Torna alla ricerca
Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 144/1982

ECLI:IT:COST:1982:144
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: [OSCURATO:PERSONA], Friuli - [OSCURATO:PERSONA], Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e la provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato avanti alla Corte il decreto legge 28 maggio 1981, n. 248 ("Misure per contenere il disavanzo di gestione delle [OSCURATO:PERSONA] locali").

Con il prevedere che il disavanzo delle [OSCURATO:PERSONA] locali sia ripianato attraverso la riduzione delle quote spettanti alle Regioni in virtù dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario"), l'atto legislativo impugnato vulnererebbe la sfera garantita alle ricorrenti dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Alcune di queste prospettano poi alla Corte ulteriori motivi di illegittimità del decreto censurato.

Per resistere ai predetti ricorsi, si è costituito, in tutti i giudizi con essi promossi, il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

In una memoria prodotta in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura osserva che il decreto legge impugnato non è stato convertito in legge ed è [OSCURATO:PERSONA] a cessare la materia del contendere.

Analoga conclusione è stata formulata dal patrocinio delle Regioni ricorrenti. : Tutti i ricorsi, ai quali si fa riferimento in narrativa, hanno per oggetto il medesimo testo normativo: il che consente alla Corte di esaminarli e deciderli congiuntamente.

Il decreto legge impugnato dalle ricorrenti non è stato convertito entro i sessanta giorni dalla pubblicazione, ed ha quindi, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., perduto efficacia fin dall'inizio.

Decaduto detto decreto legge, tutti i ricorsi che ne avevano proposto l'impugnazione devono essere ritenuti inammissibili.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: [OSCURATO:PERSONA], Friuli - [OSCURATO:PERSONA], Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e la provincia autonoma di Bolzano hanno impugnato avanti alla Corte il decreto legge 28 maggio 1981, n. 248 ("Misure per contenere il disavanzo di gestione delle [OSCURATO:PERSONA] locali"). Con il prevedere che il disavanzo delle [OSCURATO:PERSONA] locali sia ripianato attraverso la riduzione delle quote spettanti alle Regioni in virtù dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario"), l'atto legislativo impugnato vulnererebbe la sfera garantita alle ricorrenti dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. Alcune di queste prospettano poi alla Corte ulteriori motivi di illegittimità del decreto censurato. Per resistere ai predetti ricorsi, si è costituito, in tutti i giudizi con essi promossi, il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. In una memoria prodotta in prossimità dell'udienza, l'Avvocatura osserva che il decreto legge impugnato non è stato convertito in legge ed è [OSCURATO:PERSONA] a cessare la materia del contendere. Analoga conclusione è stata formulata dal patrocinio delle Regioni ricorrenti. : Tutti i ricorsi, ai quali si fa riferimento in narrativa, hanno per oggetto il medesimo testo normativo: il che consente alla Corte di esaminarli e deciderli congiuntamente. Il decreto legge impugnato dalle ricorrenti non è stato convertito entro i sessanta giorni dalla pubblicazione, ed ha quindi, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost., perduto efficacia fin dall'inizio. Decaduto detto decreto legge, tutti i ricorsi che ne avevano proposto l'impugnazione devono essere ritenuti inammissibili. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 144/1982 — Fons Iuris — Fons Iuris