CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 21003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28898– 201 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 35/B, pressoe nello studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 30, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n.404/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicatail 21/09/2017 R.G. n . 64 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 5 / 05 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.S.N. Preteso inquadramento nel ruolo professionale di dirigente amministrativo Differenze retributive R.G.N.28898/2017 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Brescia, adita con impugnazione principale dall’Agenzia Tutela della Salute –ATS - e con appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto parzialmente il ricorso ed aveva condannato l’Agenzia a corrispondere alla dirigente, a titolo di adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., la somma di € 39.048,80, quantificata assumendo a parametro la previsione dell’art. 64 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la dirigenza non medica del S.S.N., applicabile agli avvocati del ruolo professionale; 2. la Corte territoriale ha premesso, in punto di fatto, che la [OSCURATO:PERSONA], assunta alle dipendenze della Asl di Brescia con la qualifica di dirigente amministrativo, aveva ricoperto, dall’anno 2013, l’incarico di responsabile dell’unità operativa legale ed inoltre, a partire dal 2009, aveva assicurato la difesa dell’Agenzia anche nei giudizi inizialmente affidati ad avvocati del libero foro, avendo superato l’esame di abilitazione professionale e ottenuto l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati; 3. la ricorrente aveva, quindi, agito in giudizio per ottenere l’inquadramento nel ruolo professionale della dirigenza sanitaria quale avvocato e, comunque, i compensi previsti dall’art. 64 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 4. il giudice d’appello ha ritenuto infondata la domanda principale, respinta in primo grado e reiterata con l’appello incidentale, rilevando che l’Agenzia non aveva mai istituito nel proprio organigramma una posizione di dirigente tecnico avvocato ed aveva assegnato la direzione dell’unità operativa legale ad un dirigente dell’area amministrativa; 5. ha evidenziato al riguardo che l’organizzazione è riservata all’ente e, pertanto, non è consentito al giudice sostituirsi all’amministrazione quanto alle scelte di tipo organizzativo ed imporre l’istituzione di una posizione dirigenziale nonché la copertura della stessa mediante il ricorso alla mobilità interna; 6. ne ha desunto l’inapplicabilità alla fattispecie del richiamato art. 64 del CCNL 1996, che disciplina il trattamento economico spettante ai soli dirigenti avvocati del ruolo professionale, i quali, di conseguenza, non beneficiano del premio per la prestazione individuale; 7. ha aggiunto, inoltre, che poiché l’Agenzia non aveva mai costituito formalmente un Ufficio legale, affidato alla responsabilità di un dirigente avvocato, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure potuto rimanere iscrittanell’elenco speciale,in assenza dei requisiti previsti dall’art. 23 della legge n. 247/2012; 8. quanto alla domanda subordinata, la Corte distrettuale ha premesso che la gran parte delle attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] si riferiva a giudizi di opposizione ad ordinanze ingiunzione, nei quali l’amministrazione può essere rappresentata anche da un funzionario amministrativo, sicché la valutazione sull’adeguatezza della retribuzione corrisposta all’appellata andava limitata ai compensi inerenti alle cause nelle quali la rappresentanza tecnica può essere affidata unicamente ad avvocato iscritto all’albo ed andava, inoltre, espressa tenendo conto del fatto che l’originaria ricorrente aveva ricevuto, o comunque avrebbe dovuto ricevere, il premio per la prestazione individuale, che l’Agenzia si era impegnata a corrispondere proprio in ragione del risultato assicurato dal dirigente attraverso il patrocinio dell’ente; 9. esaminata la documentazione prodotta dall’appellante principale, il giudiced’appello ha ritenuto che le voci accessorie che l’azienda aveva corrisposto al dirigente amministrativo e quelle delle quali si era dichiarata debitrice erano di ammontare superiore agli importi che sarebbero stati liquidati per le cause contenziose, sicché ha ritenuto non condivisibili le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale , sia perché nella quantificazione aveva considerato l’intero contenzioso trattato, ivi incluso quello nel quale la difesa poteva essere assicurata da funzionario amministrativo, sia in quanto aveva applicato nella misura minima l’abbattimento previsto dalla lettera d) dell’art.64 CCNL 1996, senza considerare che le aziende sanitarie della zona, che avevano adottato i relativi regolamenti attuativi, avevano previsto percentuali ben maggiori per il ristoro delle spese gravanti sulle aziende stesse;10. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quindici motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Azienda di Tutela della Salute di Brescia; 11. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., eccepisce la nullità della sentenza d’appello per violazione del giudicato interno formatosi sul capo della pronuncia del Tribunale che aveva accertato lo svolgimento di attività corrispondente a quella propria del ruolo professionale della dirigenza sanitaria, a far tempo dall’assunzione del primo mandato alle liti successivo all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di Brescia; la ricorrente sostiene che in appello l’Agenzia aveva impugnato solo il capo della sentenza inerente al pagamento delle differenze retributive, facendo valere argomenti (inquadramento formale, adeguatezza della retribuzione percepita, interpretazione dell’art. 64 del CCNL 1996, mancata adozione del provvedimento attuativo, presunta nullità del contratto di lavoro parasubordinato) che non ponevano in discussione l’accertamento sopra indicato; 2. la seconda critica, ricondotta al vizio di cui al n. 5 dell’art.360 cod. proc. civ., addebita alla Corte territoriale l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per non avere considerato l’avvenuta istituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], disposta con la modifica del [OSCURATO:PERSONA] del 29 ottobre 2008, e la successiva trasformazione in [OSCURATO:PERSONA] attuata, sempre in sede di modifica del P.O.A., con delibera del 13 gennaio 2013; la ricorrente assume la decisività della circostanza in parola, trascurata dalla Corte territoriale, perché dall’istituzione di un’autonoma struttura addetta alla trattazione delle questioni legali in senso stretto e proprio discendeva il suo diritto ad ottenere il corrispondente inquadramento nell’area professionale;3. il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 63 del CCNL 1998/2001 per la dirigenza non medica del S.S.N., in relazione all’art. 1362 cod. civ. ed all’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione degli artt. 1 e 3 del d.P.R. n. 761/1979; la ricorrente richiama la disciplina contrattuale che consente la mobilità fra i ruoli amministrativo, professionale e tecnico e la subordina unicamente al possesso del titolo di studio e delle abilitazioni di legge e aggiunge che ha errato il giudice d’appello nel ritenere necessario il superamento di un concorso bandito per lo specifico ruolo professionale perché, al contrario, dal complesso delle disposizioni normative e contrattuali richiamate nella rubrica del motivo, lo status di avvocato dell’ente non deve necessariamente sussistere sin dalla costituzione del rapporto di impiego pubblico, ma può intervenire anche successivamente in virtù del principio di effettività delle funzioni, a semplice domanda della parte, purché quest’ultima possegga i requisiti di legge; 4. con la quarta critica, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art.360 cod. proc. civ., è dedotta la violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., dell’art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502/1992; sulla premessa che il giudice ordinario ha il potere di adottare nei confronti delle amministrazioni pubbliche tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che ha errato la Corte distrettuale nell’affermare che non è consentito in sede giudiziale sindacare le scelte di carattere organizzativo, tanto più che nella fattispecie veniva in rilievo, non un provvedimento amministrativo, bensì l’atto aziendale, che ha natura privatistica; 5. con il quinto motivo è censurato, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 17 della legge n. 247/2012 il capo della sentenza che ha ritenuto necessari per l’iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo professionale l’avvenuta costituzione di un ufficio legale e l’inquadramento del dipendente nel ruolo professionale;la ricorrente, oltre ad evidenziare che l’accertamento sulla sussistenza dei requisiti soggettivi è rimesso al competente [OSCURATO:PERSONA], deduce che la legge professionale richiede solo che il dipendente pubblico sia addetto all’ufficio legale in posizione di indipendenza e di autonomia e sia assegnato in via stabile ed esclusiva alla trattazione degli affari legali dell’ente di appartenenza, condizioniqueste ricorrenti nella fattispecie ed attestate, al momento dell ’ iscrizione , dalla stessa ATS di Brescia; 6. la sesta critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la violazione degli artt. 19 e 65 della legge n. 247/2012 per avere erroneamente affermato, ignorando la disciplina transitoria dettata dalla legge sopra indicata, che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto rimanere iscritta nell’elenco speciale a seguito dell’entrata in vigore della legge di riordino della professione forense; 7. con il settimo motivo è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3,4 e 7 del R.d.l. n. 1578/1933 e degli artt. 2,14 e 23 della legge n. 247/2012; la ricorrente evidenzia che l’avvocato dell’ente pubblico, sulla base delle disposizioni richiamate in rubrica, è abilitato all’attività di patrocinio in giudizio per tutte le cause e gli affari dell’ente e, pertanto, ha errato il giudice d’appello nell’operare una differenziazione fra i giudizi neiquali la difesa poteva essere assunta solo da professionista iscritto all’albo e quelli in cui l’amministrazione si sarebbe potuta costituire anche a mezzo di funzionario; 8. l’ottava censura denuncia la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 64 del CCNL 1996 e, sulla premessa che nella fattispecie non si discute di mansioni superiori, ma della natura dell’incarico dirigenziale ai fini dell’applicazione della conseguente disciplina contrattuale, critica, sotto altro profilo, l’operata distinzione fra le cause patrocinate e ribadisce che l’art. 64 del CCNL doveva essere applicato all’intero contenzioso curato dalla ricorrente; 9. la violazione dell’art. 64 del CCNL 1996 è denunciata anche con il nono motivo,con il quale si sostiene che ha errato la Corte d’appello nel limitare l’applicazione diretta della disciplina contrattuale ai soli dirigenti formalmente inquadrati nel profilo professionale di avvocato,perché la volontà delle parti collettive non poteva che essere quella di riconoscere i compensi in ragione dell’attività di fatto esercitata ed a prescindere dal ruolo di appartenenza; 10. con il decimo motivo la sentenza impugnata è criticata per avere violato l’art. 2697 cod. civ. nell’affermare che sarebbe stato onere dell’originaria ricorrente dimostrare l’inadeguatezza della retribuzione ricevuta; si sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta unicamente a provare di avere svolto l’attività professionale, ottenendo la condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite, mentre era onere dell’ente dimostrare di avere compiutamente adempiuto l’obbligazione, versando al dirigente quanto allo stesso spettante; 11. l’undicesima critica addebita alla Corte territoriale di avere omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, per non avere considerato che in entrambi i gradi del giudizio era stato specificamente dedotto dalla ricorrente di avere percepito solo la retribuzione di risultato e l’indennità di posizione, non il premio per la qualità della prestazione individuale, unica voce incompatibile con il compenso previsto dall’art. 64 del più volte citato CCNL 1996; 12. il dodicesimo motivo denuncia la violazione degli artt. 61, 62, 63 e 64 del CCNL 1996 per la dirigenza non medica del S.S.N. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui, erroneamente, ha ritenuto satisfattiva l’avvenuta corresponsione del trattamento accessorio previsto per il dirigente amministrativo; sostiene la ricorrente che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che sia unico il fondo disciplinato dall’art. 61 che, al contrario, prevede due distinti fondi finalizzati a remunerare, rispettivamente, la retribuzione di risultato e il premio per la qualità della prestazione individuale; aggiunge che solo quest’ultima non è cumulabile con i compensi previsti dall’art. 64, sicché la retribuzione di risultato non poteva in alcun modo essere apprezzata per escludere la fondatezza della domanda proposta; 13. la tredicesima critica, formulata ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art.115 cod. proc. civ.,in quanto non poteva la Corte d’appello ricercare autonomamente, mediante consultazione delle pagine interneted in violazione del principio disp ositivo, elementi di prova; 14. la nullità della sentenza impugnata è eccepita, per altro profilo, anche con il quattordicesimo motivo, con il quale è denunciata l’omessa pronuncia sul motivo d’appello attraverso il quale era stata reiterata la domanda volta ad ottenere la condanna dell’Agenzia al pagamento delle somme riscosse in epoca successiva al deposito del ricorso ed era statadedotta l’ammissibilità di una sentenzadi condanna condiziona ta ; 15. infine con il quindicesimo motivo, subordinato al riget to delle altre censure, si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui, implicitamente, ha rigettato anche la domanda proposta ex art. 2041 cod. civ., sebbene ricorressero le condizioni per l’accoglimento, giacché l’Agenzia si era avvalsa dell’opera professionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dedicato tempo ed energie all’espletamento dell’attività difensiva; 16. il primo motivoè manifestamente infondato; sono suscettibili di giudicato interno solo i capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall’impugnazione, perché basati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, sicché il giudicato non può essere opposto in relazione ad affermazioni che costituiscono solo la premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto di gravame (Cass.n. 18713/2016); 16.1. è stato precisato anche che sono privi della necessaria autonomia i meri passaggi motivazionali (Cass. n. 24358/2018) e che « la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017) sulla base dei richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, si deve escludere che si fosse formato giudicato interno sulla riconducibilità al profilo professionale di [OSCURATO:PERSONA] dell’intera attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], giudicato impedito dall’impugnazione della condannaal pagamento delle differenze retributive; la Corte territoriale, pertanto, ben poteva ritenere infondata la pretesa, ancora sub iudice, anche per ragioni diverse da quelle fatte valere dall’appellante, atteso che costituisce ius receptum il principio secondo cui «non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatumil giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia, appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione» (Cass. n. 34027/2022); 17. il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, ha esaminato il fatto storico e dato atto dell’istituzione dell’[OSCURATO:PERSONA] (pag. 5 della motivazione), ritenendola, però, non sufficiente a fondare il diritto al diverso inquadramento, in quanto il piano organizzativo non aveva previsto che la direzione dell’Unitàin parolafosse affidata ad un dirigente avvocato; 17.1. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specificaattinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio ( cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007); 18. sono infondati il terzo ed il quarto motivo, da trattare unitariamente perché censurano entrambi il capo della sentenza che ha escluso il diritto all’inquadramento nel ruolo professionale,valorizzando l’atto organizzativo aziendale che non aveva istituito la posizione di dirigente avvocato; 18.1. la distinzione fra i ruoli della dirigenza del [OSCURATO:PERSONA] ha origini risalenti nel tempo,perché già il d.P.R. n. 761/1979 (art. 1), per quel che in questa sede rileva, aveva inserito, da un lato, nel ruolo professionale avvocati, procuratori legali, ingegneri, architetti, geologi, dall’altro in quello amministrativo «gli operatori che svolgono funzioni amministrative» ( art. 4); 18.2. della distinzione ha, poi, tenuto conto il d.P.R. n. 483/1997, tuttora vigente ed espressamente richiamato dall’art. 15, comma 7 del d.lgs. n. 502/1992 (nonché ricompreso, per il suo carattere settoriale, nella clausola di salvezza dettata dall’art. 70, comma 13, del d.lgs. n. 165/2001), che prevede una specifica disciplina per l’accesso ai diversi ruoli della dirigenza sanitaria e differenzia, quanto ai requisiti di ammissione, il dirigente avvocato ( art. 58) dal dirigente amministrativo ( art. 70); 18.3. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva che, all’esito della privatizzazione dell’impiego pubblico, sin dal primo contratto sottoscritto il 5 dicembre 1996, ha differenziato, nell’ambito della qualifica unica di dirigente, il ruolo professionale, il ruolo tecnico e quello amministrativo, individuando i profili che a ciascuno di essi devon o essere ricondotti (art. 2, comma 2, del CCNL 5.12.1996 per la dirigenza non medica del S.S.N.); 18.4. la diversità dei ruoli è stata presupposta anche dall’art. 63, comma 4, del CCNL 8 giugno 2000, che la ricorrente invoca, secondo cui «l’azienda può consentire, a domanda, la mobilità del dirigente tra i ruoli amministrativo, professionale e tecnico purché il richiedente sia in possesso del requisito di laurea richiesto per l’accesso dall’esterno o altro equipollente secondo le vigenti disposizioni nonché delle abilitazioni di legge, ove previste»; 18.5. dai citati riferimenti normativi e contrattuali emerge l’infondatezza dei motivi di ricorso nella parte in cui assumono, da un latoed in via generale, che non è necessario un apposito concorso perla copertura del posto di dirigente avvocato e, dall’altro, che la ricorrente vantava un diritto soggettivo ad essere inquadrata nel ruolo diverso da quello di appartenenza; 18.6. anticipando quanto si dirà di seguito sulla necessità della specifica istituzione della posizione dirigenziale, va detto che l’instaurazione del rapporto presuppone, nella normalità, che il concorso venga bandito per lo specifico ruolo previsto nella dotazione organica dell’ente e che i partecipanti alla procedura concorsuale siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge che, per il ruolo professionale di avvocato, prescrive, oltre al titolo,anche «l’iscrizione all’ordine professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenzadel bando» ( art. 58 lett.d del d.P.R. n. 483/1997); 18.7. in via di eccezione rispetto a detta regola ed a quella dettata dall’art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ( secondo cui « nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali ….si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all’atto dell’inquadramento nella qualifica di dirigente…») le parti collettive con il citato art. 63 del CCNL 8.6.2000 hanno consentitola mobilità fra i diversi ruoli della dirigenza sanitaria, subordinandola al possesso dei requisiti previsti per ciascun ruolo dalla legge, ma nel far ciò hanno rimesso ogni determinazione al riguardo alle Aziende interessate, come è reso evidente dal tenore letterale della disposizione,che esclude ogni doverosità e si esprime in termini permissivi, non impositivi (…l’azienda può consentire…); al dirigente, quindi, la clausola contrattuale non riconosce un diritto soggettivo potestativo al mutamento del ruolo, perché la domanda ha solo una funzione sollecitatoria dell’esercizio del potere discrezionale, che l’ente può, non deve, esercitare qualora la mobilità fra i ruoli sia funzionale alle esigenze di efficienza e di buon andamento dell’amministrazione e sempre che risultino rispettate le condizioni tutte alle quali la normativa generale sul rapporto alle dipendenze delle P.A. e quella specifica dettata dal d.lgs. n. 502/1992 subordina no l’instaurazione del rapporto ed il successivo conferimento dell’incarico dirigenziale; 18.8. fra dette condizioni vi è quella, imprescindibile, della previa istituzione della posizione dirigenziale e della sua vacanza, perché gli atti di gestione dei rapporti devono conformarsi a quelli di organizzazione degli uffici, da adottare, in generale, nel rispetto dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e, per le Aziende sanitarie locali, dell’art. 3 del d.lgs. n. 502/1992; 18.9. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale solo in presenza di un’espressa qualificazione in tal senso contenuta negli atti di macro organizzazione adottati dall’amministrazione pubblica, perché in tutte le versioni succedutesi nel tempo, il d.lgs. n. 29/1993, prima, e successivamente il d.lgs. n. 165/2001 hanno riservato alle amministrazioni il potere di definire le linee fondamentali degli uffici, di individuare quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, di determinare la dotazione organica; 18.10. si è, quindi, ritenuto, sia con riferimento all’organizzazione statale che in relazione agli enti pubblici non economici,che ove manchi l’istituzione dell’ufficio dirigenziale il giudice non può sostituirsi all’amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l’attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell’ufficio che viene in rilievo (cfr. Cass. n. 33401/2019; Cass.23874/2018; Cass. 350/2018; Cass. n. 10320/ 2017 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 18.11 in ambito sanitario, poi, dove assumono rilievo, pur a fronte di un ruolo unico della dirigenza, i profili professionali e la diversa qualificazione delle posizioni dirigenziali e degli incarichi, è affermazione costante della giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui, aisensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bis e 15 ter del detto decreto, l'atto aziendale, che regola l'organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale,costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell'incarico dirigenziale e per l'attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell'incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni( cfr. fra le tante Cass. n. 91/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 18.12. dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale nell’escludere che la [OSCURATO:PERSONA], assunta come dirigente del ruolo amministrativo e preposta ad un ufficio la cui direzione era stata riservata a quest’ultimo ruolo, potesse fondatamente rivendicare il diritto ad essere inquadrata nel ruolo professionale, mai istituito dall’Azienda; 19. l’infondatezza del terzo e del quarto motivo è assorbente e determina l’inammissibilità della quinta e della sesta censura, atteso che l’eventuale fondatezza delle critiche mosse alla sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che non sussistessero i requisiti necessari per l’iscrizione della [OSCURATO:PERSONA] all’elenco speciale annesso all’albo professionale, in nessun caso potrebbe comportare l’accoglimento della domanda, una volta esclusa in radice la possibilità del diverso inquadramento rivendicato; 19.1. infatti è ius receptuml’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento dellasentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr. fra le più recenti Cass.n. 15399/2018);20. quanto alla domanda, egualmente respinta dalla Corte territoriale, volta ad ottenere il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per i dirigenti del ruolo professionale, va detto subito che è infondato il nono motivo di ricorso, concernente l’interpretazione dell’art. 64 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la disposizione contrattuale è applicabile esclusivamente ai dirigenti avvocati del ruolo professionale e non può essere estesa, come vorrebbe la ricorrente,ai dirigenti amministrativi, seppure incaricati della difesa dell’ente, evenienza, questa, resa possibile dalle norme processuali che consentono , per determinate tipologie di cause, all’amministrazione pubblica di costituirsi in giudizio per mezzo di funzionari; le parti collettive hanno previsto il diritto ai compensi di natura professionale previsti dal R.d. 27 novembre 1933 n. 1578 (comma 1) in favore dei soli dirigenti avvocati e detta limitazione è stata ribadita nel comma successivo dell’art. 64 lì dove si afferma, da un lato, che l’obbligo di predisporre le misure organizzative necessarie ai fini dell’attribuzione dei compensi grava solo sugli enti che abbiano «alle loro dipendenze Dirigenti legali appartenenti al ruolo professionale», dall’altro si rimarca che « gli onorari spettano esclusivamente ai Dirigenti appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali»; 21. correttamente, pertanto, il giudice d’appello, esclusa l’applicabilità diretta alla fattispecie del richiamato art. 64, ne ha tratto quale conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA], dirigente amministrativo, avrebbe potuto pretendere un trattamento retributivo ulteriore rispetto a quello percepito, rispondente alle previsioni della contrattazione collettiva per il ruolo di inquadramento, solo allegando e dimostrando l’insufficienzadi quest’ultimo, da valutare unicamente in relazione alle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle esigibili per il ruolo di appartenenza; 21.1. il settimo e l’ottavo motivo, che censurano la sentenza gravata per avere operato una differenziazione fra i diversi giudizi nei quali la difesa era stata assunta dalla ricorrente, non colgono pienamente la ratio decidendidella pronuncia e sono, pertanto, inammissibili per le ragioni già indicate al punto 17.1.; 21.2. è solo per il dirigente avvocato, infatti, che la disposizione contrattuale, di diretta applicazione, non consente distinzione fra i diversi giudizi, distinzione che, invece, va operata nel caso di un dirigente amministrativo che assuma di avere svolto prestazioni diverse rispetto a quelle ricomprese nel ruolo di appartenenza, perché, per quanto si è già detto sulla possibilità che l’amministrazione stia in giudizio per mezzo di un funzionario, la prestazione aggiuntiva, in relazione alla quale va espresso il giudizio di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione, resta limitata ai giudizi nei quali la difesa poteva essere assicurata unicamente da un avvocato iscritto all’albo o all’elenco speciale; 22. parimenti corretta è la sentenza impugnata nella parte in cui rileva che la contrattazione collettiva, nel riconoscere al dirigente avvocato i compensi previsti dal citato art. 64, esclude, in ragione di detto riconoscimento, che il dirigente possa percepire anche il premio per la prestazione individuale; 22.1. l’affermazione è coerente con il principio di diritto enunciato da questa Corte (cfr. Cass. n. 12332/2018 e Cass. n. 6553/2019) e dalla stessa il giudice d’appello ha preso le mosse per poi giungere ad escludere, sulla base della documentazione in atti, che il trattamento accessorio complessivamente riconosciuto in favore del dirigente amministrativo fosse inadeguato rispetto alla qualità e quantità della prestazione resa, che era stata espletata «in orario di lavoro e quindi comunque retribuita con lo stipendio del dirigente amministrativo» (pag. 11 della motivazione); 22.2. il giudice d’appello ha anche accertato che «il risultato per il quale era previsto il conseguimento dell’ulteriore premio da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato proprio individuato nel patrocinio dell’ente nelle cause» e che «le somme corrisposte, pur comprendendo due voci, sono di gran lunga superiori a quanto spettante, di talché non possono residuare pronunce ex art. 36 della Costituzione»( pag. 12 della motivazione) ; 22.3. erroneamente la ricorrente, con il decimo motivo, denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e sostiene che era onere del datore di lavoro, non del dirigente, di dimostrare l’adeguatezza del trattamento retributivo corrisposto; questa Corte ha già affermato (cfr. fra le tante Cass. n. 11064/2023; Cass. n. 1967/2023; Cass. 32553/2022), ed il principio deve essere qui ribadito, che nel giudizio di legittimità la violazione dell’art. 2697 cod. civ. può assumere rilievo,ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,solo qualora il giudice, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sulla regola residuale espressa dal brocardoactore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti, l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto; diverso è il caso che si verifica allorquando il giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa perché in detta ipotesi la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito; 22.4. nel caso di specie il giudice del merito non si è limitato ad affermare che l’insufficienza della retribuzione doveva essere allegata e provata dall’originaria ricorrente, ma è anche pervenuto ad escludere, all’esito della valutazione delle risultanzeistruttorie, che il trattamento retributivo corrisposto, sulla base del riconosciuto inquadramento nel ruolo di dirigente amministrativo, non fosse proporzionato alla qualità e quantità della prestazione, sicché non vi è spazio per una denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., di violazione dell’art. 2697 cod. civ.; 23. l’undicesimo e il dodicesimo motivo presentano profili comuni di inammissibilità perché, da un lato, non colgono pienamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e dall’altro sono nella sostanza volti a sollecitare una rivalutazione delle risultanze di causa, non consentita nel giudizio di cassazione; la Corte distrettuale non ha affermato, come sostiene la ricorrente, che la retribuzione di risultato resta assorbita dalla liquidazione delle competenze spettanti al dirigente avvocato ex art. 64 del CCNL 2000 ed ha chiaramente limitato il divieto di cumulo al premio per la prestazione individuale (pag. 11 e 13 della motivazione) che, sempre secondo la Corte territoriale, l’azienda aveva corrisposto o comunque si era impegnata a liquidare, ribadendo detto impegno anche in sede giudiziale; ha, poi, ritenutoche detto trattamento accessorio, al quale la ricorrente avrebbe dovuto rinunciare in caso di applicazione del richiamato art. 64, compensasse le somme pretese per le cause contenziose ( pag. 13 della motivazione ove si legge: …tali voci accessorie risultano superiori alle somme che sarebbero state a lei liquidate per le sole cause contenziose ( 1/5 del totale), se avesse dovuto rinunciare anche solo alla quota corrispondente al premio per la prestazione individuale per il corrispondente periodo); rispetto a detta ratio decidendi , sufficiente a sorreggere la decisione ed implicante un accertamento di fatto, non colgono nel segno le censure inerenti al mancato pagamento del premio individuale (perché il giudice del merito ha valorizzato non l’erogazione effettiva bensì la spettanza della voce del trattamento accessorio che l’Azienda si era impegnata a corrispondere), alla retribuzione di risultato (che è stata esclusa dal divieto di cumulo), alle modalità di costituzione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento accessorio, atteso che il riferimento ad un unico fondo, seppure erroneo, non ha avuto alcuna incidenza sul giudizio finale espresso dal giudice d’appello;i motivi sono, dunque, inammissibili per le ragioni già indicata al punto 17.1.; 24. parimenti inammissibile è il tredicesimo motivo,con il quale si censura un’affermazione fatta solo ad abundantiam dalla Corte distrettuale che, lo si ripete, ha fondato il giudizio sulla comparazione fra l’importo preteso (decurtato degli importi relativi alle prestazioni rese per giudizi nei quali la difesa poteva essere assicurata anche dal funzionario amministrativo) e quanto liquidato (o comunque riconosciuto come dovuto) a titolo di premio individuale; nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione va valutato in relazione a ciascun motivo di ricorso e deve essere escluso ogniqualvolta non si sia in presenza di una ratio decidendi della pronuncia, sufficiente a sorreggere la decisione, bensì di un’affermazione fatta ad abundantiam(cfr. fra le tante Cass. n. 18429/2022 e Cass. n. 8755/2018), che si ravvisa qualora, come nella fattispecie, l’ argoment o spes o nella sentenza impugnata faccia solo da contorno alla ragione della decisione e si ponga in stretta correlazione con quest’ultima, rispetto alla quale svolge un ruolo rafforzativo non necessario, perché la prima giustificherebbe da sola la pronuncia adottata; 25. non si ravvisa il vizio di omessa pronuncia denunciato nel quattordicesimo motivo,perché il giudice d’appello ha ritenuto assorbenti, rispetto ad ogni altra considerazione, l’inapplicabilità dell’art. 64 CCNL 2000 ed il mancato riscontro della pretesa insufficienza del trattamento retributivo riservato alla [OSCURATO:PERSONA] dall’Azienda; questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che «il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio diomessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamenteomesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto» ( Cass.n. 12652/2020); 26. infine manifestamente infondato è il quindicesimo motivo giacché l’azione residuale prevista dall’art. 2041 cod. civ. presuppone la sussistenza del requisito del depauperamento, ossia la dimostrazione che il convenuto non ha alcun titolo per giovarsi di quanto corrisponde alla perdita patrimoniale, subita dall'istante senza la propria volontà e senza un'adeguata esplicita causa giuridica(cfr. fra le tante Cass. n. 6827/2021); nella specie è assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione, l’accertamento dell’avvenuta corresponsione di un trattamento retributivo proporzionato, ex art. 36 Cost., alla qualità e quantità della prestazione, il che esclude alla radice sia il depauperamento, sia l’arricchimento illecito della P.A.; 27. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo; 28. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo