CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 25480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso l'ordinanza del 07/04/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Bari,visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie depositate dalleparti,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA],udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] MariaLuisa Miranda, che ha chiesto la qualificazione del ricorso quale istanza diriesame e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari in funzione di riesame perl’ulteriore corso.udito il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistitonel ricorso, chiedendo in subordine la trasmissione dell’atto di impugnazione alTribunale del riesame di Bari.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorsoper cassazione ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. avverso l'ordinanzacon la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in data 07aprile 2026, ha disposto nei loro confronti la misura coercitiva della custodiacautelare in carcere. Il ricorso si articola in quattro motivi di seguito enunciati neilimiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione aisensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen., in relazioneagli artt. 12, 270, 271 cod. proc. pen., assumendo che l’ordinanza impugnata sifonda in misura determinante sugli esiti delle intercettazioni telefoniche etelematiche, in violazione dell’art. 270 cod. proc. pen. trattandosi diintercettazioni autorizzate nell’ambito del distinto procedimento penale n.1166/2024 R.G.N.R., per fatti diversi (furono originariamente autorizzate per ildelitto di tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso il17/10/2015 e associazione di tipo mafioso per il quale sono stati condannati consentenza definitiva [OSCURATO:PERSONA], come esecutore materiale, e [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] come mandanti, mentre nel presente giudizio si contestanoi reati di tentata estorsione, lesioni personali e porto illegale di armi in danno diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], commesso il 14/03/2026) e senza che ricorra alcuna delleipotesi di connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen., né soggettiva nételeologica. Nel dettaglio, la difesa deduce che: i decreti autorizzativi richiestidalla difesa al P.M. sono stati trasmessi in forma omissata, che non consente diverificare la legittimità dell’utilizzo delle intercettazioni a carico dei ricorrenti, inviolazione del diritto di difesa; la trasmissione omissata viene spiegatanell’ordinanza impugnata con argomenti (il riferimento alla giurisprudenza dilegittimità che autorizza il P.M. a non trasmettere i decreti autorizzativi delleintercettazioni telefoniche ambientali in forma integrale per garantire il segretoinvestigativo), secondo la difesa, “manifestamente infondati e pretestuosi”, nelfare riferimento al segreto investigativo, in quanto il procedimento che hagiustificato l'emissione dei primi decreti di intercettazione è stato definito consentenza passata in giudicato, come sopra detto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], qualeesecutore materiale del tentato omicidio aggravato di [OSCURATO:PERSONA]; sarebbe,invece, mancante la motivazione dell’ordinanza impugnata sul rigetto da partedel P.M. della richiesta difensiva di ottenere la copia integrale dei decretiautorizzativi delle attività di intercettazione, in quanto limitata ad avallareacriticamente la scelta del P.M.; rispetto alla posizione dei due ricorrenti, taliprovvedimenti autorizzativi sarebbero quindi privi di autonoma e specificamotivazione, limitandosi a richiamare, nelle parti non omissate, fatti di sangue edinamiche associative relative al clan [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimentospecifico ai fatti contestati ai ricorrenti nel presente procedimento (tentataestorsione lesioni e danni di [OSCURATO:PERSONA]); il P.M. avrebbe, quindi, dovutochiedere un nuovo e autonomo decreto autorizzativo nei confronti dei dueindagati; in mancanza di un nuovo decreto autorizzativo e in mancanza diconnessione ex art. 12 cod. proc. pen., l'utilizzo di intercettazioni disposte peraltri reati determina l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni poste afondamento dell’ordinanza cautelare.Su tali premesse, la difesa ha eccepito una duplice violazione di legge: sotto ilprofilo processuale, per inosservanza degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., cheimpongono l’obbligo di motivazione del decreto autorizzativo e sanzionano conl’inutilizzabilità i risultati delle intercettazioni eseguite in assenza dei presuppostie delle forme previste dalla legge; sotto il profilo motivazionale, poichél’ordinanza impugnata avrebbe omesso qualsiasi vaglio in ordine alla legittimitàdel decreto autorizzativo, valorizzando elementi indiziari ritenuti radicalmenteinutilizzabili.3. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge evizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc.pen., in relazione agli artt. 546 cod. proc. pen. e all’art. 416-bis.1 cod. pen.;mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alriconoscimento della circostanzaaggravante del metodo mafioso. La difesaassume che il giudice si sarebbe limitato a valorizzare la gravità delle condottecontestate, la spregiudicatezza dell’azione criminosa, la diffusione dellacriminalità organizzata nel territorio foggiano, la notorietà dei fenomeni mafiosilocali e la caratura criminale del coindagato [OSCURATO:PERSONA], senza tuttaviachiarire in che modo il [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati si sarebbero concretamente avvalsidella forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo. Tali elementi, purrilevanti ai fini della valutazione complessiva del fatto, non sarebbero di per séidonei a dimostrare la concreta integrazione dell’aggravante in contestazione.L’ordinanza non spiegherebbe se la vittima ([OSCURATO:PERSONA]) sia stata intimidita dallaviolenza in sé oppure dalla percezione che dietro agli aggressori vi fossero lacapacità di prevaricazione di un'intera organizzazione criminale: quanto aSpinelli, dalle conversazioni intercettate non risulta che abbia pronunciatominacce esplicite di natura mafiosa, che abbia evocato l'appartenenza adassociazioni mafiose o che abbia tenuto comportamenti intimidatori di stampomafioso; l'unico comportamento contestato è l'esplosione di un colpo di arma dafuoco alla gamba della vittima, ma tale condotta non integra di per sé il metodomafioso; quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sua condotta è descritta come mera presenza sulluogo dei fatti; il suo apporto causale sarebbe consistito nell'avere agevolato erafforzato con la propria presenza l’altrui proposito criminoso e nell'avereprovveduto a eliminare le tracce materiali del reato (bossoli e tracce ematiche);non risulta avere rapporti con altri coindagati ad eccezione del cognato [OSCURATO:PERSONA].L'ordinanza impugnata si fonderebbe sulla caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA],valorizzando la sua condanna definitiva per associazione mafiosa, le dichiarazionidei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilcontesto ambientale di riferimento; inoltre, posto che l'azione criminosa sarebbestata curata da [OSCURATO:PERSONA], verrebbe automaticamente estesa l'aggravante delmetodo mafioso a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], omettendo peraltro di rilevare chenessuno dei due risulta appartenente ad associazioni mafiose o abbia precedentiper reati di mafia (salva la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentato omicidio aggravatodal metodo mafioso). Tali omissioni, ad avviso della difesa, comprometterebberola tenuta logica della motivazione, risolvendosi in un apparato argomentativomeramente apparente e privo di effettivo confronto con le risultanze processuali.4. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. in ordine allasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Assumela difesa che, sul punto, l’ordinanza impugnata è illogica e contraddittoria: vieneribadito che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è consistita nella mera presenza sul luogo deifatti, nell'avere agevolato e rafforzato con la propria presenza l'altrui propositocriminoso, nell'avere provveduto a eliminare le tracce materiali del reato (bossolie tracce ematiche), nell'avere intrattenuto numerose conversazioni con BarbaroDaniele. Si evidenzia che, peraltro, non risulta che egli abbia sparato,pronunciato frasi minacciose o partecipato alla pianificazione del reato, la suacondotta si colloca in un momento successivo alla consumazione dei reati (latentata estorsione era già perfezionata con l'esplosione del colpo d'arma da fuocoe le lesioni al Cassetti erano già state cagionate) e, quindi, non integrerebbe igravi indizi di colpevolezza per i reati di tentata estorsione e lesioni personali,bensì, al più, il delitto di favoreggiamento personale o reale.5. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge e viziodi motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) e) cod. proc. pen.,in relazione all’art. 275 comma 3 e 274 lett. c) cod. proc. pen. La difesa lamentache l'ordinanza impugnata applica la presunzione relativa di adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere ritenendo operante la doppia presunzione, essendocontestata l'aggravante del metodo mafioso, che sarebbe stata illegittimamenteapplicata, come dedotto nel motivo precedente, con il conseguente venire menodella presunzione legale di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere.La difesa lamenta che l'ordinanza impugnata afferma la sussistenza del pericolodi reiterazione e l’inidoneità di altre misure cautelari in modo stereotipato,manifestamente illogico e contraddittorio, in violazione del principio diproporzionalità e di adeguatezza, limitandosi a richiamare genericamente lagravità dei fatti e la personalità degli indagati senza individualizzare le singoleposizioni: si evidenzia che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] viene valorizzato il disprezzoverso le prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, avendo egli commesso ifatti pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari e la proclività a delinquere,dimostrata dai precedenti penali per reati di mafia; si censura che la posizione diPompilio è stata equiparata a quella dei coindagati, pur essendo incensurato eavendo svolto nella vicenda un ruolo “ausiliario”.6. Deve essere, preliminarmente, evidenziato come la difesa degli indagati, con ilsecondo e terzo motivo di ricorso, deduca una pluralità di censure che, al di làdel formale richiamo alle violazioni di legge indicate nell’atto di impugnazione, sirisolvono nella prospettazione di tipici vizi motivazionali.6.1. Come emerge chiaramente dal contenuto dei motivi, le doglianze attengono,in realtà, all’asserita erroneità, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione resa dal giudice per le indagini preliminari in ordine alla ritenutasussistenza dell’aggravante del metodo mafioso e alla sussistenza dei gravi indizidi colpevolezza del reato di tentata estorsione nei confronti dell’indagatoPompilio, sicché esse risultano riconducibili all’art. 606, comma 1 primo, lett. e),cod. proc. pen. e, pertanto, non deducibili mediante il ricorso per saltum previstodall’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen.Né assume rilievo, in senso contrario, il riferimento contenuto nel motivo alla“mancanza di motivazione”, astrattamente idoneo a ricondurre l’impugnazionenell’alveo applicativo dell’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. Infatti, ilcontenuto sostanziale dell’atto deve prevalere sulla qualificazione formaleproposte, che investono le argomentazioni poste a fondamento delprovvedimento cautelare.Trova, dunque, applicazione il disposto dell’art. 311, comma secondo, cod. proc.pen., secondo il quale l’indagato e il difensore possono proporre direttamentericorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di misura cautelarepersonale esclusivamente per violazione di legge.Ne consegue che l’impugnazione proposta, in quanto contenente censure nondeducibili con il ricorso immediato per cassazione, deve essere riqualificata, aisensi dell’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., come richiesta di riesame.[OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, dare continuità all’orientamento, più volte affermatoda questa Corte in fattispecie analoghe, secondo cui il principio di conservazionedell’impugnazione, espresso dall’art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - inforza del quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dallaqualificazione ad essa attribuita dalla parte - trova applicazione anche nelprocedimento cautelare, in ragione della sua portata generale (Sez. 3,Ordinanza, n. 10232 del 25/02/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246350-01; Sez. 3,n. 9151 del 19/11/2015, Rv. 266456; Sez. 3, n. 9151 del 19/11/2015, M., Rv.266456-01; Sez. 5, n. 32391 dell’08/03/2018, Belleli, Rv. 273508-01; Sez. 1,Ordinanza n. 17588 del 28/02/2019, Olivieri, non massimata; Sez. 3, Ordinanzan. 10960 del 14/02/2019, D’Agnillo, non massimata).7. Il ricorso deve, pertanto, essere qualificato come istanza di riesame, conconseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Bari per l’ulteriore corso. P.Q.MQualificato il ricorso come istanza di riesame dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Bari per l'ulteriore corso.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]