Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 144/1982
ECLI:IT:COST:1982:144
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA], Friuli - [OSCURATO:PERSONA], Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto e la provincia
autonoma di Bolzano hanno impugnato avanti alla Corte il decreto legge
28 maggio 1981, n. 248 ("Misure per contenere il disavanzo di gestione
delle [OSCURATO:PERSONA] locali"). Con il prevedere che il disavanzo
delle [OSCURATO:PERSONA] locali sia ripianato attraverso la riduzione
delle quote spettanti alle Regioni in virtù dell'art. 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle
Regioni a Statuto ordinario"), l'atto legislativo impugnato
vulnererebbe la sfera garantita alle ricorrenti dagli artt. 117, 118 e
119 Cost. Alcune di queste prospettano poi alla Corte ulteriori motivi
di illegittimità del decreto censurato. Per resistere ai predetti
ricorsi, si è costituito, in tutti i giudizi con essi promossi, il
Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato. In una memoria prodotta in prossimità
dell'udienza, l'Avvocatura osserva che il decreto legge impugnato non
è stato convertito in legge ed è [OSCURATO:PERSONA] a cessare la materia
del contendere. Analoga conclusione è stata formulata dal patrocinio
delle Regioni ricorrenti.
:
Tutti i ricorsi, ai quali si fa riferimento in narrativa, hanno per
oggetto il medesimo testo normativo: il che consente alla Corte di
esaminarli e deciderli congiuntamente. Il decreto legge impugnato dalle
ricorrenti non è stato convertito entro i sessanta giorni dalla
pubblicazione, ed ha quindi, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost.,
perduto efficacia fin dall'inizio. Decaduto detto decreto legge, tutti
i ricorsi che ne avevano proposto l'impugnazione devono essere ritenuti
inammissibili.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere