Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 agosto 1976

Cassazione n. 07148/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAéterttraVV~4~Ft:it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34333_22 Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui deducono l'omessa motivazione in ordine alla confisca delle somme oggetto di sequestro in relazione a plurime violazioni di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., sono inammissibili poiché privi d'interesse non avendo il giudice di merito adottato alcuna statuizione in ordine alla somma di denaro che si assume essere stata sequestrata; Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consi e stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TORRE ANNUNZIATAéterttraVV~4~Ft:it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34333_22 Ritenuto che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui deducono l'omessa motivazione in ordine alla confisca delle somme oggetto di sequestro in relazione a plurime violazioni di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., sono inammissibili poiché privi d'interesse non avendo il giudice di merito adottato alcuna statuizione in ordine alla somma di denaro che si assume essere stata sequestrata; Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il consi e stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07148/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris