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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 07327/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del disconoscimento della ipotesi lieve, del tutto correttamente giustificato, considerando l'elevato numero di dosi ricavabili (198) dallo stupefacente inviato in modo occulto al figlio detenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deltk, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iltricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del disconoscimento della ipotesi lieve, del tutto correttamente giustificato, considerando l'elevato numero di dosi ricavabili (198) dallo stupefacente inviato in modo occulto al figlio detenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deltk, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iltricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026
Sentenza Cassazione n. 07327/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris