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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2021

Cassazione n. 07425/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27965/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Caccini 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] I, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente – Nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimate – [OSCURATO:PERSONA] le sentenz e della Corte d’appello dell’Aquila n. 654/2020 , e n. 1694/2021,depositata il 15/11/2021.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del06 febbraio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso: (i) la sentenza non definitiva della Corte d’appello dell’Aquila che ha dichiarato costituita a vantaggio dello stabilimento industriale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dell’allacciamento ferroviario ivi esistente, ai sensi degli artt. 5 e 55 r.d. n. 1447/1992, servitù coattiva di passaggio sulla striscia di terreno in Avezzano oggi di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] della Marsica, e sulla tratta ferroviaria ivi realizzata, ed ha rimesso la causa in istruttoria per la determinazione dell’indennità dovuta dall’ appellante all’appellata ; (ii) la sentenza definitiva della stessa Corte d’Appello che ha determinato in € 739.063 l’indennità dovuta da Burgo per l’esercizio effettivo della servitù di passaggio.

2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

3. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., che è stata ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ed è quindi stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

4. Con atto datato 12/10/2023, le parti costituite hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere tra di esse per intervenuta rinuncia alle domande originariamente proposte e ai relativi diritti, con cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate e ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado; il tutto a spese integralmente compensate.

Le parti hanno riproposto le stesse conclusioni nelle rispettivi memorie illustrative depositate in prossimità dell’adunanza camerale.

È in atti anche la rinuncia di Burgo alle domand e e alla servitù , datata 17/03/2023.

5. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio.

6. Le spese del giudizio di cassazione restano a carico di ciascuna parte (art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.).

7. La pronuncia di estinzione non è conforme alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380 - bis , cod. proc. civ., sicché non sono applicabili il terzo e il quarto comma dell’articolo

96. P.Q.M.

La Corte dichiara estin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.27965/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Caccini 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] I, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente – Nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -Intimate – [OSCURATO:PERSONA] le sentenz e della Corte d’appello dell’Aquila n. 654/2020 , e n. 1694/2021,depositata il 15/11/2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del06 febbraio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso: (i) la sentenza non definitiva della Corte d’appello dell’Aquila che ha dichiarato costituita a vantaggio dello stabilimento industriale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dell’allacciamento ferroviario ivi esistente, ai sensi degli artt. 5 e 55 r.d. n. 1447/1992, servitù coattiva di passaggio sulla striscia di terreno in Avezzano oggi di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] della Marsica, e sulla tratta ferroviaria ivi realizzata, ed ha rimesso la causa in istruttoria per la determinazione dell’indennità dovuta dall’ appellante all’appellata ; (ii) la sentenza definitiva della stessa Corte d’Appello che ha determinato in € 739.063 l’indennità dovuta da Burgo per l’esercizio effettivo della servitù di passaggio. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. 3. Questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., che è stata ritualmente comunicata alle parti. In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ed è quindi stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. 4. Con atto datato 12/10/2023, le parti costituite hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere tra di esse per intervenuta rinuncia alle domande originariamente proposte e ai relativi diritti, con cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate e ordine di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado; il tutto a spese integralmente compensate. Le parti hanno riproposto le stesse conclusioni nelle rispettivi memorie illustrative depositate in prossimità dell’adunanza camerale. È in atti anche la rinuncia di Burgo alle domand e e alla servitù , datata 17/03/2023. 5. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio. 6. Le spese del giudizio di cassazione restano a carico di ciascuna parte (art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.). 7. La pronuncia di estinzione non è conforme alla proposta di definizione del giudizio ex art. 380 - bis , cod. proc. civ., sicché non sono applicabili il terzo e il quarto comma dell’articolo 96. P.Q.M. La Corte dichiara estin
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