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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47390/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] C/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 14 luglio 2020 che ha ordinato alla anzidetta Casa circondariale di permettere al detenuto [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto degli stessi beni permesso ai detenuti in regime ordinario.

Non vi erano ragioni valide per ritenere che si dovesse diversificare gli acquisti al modello 72, per le due categorie di soggetti e che alla luce della sentenza nr. 186 del 2018, emessa dalla Corte costituzionale la differenziazione creasse una disparità di trattamento per la parte relativa ai soggetti in regime ordinario, che fruivano di un trattamento di maggiore favore, rispetto ai ristretti che non potevano acquistare quei cibi al sopravitto.

Né si era offerta una spiegazione convincente sulla diversità di trattamento nell'acquisto di cibi per i detenuti di cui all'alt 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza in data 25 febbraio 2021, confermava il ragionamento del primo giudice e, respinto il reclamo presentato dall'Amministrazione penitenziaria, escludeva che potesse valere un argomentare finalizzato ad evitare che si creassero situazioni di potere all'interno della struttura, attraverso una accumulazione di prodotti alimentari o l'acquisto di alimenti pregiati, ipotesi già esclusa dal sistema.

Esaminava, dunque, il Tribunale di sorveglianza anzidetto la tipologia di beni di cui era stato richiesto l'acquisto ed evidenziava come il detenuto avesse indicato una serie di beni non compresi nell'elenco acquistabile da parte dei ristretti in regime speciale e nessuno tra quelli indicati (foglio 3 del provvedimento impugnato) poteva essere ritenuto bene pregiato e non avrebbe potuto determinare un incremento dello spessore criminale che li acquistava.

2. Ricorre per cassazione il D.A.P., anche per conto della [OSCURATO:PERSONA] con il ministero dell'Avvocatura dello Stato e deduce quanto segue.

Si duole innanzitutto dell'autorizzazione data dal Magistrato di sorveglianza ( disapplicati tutti gli Ani di servizio contrari, ad acquistare tutti i generi alimentari inclusi nel modello di cui all'art 72 vigente per i detenuti comuni.

Pur alla luce della sentenza della Corte costituzionale (sentenza nr. 186/2018) che aveva fatto cadere il divieto di cottura di cibi per i detenuti in regime cd. speciale di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, restava, comunque, nella discrezionalità dell'amministrazione una possibile differenziazione tra cibi acquisibili dall'una e dall'altra categoria (cioè, detenuti comuni e detenuti in regime differenziato).

Deduce, dunque, la violazione di legge e l'illogicità della motivazione.

Lo scopo della differenziazione si è spiegato è quello di evitare che, all'interno dell'istituto si manifestino situazioni di potere attraverso l'acquisto di beni da parte dei soggetti ristretti in regime differenziato, che siano più facoltosi. 2:2.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Con il motivo si critica l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, in sostanza, sull'indifferenza dell'equiparazione.

In essa si censura la possibilità che attraverso l'acquisto di beni in sopravitto si possa permettere al detenuto in regime differenziato di consolidare all'interno della struttura posizioni di potere.

Costoro, infatti, hanno un potere di acquisto essendogli permessa una spesa di 500 euro al mese a fronte dei 900 che possono spendere i detenuti comuni.

Anche la possibilità di spesa anzidetta avrebbe potuto avere un'incidenza sulla posizione individuale e sul consolidarsi di eventuali ruoli di potere all'interno della struttura.

2.3. Infine si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione.

Per i barattoli in lega, vetro e metallo, invero, esisterebbero esigenze legate alla sicurezza che non permettono l'acquisto dei prodotti stessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione è manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile.

1.1. Ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti».

Tale rimedio consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996), e di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva in contrasto con diritti soggettivi anche a causa della irragionevolezza, sproporzione e incongruità delle scelte dell'Amministrazione, fermo restando che il controllo giurisdizionale deve rimanere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo e non potendo sconfinare sul piano del merito.

Il presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è, costituito dall'esistenza, pertanto, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva JL- che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto».

Con riferimento al caso in esame, che involge questioni in materia di cottura dei cibi ed acquisto di generi alimentari, per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., può affermarsi che tale posizione soggettiva è, in via astratta, configurabile, non solo perché si tratta di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla salute, ma, anche, nella prospettiva che eventuali irragionevoli differenziazioni sul piano trattamentale del regime ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto alla disciplina ordinaria, si risolvono in un supplemento di ingiustificata afflittività, non in linea con la necessaria finalità rieducativa della pena (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996). [OSCURATO:PERSONA] ritiene importante ribadire che l'art. 41-bis Ord. pen. configura testualmente il contenuto del regime differenziato in termini di "sospensione", totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

La norma giustifica espressamente tale eccezionale sospensione, e le restrizioni che ne derivano, con la motivata «necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza».

L'istituto è strettamente funzionale «al conseguimento del fine suddetto», con la conseguenza, pertanto, che, laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, il trattamento ordinario dovrebbe riespandersi.

In merito alla conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto al quadro costituzionale, numerosi sono stati gli interventi della Corte costituzionale.

Tendenzialmente si tratta valutazioni tese a impedire collegamenti con il mondo esterno deviante (in questi termini, Corte cost., sent. n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997, n. 122 del 2017; ord. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998).

La sospensione delle regole ordinarie mira a evitare che gli esponenti dell'organizzazione, in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (così, Corte cost., sent. n. n. 97 del 2020, 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 143 del 2013).

Quanto ai limiti cui soggiace l'applicazione del regime differenziato, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in base all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le richiamate esigenze di ordine e sicurezza.

Correlativamente, ha affermato non potersi disporre misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a quelle concrete esigenze, poiché si tratterebbe in tal caso di misure palesemente incongrue o inidonee rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al circuito differenziato.

Se ciò accade, non solo le misure in questione non risponderebbero più al fine in vista del quale la legge consente siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, «divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale» (sentenza n. 351 del 1996).

In conformità con la giurisprudenza costituzionale, questa Corte ha rimarcato che la funzione del regime differenziato consiste nel contenimento della pericolosità dell'imputato o del condannato, in grado di proiettarsi, nonostante la carcerazione in atto, all'esterno dell'istituto, mediante l'adozione di prescrizioni volte a rescindere i collegamenti tra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali e tra essi e i componenti delle associazioni che si trovano in libertà (tra le altre, in motivazione, Sez.1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 2781880; Sez .1, n. 35242 del 6/11/2020, Amantea, 280316).

È perciò evidente, come, appunto, puntualizzato re.A/ccie, tA da questa Corte, che l'art. 41-bis Ord. pen . i, " • - • • • - "regime detentivo speciale" 0i12- (ulta regolato dalla legge con previsioni operanti su un doppio livello.

Un primo livello, per così dire "generale", caratterizzato dalla regola della proporzionalità, in virtù della quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie agli scopi di prevenzione cui la misura è finalizzata.

Il secondo livello di regole, invece, indica e precisa i contenuti del regime.

In definitiva, dunque, non sono giustificabili regole che delineano un regime carcerario "più duro" rispetto a quello ordinario, se sganciate dalle ragioni e finalità indicate dal legislatore, che costituiscono, appunto, al tempo stesso il fondamento ed il limite della legittimità di tale regime.

Il giudice di sorveglianza, pertanto, chiamato a pronunciarsi in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. sulla legittimità di determinate restrizioni derivanti dal regime 41-bis Ord. pen., è tenuto a verificare la congruità delle censurate limitazioni sulla base del principio costituzionale, secondo cui «nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (così, Corte cost., sent. n. 143 del 2013), che nel caso specifico è, appunto, rappresentato dal mantenimento dell'efficacia preventiva del regime speciale.

In sostanza, il giudice di sorveglianza è chiamato a valutare in quale misura la singola restrizione ai diritti soggettivi dei detenuto in regime speciale incida in termini di accrescimento della tutela e delle garanzie di «difesa sociale e sicurezza pubblica» (in questi termini, Corte cost., n. 97 del 2020).

Ciò posto, con specifico riferimento alle questioni in esame, è, pertanto, importante che il giudice accerti e dia motivatamente conto se la particolare disciplina in tema di acquisto dei generi alimentari, prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, risponda alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e •corretto in punto di diritto, quanto al rigetto del reclamo proposto dall'Amministrazione.

In merito alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto e all'esclusione di una serie di prodotti, analiticamente esaminati e indicati ha spiegato, con una motivazione specifica, oltre che adeguata, che nessuno di essi potesse essere considerato bene pregiato e tale da giustificare l'esclusione in questione.

Del resto, non si trattava di beni che avrebbero consolidato posizioni di potere o di supremazia all'interno della struttura carceraria, con conseguente rispetto della finalità della misura di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354.

Il giudice di merito, infatti, ha osservato che l'argomentazione svolta dall'Amministrazione circa la finalità - perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status di potere, da parte dei detenuti più facoltosi, non sia affatto fondata ma, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole.

In particolare, il Tribunale ha precisato che il detenuto è allocato in cella singola, e al massimo può scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità, e, pertanto, sono da escludere eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall'Amministrazione, anche perché gli alimenti contemplati al sopravvitto- in genere non sono prodotti di lusso, né particolarmente costosi.

I principi costituzionali -affermati in occasione della pronuncia di illegittimità dell'art. 41-bis Ord. pen., nella parte in cui vieta la possibilità di cuocere i cibi, ritenendoli riferibili anche al caso in esame, laddove affermano che si tratta di «una limitazione non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena [...] incongrua ed inutile, configurandosi come ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotata di valenza meramente ed ulteriormente afflittiva»- convalidano l'impostazione seguita dal Tribunale di sorveglianza.In realtà, come già precisato da questa Corte, la possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Mazzei; Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino).

Ed ancora, come la stessa amministrazione ricorrente ha evidenziato, i detenuti al regime 41-bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi.

Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in una irragionevole condizione di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr.

Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018). 1.3 Né potrebbe indurre una conclusione diversa un riferimento ad esigenze di sicurezza legate alla prevenzione di un uso improprio di determinati materiali di confezionamento o imballaggio di alcuni prodotti, per questa ragione esclusi dalla lista.

L'argomento sarebbe, invero, da ritenere estraneo alle speciali finalità perseguite dall'art. 41-bis Ord. pen., riguardando più propriamente la sicurezza interna da presidiare in ogni sezione in modo rigoroso e imparziale con l'applicazione delle ordinarie regole di trattamento intramurario, come, a titolo esemplificativo, utilizzando l'istituto di cui all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario.

Fermo restando che, ove si segnalassero specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero, comunque, essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] C/[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 14 luglio 2020 che ha ordinato alla anzidetta Casa circondariale di permettere al detenuto [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto degli stessi beni permesso ai detenuti in regime ordinario. Non vi erano ragioni valide per ritenere che si dovesse diversificare gli acquisti al modello 72, per le due categorie di soggetti e che alla luce della sentenza nr. 186 del 2018, emessa dalla Corte costituzionale la differenziazione creasse una disparità di trattamento per la parte relativa ai soggetti in regime ordinario, che fruivano di un trattamento di maggiore favore, rispetto ai ristretti che non potevano acquistare quei cibi al sopravitto. Né si era offerta una spiegazione convincente sulla diversità di trattamento nell'acquisto di cibi per i detenuti di cui all'alt 41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza in data 25 febbraio 2021, confermava il ragionamento del primo giudice e, respinto il reclamo presentato dall'Amministrazione penitenziaria, escludeva che potesse valere un argomentare finalizzato ad evitare che si creassero situazioni di potere all'interno della struttura, attraverso una accumulazione di prodotti alimentari o l'acquisto di alimenti pregiati, ipotesi già esclusa dal sistema. Esaminava, dunque, il Tribunale di sorveglianza anzidetto la tipologia di beni di cui era stato richiesto l'acquisto ed evidenziava come il detenuto avesse indicato una serie di beni non compresi nell'elenco acquistabile da parte dei ristretti in regime speciale e nessuno tra quelli indicati (foglio 3 del provvedimento impugnato) poteva essere ritenuto bene pregiato e non avrebbe potuto determinare un incremento dello spessore criminale che li acquistava. 2. Ricorre per cassazione il D.A.P., anche per conto della [OSCURATO:PERSONA] con il ministero dell'Avvocatura dello Stato e deduce quanto segue. Si duole innanzitutto dell'autorizzazione data dal Magistrato di sorveglianza ( disapplicati tutti gli Ani di servizio contrari, ad acquistare tutti i generi alimentari inclusi nel modello di cui all'art 72 vigente per i detenuti comuni. Pur alla luce della sentenza della Corte costituzionale (sentenza nr. 186/2018) che aveva fatto cadere il divieto di cottura di cibi per i detenuti in regime cd. speciale di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, restava, comunque, nella discrezionalità dell'amministrazione una possibile differenziazione tra cibi acquisibili dall'una e dall'altra categoria (cioè, detenuti comuni e detenuti in regime differenziato). Deduce, dunque, la violazione di legge e l'illogicità della motivazione. Lo scopo della differenziazione si è spiegato è quello di evitare che, all'interno dell'istituto si manifestino situazioni di potere attraverso l'acquisto di beni da parte dei soggetti ristretti in regime differenziato, che siano più facoltosi. 2:2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Con il motivo si critica l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, in sostanza, sull'indifferenza dell'equiparazione. In essa si censura la possibilità che attraverso l'acquisto di beni in sopravitto si possa permettere al detenuto in regime differenziato di consolidare all'interno della struttura posizioni di potere. Costoro, infatti, hanno un potere di acquisto essendogli permessa una spesa di 500 euro al mese a fronte dei 900 che possono spendere i detenuti comuni. Anche la possibilità di spesa anzidetta avrebbe potuto avere un'incidenza sulla posizione individuale e sul consolidarsi di eventuali ruoli di potere all'interno della struttura. 2.3. Infine si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione. Per i barattoli in lega, vetro e metallo, invero, esisterebbero esigenze legate alla sicurezza che non permettono l'acquisto dei prodotti stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è manifestamente infondata e deve essere dichiarata inammissibile. 1.1. Ai sensi degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., l'ordinamento prevede un rimedio giurisdizionale che consente la tutela davanti al magistrato di sorveglianza in caso di inosservanza, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti». Tale rimedio consente al soggetto ristretto di ottenere un intervento di tipo preventivo-inibitorio, con possibilità di esecuzione coattiva (tra le altre, Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996), e di essere sottratto in modo tempestivo ad una condizione detentiva in contrasto con diritti soggettivi anche a causa della irragionevolezza, sproporzione e incongruità delle scelte dell'Amministrazione, fermo restando che il controllo giurisdizionale deve rimanere circoscritto al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo e non potendo sconfinare sul piano del merito. Il presupposto essenziale per l'attivazione del reclamo de quo è, costituito dall'esistenza, pertanto, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva JL- che l'art. 69 Ord. pen. qualifica come «diritto». Con riferimento al caso in esame, che involge questioni in materia di cottura dei cibi ed acquisto di generi alimentari, per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., può affermarsi che tale posizione soggettiva è, in via astratta, configurabile, non solo perché si tratta di profili che sono direttamente pertinenti al diritto di alimentarsi che, come tali, hanno immediata incidenza anche sul diritto alla salute, ma, anche, nella prospettiva che eventuali irragionevoli differenziazioni sul piano trattamentale del regime ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto alla disciplina ordinaria, si risolvono in un supplemento di ingiustificata afflittività, non in linea con la necessaria finalità rieducativa della pena (in questi termini, Corte cost., sent. n. 186 del 2018; n. 149 del 2018; 351 del 1996). [OSCURATO:PERSONA] ritiene importante ribadire che l'art. 41-bis Ord. pen. configura testualmente il contenuto del regime differenziato in termini di "sospensione", totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La norma giustifica espressamente tale eccezionale sospensione, e le restrizioni che ne derivano, con la motivata «necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza». L'istituto è strettamente funzionale «al conseguimento del fine suddetto», con la conseguenza, pertanto, che, laddove l'intervento non scaturisca dalla necessità di perseguire e consolidare suddette finalità preventive, il trattamento ordinario dovrebbe riespandersi. In merito alla conciliabilità del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. rispetto al quadro costituzionale, numerosi sono stati gli interventi della Corte costituzionale. Tendenzialmente si tratta valutazioni tese a impedire collegamenti con il mondo esterno deviante (in questi termini, Corte cost., sent. n. 97 del 2020, n. 186 del 2018, n. 376 del 1997, n. 122 del 2017; ord. n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998). La sospensione delle regole ordinarie mira a evitare che gli esponenti dell'organizzazione, in stato di detenzione, sfruttando l'ordinaria disciplina trattamentale, possano continuare a impartire direttive agli affiliati in stato di libertà e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa (così, Corte cost., sent. n. n. 97 del 2020, 186 del 2018, n. 122 del 2017 e n. 143 del 2013). Quanto ai limiti cui soggiace l'applicazione del regime differenziato, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, in base all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., è possibile sospendere solo l'applicazione di regole e istituti dell'ordinamento penitenziario che risultino in concreto contrasto con le richiamate esigenze di ordine e sicurezza. Correlativamente, ha affermato non potersi disporre misure che, a causa del loro contenuto, non siano riconducibili a quelle concrete esigenze, poiché si tratterebbe in tal caso di misure palesemente incongrue o inidonee rispetto alle finalità del provvedimento che assegna il detenuto al circuito differenziato. Se ciò accade, non solo le misure in questione non risponderebbero più al fine in vista del quale la legge consente siano adottate, ma acquisterebbero un significato diverso, «divenendo ingiustificate deroghe all'ordinario regime carcerario, con una portata puramente afflittiva non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale» (sentenza n. 351 del 1996). In conformità con la giurisprudenza costituzionale, questa Corte ha rimarcato che la funzione del regime differenziato consiste nel contenimento della pericolosità dell'imputato o del condannato, in grado di proiettarsi, nonostante la carcerazione in atto, all'esterno dell'istituto, mediante l'adozione di prescrizioni volte a rescindere i collegamenti tra detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali e tra essi e i componenti delle associazioni che si trovano in libertà (tra le altre, in motivazione, Sez.1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Amato, Rv. 2781880; Sez .1, n. 35242 del 6/11/2020, Amantea, 280316). È perciò evidente, come, appunto, puntualizzato re.A/ccie, tA da questa Corte, che l'art. 41-bis Ord. pen . i, " • - • • • - "regime detentivo speciale" 0i12- (ulta regolato dalla legge con previsioni operanti su un doppio livello. Un primo livello, per così dire "generale", caratterizzato dalla regola della proporzionalità, in virtù della quale sono ammesse solo restrizioni al regime ordinario che siano necessarie agli scopi di prevenzione cui la misura è finalizzata. Il secondo livello di regole, invece, indica e precisa i contenuti del regime. In definitiva, dunque, non sono giustificabili regole che delineano un regime carcerario "più duro" rispetto a quello ordinario, se sganciate dalle ragioni e finalità indicate dal legislatore, che costituiscono, appunto, al tempo stesso il fondamento ed il limite della legittimità di tale regime. Il giudice di sorveglianza, pertanto, chiamato a pronunciarsi in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. sulla legittimità di determinate restrizioni derivanti dal regime 41-bis Ord. pen., è tenuto a verificare la congruità delle censurate limitazioni sulla base del principio costituzionale, secondo cui «nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango» (così, Corte cost., sent. n. 143 del 2013), che nel caso specifico è, appunto, rappresentato dal mantenimento dell'efficacia preventiva del regime speciale. In sostanza, il giudice di sorveglianza è chiamato a valutare in quale misura la singola restrizione ai diritti soggettivi dei detenuto in regime speciale incida in termini di accrescimento della tutela e delle garanzie di «difesa sociale e sicurezza pubblica» (in questi termini, Corte cost., n. 97 del 2020). Ciò posto, con specifico riferimento alle questioni in esame, è, pertanto, importante che il giudice accerti e dia motivatamente conto se la particolare disciplina in tema di acquisto dei generi alimentari, prevista per i detenuti sottoposti al regime speciale ex art. 41-bis, risponda alle finalità e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza sopra indicati. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato in modo adeguato e •corretto in punto di diritto, quanto al rigetto del reclamo proposto dall'Amministrazione. In merito alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravitto e all'esclusione di una serie di prodotti, analiticamente esaminati e indicati ha spiegato, con una motivazione specifica, oltre che adeguata, che nessuno di essi potesse essere considerato bene pregiato e tale da giustificare l'esclusione in questione. Del resto, non si trattava di beni che avrebbero consolidato posizioni di potere o di supremazia all'interno della struttura carceraria, con conseguente rispetto della finalità della misura di cui all'art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Il giudice di merito, infatti, ha osservato che l'argomentazione svolta dall'Amministrazione circa la finalità - perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari - di prevenzione del rischio che all'interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status di potere, da parte dei detenuti più facoltosi, non sia affatto fondata ma, al contrario, appaia inutile e immotivatamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole. In particolare, il Tribunale ha precisato che il detenuto è allocato in cella singola, e al massimo può scambiare i prodotti alimentari acquistati con i componenti del proprio gruppo di socialità, e, pertanto, sono da escludere eventuali manifestazioni di supremazia o carisma criminale paventate dall'Amministrazione, anche perché gli alimenti contemplati al sopravvitto- in genere non sono prodotti di lusso, né particolarmente costosi. I principi costituzionali -affermati in occasione della pronuncia di illegittimità dell'art. 41-bis Ord. pen., nella parte in cui vieta la possibilità di cuocere i cibi, ritenendoli riferibili anche al caso in esame, laddove affermano che si tratta di «una limitazione non contemplata per i detenuti comuni, contraria al senso di umanità della pena [...] incongrua ed inutile, configurandosi come ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotata di valenza meramente ed ulteriormente afflittiva»- convalidano l'impostazione seguita dal Tribunale di sorveglianza.In realtà, come già precisato da questa Corte, la possibilità di acquisire beni di lusso è esclusa, in via generale, per tutti i detenuti, indipendentemente dal regime penitenziario cui sono sottoposti, considerato che il modello 72 che elenca i generi acquistabili al sopravvitto non include beni alimentari di pregio; inoltre, per quanto concerne il profilo quantitativo, la normativa vigente prevede comunque delle limitazioni volte a scongiurare proprio la possibilità di anomale acquisizioni di beni (in questo senso infatti, sono le regole stabilite dall'art. 14, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) (tra le altre, Sez. 1, n. 26274 del 21/04/2021, Mazzei; Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, Polverino). Ed ancora, come la stessa amministrazione ricorrente ha evidenziato, i detenuti al regime 41-bis Ord. pen. hanno un potere di spesa sensibilmente più limitato rispetto ai detenuti "comuni", tale appunto da prevenire il rischio di esibizione di potere sugli altri reclusi. Ne consegue, come correttamente sottolineato dal provvedimento impugnato, che la previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in una irragionevole condizione di afflittività, che la Corte costituzionale ha più volte censurato, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un'ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018). 1.3 Né potrebbe indurre una conclusione diversa un riferimento ad esigenze di sicurezza legate alla prevenzione di un uso improprio di determinati materiali di confezionamento o imballaggio di alcuni prodotti, per questa ragione esclusi dalla lista. L'argomento sarebbe, invero, da ritenere estraneo alle speciali finalità perseguite dall'art. 41-bis Ord. pen., riguardando più propriamente la sicurezza interna da presidiare in ogni sezione in modo rigoroso e imparziale con l'applicazione delle ordinarie regole di trattamento intramurario, come, a titolo esemplificativo, utilizzando l'istituto di cui all'art. 14-bis Ord. pen., diretto al contenimento di forme di pericolosità violenta che possano verificarsi nel contesto carcerario. Fermo restando che, ove si segnalassero specifiche esigenze di cautela, esse potrebbero, comunque, essere soddisfatte attraverso l'adozione di misure individuali, senza la necessità di ricorrere a soluzioni organizzati
Sentenza Cassazione n. 47390/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris