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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19195/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; as OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Rieti per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. (commesso 11 19.9.2017)

2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile poiché estremamente generico nella sua formulazione in quanto sviluppato tramite argomentazione astratte, prive di qualsivoglia riferimento concreto e specifico alla sentenza impugnata ed alla condotta del ricorrente.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; as OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado del Tribunale di Rieti per il reato di cui all'art. 455 cod. pen. (commesso 11 19.9.2017) 2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile poiché estremamente generico nella sua formulazione in quanto sviluppato tramite argomentazione astratte, prive di qualsivoglia riferimento concreto e specifico alla sentenza impugnata ed alla condotta del ricorrente. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 marzo
Sentenza Cassazione n. 19195/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris