3.2 Per altro verso, le diverse obiezioni sollevate dai correntisti in ordine al superamento del tasso soglia per la diversa questione dell’ incidenza delle spese trimestrali di apertura fidi peccano, come nel caso del primo motivo di censura, di difetto di autosufficienza, non avendo specificato i ricorrenti ove la predetta questione fosse stata dedotta nel giudizio di appello e non potendo soccorrere, ad integrare le allegazionidel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, le ulteriori deduzioni contenute nel controricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam