CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di sorveglianza di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisto il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con la quale il Tribunaledi sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo nei riguardi dell’ordinanza con la quale ilMagistrato di sorveglianza aveva negato i rimedi risarcitori per la detenzione inumananell’Istituto penitenziario di Agrigento e ha dedotto, con unico atto di ricorso, l’erratavalutazione delle complessive condizioni di detenzione, in punto di spazio nella cella,mancanza di fornitura di acqua, di riscaldamento e assenza di igiene sanitaria di base;ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, risolvendosi nellaprospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con laconsolidata giurisprudenza di legittimità ed essendo riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Tribunale disorveglianza;rilevato, invero, che il Giudice del provvedimento impugnato – con motivazioneaderente alle informazioni trasmesse dall’Amministrazione penitenziaria – ha ritenutoaccertato che il detenuto, nella casa circondariale ha avuto a disposizione uno spaziosuperiore a tre metri quadrati, che la cella era dotata di un annesso vano bagno (strutturatoin modo da garantirne la fruizione riservata) e di docce con acqua calda);ritenuto che analoghe considerazioni valgono in tema di assenza di riscaldamento, allaluce della motivazione – non manifestamente illogica – fornita dal Giudice specializzato che,facendo leva sulle condizioni climatiche della Regione in cui si trova l’Istituto penitenziario,ha escluso che l’assenza di riscaldamento in alcuni periodi dell’anno non refluisse sultrattamento del condannato connotandolo come inumano ovvero degradante e che, in talmodo, il provvedimento risulta rispettoso del principio, fermo nella giurisprudenza di questaCorte, secondo cui la condizione detentiva contraria all'art. 3 della CEDU, a differenzadell'ambito di applicazione dei rimedi preventivi di cui all'art. 35-bis, non è riconoscibile inpresenza di una qualsiasi violazione dei diritti del soggetto detenuto, ma esclusivamente incaso di violazioni di tale entità da provocare all'interessato un'afflizione che eccedel'inevitabile sofferenza legata alla detenzione (tra le altre, Sez. 1, n. 20985 del23/06/2020, Biondino, Rv. 279220; Sez.1 n. 43722 del 11/06/2015, Salierno; Sez. 1, n. 14258 del 23/01/2020, Inserra, Rv. 278898 secondo cui, «In tema di rimedi risarcitoriex art. 35-ter Ord. pen., non costituisce trattamento inumano o degradante, rilevante aisensi dell'art. 3 della Convenzione, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la situazione di "mero disagio" collegata a contesti di vita intramuraria pococonfortevoli o alla necessità di subire, per periodi non prolungati, disagi non previsti, néprevedibili, la cui rimozione richiede tempi di intervento non sempre programmabili (Fattispecie relativa a un'infiltrazione piovana nella cella con caduta di residui di intonaco sul letto protrattasi per circa cinque mesi, in cui la Corte ha escluso che fosse configurabile il trattamento inumano o degradante, ravvisabile solo allorché sussista in concreto una situazione di tale gravità, da determinare una afflittività nongiustificata dallo stato detentivo e non tollerabile nel comune sentire e in una condizione"civile" di vita del detenuto)»; ciò coerentemente con il criterio della c.d. soglia minima digravità, costantemente utilizzato dalla Corte EDU per selezionare le condotte messe albando ai sensi dell'art. 3 della Convenzione;rilevato che tale gravità non è riconoscibile nella situazione complessivamentedenunciata dal ricorrente; ritenuto che il ricorso – che non si confronta con la motivazione dell'ordinanza, assistitada ampia e critica motivazione e che resiste efficacemente alle infondate e nonadeguatamente specifiche critiche difensive – dev’essere pertanto dichiarato inammissibile eche a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n.186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equodeterminare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]