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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18411/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni della parte ricorrente che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catania, con la sentenza resa in data 11 Febbraio 2020, era chiamata a rideterminare la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luisa in ragione dell'annullamento operato dal giudice di legittimità della pronuncia della Corte di Appello in relazione ad una delle contestazioni originariamente ad essa ascritte (capo F, traffico illecito di sostanze stupefacenti pesanti) e conseguentemente a rimodulare gli aumenti per la continuazione con i reati satellite, ferma restando la pena base per il reato più grave (art.74 Dpr 309/90anni dieci di reclusione) e le diminuzioni in ragione delle attenuanti riconosciute.

2. Il giudice del rinvio riteneva di operare l'aumento previo scorporo dalla pena, che era stata cumulativamente determinata dal giudice di primo grado in relazione ai reati satellite di cui ai capo F) ed E), nella misura complessiva di due mesi di reclusione, della quota parte riferibile al capo F).

A tale proposito riconosceva che la ipotesi di cui al capo F) era più grave, in quanto concerneva il traffico di sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I e III, mentre il capo G) atteneva al traffico di droghe leggere, di talchè andava eliminata una quota significativamente più elevata dell'aumento apportato per la continuazione, che veniva limitato a giorni venti di reclusione, così che la pena complessiva era rideterminata in anni quattro mesi otto giorni venti di reclusione.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Luisa deducendo violazione di legge in relazione all'art.81 cod.pen. per mancanza ed illogicità della motivazione sul punto degli aumenti apportati a titolo di continuazione, laddove la valutazione del giudice di rinvio era intervenuta sulla base di criteri di ragionevolezza mentre il divario della forchetta sanzionatoria tra le ipotesi rispettivamente contemplate dall'art.73 comma 1 e c&na 4 Dpr 309/90 (superiore al triplo) giustificava un aumento a titolo di continuazione molto più contenuto.

La difesa della parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 computo degli aumenti apportati a titolo di continuazione risulta essere stato formulato dal giudice del rinvio sulla base di criteri assolutamente adeguati e congrui, del tutto proporzionati alla pena base ed assolutamente contenuti rispetto alla misura della pena base (anni dieci di reclusione per il delitto di cui all'art.74 dPR 309/90) e proporzionalmente corretta con riferimento all'aumento complessivamente determinato dal giudice di merito in relazione ai capi F) e G) della rubrica.

2. In termini generali va ribadito che in relazione alla misura della pena, anche con riferimento agli aumenti da apportare a titolo di continuazione, l'obbligo motivazionale è assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20 Marzo 2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, sez.2, n.36104 del 27 Aprile 2017, Mastro e altro, rv. 271243; sez.2, n. , [OSCURATO:PERSONA], Rv.276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

3. Sotto diverso profilo il giudice del rinvio risulta essersi allineato al pronunciamento del giudice di legittimità che aveva rinviato alla Corte di Appello di Catania ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'annullamento della sentenza del giudice di appello limitatamente ad uno dei reati (capo F della rubrica) in relazione ai quali era stato determinato un complessivo aumento a titolo di continuazione.

Invero il giudice del rinvio ha provveduto a scomputare dall'aumento complessivamente apportato a titolo di continuazione sulla pena base la quota parte afferente al reato per cui è intervenuto annullamento ed ha limitato l'aumento per la continuazione alla parte residua. 3.1 Quanto poi alla correttezza della valutazione discrezionale in punto di determinazione dell'aumento da apportare, il giudice del rinvio ha operato nel rispetto dei principi sopra enucleati, apportando un aumento (venti giorni di reclusione), di valore percentuale minimo rispetto alla pena base (anni dieci di reclusione sottoposta a due diminuzioni di un terzo per effetto delle circostanze attenuanti riconosciute) e di valore di per sé 12,2) modesto ed ha anche ettpiette criteri di riduzione percentuale assolutamente congrui in relazione all'aumento complessivamente apportato dai giudici di merito prima della pronuncia del giudice di legittimità (mesi due di reclusione), fornendo adeguata contezza del fatto che il reato residuo posto in rapporto di continuazione (traffico illegale di droghe leggere) è punito con pena più mite rispetto a quello per cui è intervenuto annullamento (traffico di droghe pesanti) e pertanto scomputando una quota parte doppia rispetto alla quota residua, sulla base di una valutazione che, del tutto coerente ai principi sopra richiamati, non si presta ad essere sindacata dal giudice di legittimità. 3.2 Né appare accoglibile la prospettazione della parte ricorrente la quale denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stato seguito un criterio di simmetria aritmetica nell'operazione di scomputo della pena complessivamente apportata a titolo di continuazione in ragione del diverso atteggiarsi delle forchette edittali dei due reati originariamente uniti in continuazione, atteso che la valutazione rimessa al giudice non può prescindere da un giudizio di congruità e di adeguatezza dei singoli aumenti di pena di per sé considerati e di proporzionalità rispetto alla pena base fissata per il reato riconosciuto più grave, criteri che risultano ampiamente rispettati nel caso in esame.

Invero il giudice del rinvio non era tenuto al rispetto della proporzionalità aritmetica dei limiti edittali fissati per ciascun reato riconosciuto in continuazione atteso che, una volta sciolto il vincolo per uno dei reati (nella specie per intervenuta assoluzione), non era neppure vincolato ad uniformarsi alla pena applicata per il medesimo reato nei precedenti gradi di giudizio, essendo sufficiente che l'aumento complessivamente apportato non fosse superiore a quello in precedenza apportato (sez.U, n.16208 del 27 Marzo 2014, P. Rv.258653; sez.2, n.50949 del 10 Ottobre 2017, PG in proc.Bivol ed altri, Rv.271376). 3.3 Nella specie peraltro la Corte di Appello di Catania non solo ha ridotto in modo significativo il trattamento sanzionatorio derivante dal vincolo della continuazione, ma lo ha fatto in assenza di alcun condizionamento quantitativo per ciascun reato satellite, atteso che la pena apportata per la continuazione era stata determinata nei precedenti gradi di giudizio in misura globale (due mesi di reclusione), ed ha provveduto a ridurla nella misura di due terzi (mesi uno giorni dieci di reclusione) sulla base di valutazione improntata a criteri di assoluta logicità e di contenimento sanzionatorio (da ultimo sez.2, n.6043 del 16 Dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282628).

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. lette le conclusioni della parte ricorrente che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Catania, con la sentenza resa in data 11 Febbraio 2020, era chiamata a rideterminare la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luisa in ragione dell'annullamento operato dal giudice di legittimità della pronuncia della Corte di Appello in relazione ad una delle contestazioni originariamente ad essa ascritte (capo F, traffico illecito di sostanze stupefacenti pesanti) e conseguentemente a rimodulare gli aumenti per la continuazione con i reati satellite, ferma restando la pena base per il reato più grave (art.74 Dpr 309/90anni dieci di reclusione) e le diminuzioni in ragione delle attenuanti riconosciute. 2. Il giudice del rinvio riteneva di operare l'aumento previo scorporo dalla pena, che era stata cumulativamente determinata dal giudice di primo grado in relazione ai reati satellite di cui ai capo F) ed E), nella misura complessiva di due mesi di reclusione, della quota parte riferibile al capo F). A tale proposito riconosceva che la ipotesi di cui al capo F) era più grave, in quanto concerneva il traffico di sostanze stupefacenti appartenenti alle tabelle I e III, mentre il capo G) atteneva al traffico di droghe leggere, di talchè andava eliminata una quota significativamente più elevata dell'aumento apportato per la continuazione, che veniva limitato a giorni venti di reclusione, così che la pena complessiva era rideterminata in anni quattro mesi otto giorni venti di reclusione. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Luisa deducendo violazione di legge in relazione all'art.81 cod.pen. per mancanza ed illogicità della motivazione sul punto degli aumenti apportati a titolo di continuazione, laddove la valutazione del giudice di rinvio era intervenuta sulla base di criteri di ragionevolezza mentre il divario della forchetta sanzionatoria tra le ipotesi rispettivamente contemplate dall'art.73 comma 1 e c&na 4 Dpr 309/90 (superiore al triplo) giustificava un aumento a titolo di continuazione molto più contenuto. La difesa della parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 computo degli aumenti apportati a titolo di continuazione risulta essere stato formulato dal giudice del rinvio sulla base di criteri assolutamente adeguati e congrui, del tutto proporzionati alla pena base ed assolutamente contenuti rispetto alla misura della pena base (anni dieci di reclusione per il delitto di cui all'art.74 dPR 309/90) e proporzionalmente corretta con riferimento all'aumento complessivamente determinato dal giudice di merito in relazione ai capi F) e G) della rubrica. 2. In termini generali va ribadito che in relazione alla misura della pena, anche con riferimento agli aumenti da apportare a titolo di continuazione, l'obbligo motivazionale è assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294 del 20 Marzo 2013, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, sez.2, n.36104 del 27 Aprile 2017, Mastro e altro, rv. 271243; sez.2, n. , [OSCURATO:PERSONA], Rv.276288), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). 3. Sotto diverso profilo il giudice del rinvio risulta essersi allineato al pronunciamento del giudice di legittimità che aveva rinviato alla Corte di Appello di Catania ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'annullamento della sentenza del giudice di appello limitatamente ad uno dei reati (capo F della rubrica) in relazione ai quali era stato determinato un complessivo aumento a titolo di continuazione. Invero il giudice del rinvio ha provveduto a scomputare dall'aumento complessivamente apportato a titolo di continuazione sulla pena base la quota parte afferente al reato per cui è intervenuto annullamento ed ha limitato l'aumento per la continuazione alla parte residua. 3.1 Quanto poi alla correttezza della valutazione discrezionale in punto di determinazione dell'aumento da apportare, il giudice del rinvio ha operato nel rispetto dei principi sopra enucleati, apportando un aumento (venti giorni di reclusione), di valore percentuale minimo rispetto alla pena base (anni dieci di reclusione sottoposta a due diminuzioni di un terzo per effetto delle circostanze attenuanti riconosciute) e di valore di per sé 12,2) modesto ed ha anche ettpiette criteri di riduzione percentuale assolutamente congrui in relazione all'aumento complessivamente apportato dai giudici di merito prima della pronuncia del giudice di legittimità (mesi due di reclusione), fornendo adeguata contezza del fatto che il reato residuo posto in rapporto di continuazione (traffico illegale di droghe leggere) è punito con pena più mite rispetto a quello per cui è intervenuto annullamento (traffico di droghe pesanti) e pertanto scomputando una quota parte doppia rispetto alla quota residua, sulla base di una valutazione che, del tutto coerente ai principi sopra richiamati, non si presta ad essere sindacata dal giudice di legittimità. 3.2 Né appare accoglibile la prospettazione della parte ricorrente la quale denuncia violazione di legge e vizio motivazionale per non essere stato seguito un criterio di simmetria aritmetica nell'operazione di scomputo della pena complessivamente apportata a titolo di continuazione in ragione del diverso atteggiarsi delle forchette edittali dei due reati originariamente uniti in continuazione, atteso che la valutazione rimessa al giudice non può prescindere da un giudizio di congruità e di adeguatezza dei singoli aumenti di pena di per sé considerati e di proporzionalità rispetto alla pena base fissata per il reato riconosciuto più grave, criteri che risultano ampiamente rispettati nel caso in esame. Invero il giudice del rinvio non era tenuto al rispetto della proporzionalità aritmetica dei limiti edittali fissati per ciascun reato riconosciuto in continuazione atteso che, una volta sciolto il vincolo per uno dei reati (nella specie per intervenuta assoluzione), non era neppure vincolato ad uniformarsi alla pena applicata per il medesimo reato nei precedenti gradi di giudizio, essendo sufficiente che l'aumento complessivamente apportato non fosse superiore a quello in precedenza apportato (sez.U, n.16208 del 27 Marzo 2014, P. Rv.258653; sez.2, n.50949 del 10 Ottobre 2017, PG in proc.Bivol ed altri, Rv.271376). 3.3 Nella specie peraltro la Corte di Appello di Catania non solo ha ridotto in modo significativo il trattamento sanzionatorio derivante dal vincolo della continuazione, ma lo ha fatto in assenza di alcun condizionamento quantitativo per ciascun reato satellite, atteso che la pena apportata per la continuazione era stata determinata nei precedenti gradi di giudizio in misura globale (due mesi di reclusione), ed ha provveduto a ridurla nella misura di due terzi (mesi uno giorni dieci di reclusione) sulla base di valutazione improntata a criteri di assoluta logicità e di contenimento sanzionatorio (da ultimo sez.2, n.6043 del 16 Dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.282628). 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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