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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23706/2024

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 01 / 07/2024 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26628 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26628del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R19B962J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’Amministratore d ele- gato, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F .: [OSCURATO:PERSONA] 58T14 D612I) LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con riferimento al rischio assunto con il certificato d’as- sicurazione n. 1832609, in persona di [OSCURATO:PERSONA]- dreotti,in qualità di procuratrice speciale del Rappresen- tante per l’Italia rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GRGLSN 59M07 F205H ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1883/2022, pubblicatain data 2 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (C.V.G.) S.p.A. per ottenere il risarci- mento dei danni subiti a seguito di un furto nel propriostabili- mento industriale, sull’assunto che tale furto fosse stato deter- minato dall’inesatto adempimento della società convenuta alle obbligazioni nascenti dal contratto di vigilanza con la stessa sti- pulato.La società convenuta ha chiamato in giudizio, per essere garantita in caso di soccombenza, la propria assicuratrice della responsabilità civile, compagnia dei Lloyd’s.

Sia la domanda principale che quella di garanzia sono state par- zialmente accoltedal Tribunale di Pisa.

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato integralmente la domanda principale (con assorbimento di quella di garanzia). [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di seimotivi.

Resistono con distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Vannopreventivamente presi in esame il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso, aventi ad oggetto la questione, logi- camente pregiudiziale, della sussistenza del nesso di causa tra la condotta inadempiente della società convenuta alle obbliga- zioni assunte con il contratto di vigilanza e il danno subito dalla società attrice. 1.1Con il quarto motivo si denunzia « V iolazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c., 1218, 1174 c.c., 1322 secondo comma c.c., 1325 n.2) c.c., 1174 c.c.in relazione all’art. 360 n.3 cpc».

Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Secondo la società ricorrente, sarebbe stato illegittimamente posto a suo carico l’onere della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazioni assunte con il contratto di vigilanza ed il furto.

Il motivo è infondato.

Ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., secondo l’indirizzo conso- lidato di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), mentre spetta al debitore dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligazione contrattuale (ovvero la non imputabilità dell’inadempimento), essendo sufficiente al creditore allegare l’inadempimento stesso, spetta in ogni caso al creditore dimostrare il nesso di causa materiale tra l’inadem- pimento colposo del debitore e l’evento dannoso che si assume da questo derivante (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 – 02 ; Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19/01/2024, Rv. 670013 –01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 – 01 , decisione quest’ultima che parte ricorrente afferma di non condividere, ma senza addurre argomenti idonei a confutare i relativi principi di diritto; con- forme a tali principi risulta, del resto, anche la copiosa e ormai costante giurisprudenza di questa stessa Corte, in materia di responsabilità sanitaria, in particolare quella in tema di onere della prova del danno derivante dalla accertata condotta col- posa dell’operatore sanitario).

Le argomentazioni della società ricorrente e i precedenti richia- mati dalla stessa riguardano, del resto, la diversa questione dell’onere della prova dell’inadempimento non imputabile, che è questione ben diversa da quella rilevante nel caso di specie, che ha ad oggetto la sussistenza del nesso di causa tra la (con- clamata) condotta di colposo inadempimento del debitore e l’evento dannoso di cui il creditore abbia chiesto il risarcimento.

Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 1.2Con il quinto motivo si denunzia « V iolazione delle regole d’interpretazione del contratto, in particolare dell’art. 1369 c.c. in relazione all’art. 1360 n.3 cpc».

Con il sesto motivo si denunzia « V iolazione degli art. 40 e 41 c.p., 1218 c.c. 1325 n. 2 c.c., 1292 e 2055 c.c. e 1223 e ss. c.c.in relazione all’art. 360 n.3 cpc».

Il quinto ed il sesto motivo del ricorso sono logicamente e giu- ridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.

Secondo la società ricorrente, la corte d’appello non avrebbe correttamente interpretato le previsioni del contratto di vigi- lanza,affermando, con riguardo ai sopralluoghi che avrebbero dovuto essere effettua ti giornalmente presso lo stabilimento dell’attrice (di cui uno tra le ore 20.00 e le ore 23.00 ed altri due tra le ore 23.00 e le ore 6.00),che «i due giri si dovevano svolgere ad una certa distanza temporale l’uno dall’altro».

Essa sostiene che «la corretta modalità di adempimento dell’ob- bligazione» sarebbe stata « la continua variazione dell’orario esatto in cui eseguire i due giri di ronda, sia pure all’interno del tempo concordato tra le 23.00 e le 6.00», con la conseguenza che «il riferimento alle due ore di tempo minimo tra l’uno e l’altro giro», presupposto dalla corte territoriale, non avrebbe fondamento.

Sostiene, inoltre, che il corretto adempimento della prestazione avrebbe impedito il furto, in quanto avrebbe consentito, con elevata probabilità, all’agente della società di vigilanza di co- gliere sul fatto i ladri.

I motivi in esame risultanoinammissibili, prima ancora che in- fondati.

La corte d’appello, sul presupposto che la società di vigilanza era tenuta, in base al contratto stipulato,ad effettuare due so- pralluoghi presso lo stabilimento dell’attrice, nel periodo tra le ore 23.00 e le ore 6.00(oltre ad uno tra le ore 20.00 e le ore Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 23.00), e considerato che il furto era avvenuto in un tempo stimato di poco più di due ore, ma di cui si ignorava la esatta collocazione temporale, ha ritenuto non provata la circostanza di fatto che l’esecuzione dei sopralluoghi omessi, da parte della società di vigilanza, avrebbe impedito il furto stesso, e ciò per due ragioni entrambe da sole sufficienti a fondare la decisione: a) in primo luogo, perché non vi era prova che uno dei sopral- luoghiprevisti sarebbe avvenuto proprio in concomitanza con il furto; b) inoltre, perché non vi era prova che il sopralluogo(an- che se avvenuto in concomitanza con il furto), per le modalità in cui esso doveva essere effettuato, avrebbe consentito agli agenti della società di vigilanzadi rilevare la presenza dei ladri. 1.2.1Orbene, con riguardo alla seconda delle due ragioni indi- cate, le censure di cui ai motivi di ricorso in esame risultano del tutto generiche e si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Il rilievo ha, di per sé, carattere assorbente, in quanto la sud- detta ragione di rigetto degli assunti di parte attrice è da sola sufficiente a sostenere il punto della decisione oggetto di cen- sura. 1.2.2Per completezza di esposizione, si osserva ulteriormente che, anche per quanto riguarda la collocazione temp orale dell’esecuzione dei sopralluoghi, la motivazione della decisione impugnata risulta del tutto logica e coerente e non sussiste af- fatto la violazione dei canoni di interpretazione del contratto dedotta dalla ricorrente,non essendo affatto rilevante, in pro- posito,la lettura di tale contratto in uno dei due sensi alternativi da quest’ultima indicati.

È, infatti, del tutto evidente che, dovendo essere svolti esclusi- vamente due sopralluoghi, tra le ore 23.00 e le ore 6.00, ed essendo stato effettuato (come è pacifico) il sopralluogo Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 precedente alle ore 20.30, a qualunque ora fossero stati effet- tuati tali sopralluoghi , in nessun caso sarebbe stato possibile evitare che vi fossero almeno due ore “libere”, nel corso della notte, durante le quali il furto avrebbe potuto avvenire: anzi, se anche i due sopralluoghi omessi fossero stati effettuati a di- stanza di meno di due ore l’uno dall’altro, come ritiene possibile la ricorrente, sarebbe addirittura rimasto “non coperto” un in- tervallo temporale ben maggiore di quello necessario per effet- tuare il furto.

In ogni caso è, pertanto,corretta l’affermazione della mancanza della prova che l’effettuazione dei sopralluoghi sarebbe certa- mente avvenuta in un momento coincidente con quello del furto.

Nessun effettivo rilievo, d’altra parte, è stato attribuito dalla corte d’appello, ai fini della decisione sul punto, alla questione dell’interpretazione del contratto sollevata dalla società ricor- rente: la corte d’appello si è limitata ad osservare che, presu- mibilmente, i ladri avevano inteso limitare il tempo di perma- nenza sui luoghi del furto al minimo indispensabile, onde ridurre il rischio di incorrere in uno dei sopralluoghi del servizio di vigi- lanza, ma senza in alcun modo ricondurre ciò ad una determi- nata interpretazione del contenuto del relativo contratto.

Ne consegue la radicale inammissibilità delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, anche sotto il profilo in esame, in quanto non rilevanti ai fini dell’esito della controversia.

2. Con il primo motivo del ricorsosi denunzia «Omesso esame di fatto decisivo per il giudizioex art. 360 n. 5 cpc .

V iolazione del minimo costituzionale di motivazione ex art. 111 comma sesto Cost.e art. 132 n. 4 cpc in relazione all’ art. 360 n.4 cpc ».

Con il secondo motivosi denunzia «Falsa applicazione e viola- zionedell’art. 1226 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc ».

Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione dell’ art. 2697 c.c. ed art. 1175 e 1375 c.c.in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc».

Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 I primi tre motivi del ricorso hanno ad oggetto l’entità oggettiva dei danni derivanti dal furto.

Essirestano assorbiti, per il mancato accoglimento di quelli re- lativi al nesso di causa tra inadempimento e furto, che, esclu- dendo l’an della responsabilità della società convenuta per l’evento dannoso dedotto, rendono del tutto irrilevante l’accer- tamento del quantumdel danno stesso. 3.Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, anche in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 01 / 07/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26628 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26628del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61R19B962J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dell’Amministratore d ele- gato, legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C . F .: [OSCURATO:PERSONA] 58T14 D612I) LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) con riferimento al rischio assunto con il certificato d’as- sicurazione n. 1832609, in persona di [OSCURATO:PERSONA]- dreotti,in qualità di procuratrice speciale del Rappresen- tante per l’Italia rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GRGLSN 59M07 F205H ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1883/2022, pubblicatain data 2 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 Fatti di causa La società [OSCURATO:SOCIETA]ha agito in giudizio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (C.V.G.) S.p.A. per ottenere il risarci- mento dei danni subiti a seguito di un furto nel propriostabili- mento industriale, sull’assunto che tale furto fosse stato deter- minato dall’inesatto adempimento della società convenuta alle obbligazioni nascenti dal contratto di vigilanza con la stessa sti- pulato.La società convenuta ha chiamato in giudizio, per essere garantita in caso di soccombenza, la propria assicuratrice della responsabilità civile, compagnia dei Lloyd’s. Sia la domanda principale che quella di garanzia sono state par- zialmente accoltedal Tribunale di Pisa. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha invece rigettato integralmente la domanda principale (con assorbimento di quella di garanzia). [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di seimotivi. Resistono con distinti controricorsi, [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Vannopreventivamente presi in esame il quarto, il quinto ed il sesto motivo del ricorso, aventi ad oggetto la questione, logi- camente pregiudiziale, della sussistenza del nesso di causa tra la condotta inadempiente della società convenuta alle obbliga- zioni assunte con il contratto di vigilanza e il danno subito dalla società attrice. 1.1Con il quarto motivo si denunzia « V iolazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c., 1218, 1174 c.c., 1322 secondo comma c.c., 1325 n.2) c.c., 1174 c.c.in relazione all’art. 360 n.3 cpc». Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 Secondo la società ricorrente, sarebbe stato illegittimamente posto a suo carico l’onere della prova del nesso di causalità tra l’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazioni assunte con il contratto di vigilanza ed il furto. Il motivo è infondato. Ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., secondo l’indirizzo conso- lidato di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare), mentre spetta al debitore dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligazione contrattuale (ovvero la non imputabilità dell’inadempimento), essendo sufficiente al creditore allegare l’inadempimento stesso, spetta in ogni caso al creditore dimostrare il nesso di causa materiale tra l’inadem- pimento colposo del debitore e l’evento dannoso che si assume da questo derivante (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, Rv. 670936 – 02 ; Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19/01/2024, Rv. 670013 –01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8849 del 31/03/2021, Rv. 660991 – 01 , decisione quest’ultima che parte ricorrente afferma di non condividere, ma senza addurre argomenti idonei a confutare i relativi principi di diritto; con- forme a tali principi risulta, del resto, anche la copiosa e ormai costante giurisprudenza di questa stessa Corte, in materia di responsabilità sanitaria, in particolare quella in tema di onere della prova del danno derivante dalla accertata condotta col- posa dell’operatore sanitario). Le argomentazioni della società ricorrente e i precedenti richia- mati dalla stessa riguardano, del resto, la diversa questione dell’onere della prova dell’inadempimento non imputabile, che è questione ben diversa da quella rilevante nel caso di specie, che ha ad oggetto la sussistenza del nesso di causa tra la (con- clamata) condotta di colposo inadempimento del debitore e l’evento dannoso di cui il creditore abbia chiesto il risarcimento. Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 1.2Con il quinto motivo si denunzia « V iolazione delle regole d’interpretazione del contratto, in particolare dell’art. 1369 c.c. in relazione all’art. 1360 n.3 cpc». Con il sesto motivo si denunzia « V iolazione degli art. 40 e 41 c.p., 1218 c.c. 1325 n. 2 c.c., 1292 e 2055 c.c. e 1223 e ss. c.c.in relazione all’art. 360 n.3 cpc». Il quinto ed il sesto motivo del ricorso sono logicamente e giu- ridicamente connessi e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Secondo la società ricorrente, la corte d’appello non avrebbe correttamente interpretato le previsioni del contratto di vigi- lanza,affermando, con riguardo ai sopralluoghi che avrebbero dovuto essere effettua ti giornalmente presso lo stabilimento dell’attrice (di cui uno tra le ore 20.00 e le ore 23.00 ed altri due tra le ore 23.00 e le ore 6.00),che «i due giri si dovevano svolgere ad una certa distanza temporale l’uno dall’altro». Essa sostiene che «la corretta modalità di adempimento dell’ob- bligazione» sarebbe stata « la continua variazione dell’orario esatto in cui eseguire i due giri di ronda, sia pure all’interno del tempo concordato tra le 23.00 e le 6.00», con la conseguenza che «il riferimento alle due ore di tempo minimo tra l’uno e l’altro giro», presupposto dalla corte territoriale, non avrebbe fondamento. Sostiene, inoltre, che il corretto adempimento della prestazione avrebbe impedito il furto, in quanto avrebbe consentito, con elevata probabilità, all’agente della società di vigilanza di co- gliere sul fatto i ladri. I motivi in esame risultanoinammissibili, prima ancora che in- fondati. La corte d’appello, sul presupposto che la società di vigilanza era tenuta, in base al contratto stipulato,ad effettuare due so- pralluoghi presso lo stabilimento dell’attrice, nel periodo tra le ore 23.00 e le ore 6.00(oltre ad uno tra le ore 20.00 e le ore Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 23.00), e considerato che il furto era avvenuto in un tempo stimato di poco più di due ore, ma di cui si ignorava la esatta collocazione temporale, ha ritenuto non provata la circostanza di fatto che l’esecuzione dei sopralluoghi omessi, da parte della società di vigilanza, avrebbe impedito il furto stesso, e ciò per due ragioni entrambe da sole sufficienti a fondare la decisione: a) in primo luogo, perché non vi era prova che uno dei sopral- luoghiprevisti sarebbe avvenuto proprio in concomitanza con il furto; b) inoltre, perché non vi era prova che il sopralluogo(an- che se avvenuto in concomitanza con il furto), per le modalità in cui esso doveva essere effettuato, avrebbe consentito agli agenti della società di vigilanzadi rilevare la presenza dei ladri. 1.2.1Orbene, con riguardo alla seconda delle due ragioni indi- cate, le censure di cui ai motivi di ricorso in esame risultano del tutto generiche e si risolvono, in sostanza, nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Il rilievo ha, di per sé, carattere assorbente, in quanto la sud- detta ragione di rigetto degli assunti di parte attrice è da sola sufficiente a sostenere il punto della decisione oggetto di cen- sura. 1.2.2Per completezza di esposizione, si osserva ulteriormente che, anche per quanto riguarda la collocazione temp orale dell’esecuzione dei sopralluoghi, la motivazione della decisione impugnata risulta del tutto logica e coerente e non sussiste af- fatto la violazione dei canoni di interpretazione del contratto dedotta dalla ricorrente,non essendo affatto rilevante, in pro- posito,la lettura di tale contratto in uno dei due sensi alternativi da quest’ultima indicati. È, infatti, del tutto evidente che, dovendo essere svolti esclusi- vamente due sopralluoghi, tra le ore 23.00 e le ore 6.00, ed essendo stato effettuato (come è pacifico) il sopralluogo Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 precedente alle ore 20.30, a qualunque ora fossero stati effet- tuati tali sopralluoghi , in nessun caso sarebbe stato possibile evitare che vi fossero almeno due ore “libere”, nel corso della notte, durante le quali il furto avrebbe potuto avvenire: anzi, se anche i due sopralluoghi omessi fossero stati effettuati a di- stanza di meno di due ore l’uno dall’altro, come ritiene possibile la ricorrente, sarebbe addirittura rimasto “non coperto” un in- tervallo temporale ben maggiore di quello necessario per effet- tuare il furto. In ogni caso è, pertanto,corretta l’affermazione della mancanza della prova che l’effettuazione dei sopralluoghi sarebbe certa- mente avvenuta in un momento coincidente con quello del furto. Nessun effettivo rilievo, d’altra parte, è stato attribuito dalla corte d’appello, ai fini della decisione sul punto, alla questione dell’interpretazione del contratto sollevata dalla società ricor- rente: la corte d’appello si è limitata ad osservare che, presu- mibilmente, i ladri avevano inteso limitare il tempo di perma- nenza sui luoghi del furto al minimo indispensabile, onde ridurre il rischio di incorrere in uno dei sopralluoghi del servizio di vigi- lanza, ma senza in alcun modo ricondurre ciò ad una determi- nata interpretazione del contenuto del relativo contratto. Ne consegue la radicale inammissibilità delle censure di cui al motivo di ricorso in esame, anche sotto il profilo in esame, in quanto non rilevanti ai fini dell’esito della controversia. 2. Con il primo motivo del ricorsosi denunzia «Omesso esame di fatto decisivo per il giudizioex art. 360 n. 5 cpc . V iolazione del minimo costituzionale di motivazione ex art. 111 comma sesto Cost.e art. 132 n. 4 cpc in relazione all’ art. 360 n.4 cpc ». Con il secondo motivosi denunzia «Falsa applicazione e viola- zionedell’art. 1226 c.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 cpc ». Con il terzo motivo si denunzia « V iolazione dell’ art. 2697 c.c. ed art. 1175 e 1375 c.c.in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 cpc». Ric. n. 26628/2022 –Sez. 3 – A d. 1° luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 I primi tre motivi del ricorso hanno ad oggetto l’entità oggettiva dei danni derivanti dal furto. Essirestano assorbiti, per il mancato accoglimento di quelli re- lativi al nesso di causa tra inadempimento e furto, che, esclu- dendo l’an della responsabilità della società convenuta per l’evento dannoso dedotto, rendono del tutto irrilevante l’accer- tamento del quantumdel danno stesso. 3.Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, anche in considerazione dell’alterno andamento del giudizio di merito. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
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