CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30725/2022
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60, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1387, 1388, 1393, 1745, 1752, 1753, 1903, 2049, 2697 e 2702 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame su un fatto decisivo e discusso, adducendo che, "se il subagente rilascia certificazioni, polizze e contrassegni sottoscritti dall'agente dotato del potere di rappresentanza della compagnia, anche qualora la documentazione sia contraffatta, il contratto di assicurazione è da considerarsi concluso qualora la compagnia non dimostri l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, o di un comportamento colposo del proprio rappresentante, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del contraente". Ad avviso della ricorrente, "nella sostanza" il giudice d'appello avrebbe ritenuto che il subagente riceveva il pagamento dei premi e rilasciava i documenti apparentemente sottoscritti dall'agente dotato di poteri di rappresentanza, che "siccome il rapporto fra subagente ed agente non riguarda la compagnia" del comportamento del subagente deve rispondere solo l'agente, e che "nel caso in esame viene però riconosciuto che effettivamente l'agente ha ingenerato nei clienti l'apparenza incolpevole di ottenere certificazione effettivamente sottoscritte dall'agente stesso; ma tale «apparenza» non coinvolge la compagnia, ma solo l'agente". Afferma a questo punto la ricorrente: "Tale ricostruzione viene contestata". Il giudice d'appello avrebbe impostato la questione "sulla riferibilità dell'operato del subagente all'assicurazione", laddove "il problema posto era diverso e riguardava l'opponibilità del contratto di assicurazione all'impresa assicurativa, per effetto dell'affidamento incolpevole creato dal Reali". Sarebbe infatti pacifico che quest'ultimo sottoscriveva le polizze. Perciò si tratterebbe "di stabilire se una polizza contraffatta rilasciata dal subagente ma sottoscritta dall'agente ... sia imputabile o meno all'assicurazione": il giudice d'appello avrebbe ritenuto che la compagnia non dovesse mai rispondere di un certificato contraffatto, il che emergerebbe dalla frase relativa all'assenza di registrazione dei contratti. Argomenta dunque la ricorrente sulla incidenza dell'apparenza che vi sarebbe stata, "creata colpevolmente dall'agente dotato del potere di rappresentanza", sostenendo che le polizze "sottoscritte ritualmente dall'agente dotato del potere di rappresentanza, veramente o per effetto del principio dell'apparenza", sarebbero valide e opponibili alla compagnia, cosa invece denegata del giudice d'appello, il quale sosterrebbe "nella sostanza ... che le polizze non siano opponibili all'assicuratore, in quanto è l'agente che deve rispondere dell'operato del subagente". Segue poi una serie di ulteriori argomentazioni dirette a parificare la posizione della ricorrente alla tutela del danneggiato nel caso in cui il danneggiante abbia un contrassegno contraffatto, allorquando per escludere la sua responsabilità la compagnia dovrebbe provare "l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del danneggiato", per concludere chiedendo che sia affermato il principio che, "se il subagente rilascia certificazioni, polizze e contrassegni sottoscritti dall'agente dotato del potere di rappresentanza della compagnia, anche qualora la documentazione sia contraffatta, il contratto di assicurazione è da considerarsi concluso qualora la compagnia non dimostri l'insussistenza di un proprio comportamento colposo o di un comportamento colposo del proprio rappresentante, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del contraente". ('? 4.3.2 Anche per questa doglianza non è condivisibile l'inammissibilità prospettata dal Procuratore Generale - la medesima rispetto alla prima -, poiché il suo contenuto è agevolmente identificabile. Essa si compone di due submotivi. 4.3.3.11 primo submotivo prospetta, ut supra esposto, che il giudice d'appello avrebbe riconosciuto che il Reali, quale agente della compagnia, avrebbe "ingenerato nei clienti l'apparenza incolpevole di ottenere certificazioni" da lui effettivamente sottoscritte; ma l'apparenza riguarderebbe solo l'agente e non la compagnia, il che sarebbe oggetto della censura. In realtà, il submotivo è eccentrico rispetto al contenuto della sentenza, che sotto questo profilo, per di più, contiene un accertamento fattuale che il submotivo contesta: la corte territoriale dichiara infatti che l'apparenza "è quella dell'esistenza di un (falso) rapporto di subagenzia e non quella del (falso) rapporto di agenzia", in quanto il Valori si sarebbe "palesato quale subagente del Reali" (si vedano le pagine 9-10 della sentenza). Il submotivo patisce quindi inammissibilità sotto due profili: l'eccentricità e la natura fattuale della censura, in questa sede non considerabile. 4.3.4 D secondo submotivo è palesemente eccentrico anch'esso, in quanto si struttura - come sopra si è detto - sulla comparazione della posizione della ricorrente con quella del danneggiato a fronte di contrassegno falsificato, e la posizione della ricorrente comparata è quella che si adduce nel primo submotivo, comportando quindi pure una questione fattuale, qui inammissibile, diretta a correggere il diverso accertamento, fattuale appunto, compiuto dal giudice d'appello. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processualì per il versamento, da parte della ricorrente, dì un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 1500, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, d