Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30726/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4197-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C.; - intimata - avverso la sentenza n. 4370/18/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO Ritenuto che: La CTR della Lombardia con sentenza nr 4370/2018 accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C . avverso la pronuncia della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito di C 67.024,00 sulla base di un'analisi della movimentazione bancaria.

Rilevava che il provvedimento impugnato doveva ritenersi viziato per difetto del contraddittorio endoprocedimentale imposto dal fatto che l'avviso riguardava anche l'Iva.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica la contribuente.

DIRITTO Considerato che: Si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art 12 delle legge 212/2000 con riferimento all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Si lamenta che la CTR avrebbe trascurato il fatto che l'Ufficio,dopo aver operato una prima fase di raccolta di informazioni attraverso indagini finanziarie aveva coinvolto il contribuente per ottenere ulteriori informazioni dando a questi nello stesso tempo la possibilità di manifestare utilmente il proprio punto di vista.

Si sostiene che l'Ufficio si era avvalso delle più ampie facoltà previste per l'adempimento dei propri compiti ex art 32 comma I del D.P.R. 600/1973 invitando fra le altre cose il contribuente a trasmettere atti e documenti ,invito che è stato raccolto da quest'ultimo che a più riprese aveva prodotto varia documentazione come lo stesso dà atto nel proprio ricorso.

Si osserva che sotto il profilo fattuale la fase precontenziosa sia era articolata in un contraddittorio puntuale e prolungato pur effettuandosi una verifica a tavolino.Si lamenta che la decisione sarebbe censurabile nella parte in cui alla richiesta di documenti e alla conseguente analisi degli stessi in contraddittorio con il contribuente non aveva riconosciuto valenza di contradditorio preventivo e nella misura in cui ha omesso di verificare le prove offerte dall'appellante e la loro idoneità a superare la prova di resistenza e quindi ad escludere la pretestuosità dell'eccezione.

Il motivo è fondato.

Giova premettere che secondo i principi fissati da questa Corte a sezioni unite in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito - cfr. Cass.

S.U. n. 24823/2015 2021 nr 10337)..

Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che la prova di resistenza ai fini del contraddittorio endoprocedimentale si ha solo se il contribuente indichi in concreto quali siano quelle ragioni specifiche che avrebbe potuto far valere nella fase del contraddittorio che assume omessa e che, se prese in considerazione in quella sede, avrebbero potuto escludere l'emissione dell'atto o ne avrebbero determinato un contenuto diverso, più favorevole alla contribuente cfr. Cass. n. 12832/2018.; Cass 2021 nr 9219 Ora, non vi è traccia alcuna della verifica anzidetta da parte del giudice di appello, sicchè la censura proposta dalla ricorrente deve per l'effetto ritenersi fondata nei limiti sopra esposti essendo la statuizioni impugnata errata in diritto laddove ha ritenuto sussistente la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata va cassata alla CTR della Lombardia,in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4197-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C.; - intimata - avverso la sentenza n. 4370/18/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Ritenuto che: La CTR della Lombardia con sentenza nr 4370/2018 accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C . avverso la pronuncia della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito di C 67.024,00 sulla base di un'analisi della movimentazione bancaria. Rilevava che il provvedimento impugnato doveva ritenersi viziato per difetto del contraddittorio endoprocedimentale imposto dal fatto che l'avviso riguardava anche l'Iva. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica la contribuente. DIRITTO Considerato che: Si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art 12 delle legge 212/2000 con riferimento all'ad 360 primo comma nr 3 c.p.c. Si lamenta che la CTR avrebbe trascurato il fatto che l'Ufficio,dopo aver operato una prima fase di raccolta di informazioni attraverso indagini finanziarie aveva coinvolto il contribuente per ottenere ulteriori informazioni dando a questi nello stesso tempo la possibilità di manifestare utilmente il proprio punto di vista. Si sostiene che l'Ufficio si era avvalso delle più ampie facoltà previste per l'adempimento dei propri compiti ex art 32 comma I del D.P.R. 600/1973 invitando fra le altre cose il contribuente a trasmettere atti e documenti ,invito che è stato raccolto da quest'ultimo che a più riprese aveva prodotto varia documentazione come lo stesso dà atto nel proprio ricorso. Si osserva che sotto il profilo fattuale la fase precontenziosa sia era articolata in un contraddittorio puntuale e prolungato pur effettuandosi una verifica a tavolino.Si lamenta che la decisione sarebbe censurabile nella parte in cui alla richiesta di documenti e alla conseguente analisi degli stessi in contraddittorio con il contribuente non aveva riconosciuto valenza di contradditorio preventivo e nella misura in cui ha omesso di verificare le prove offerte dall'appellante e la loro idoneità a superare la prova di resistenza e quindi ad escludere la pretestuosità dell'eccezione. Il motivo è fondato. Giova premettere che secondo i principi fissati da questa Corte a sezioni unite in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito - cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 2021 nr 10337).. Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che la prova di resistenza ai fini del contraddittorio endoprocedimentale si ha solo se il contribuente indichi in concreto quali siano quelle ragioni specifiche che avrebbe potuto far valere nella fase del contraddittorio che assume omessa e che, se prese in considerazione in quella sede, avrebbero potuto escludere l'emissione dell'atto o ne avrebbero determinato un contenuto diverso, più favorevole alla contribuente cfr. Cass. n. 12832/2018.; Cass 2021 nr 9219 Ora, non vi è traccia alcuna della verifica anzidetta da parte del giudice di appello, sicchè la censura proposta dalla ricorrente deve per l'effetto ritenersi fondata nei limiti sopra esposti essendo la statuizioni impugnata errata in diritto laddove ha ritenuto sussistente la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale.Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata va cassata alla CTR della Lombardia,in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le s
Sentenza Cassazione n. 30726/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris