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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1990

Cassazione n. 08380/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il 18/05/1990, avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Ancona, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta l’utilizzo delle querela per finalità probatorie è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale(Sez. 5, n.21665del16/02/2018 , Rv. 273167) ; che, nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che, come da trascrizione in atti, la persona offesa, durante la deposizione, ha riproposto il contenuto della querela, arricchendolo con ulteriori dettagli e rispondendo alle domande che le sono state poste (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato gli elementi da cui si desume la colpevolezza dell’imputato (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (MAROCCO) il 18/05/1990, avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Ancona, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta l’utilizzo delle querela per finalità probatorie è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui la querela può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale(Sez. 5, n.21665del16/02/2018 , Rv. 273167) ; che, nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che, come da trascrizione in atti, la persona offesa, durante la deposizione, ha riproposto il contenuto della querela, arricchendolo con ulteriori dettagli e rispondendo alle domande che le sono state poste (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato gli elementi da cui si desume la colpevolezza dell’imputato (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08380/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris