CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12872/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1706/2021depositata il 04/08/2021.Numero registro generale 3483/2022Numero sezionale 1937/2026Numero di raccolta generale 12872/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza del 4 agosto 2021, la Corte d’appello di Catania harespinto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale della stessacittà n. 779/2020, con la quale era stata rigettata l’opposizione a decretoingiuntivo emesso su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]. contro gli odierniricorrenti, in relazione al contratto di finanziamento concluso il 15 ottobre2008 per la somma di € 10.000,00, da restituire in 72 rate mensili.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto: a)inammissibile il primo motivo di appello, concernente la pretesa mancanzadella legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]., proposto per non averequesta dimostrato che, vertendo la pubblicazione in G.U. solo sulleposizioni creditorie derivanti da finanziamenti per i quali al 29 maggio2015 fosse stata già comunicata ai debitori la decadenza dal beneficio deltermine per l’adempimento, anche il credito oggetto di causa rientrasse intale novero: ha reputato, invero, tale motivo del tutto nuovo rispetto allededuzioni in primo grado, dove gli opponenti avevano contestato soltantola cessione del credito dall’originaria contraente [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (invece risultante dall’operazione di fusione perincorporazione) e sostenuto che la pubblicazione dell’operazione dicartolarizzazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]non integrasse la prova del trasferimento del credito, ma mera ragione diopponibilità della cessione al debitore ceduto; b) che vi è prova dellaconsegna della somma erogata, come dimostrato dai documenti in atti edall’esistenza di pagamenti parziali in restituzione della medesima,circostanza in sé idonea a dimostrare che la somma fu effettivamentemessa a disposizione dei mutuatari.Numero registro generale 3483/2022Numero sezionale 1937/2026Numero di raccolta generale 12872/2026Data pubblicazione 06/05/2026Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione isoccombenti, sulla base di due motivi. La banca ha depositato ilcontroricorso.Le parti hanno depositato anche le memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione degliartt. 24 e 111 Cost., 1264 e 2697 c.c., 112, 115, 116 e 345 c.p.c. e 58t.u.b., non essendo inammissibile il primo motivo di appello, in quantoogni questione ivi dedotta era stata già sollevata in primo grado.Il motivo è radicalmente infondato, essendo stata la valutazione dinovità del profilo correttamente rilevata dalla corte territoriale, laddove haconsiderato come le contestazioni in primo grado avessero riguardatosolo, da un lato, la cessione del credito dall’originaria contraenteConsum.it s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA]. (invece risultantedall’operazione di fusione per incorporazione) e, dall’altro, la circostanzache la pubblicazione dell’operazione di cartolarizzazione tra Monte deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. costituisse non prova deltrasferimento del credito, ma mera ragione di opponibilità al debitore aglieffetti dell’art. 1264 c.c.: dunque, ha ritenuto il profilo della contestazionecirca l’inclusione dello specifico credito nel novero di quelli oggetto dicessione un tema nuovo in appello e, dunque, inammissibile, trattandosiinvero di rilievo che presupponeva l’accertamento, in sede di gravame, diun fatto impeditivo diverso, in violazione del sistema delle preclusioni (cfr.Cass., sez. un., 16 maggio 2013, n. 11830; ed, inoltre, fra le altre, Cass.22 aprile 2025, n. 10435; Cass. 21 giugno 2017, n. 15351; Cass. 24maggio 2016, n. 10688; Cass. 29 settembre 2005, n. 19170).Nella specie, infatti, l’appartenenza del credito all’elenco venne inappello contestata per il fatto che la controparte non avrebbe provato,mediante il documento necessario, che in relazione al creditoasseritamente ceduto fosse intervenuta la decadenza dal beneficio delNumero registro generale 3483/2022Numero sezionale 1937/2026Numero di raccolta generale 12872/2026Data pubblicazione 06/05/2026termine: in questo modo, al fatto della pubblicazione si opponeva, infunzione di contestazione, un fatto (non essere quello fra i crediti per iquali era intervenuta la decadenza) che onerava l’attore di una provadocumentale, che tuttavia non avrebbe più potuto produrre in appello;onde il ricorrente aveva l’onere, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.,di contestare la circostanza, in modo da consentire alla controparte, con laseconda memoria, di produrre il documento.2. – Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1460, 1813 e 2697 c.c., 112,115 e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto provatal’erogazione del prestito.Il motivo è inammissibile, trattandosi della pretesa di un nuovogiudizio sul fatto, in questa sede precluso.3. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese di legittimità, liquidate in € 2.500,00, oltre 200 per esborsi,alle spese forfettarie al 15% ed agli accessori, come per legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])