CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03-11-2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2022, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione del 26 ottobre 2020, con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa, in quanto ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 349 cod. pen., reato a lui contestato per avere violato i sigilli apposti sul manufatto sottoposto a sequestro il 27 gennaio 2014, realizzando la tompagnatura perimetrale esterna, ottenuta con blocchi in pomi-cemento alta circa 3 metri e predisponendo pignatte e travetti prefabbricati in cemento armato, appoggiati su casseformi in legno, lungo tutto il perimetro, con puntali di sostegno alla soletta; fatti accertati in Palermo il 26 febbraio 2014. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello palermitana, Taormina, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato due motivi. Con il primo, la difesa censura la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, evidenziando che la Corte di appello si è limitata a recepire la motivazione del primo giudice, senza considerare, da un lato, che Taormina non era l'unico soggetto che abitava in quel fabbricato e, dall'altro, che non è stato approfondita la tematica dell'elemento soggettivo, pure censurata nell'atto di appello, nel quale era stato osservato che al ricorrente al più poteva essere una contestata una trascuratezza del dovere di vigilanza del bene sequestrato. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello fornito alcuna adeguata risposta alla richiesta difensiva di mitigare la pena inflitta all'imputato, ritenuta eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre rilevare che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina delle fonti dimostrative acquisite, richiamando in particolare gli accertamenti svolti da personale della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo che, il 27 gennaio 2014, si recava presso l'area recintata situata al foglio 84 particella 2280 del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Palermo, dove erano in corso lavori per la realizzazione di opere edilizie, essendo presenti alcuni operai, oltre all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; non avendo questi esibito alcun titolo per l'esecuzione dei lavori, consistenti nella costruzione di un basamento in cemento armato dell'altezza di circa un metro, su cui insistevano nove pilastri con casseformi in legno e ferri, gli operanti procedevano al sequestro delle opere, nominando custode il medesimo Taormina. In seguito, nei primi giorni di febbraio 2014, i vigili urbani eseguivano un secondo accesso, in occasione del quale accertavano che le opere edili sul manufatto in sequestro erano proseguite in violazione dei sigilli, situazione riscontrata in termini analoghi anche all'esito di un terzo sopralluogo compiuto il 26 febbraio 2014, essendo stata realizzata la tompagnatura perimetrale esterna. All'esito di tali risultanze, i giudici di merito sono pervenuti alla coerente conclusione della colpevolezza di Taormina in ordine al reato di cui all'art. 349 cod. pen. (la moglie [OSCURATO:PERSONA] è stata invece assolta), valorizzando la circostanza che, come emerso dai controlli della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si è reso autore, nella sua pacifica qualità di custode, della riscontrata violazione dei sigilli, essendo stato l'imputato sorpreso, nei controlli successivi al sequestro, mentre dirigeva personalmente le maestranze, risiedendo nell'immobile de quo, il che elide ogni dubbio circa la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, la ricostruzione della condotta e del ruolo dell'imputato operata nelle due sentenze di merito resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente, in termini peraltro meramente assertivi, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, operazione questa che tuttavia non è consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argonnentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui la manifesta infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi per le doglianze riguardanti l'asserita violazione dell'art. 133 cod. pen., dovendosi evidenziare che in favore di Taormina sono state riconosciute le attenuanti generiche, applicate nella misura di un terzo sulla pena base di 6 mesi di reclusione e di 300 euro di multa, per cui la determinazione della pena si è attestata sul minimo edittale quanto alla pena detentiva e in misura prossima al minimo quanto alla pena pecuniaria, per cui, a fronte di un trattamento sanzionatorio senz'altro mite, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, formulate peraltro in termini generici.3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Taormina deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di