CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 32720/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28147/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del [OSCURATO:PERSONA] BNL, quale mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 21 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1413/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 26 marzo 2002 la società [OSCURATO:PERSONA], ora s.r.l. e già s.p.a., e la società algerina [OSCURATO:PERSONA] Kheliil stipularono un contratto con cui la prima si impegnava a vendere alla seconda un impianto per la macinazione del grano duro, con montaggio e messa in opera dello stesso, nonché addestramento dei tecnici addetti. Dopo la sottoscrizione del contratto, l'acquirente chiese il rilascio di apposita garanzia di buona esecuzione in misura corrispondente al 10%del valore complessivo del prezzo, garanzia che venne rilasciata dalla venditrice in forma bancaria presso la Banca algerina BDAR, controgarantita dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro filiale di Modena. Successivamente alla consegna dell'impianto e alla sua messa in opera, in data 18 novembre 2003, la società acquirente segnalò la presenza di guasti all'impianto stesso; la venditrice rispose imputando il guasto ad erronea manutenzione e inviando, comunque, alcunipezzi di ricambio. Senonché, a fronte della necessità di trasferire l'impianto Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 in Italia per le eventuali trasformazioni, la società algerina sospese le trattative ed attivò la garanzia di buona esecuzione.Pertanto, in data 2 aprile 2004, la BNL invitò la società venditrice a provvedere alla copertura finanziaria della garanzia posta in esecuzione dalla società algerina e, per essa, dalla banca algerina di riferimento. Dopo il vano tentativo della [OSCURATO:PERSONA] di ottenere l'inibitoria ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. nei confronti della BNL (inibitoria inizialmente concessa dal Tribunale di Modena, ma poi revocata in sede di reclamo), quest'ultima procedette al versamento in favore della società acquirente, presso la banca BDAR, della somma garantita, che addebitò quindi nel conto corrente della società venditrice. [OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato nel giugno 2006, convenne dinanzi al Tribunale di Modena la società algerina acquirente e la BNL, affinché venissero accertati il corretto funzionamento dell'impianto oggetto di vendita e l'illegittimità dell'escussione della garanzia, con conseguente inibizione alla BNL di provvedere al suo pagamento e/o negazione dell'azione di regresso della banca e condanna della stessa alla restituzione di quanto pagato, nonché condanna dell'acquirente al risarcimento dei danni causati dalla abusiva escussione della garanzia. La convenuta società algerina rimase contumace, mentre la BNL, costituendosi in giudizio, eccepì la presenza di clausola compromissoria, nonché la rinuncia dell'attrice a qualsiasi eccezione relativa al rapporto fondamentale. 2. Il Tribunale, con sentenza del 22 febbraio 2011, statuì quanto segue: a) con riferimento alla questioni riguardanti il rapporto di vendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Kheliil, dichiarò d'ufficio, ai sensi dell'art. 11 della legge31 maggio 1995, n. 218, stante la contumacia della società algerina, il difetto di Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 giurisdizione del giudice italiano per effetto della previsione, contenuta nella clausola n. 25 del contratto di compravendita, che tutte le controversie derivanti o relative al contratto dovessero essere risolte, in difetto di accordo, a mezzo di un arbitrato estero applicando il regolamento arbitrale della Camera di commercio internazionale di Parigi e secondo il diritto algerino; b) quanto alle questioni riguardanti il rapporto di garanzia prestata nell'interesse della società venditrice dalla BNL, rigettava le domande attoree per avere la [OSCURATO:PERSONA] rinunciato al diritto di formulare eccezioni e contestazioni in ordine alla fondatezza della richiesta del creditoregarantito. 3. La Corte d'appello di Bologna rigettava il gravame della soccombente. In particolare riteneva, per un verso, rilevabile d'ufficio, nella contumacia della società algerina convenuta, ai sensi dell'art. 11 legge n. 218 del 1995, il difetto digiurisdizione del giudice italiano in virtù della già richiamata clausola compromissoria di cui all'art. 25 del contratto di compravendita, e, per altro verso, che la società appellante avesserinunciato - mediante la sottoscrizione della clausola n. 2) d el modulo-richiesta del 25 giugno 2002 — al suo diritto a sollevare eccezioni e contestazioni nei confronti della BNL. 4. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza di appello sulla base di otto motivi . 5.L'intimata BNL ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale fondato su di un solo motivo, mentre la [OSCURATO:PERSONA] Kheliil non ha svolto attività difensiva in questa sede. 6. La ricorrente principale ha altresì resistito con controricorso al ricorso incidentale. 7. Il ricorso è stato trattato all’udienza dell’8 marzo 2022 dalle Sezioni Unite di questa Cortelimitatamente alla questione relativa alla giurisdizione. Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 8. Le Sezioni Unite hanno dichiarato sussistere la giurisdizione del giudice italiano anche in ordine al rapporto, dedotto in giudizio, intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società di diritto algerino [OSCURATO:PERSONA] Kheliil e hanno rimesso alla Seconda Sezione della Corte l'esame dei restanti motivi del ricorso principale, nonché del ricorso incidentale. 9. Fissatoall’udienza pubblica del 5 ottobre 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettatadall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del settimo motivo del ricorso principale , l’inammissibilità del sestoe ottavo e del ricorso incidentale . 11. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza,hanno insistito nelle rispettive richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi cinque motivi del ricorso principale riguardan o la questione di giurisdizione, risolta dai giudici di merito nel senso della sottrazione al giudice italiano del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Kheliil, per essere la relativa controversia oggetto di clausola compromissoria per arbitrato estero, ai sensi dell'art. 25 del contratto di compravendita. 2. Questa Corte a Sezioni Unite ha accolto le doglianze della ricorrente affermando la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano anche con riferimento al rapporto, dedotto in giudizio, intercorrente tra la [OSCURATO:PERSONA] e la società di diritto algerino [OSCURATO:PERSONA] Kheliil, che,invece, dai giudici di merito è Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 stato riservato all'arbitrato estero previsto dall'art. 25 del contratto di compravendita, di cui si è detto. In particolare, le sezioni Unite con sentenza n. 17244 del 2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: « Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in conseguenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, non è rilevabile d'ufficio, stante l'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in forza del quale le parti, pur in presenza di una clausola compromissoria, possono sempre concordemente optare per una decisione da parte del giudice ordinario, anche tacitamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di compromesso, né, in caso di contumacia del convenuto, risulta applicabile l'art. 11 della l. n. 218 del 1995, che non contempla espressamente l'ipotesi in cui alla base del difetto di giurisdizione vi sia una convenzione di arbitrato estero»(Sez. U - , Sentenza n. 17244 del 27/05/2022, Rv. 664757 -01). Infatti «il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta della parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa, e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 cod. proc. civ. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento (cfr. Corte cost. sent. n. 127 del 1977). Ma se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi, anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale, e segnatamente mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato»; sicché non può giustificarsi l'affermazione «della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza del giudice ordinario, la cui dichiarazione resta pertanto subordinata alla proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto». Dunque, l e ragioni della affermata non rilevabilità d'ufficio della competenza arbitrale sono basate sull'imprescindibile carattere volontario dell'arbitrato in sé stesso -a prescindere dalla sua nazionalità -radicata nei principi di cui agli artt. 102 e 24 Cost.». 3. In accoglimento dei primi cinque motivi del ricorso principale, è stata,pertanto, dichiarata la giurisdizione del giudice italiano anche sul rapporto tra la società italiana attrice e la società algerina convenuta. 4. Le sezioni Unite hanno rimesso l’esame dei restanti motivi del ricorso principale, così come del ricorso incidentale, aquesta sezione. 5. Devono pertanto esaminarsi i motivi dal sesto all’ottavo del ricorsoprincipale e l’unico motivo del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. 6.Il sesto motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione degliarticoli 132 c.p.c., 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369,1370, 1371 c.c. , e in ogni caso nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo della controversia discussa tra le parti. A parere della società ricorrente la C orte d’ A ppello di Bologna sarebbe incorsa nella palese violazione dei principi di ermeneutica negoziale nell’interpretare il contratto di garanzia intercorso tra officine Roncaglia e Bnl (che contro - garantiva il credito tra Bnl e BADR e che sottendeva la vendita tra officine Roncaglia e il cliente algerino) nella Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 parte in cui prevedeva la rinuncia di officine Roncaglia a qualsiasi eccezione e contestazione. La ricorrente riporta la seguente clausola contrattuale oggetto della supposta erronea interpretazione : ... a mettere a vostra disposizione, rispettivamente a rimborsarmi a semplice vostra richiesta, tutta la somma che foste chiamati a pagare o avrete già pagato, per qualsiasi titolo causa, in dipendenza della prestata garanzia, rinunciando nell’uno o nell’altro caso a qualsiasi eccezione e contestazione nei vostri riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, e quindi autorizzandoli fin d’ora ad eseguire a vostro insindacabile giudizio ed anche senza darcene preventivo avviso, il pagamento a favore del creditore, e ciò anche se sorgesseo fosse sorta in qualunque sede giudiziale arbitrale contestazionesulla sua pretesa. La ricorrentein giudizio aveva sostenuto che la suddetta clausola non comportasse rinuncia alla cosiddetta exceptio dolie che comunque doveva intendersi nulla per contrarietà alla norma inderogabile nazionale ed internazionale di buona fede e per essere clausola di stile. Dalla lettura della decisione non si ricaverebbealcuna vera motivazione rispetto a i principi che governano l’interpretazione della volontà contrattuale. Non sarebbe pertanto possibile capire in base a quali criteri la Corte abbia effettuato l’interpretazione contestata salvo un laconico riferimento all’articolo 1362 c.c. ignorando qualsiasi riferimento agli altri canoni ermeneutici. Vi sarebbe pertanto una totale omissione della motivazione sul punto. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione degli articoli 1418,1325, 1374, 1375 e 1175 c.c. articolo 2 della C ostituzione , nonché articolo 17. 7 delle clausole U nidroit , dell’articolo 14 della United N ation C onvention on I ndipendent Garantees and stand - by e in ogni caso nullità della sentenza o del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo della controversia. Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 La censura si appunta sulla statuizione della Corte d’Appello di Bologna circa il fatto che,per accordo tra le parti , l’istituto di credito non fosse abilitato a sollevare l’exceptio doli. Tale principio sarebbe contrario non solo alla normativa nazionale ma anche a quella internazionale. I contratti di garanzia autonoma sono caratterizzati da una parziale dipendenza conil rapporto fondamentale nel senso che vi sono dei limiti all’autonomia che non possono essere derogati. Il venir meno del rapporto che si pone alla base della garanzia, la sua nullità ed illiceità, nonché l’ e stin z ione dell’obbligazione fondamentale non possono non avere effetti riflessi sul contratto accessorio che diversamente rimarrebbe privo di causa. Simili circostanze giustificherebbero il rifiuto del pagamento da parte del garante al beneficiario anche nelle ipotesi in cui vi siano clausole di rinuncia alle eccezioni inerenti il rapporto fondamentale perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi generali ed inderogabili dell’ordinamento fra i quali figura quello della buona fede che si erge peraltro a disposizione integrativa della volontà delle parti ed inderogabile. La cosiddetta exceptio doli sarebbe il rimedio concesso dall’ordinamento al debitore per far valere l’illiceità della causa del rapporto fondamentale e l’abuso del diritto da parte del beneficiario. Eccezione che lo stesso garante dovrebbe sollevare, autonomamente, a tutela sua e del garantito (Cass.n. 21398 del 2013 ) . Un uso distorto dello strumento di garanzia si realizzerebbe come nel caso di specie quando l’escussione pervenga dopo l’adempimento dell’obbligazione principale da parte del garantito e sia priva di motivazione. In applicazione del principio della buona fede, la garanzia autonoma non comporta una rinuncia sic et simplicitera tutte le eccezioni riguardanti il rapporto sottostante, sussistendo precisi limiti che l’ordinamento impone, come evidenziato nella nota pronuncia delle sezioni unite n . Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 3947 del 2010. Il garante non sarebbe autorizzat o ad effettuare pagamenti arbitrariamente intimati a pena di perdita del regresso nei confronti del debitore principale.Nello stesso senso anche la disciplina internazionale. Pertanto, la C orte d’ A ppello non poteva dedurre che l’istituto di credito fosse autorizzato anon sollevare alcuna eccezione alla richiesta di pagamento e comunque pretendere dal garantito le somme eventualmente versate anche ove l’eccezione fosse stata sollevata da quest’ultimo. 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Costituzione, 2697 c.c., 99 e 101 c.p.c., 132 c.p.c. 115 e 116 c.p.c., articoli 15.20 [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA] and stand - by e le ICC [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], artt. 1341 e 1342, 1370, 1374, 1375 e 1175 c.c. e in ogni caso nullità della sentenza o del procedimento , omesso esame di un fatto decisivo della controversia. L’escussione fraudolenta si realizza, come nel caso di specie, quando pervenga dopo l’adempimento dell’obbligazione principale da parte del garantito e sia priva di motivazione. La ricorrente ha dato dimostrazione dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale e della pretestuosità delle lamentele avversarie. [OSCURATO:PERSONA], infatti , aveva contestato la sussistenza dei vizicon comunicazione immediata nella quale si precisava che il mal funzionamento dei cuscinetti era dovuto a errata manutenzione, il guasto al motore elevatore ed alla cocleaad infiltrazioni di acqua piovana dovute all’acquirente, quanto al sistema di bagnatura era l’acquirente che non aveva effettuato le connessioninecessarie, veniva infine rilevato il perfetto funzionamento della sezione pulitura sebbene si raccomandasse l’utilizzo di buona qualità del grano. Tali aspetti sarebbero stati completamente ignorati nella decisione appellatanonostante fossero stati ampiamente discussi Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 nel corso del giudizio. Tale omissione rileverebbe anche sotto il profilo della valutazione delle prove. Altra questione ignorata dalla C orte d’Appello sarebbe quella della necessità di motivazione dell’escussione e la prova dell’inadempimento del debitore. In sostanza il creditore garantito che escute unagaranzia a prima richiesta senza giustificare i motivi della sua escussione, come nel caso di specie, viola la regola di buona fedee di chiarezza commerciale che contempla anche l’onere di giustificare i motivi dell’escussione della garanzia. Peraltro,la clausola era stata predisposta dalla banca senza possibilità di modifica da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, non vi sarebbe alcun riferimento alla rinuncia dell’exceptio doli. Tanto più se si pensa che trattandosi di contratto predisposto unilateralmente le clausole vanno interpretate contro il predisponente exarticolo 1370 c.c. La C orte d’ A ppello non avrebbe statuito nel merito circa la fraudolenta escussione e,dunque, vi sarebbe un omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione riguardante la malafede del beneficiario c he ha escu s so la garanzia nonostante il puntuale adempimento del debitore.L’impianto fornito era infatti perfettamente funzionante e i vizi l amentati erano esclusivamente riconducibil i all’erroneità delle scelte imprenditoriali algerine. L’ordine riguardava l’impianto per la produzione della semola rivelatasi difficile d a commercializzare così che veniva richiesta la modifica per la produzione della farina. I pretestuosi e non provati malfunzionamenti dell’impianto sarebbero riconducibili all’errata manutenzione ed utilizzo dello stesso e sarebbero eccezioni proposte a ridosso della scadenza della garanzia ed a distanza di oltre un anno dalla consegna.La banca, quindi, avrebbe dovuto rifiutare la richiesta di escussione e, in applicazione del dovere di protezione del garantito da a busi del beneficiario,avrebbe dovuto sollevare l’exceptio doli essendo evidente nel caso di specie la pretestuosità dell’ escussione della garanzia della Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 società algerina. Peraltro, Bnl era consapevole della fraudolenta escussioneavendo ricevuto la notifica del ricorso ex articolo 700 c.p.c. in cui tutto era stato puntualmente illustrato. 9. Il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] del lavoro è così rubricato: violazione dell’articolo 112 c.p.c. e, comunque, violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4 , c.p.c. , per aver omesso ogni statuizione ed ogni esame sulla richiesta di rigetto dell’azione avversaria, in riferimento, anzitutto, all’assoluta mancanza di ogni prova liquida ed incontestabile sulla pretesa natura manifestamente pretestuosa e fraudolenta dell’escussione della garanzia autonoma prestata dalla Bnl. La censura si appunta sulla mancata affermazione da parte della Corte d’Appello circa la manifesta i nsussistenza della indispensabile prova liquida di mala fede nell’escussione della garanzia. In altri termini, la C orte d’ A ppello avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla rinuncia ad ogni eccezione pattuita dallaO fficin e Roncaglia senza considerare che, nel caso di specie , mancava comunque una prova evidente della malafede del beneficiario della garanzia. La ricorrente incidentale richiama il proprio atto dicostituzione nel giudizio di appello evidenziando che,dall’istruttoria espletata e dalle clausole contrattuali , emergeva l’assenza di immediata riconoscibilità della malafede del beneficiario della garanzia tale da consentire alla banca convenuta di sollevare l’exceptio doli. La mancanza di una prova liquida della pretesa malafede del beneficiario risultava peraltro dalle stesse richieste istruttorie di [OSCURATO:PERSONA] che rendevano evidente che mancava la prova manifesta della pretestuositàdella richiesta di escussione del beneficio della garanzia. La medesima censura è posta anche sotto il profilo della violazione dell’articolo 132, comma2, n. 4, c.p.c., per la mancanza di motivazione Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 in ordine alla evidente impossibilità di sollevare l’exceptio doli per mancanza di prova evidente di malafede. 9. Preliminarmente deve ribadirsi che i primi cinque motivi sono stati già accolticon sentenza n. 17244 del 2022 delle S ezioni Unite di questa Corte che hanno affermato la giurisdizione del giudice italiano perimplicita rinuncia della convenuta rimasta contumace ad avvalersi della clausola arbitrale. 10. I motivi sesto e settimo sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento dell’ottavo così com e del l’unico motivo proposto con ilricorso incidentale. La Corte d’Appello ha ritenuto che la clausola contrattuale oggetto di contestazione non consentisse alla banca di rifiutare il pagamento neanche avvalendosi della c.d. expecito doli. Tale statuizione è in contrasto con la consolidatagiurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di contratto autonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'"exceptio doli", potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia; sicché, se la garanzia viene prestata esclusivamente in rapporto all'adempimento dovuto da un determinato soggetto, ove questi venga liberato (mediante una novazione soggettiva o altra vicenda sopravvenuta), il garante può sollevare nei confronti del creditore l'eccezione di estinzione della garanzia. (Sez. 3- , Ordinanza n. 31956 del 11/12/2018, Rv. 651947 - 01) . In al tri termini, n el contratto autonomo di garanzia, l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all'art. 1945 c.c., non può comportare un'incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché al primo è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", che lo pone al riparo da Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile - la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (Sez. 1- , Sentenza n. 16345 del 21/06/2018, Rv. 649780 -01). Nel caso in esame, come evidenziato dallo stesso ricorrente incidentale con i propri motivi, la Corte d’Appello ha escluso in radice la possibilità di avvalersi della excpetio doli generalis , e ha affermato che la Banca doveva in ogni caso soddisfare la richiesta di pagamento del creditore. L a sentenza, dunque, deve essere cassata anche sotto questo profilo, spettando al giudice del rinvio di valutare la sussistenza dei presupposti in concreto di avvalersi della suddetta eccezione come sostenuto nel ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro,che lamenta il mancato riconoscimento della impossibilità per la banca di avvalersi del rimedio generale dell'"exceptio doli", non risultando "prima facie" o comunque da una prova c.d. liquida, cioè di pronta soluzione,la strumentalità o abusività della richiesta di pagamento. L’ottavo motiv o del ricorso principale e quell o del ricorso incidentale sono assorbiti in quanto , come si è detto, l’esame della Corte d’Appello si è arrestato alla mera interpretazione della clausola negoziale senza verificare la possibile azione fraudolenta del creditore Ric. 2017n. 28147 sez. S2 - ud. 05/10/2022 e mancando una pronuncia di merito sulla sussistenza o meno de i presupposti peravvalersi della suddetta eccezione. In conclusione, la Corte accoglie il sesto e il settimo motivo d el ricorsoprincipale, dichiara assorbito l’ottavo motivo così com e l’unico motivo delricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata anche con riferimento ai primi cinque motivi già accolti dalle Sezioni Unite con la sentenza n.17244 del 2022 e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà esaminare la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società algerinaMoulins [OSCURATO:PERSONA] l’eventuale sussistenza delle condizioni per eccepire da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro l’abusività della richiesta di escussione della garanzia.Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito l’ottavo motivo così come l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata anche con riferimento ai