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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 32609/2025

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la seguente ORDINANZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla segnalazione della cancelleria di questa Corte relativa alla sentenza n. 29661/25 del 08/04/2025, nel procedimento n. 4558/25 Registro Generale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. In data 8 aprile 2025 questa Corte ha emesso la sentenza n.29661-25, di rigetto del ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024 del Tribunale della Libertà di Catanzaro, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA];

2. Nel ruolo di udienza, per mero errore materiale, le generalità della ricorrente sono state indicate in "[OSCURATO:PERSONA]", invece che, in quelle, corrette, di "[OSCURATO:PERSONA]".

La cancelleria ha segnalato la necessità di procedere a correzione dell'errore materiale, con l'indicazione delle corrette generalità.

3. L'istanza merita accoglimento e il dispositivo della sentenza va corretto come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso NRG 4558/2025, Ric. [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto [OSCURATO:PERSONA], deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

Così deciso in Roma, 17 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla segnalazione della cancelleria di questa Corte relativa alla sentenza n. 29661/25 del 08/04/2025, nel procedimento n. 4558/25 Registro Generale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. In data 8 aprile 2025 questa Corte ha emesso la sentenza n.29661-25, di rigetto del ricorso proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024 del Tribunale della Libertà di Catanzaro, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; 2. Nel ruolo di udienza, per mero errore materiale, le generalità della ricorrente sono state indicate in "[OSCURATO:PERSONA]", invece che, in quelle, corrette, di "[OSCURATO:PERSONA]". La cancelleria ha segnalato la necessità di procedere a correzione dell'errore materiale, con l'indicazione delle corrette generalità. 3. L'istanza merita accoglimento e il dispositivo della sentenza va corretto come da dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza relativo al ricorso NRG 4558/2025, Ric. [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, ove è scritto [OSCURATO:PERSONA], deve leggersi "[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma, 17 sette
Sentenza Cassazione n. 32609/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris