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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00203/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0OHNL52) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02CB7W6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03KW8ZV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato commesso, in concorso tra loro, il 18 marzo 2018; mentre, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti, ha ridotto la pena inflitta a ciascuno degli imputati.

2. Ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'art. 420-ter cod. proc. pen..

Secondo i ricorrenti l'ordinanza del giudice di primo grado - che rigettò la richiesta di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore a causa di un concorrente impegno professionale - e la sentenza di appello forniscono un'interpretazione dell'art. 420-ter cod. proc, pen. non coerente con la giurisprudenza di legittimità e con l'assunto che, nell'organizzazione della propria presenza in udienza, il difensore dia precedenza ai procedimenti in cui l'imputato è detenuto.

In particolare i ricorrenti sostengono che: - l'istanza di rinvio per legittimo impedimento era giustificata dalla necessità che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore degli imputati, partecipasse alla prima udienza di un processo dinanzi al Tribunale di Roma a carico di imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere; - la trasmissione della richiesta di rinvio, avvenuta in data 01/11/2019, doveva ritenersi tempestiva, in quanto l'udienza del 6 novembre 2019 proveniva dal rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di adesione del difensore alla astensione collettiva delle udienze; il difensore, non presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dunque non immediatamente informato della nuova data di trattazione del processo, si era riservato qualche giorno per la ricerca - conclusasi senza successo - di un valido sostituto processuale; - non sono documentabili i tentativi di reperire un sostituto, poiché i contatti sono avvenuti per telefono o tramite "messaggistica istantanea"; - la partecipazione del difensore alla prima udienza di comparizione è necessaria in visto della formazione del contraddittorio e della proposizione di eccezioni processuali di nullità; tanto più che per l'udienza di cui si chiedeva il rinvio non vi erano imminenti cause estintive e gli imputati erano sottoposti a un mero obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; - incomprensibile e irrealistica è l'asserzione che l'impegno del difensore dinanzi al Tribunale di Roma era fissato per le ore 9,00 e che avrebbe potuto trasferirsi a Siena in tempo per la celebrazione del processo fissato per ore 12,30 e rinviabile nelle ore pomeridiane.

3. Con nota in data 03/03/2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha presentato una memoria a sostegno dei ricorsi proposti dagli altri due imputati.

4. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore degli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2. Anzitutto va rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, presentando apposita dichiarazione a mezzo del procuratore speciale all'uopo nominato.

Consegue che l'impugnazione va dichiarata inammissibile.

3. L'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Coz:ma [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

3.1. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep 2015, Torchio, Rv. 262912).

A fronte di un'istanza che presenti effettivamente i contenuti sopra indicati, è poi compito del giudice operare un bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle proprie della difesa, valutando se il concomitante impegno rappresentato sia effettivamente tale da giustificare il rinvio, alla luce degli elementi indicati (Sez.

U, n. 29529 del 25/6/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109).

Tale valutazione rifugge da rigidi automatismi.

In giurisprudenza si è affermato, ad esempio, che la priorità temporale costituisce un parametro di valutazione, tuttavia anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416 - 01); sicché, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio, il giudice è tenuto ad apprezzare l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di dil genza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che, per le caratteristiche del caso concreto (oggetto del procedimento, tipologia delle attività da compiere, ecc.), risulterebbe maggiormente pregiudicata (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 - 01).

3.2. Nel caso di specie il Tribunale di Siena si è posto in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.

Anzitutto ha rilevato l'assenza di due presupposti formali di ammissibilità del rinvio per legittimo impedimento: - mancanza di un effettivo impedimento, dato che l'orario dell'udienza c.d. di smistamento del Tribunale di Roma (ore 9,00) e quello di istruttoria dinanzi al Tribunale di Siena (ore 12,30, con possibilità di prolungamento pomeridiano) erano compatibili; - l'assenza di documentazione idonea a comprovare l'effettiva impossibilità di nominare un sostituto per il processo di Siena o per quello di Roma (foro di appartenenza del difensore).

In secondo luogo il Tribunale ha operato correttamente un bilanciamento tra contrapposti interessi, osservando che: - al di là della stato detentivo dell'imputato nel procedimento romano, il difensore, nell'istanza di rinvio, non ha specificato in maniera compiuta quale fosse l'attività processuale da svolgere all'udienza del 6 novembre 2019 dinanzi al Tribunale di Roma; - bilanciando i contrapposti interessi, il processo di Siena assumeva carattere prevalente in quanto: il processo di Roma proveniva da udienza preliminare, la richiesta di riti alternativi non poteva più essere formulata, l'udienza era di mero smistamento; mentre il processo di Siena (comunque a carico di persone sottoposte a misura cautelare coercitiva sia pure di carattere non detentivo) era stato fissato per l'assunzione della prova testimoniale e la discussione (quest'ultima rinviata).

Ciò basta a rendere immune da vizi l'ordinanza di diniego del legittimo impedimento, tanto più che l'impugnazione non riesce a scalfire, neppure ex post, le fondamenta della decisione.

In particolare, circa l'assenza di un effettivo impedimento, i ricorsi si trincerano dietro rivendicazioni astratte che non intaccano l'argomento del Tribunale: i due procedimenti erano fissati ad orari diversi (ore 9 Roma, ore 12,30 Siena) tra loro compatibili; il difensore produce solo la prima facciata del verbale di udienza dinanzi al Tribunale di Roma, il che impedisce sia di verificare quale attività sia stata davvero svolta sia di rilevar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0OHNL52) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02CB7W6) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03KW8ZV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato commesso, in concorso tra loro, il 18 marzo 2018; mentre, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti, ha ridotto la pena inflitta a ciascuno degli imputati. 2. Ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'art. 420-ter cod. proc. pen.. Secondo i ricorrenti l'ordinanza del giudice di primo grado - che rigettò la richiesta di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento del difensore a causa di un concorrente impegno professionale - e la sentenza di appello forniscono un'interpretazione dell'art. 420-ter cod. proc, pen. non coerente con la giurisprudenza di legittimità e con l'assunto che, nell'organizzazione della propria presenza in udienza, il difensore dia precedenza ai procedimenti in cui l'imputato è detenuto. In particolare i ricorrenti sostengono che: - l'istanza di rinvio per legittimo impedimento era giustificata dalla necessità che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore degli imputati, partecipasse alla prima udienza di un processo dinanzi al Tribunale di Roma a carico di imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere; - la trasmissione della richiesta di rinvio, avvenuta in data 01/11/2019, doveva ritenersi tempestiva, in quanto l'udienza del 6 novembre 2019 proveniva dal rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a seguito di adesione del difensore alla astensione collettiva delle udienze; il difensore, non presente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dunque non immediatamente informato della nuova data di trattazione del processo, si era riservato qualche giorno per la ricerca - conclusasi senza successo - di un valido sostituto processuale; - non sono documentabili i tentativi di reperire un sostituto, poiché i contatti sono avvenuti per telefono o tramite "messaggistica istantanea"; - la partecipazione del difensore alla prima udienza di comparizione è necessaria in visto della formazione del contraddittorio e della proposizione di eccezioni processuali di nullità; tanto più che per l'udienza di cui si chiedeva il rinvio non vi erano imminenti cause estintive e gli imputati erano sottoposti a un mero obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; - incomprensibile e irrealistica è l'asserzione che l'impegno del difensore dinanzi al Tribunale di Roma era fissato per le ore 9,00 e che avrebbe potuto trasferirsi a Siena in tempo per la celebrazione del processo fissato per ore 12,30 e rinviabile nelle ore pomeridiane. 3. Con nota in data 03/03/2022, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha presentato una memoria a sostegno dei ricorsi proposti dagli altri due imputati. 4. Si è proceduto a discussione orale su richiesta del difensore degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Anzitutto va rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso, presentando apposita dichiarazione a mezzo del procuratore speciale all'uopo nominato. Consegue che l'impugnazione va dichiarata inammissibile. 3. L'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Coz:ma [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep 2015, Torchio, Rv. 262912). A fronte di un'istanza che presenti effettivamente i contenuti sopra indicati, è poi compito del giudice operare un bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle proprie della difesa, valutando se il concomitante impegno rappresentato sia effettivamente tale da giustificare il rinvio, alla luce degli elementi indicati (Sez. U, n. 29529 del 25/6/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109). Tale valutazione rifugge da rigidi automatismi. In giurisprudenza si è affermato, ad esempio, che la priorità temporale costituisce un parametro di valutazione, tuttavia anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (Sez. 3, n. 43649 del 03/07/2018, B., Rv. 274416 - 01); sicché, fermi i requisiti di ammissibilità dell'istanza di rinvio, il giudice è tenuto ad apprezzare l'urgenza del procedimento concomitante, tenuto conto dell'obbligo di dil genza gravante sul difensore che gli impone di dare preferenza alla posizione processuale che, per le caratteristiche del caso concreto (oggetto del procedimento, tipologia delle attività da compiere, ecc.), risulterebbe maggiormente pregiudicata (Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330 - 01). 3.2. Nel caso di specie il Tribunale di Siena si è posto in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. Anzitutto ha rilevato l'assenza di due presupposti formali di ammissibilità del rinvio per legittimo impedimento: - mancanza di un effettivo impedimento, dato che l'orario dell'udienza c.d. di smistamento del Tribunale di Roma (ore 9,00) e quello di istruttoria dinanzi al Tribunale di Siena (ore 12,30, con possibilità di prolungamento pomeridiano) erano compatibili; - l'assenza di documentazione idonea a comprovare l'effettiva impossibilità di nominare un sostituto per il processo di Siena o per quello di Roma (foro di appartenenza del difensore). In secondo luogo il Tribunale ha operato correttamente un bilanciamento tra contrapposti interessi, osservando che: - al di là della stato detentivo dell'imputato nel procedimento romano, il difensore, nell'istanza di rinvio, non ha specificato in maniera compiuta quale fosse l'attività processuale da svolgere all'udienza del 6 novembre 2019 dinanzi al Tribunale di Roma; - bilanciando i contrapposti interessi, il processo di Siena assumeva carattere prevalente in quanto: il processo di Roma proveniva da udienza preliminare, la richiesta di riti alternativi non poteva più essere formulata, l'udienza era di mero smistamento; mentre il processo di Siena (comunque a carico di persone sottoposte a misura cautelare coercitiva sia pure di carattere non detentivo) era stato fissato per l'assunzione della prova testimoniale e la discussione (quest'ultima rinviata). Ciò basta a rendere immune da vizi l'ordinanza di diniego del legittimo impedimento, tanto più che l'impugnazione non riesce a scalfire, neppure ex post, le fondamenta della decisione. In particolare, circa l'assenza di un effettivo impedimento, i ricorsi si trincerano dietro rivendicazioni astratte che non intaccano l'argomento del Tribunale: i due procedimenti erano fissati ad orari diversi (ore 9 Roma, ore 12,30 Siena) tra loro compatibili; il difensore produce solo la prima facciata del verbale di udienza dinanzi al Tribunale di Roma, il che impedisce sia di verificare quale attività sia stata davvero svolta sia di rilevar
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