CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 49612/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 13 gennaio 2022, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, in data 10 dicembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) e, confermata la condanna in relazione al concorso nella rapina impropria aggravata di cui al capo a), ha, per l'effetto, rideterminato la pena. Considerato che le doglianze difensive, inerenti alla mancata prova dell'identificazione dell'imputato, oltre ad essere prive di concreta specificità e pertinenza censoria, sono anche manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita nella libera valutazione degli elementi probatori, ampiamente argomentando sul punto e con motivazione esente da criticità giustificative (si veda pag. 2 sull'attendibilità del riconoscimento effettuato da entrambe le persone offese, in termini di certezza, in ragione delle precedenti descrizioni fornite, tra loro sovrapponibili nonché compatibili con le caratteristiche fisiche dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre