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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12940/2026

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ELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SABRINAPASSAFIUME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché ilfatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di Ischia che, nel giudizio ordinario, ha dichiarato non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per la particolare tenuità del fatto a lui contestato di violenza privata,condannandolo al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsiseparatamente.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero deldifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che formula un motivo unico, enunciato neilimiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Al ricorrente è contestato di avere costretto le persone offese, nonché ospiti occasionalidelle stesse, con violenza e minaccia consistita nel pronunciare frasi del tipo “questa è unaproprietà privata se non levi subito il furgone chiamo i carabinieri”, a non parcheggiare nel vialecondominiale comune, in uso anche all’imputato.2.2.

Deduce che, con l’atto di appello, aveva contestato la configurabilità del reato diviolenza privata continuata, per l’ assenza della minaccia di un male ingiusto (tale non essendol’intimazione a non parcheggiare l’auto nel viale comune con l’avvertimento che, in casocontrario, sarebbero stati chiamati i Carabinieri o la Guardia di Finanza) e della inidoneità dellaasserita minaccia a coartare la libertà di autodeterminazione delle persone offese o di terzi,poiché nel periodo in contestazione gli ospiti occasionali (e anche le stesse parti civili) avevanocontinuato a parcheggiare l’auto nel viale comune, come evidenziato dalle risultanze istruttorie,puntualmente richiamate nell’atto d’impugnazione.3.

Ha depositato memoria il difensore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che,anche a confutazione delle conclusioni del P.G., ha sottolineato che “la minaccia di chiamare leAutorità, peraltro effettuata con la veemenza e aggressività riferite dai testi, poteva senz'altroindurre -come in effetti ha indotto in più di un'occasione- gli ospiti occasionali della sig.raRegine, ovviamente ignari del regime giuridico del viale e di ciò che potevano o non potevanofare, ad andar via e non parcheggiare”, concludendo per il rigetto del ricorso, con condannadell’imputato al pagamento delle spese del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.

E', infatti, fondato il profilo di criticità della sentenza impugnata, segnalato dalla difesadell'imputato, concernente la ritenuta configurabilità della minaccia nelle condotte accertate insede di merito.2.1.

L'elemento oggettivo del reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. è costituito dauna violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare odomettere una condotta determinata.2.2.

E' opportuno richiamare quanto hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte conriferimento alla nozione di "minaccia" (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera,§ 13.3-4-5).2.2.1.

Con tale arresto, le Sezioni Unite hanno analizzato la condotta di "minaccia" nelnostro ordinamento per definirne i contorni, così da porre un argine a interpretazioni troppoestensive e per non rischiare di eludere il principio di tipicità, posto che, nel codice penale,manca una norma che offra una definizione legale del concetto di minaccia.

L'attenzione dellaSuprema Corte era in particolare rivolta a quella forma di minaccia presente nel codice penalesotto forma di minaccia-mezzo: essa, detta anche "minaccia condizionante", si caratterizza perl'offesa recata oltre che alla integrità psichica (tipica della minaccia-fine, riscontrabile nellafattispecie di cui all'art. 612 cod. pen.) anche e soprattutto alla libertà di autodeterminazionedel destinatario, la cui volontà è coartata dalla intimidazione.

Questa ultima variante di minacciaassume rilievo nel settore penale quale tipica modalità della condotta comune a diverse figuredi reato (ad es., violenza privata, estorsione, violenza sessuale e concussione) e, nel settorecivile, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto e dei negozi giuridici ingenere.2.2.2.

L'essenza della minaccia-mezzo, secondo le Sezioni Unite, può essere ricavata dallanorma incriminatrice della minaccia-fine (art. 612 cod. pen.) e risiede nella prospettazione adaltri di "un ingiusto danno", che è nel dominio dell'agente realizzare.

Il danno oggetto dellaminaccia, per essere ingiusto in senso giuridico, secondo le Sezioni Unite, deve essere contraius, vale a dire contrario alla norma giuridica e lesivo di un interesse personale o patrimonialedella vittima riconosciuto dall'ordinamento.

Si è precisato, altresì, che il parametro, sulla basedel quale deve valutarsi l'ingiustizia del danno, deve essere oggettivo e che il danno ingiustopuò concretamente assumere varie forme: perdita di un bene legittimamente acquisito;mancata acquisizione di un bene a cui si ha diritto; omessa adozione di un provvedimentovincolato favorevole; ingiusta lesione di un interesse legittimo.2.2.3.

Il concetto giuridico di minaccia, pertanto, deve essere circoscritto all'annuncio daparte dell'agente di un male o danno ingiusto, vale a dire di un sopruso, di un illecito che abbiaidoneità ad incutere timore, paura in chi lo percepisce, sì da pregiudicarne l'integrità delbenessere psichico e la libertà di autodeterminazione.2.2.4.

La minaccia non necessariamente deve concretizzarsi in espressioni esplicite ebrutali, ma potrà essere anche implicita, velata, allusiva, più blanda ed assumere finanche laforma del consiglio, dell'esortazione, della metafora, purché tali comportamenti evidenzino, inmodo chiaro, una carica intimidatoria analoga alla minaccia esplicita, vi sia, cioè, una"esteriorizzazione" della minaccia, pur implicita o sintomatica, come forma di condotta positiva.L'autore della minaccia condizionante deve, in ogni caso, prospettare alla vittima un'alternativasecca: sottomettersi alla volontà del minacciante o subire il male ingiusto indicato, il che realizzala coercizione.2.3.

Fatte queste premesse, va rilevato che, nel caso in esame, la difesa appellante avevacontestato la valutazione del primo giudice, il quale aveva ritenuto integrato il reato di violenzaprivata continuata, in assenza della minaccia di un male ingiusto, tale non potendo considerarsil’intimazione a non parcheggiare l’auto nel viale comune rivolta dall’imputato alle parti civili ea suoi ospiti occasionali, con l’avvertimento che, in caso contrario, sarebbero stati chiamati iCarabinieri o la Guardia di Finanza, altresì segnalando la inidoneità della asserita minaccia acoartare la libertà di autodeterminazione delle persone offese o di terzi, poiché nel periodo incontestazione gli ospiti occasionali (e anche le stesse parti civili) avevano continuato aparcheggiare l’auto nel viale comune, come evidenziato dalle risultanze istruttorie,puntualmente richiamate nell’atto d’impugnazione.2.3.1.

La Corte di appello, in modo carente e illogico ha ritenuto infondata la censuradifensiva e ha qualificato come violenza privata la descritta condotta dall'imputato, richiamandogenericamente la sentenza di primo grado e considerando integrato il reato di violenza privataassimilando l’avvertimento di “mandare la Finanza e i Carabinieri” e le ripetute fotografie (che,all’evidenza, non integrano minaccia di un male ingiusto ex art. 612cod. pen.) alla “violenzaimpropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sullavolontà altrui impedendone la libera determinazione, idonea a privare coattivamente l’offesodella libertà di determinazione e di azione”, così incorrendo nel lamentato vizio di violazionedi legge.2.3.2.

Giova, a questo punto, chiarire che dell’espressione “se non ti muovi scendo dallamacchina e ti do una bella lezione”, di cui si legge nel capo di imputazione, non v’è traccia nelledue sentenze di merito, e neppure vi accenna la memoria della parte civile, cosicchè deveritenersi tale condotta non accertata nel giudizio di merito.2.3.3.

Come si è ricordato, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidatol’orientamento a tenore del quale il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzoidoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (ex multis,Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015 Rv. 266020), mentre la minaccia può sostanziarsi inun qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri,idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto,finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare,tollerare od omettere qualcosa (Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017 Rv. 270869).2.3.4.

In applicazione di tali coordinate, deve rilevarsi come la mancata prospettazione diun male o di un danno ingiusto, inteso come sopruso tale da ingenerare timore opreoccupazione nella persona offesa, consente di escludere che la mera prospettazione allepersone offese della alternativa tra il parcheggiare l’auto nel vialetto condominiale e l’esporsial rischio dell’ intervento delle forze dell’ordine o alle ripetute fotografie costituisse per le stesseun danno "ingiusto" nel senso sopra chiarito, posto che costoro dovevano limitarsi a recepire lavolontà dell’imputato di non consentire loro di parcheggiare negli stalli privati riservati riservatiai condomini.2.3.5.

Né alla stregua di quanto accertato in sede di merito può ritenersi che la illiceitàdella condotta sia nella specie derivata piuttosto dall'esercizio "distorto" di una facoltà legittima(Sez. 5, n. 8251 del 26/01/2006 Rv. 233226), dal momento che l’invito a non parcheggiarenegli stalli riservati era prospettata in funzione dell’interesse a vedere rispettata una legittimaprerogativa.2.3.6.

Anche la prospettazione del ricorso alle forze dell’ordine non era di per sé idonea afar acquistare una valenza illecita alla condotta dell'imputato, rientrando nelle prerogativelegittime del titolare del diritto di proprietà la denuncia della violazione da parte di terzi.2.3.7.

In definitiva, la ricostruzione dei fatti non consente di configurare nella condottadell'imputato quel comportamento o atteggiamento "idoneo ad incutere timore ed a suscitarela preoccupazione di subire un danno ingiusto onde ottenere che, mediante tale intimidazione,il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa" (Sez. 2, n. 3609 del18/01/2011, Rv. 249162).

Le frasi rivolte alle persone offese risultavano, invero, prive divalenza minatoria sia per il loro contenuto sia perché il male minacciato era privo dell'ineludibileconnotato di ingiustizia.3.

Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.3.1.

E invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione dicui all'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza di condanna va dispostosenza rinvio, poiché il quadro probatorio appare insuscettibile di ulteriori apporti da colmare inun eventuale giudizio di rinvio (Sez.

U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv.224182; Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100).

L'annullamento esime ilCollegio dall'esaminare i motivi proposti dalla parte civile, posto che questi ultimipresuppongono pur sempre la configurabilità di un abuso costrittivo, attuato mediante laminaccia di un danno contra ius.3.2.

All’annullamento senza rinvio consegue la revoca delle statuizioni in favore delle particivili, alle quali nulla deve essere liquidato per le spese sostenute nel presente giudizio.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Revoca lestatuizioni civili.Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore SABRINAPASSAFIUME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché ilfatto non sussiste, con revoca delle statuizioni civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di Ischia che, nel giudizio ordinario, ha dichiarato non doversi procedere nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] per la particolare tenuità del fatto a lui contestato di violenza privata,condannandolo al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsiseparatamente.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero deldifensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che formula un motivo unico, enunciato neilimiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Al ricorrente è contestato di avere costretto le persone offese, nonché ospiti occasionalidelle stesse, con violenza e minaccia consistita nel pronunciare frasi del tipo “questa è unaproprietà privata se non levi subito il furgone chiamo i carabinieri”, a non parcheggiare nel vialecondominiale comune, in uso anche all’imputato.2.2. Deduce che, con l’atto di appello, aveva contestato la configurabilità del reato diviolenza privata continuata, per l’ assenza della minaccia di un male ingiusto (tale non essendol’intimazione a non parcheggiare l’auto nel viale comune con l’avvertimento che, in casocontrario, sarebbero stati chiamati i Carabinieri o la Guardia di Finanza) e della inidoneità dellaasserita minaccia a coartare la libertà di autodeterminazione delle persone offese o di terzi,poiché nel periodo in contestazione gli ospiti occasionali (e anche le stesse parti civili) avevanocontinuato a parcheggiare l’auto nel viale comune, come evidenziato dalle risultanze istruttorie,puntualmente richiamate nell’atto d’impugnazione.3. Ha depositato memoria il difensore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], che,anche a confutazione delle conclusioni del P.G., ha sottolineato che “la minaccia di chiamare leAutorità, peraltro effettuata con la veemenza e aggressività riferite dai testi, poteva senz'altroindurre -come in effetti ha indotto in più di un'occasione- gli ospiti occasionali della sig.raRegine, ovviamente ignari del regime giuridico del viale e di ciò che potevano o non potevanofare, ad andar via e non parcheggiare”, concludendo per il rigetto del ricorso, con condannadell’imputato al pagamento delle spese del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. E', infatti, fondato il profilo di criticità della sentenza impugnata, segnalato dalla difesadell'imputato, concernente la ritenuta configurabilità della minaccia nelle condotte accertate insede di merito.2.1. L'elemento oggettivo del reato di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. è costituito dauna violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare odomettere una condotta determinata.2.2. E' opportuno richiamare quanto hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte conriferimento alla nozione di "minaccia" (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera,§ 13.3-4-5).2.2.1. Con tale arresto, le Sezioni Unite hanno analizzato la condotta di "minaccia" nelnostro ordinamento per definirne i contorni, così da porre un argine a interpretazioni troppoestensive e per non rischiare di eludere il principio di tipicità, posto che, nel codice penale,manca una norma che offra una definizione legale del concetto di minaccia. L'attenzione dellaSuprema Corte era in particolare rivolta a quella forma di minaccia presente nel codice penalesotto forma di minaccia-mezzo: essa, detta anche "minaccia condizionante", si caratterizza perl'offesa recata oltre che alla integrità psichica (tipica della minaccia-fine, riscontrabile nellafattispecie di cui all'art. 612 cod. pen.) anche e soprattutto alla libertà di autodeterminazionedel destinatario, la cui volontà è coartata dalla intimidazione. Questa ultima variante di minacciaassume rilievo nel settore penale quale tipica modalità della condotta comune a diverse figuredi reato (ad es., violenza privata, estorsione, violenza sessuale e concussione) e, nel settorecivile, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto e dei negozi giuridici ingenere.2.2.2. L'essenza della minaccia-mezzo, secondo le Sezioni Unite, può essere ricavata dallanorma incriminatrice della minaccia-fine (art. 612 cod. pen.) e risiede nella prospettazione adaltri di "un ingiusto danno", che è nel dominio dell'agente realizzare. Il danno oggetto dellaminaccia, per essere ingiusto in senso giuridico, secondo le Sezioni Unite, deve essere contraius, vale a dire contrario alla norma giuridica e lesivo di un interesse personale o patrimonialedella vittima riconosciuto dall'ordinamento. Si è precisato, altresì, che il parametro, sulla basedel quale deve valutarsi l'ingiustizia del danno, deve essere oggettivo e che il danno ingiustopuò concretamente assumere varie forme: perdita di un bene legittimamente acquisito;mancata acquisizione di un bene a cui si ha diritto; omessa adozione di un provvedimentovincolato favorevole; ingiusta lesione di un interesse legittimo.2.2.3. Il concetto giuridico di minaccia, pertanto, deve essere circoscritto all'annuncio daparte dell'agente di un male o danno ingiusto, vale a dire di un sopruso, di un illecito che abbiaidoneità ad incutere timore, paura in chi lo percepisce, sì da pregiudicarne l'integrità delbenessere psichico e la libertà di autodeterminazione.2.2.4. La minaccia non necessariamente deve concretizzarsi in espressioni esplicite ebrutali, ma potrà essere anche implicita, velata, allusiva, più blanda ed assumere finanche laforma del consiglio, dell'esortazione, della metafora, purché tali comportamenti evidenzino, inmodo chiaro, una carica intimidatoria analoga alla minaccia esplicita, vi sia, cioè, una"esteriorizzazione" della minaccia, pur implicita o sintomatica, come forma di condotta positiva.L'autore della minaccia condizionante deve, in ogni caso, prospettare alla vittima un'alternativasecca: sottomettersi alla volontà del minacciante o subire il male ingiusto indicato, il che realizzala coercizione.2.3. Fatte queste premesse, va rilevato che, nel caso in esame, la difesa appellante avevacontestato la valutazione del primo giudice, il quale aveva ritenuto integrato il reato di violenzaprivata continuata, in assenza della minaccia di un male ingiusto, tale non potendo considerarsil’intimazione a non parcheggiare l’auto nel viale comune rivolta dall’imputato alle parti civili ea suoi ospiti occasionali, con l’avvertimento che, in caso contrario, sarebbero stati chiamati iCarabinieri o la Guardia di Finanza, altresì segnalando la inidoneità della asserita minaccia acoartare la libertà di autodeterminazione delle persone offese o di terzi, poiché nel periodo incontestazione gli ospiti occasionali (e anche le stesse parti civili) avevano continuato aparcheggiare l’auto nel viale comune, come evidenziato dalle risultanze istruttorie,puntualmente richiamate nell’atto d’impugnazione.2.3.1. La Corte di appello, in modo carente e illogico ha ritenuto infondata la censuradifensiva e ha qualificato come violenza privata la descritta condotta dall'imputato, richiamandogenericamente la sentenza di primo grado e considerando integrato il reato di violenza privataassimilando l’avvertimento di “mandare la Finanza e i Carabinieri” e le ripetute fotografie (che,all’evidenza, non integrano minaccia di un male ingiusto ex art. 612cod. pen.) alla “violenzaimpropria che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sullavolontà altrui impedendone la libera determinazione, idonea a privare coattivamente l’offesodella libertà di determinazione e di azione”, così incorrendo nel lamentato vizio di violazionedi legge.2.3.2. Giova, a questo punto, chiarire che dell’espressione “se non ti muovi scendo dallamacchina e ti do una bella lezione”, di cui si legge nel capo di imputazione, non v’è traccia nelledue sentenze di merito, e neppure vi accenna la memoria della parte civile, cosicchè deveritenersi tale condotta non accertata nel giudizio di merito.2.3.3. Come si è ricordato, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidatol’orientamento a tenore del quale il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzoidoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione (ex multis,Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015 Rv. 266020), mentre la minaccia può sostanziarsi inun qualsiasi comportamento o atteggiamento, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri,idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto,finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare,tollerare od omettere qualcosa (Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017 Rv. 270869).2.3.4. In applicazione di tali coordinate, deve rilevarsi come la mancata prospettazione diun male o di un danno ingiusto, inteso come sopruso tale da ingenerare timore opreoccupazione nella persona offesa, consente di escludere che la mera prospettazione allepersone offese della alternativa tra il parcheggiare l’auto nel vialetto condominiale e l’esporsial rischio dell’ intervento delle forze dell’ordine o alle ripetute fotografie costituisse per le stesseun danno "ingiusto" nel senso sopra chiarito, posto che costoro dovevano limitarsi a recepire lavolontà dell’imputato di non consentire loro di parcheggiare negli stalli privati riservati riservatiai condomini.2.3.5. Né alla stregua di quanto accertato in sede di merito può ritenersi che la illiceitàdella condotta sia nella specie derivata piuttosto dall'esercizio "distorto" di una facoltà legittima(Sez. 5, n. 8251 del 26/01/2006 Rv. 233226), dal momento che l’invito a non parcheggiarenegli stalli riservati era prospettata in funzione dell’interesse a vedere rispettata una legittimaprerogativa.2.3.6. Anche la prospettazione del ricorso alle forze dell’ordine non era di per sé idonea afar acquistare una valenza illecita alla condotta dell'imputato, rientrando nelle prerogativelegittime del titolare del diritto di proprietà la denuncia della violazione da parte di terzi.2.3.7. In definitiva, la ricostruzione dei fatti non consente di configurare nella condottadell'imputato quel comportamento o atteggiamento "idoneo ad incutere timore ed a suscitarela preoccupazione di subire un danno ingiusto onde ottenere che, mediante tale intimidazione,il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa" (Sez. 2, n. 3609 del18/01/2011, Rv. 249162). Le frasi rivolte alle persone offese risultavano, invero, prive divalenza minatoria sia per il loro contenuto sia perché il male minacciato era privo dell'ineludibileconnotato di ingiustizia.3. Da quanto sin qui affermato discende, in conclusione, l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.3.1. E invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione dicui all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., l'annullamento della sentenza di condanna va dispostosenza rinvio, poiché il quadro probatorio appare insuscettibile di ulteriori apporti da colmare inun eventuale giudizio di rinvio (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv.224182; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226100). L'annullamento esime ilCollegio dall'esaminare i motivi proposti dalla parte civile, posto che questi ultimipresuppongono pur sempre la configurabilità di un abuso costrittivo, attuato mediante laminaccia di un danno contra ius.3.2. All’annullamento senza rinvio consegue la revoca delle statuizioni in favore delle particivili, alle quali nulla deve essere liquidato per le spese sostenute nel presente giudizio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca lestatuizioni civili.Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena
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