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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025

Cassazione n. 33937/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA]: 'a: 3to a FOGGIA il 29/05/.i92. jel 15/10/2024 della.

COT APPELLO di BOLOGNA dat.,.-., ':i\ a le ..),---ir-..: ueL,.: -i: •L .;:,. -: ,,(i;:ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]i ' ,[OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 2 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla misura della pena irrogata, al giudizio diretto a confermare la recidiva e alla valutazione resa nell'escludere la causa di non punibilità di cui all'ad 131rbis cp atieso che seali temi la sentenza impugnata, senza incorrere in vizi interpretativi, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]: 'a: 3to a FOGGIA il 29/05/.i92. jel 15/10/2024 della. COT APPELLO di BOLOGNA dat.,.-., ':i\ a le ..),---ir-..: ueL,.: -i: •L .;:,. -: ,,(i;:ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]i ' ,[OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 2 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla misura della pena irrogata, al giudizio diretto a confermare la recidiva e alla valutazione resa nell'escludere la causa di non punibilità di cui all'ad 131rbis cp atieso che seali temi la sentenza impugnata, senza incorrere in vizi interpretativi, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 33937/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris