Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 29930/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.

I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A PROPRIETA' DIVISA, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale unita al controricorso, domiciliata presso la Cancelleria' della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - 2£22, avverso la sentenza n. 520 del 2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi depositata il 21 marzo 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] a Proprietà divisa avverso la decisione del Tribunale di Asti - che in accoglimento dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. avverso il decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 43.630,75, emesso dal Tribunale della stessa città su richiesta della suindicata cooperativa Torretta con cui le veniva ingiunto il pagamento a titolo di regresso di quanto pagato dalla predetta quale confideiussore del debito garantito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato l'ingiunzione e rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] - e, in totale riforma della sentenza appellata, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. al pagamento in favore della appellante della somma di Euro 35.199,55, con interessi legali e delle spese di lite di entrambi i gradi di merito.

Avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] a Proprietà divisa.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai i sensi dell'art. 380-bis.

1. c.p.c..

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. la cooperativa ricorrente denuncia con il primo motivo la "Violazione di legge in relazione al principio dispositivo della prova di cui all'art. 115 c.p.c. e al principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c." e contesta che la sentenza impugnata sia pervenuta alla corretta quantificazione delle quote garantite con le fideiussioni dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal il Mattone s.r.I., pur in assenza dei relativi contratti, sulla CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Annbrosi base di quanto disposto dall'atto costitutivo del Consorzio "strada Laverdina" e del patto parasociale.

Con riferimento a quest'ultimo patto lamenta che, sebbene prodotto nel fascicolo monitorio da Torretta, lo stesso non sarebbe stato tuttavia mai posto a fondamento delle argomentazioni della controparte (che ne avrebbe fatto cenno in due soli passaggi: l'uno nella comparsa di risposta prime cure, l'altro nell'atto di appello) e neppure dei calcoli con cui controparte è giunta a quantificare la presunta quota garantita dalla [OSCURATO:PERSONA].

Richiama in proposito il principio espresso dall'orientamento di legittimità secondo cui "il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte - anche in appello ai sensi del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. - solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese" (tra tante richiama, Cass. Sez. 2, 16/08/1990 n. 8304).

2. Con il secondo motivo, rubricato "Violazione delle norme in materia di regresso tra confideiussori ex artt. 1954 e 1299 cod.civ.", la cooperativa ricorrente contesta l'erroneità della quota determinata dalla Corte territoriale, come garantita dalla Torretta nel rapporto di confideiussione de quo, ove ha affermato: «la quota del 17,99% a carico di Torretta va quindi calcolata su Euro 581.350,00 e corrisponde a Euro 104.584,87, per cui l'eccedenza corrispondente a Euro 94.938,13 ed il 57,68% di pertinenza di Aleramo ad Euro 54.760,31" (pag. 9 sentenza impugnata).

In particolare, la Corte territoriale avrebbe contraddetto il proprio ragionamento, non ripartendo proporzionalmente tra le imprese consorziate il debito assunto in via solidale, che secondo un calcolo corretto porterebbe la quota di pertinenza della Aleramo alla minor somma di Euro 21.326,35.

3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 2 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] anzitutto osservato che il primo motivo è inammissibile proprio con riferimento all'evocato principio espresso dalla Corte Suprema e che la cooperativa ricorrente pretende violato, atteso che è certo che le domande e le eccezioni sulle quali le parti hanno il diritto di ottenere una pronunzia nel giudizio di merito sono solo quelle proposte formalmente e tempestivamente (cioè entro i limiti temporali o processuali stabiliti dal codice di rito, nel giudizio stesso) ma è altrettanto certo che esse sono quelle, quantomeno, palesemente desumibili dal contesto dell'atto processuale nel quale sono inserite e, comunque, dotate dei prescritti requisiti di specificità.

In altri termini, perché possa e debba esaminare documenti versati in atti, il giudice deve accertare, oltre alla ritualità della produzione (cioè se sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio), anche la esistenza di una domanda o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti (cfr. tra altre conformi: Cass., Sez. 3, 24/10/2007 n. 22342).

Orbene, nella specie, l'atto costitutivo del consorzio de quo e il patto parasociale sono stati da parte creditrice allegati a fondamento della pretesa formulata in regresso nei confronti della debitrice sin dal procedimento monitorio (cfr. doc. 1 e 1bis del fascicolo della fase monitoria [OSCURATO:PERSONA]).

Correttamente la Corte di appello ha pertanto nell'impugnata sentenza affermato che «In definitiva, da una complessa e coordinata lettura dell'atto costitutivo e del patto parasociale si desume univocamente che ATC [Agenzia territoriale casa n.d.r.] era stata esonerata (N.B.: verosimilmente in ragione della sua natura giuridica) da tutti gli oneri economici derivanti dall'operazione (...).

In linea di principio è poi evidente che anche la garanzia prestata dai consorziati in favore di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere proporzionata alla partecipazione di ciascuno nell'operazione immobiliare e, quindi, alle quote di partecipazione nel consorzio (...) l'unica deroga era quella derivante dalla posizione di ATC, la cui quota doveva 3 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi essere proporzionalmente ripartita su quelle degli alti consorziati» (pag. 7 e 8 sentenza impugnata).

Dopo aver precisato l'entità delle quote maggiorate, proporzionalmente gravanti sui consorziati de quibus, la Corte ha sottolineato altresì che le stesse quote erano «pressoché c:oincidenti con quelle date per pacifiche dalla stessa cooperativa edilizia Aleramo» (pag. 8 sentenza impugnata).

4. E' parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso, così come sopra sinteticamente riassunto.

Ad onta della formale intestazione, esso attiene a profili di fatto di cui viene invocata una rivalutazione, unitamente alle risultanze istruttorie, al fine di suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di appello nell'impugnata sentenza.

Nel legittimo esercizio dei propri poteri quest'ultima ha dapprima ricostruito cronologicamente la vicenda in esame ponendo in rilievo che «Le attuali parti (nonché la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], la s.r.l.

Gieffe nonché l'agenzia territoriale per la casa della provincia di Asti) hanno costituito la Società consortile denominata "[OSCURATO:PERSONA]" che avrebbe dovuto provvedere, in nome e per conto dei suoi soci, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione derivanti dalla Convenzione del 24 gennaio 2006 intervenuta con il Comune di Asti e volta alla realizzazione di un programma integrato di riqualificazione urbanistica (PIRU)»; che «tale Convenzione prevedeva il rilascio in favore del Comune di Asti di una fideiussione bancaria poi prestata dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte della società consortile che le avrebbe dovute eseguire direttamente a "scomputo" dei relativi oneri» e che, infine, i consorziati avevano prestato fideiussione relativamente a quanto [OSCURATO:PERSONA] avesse versato per conto della debitrice principale strada Laverdina»; che, a seguito dell'inadempimento 4 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosí del Consorzio, il Comune di Asti il 21 gennaio 2013 ha escusso la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] che ha versato la somma di Euro 598.850,00; che la banca avvalendosi della fideiussione presta dai consorziati ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 199.523,00 che quest'ultima ha poi preteso in via monitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di regresso, ritenendo di aver corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] una somma superiore rispetto a quella garantita (pagg. 3 e 4 sentenza impugnata).

Con ragionamento esauriente e coerente ha quindi ritenuto, in merito all'entità della quota garantita, che «essa, anche in assenza della fideiussione prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] (...) può essere comunque determinata facendo applicazione dei patti sociali, rilevanti nei rapporti tra i consorziati» (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), e che, «da un canto, Aleramo si è difesa contestando genericamente il difetto di prova dell'entità della quota da essa garantita, ma non ha neppure dedotto che essa fosse diversa da quella determinabile sulla base dei patti sociali ovvero fosse inferiore a quella di partecipazione al consorzio» (pag. 9 della sentenza impugnata), mentre «dall'altro canto, la differenza tra la quota di Torretta nella società consortile (14,78%) e la quota da essa garantita (17,99%) si giustifica con quanto si è detto ed essa, quindi non si pone in contrasto con la tesi dell'appellante ma al contrario ne conferma la fondatezza raggiunta la prova che le quote di ciascun consorziato, maggiorate in proporzione al 17,85% corrispondono a quanto aveva dato per pacifico la stessa cooperativa Aleramo nella comparsa di costituzione in appello (pag. 5 e 6)».

Ha conseguentemente condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della quota del 57,68% dell'eccedenza corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA], calcolata in Euro 54.760,31 e ridotta nella somma di Euro 35.199,55 (tenuto conto che la somma iniziale portata in monitorio era di 43.630,75, poi ridotta dalla creditrice in fase di opposizione). 5 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] contrapporre a siffatto apprezzamento, il preteso mancato calcolo della ulteriore maggiorazione derivante dalla ripartizione proporzionale tra i consorziati garanti della quota riferita all'intervenuto fallimento della società il Mattone, parte ricorrente sostiene che la quota garantita dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe quella del 17,99% ma quella del 27,90%, ma omette di considerare che nella sentenza impugnata la Corte di appello ha debitamente considerato la quota (del 35,52%) spettante alla società [OSCURATO:PERSONA], nelle more fallita, ai fini del riparto (pag. 8 della sentenza impugnata).

Va osservato al riguardo che le formulate censure risultano in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione dell'art.115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione delle prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) laddove è inammissibile la diversa doglianza che nel valutare le prove proposte dalle parti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. Sez. 3 Cass. Sez. 3 25/11/2021, n. 36631; Cass. Sez.

U. 30/09/2020, n. 20867; Cass. Sez. 3 27/07/2022 n. 23408).

Emerge a tale stregua evidente come l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere le risultanze idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo 6 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres.

L.A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possono sottoporsi alla attenzione dei giudizi di legittimità elementi di fatto già c:onsiderati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (in tal senso, cfr. Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r. I., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA A PROPRIETA' DIVISA, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale unita al controricorso, domiciliata presso la Cancelleria' della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; - controricorrente - 2£22, avverso la sentenza n. 520 del 2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi depositata il 21 marzo 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino ha accolto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] a Proprietà divisa avverso la decisione del Tribunale di Asti - che in accoglimento dell'opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. avverso il decreto ingiuntivo per l'importo di Euro 43.630,75, emesso dal Tribunale della stessa città su richiesta della suindicata cooperativa Torretta con cui le veniva ingiunto il pagamento a titolo di regresso di quanto pagato dalla predetta quale confideiussore del debito garantito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva revocato l'ingiunzione e rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] - e, in totale riforma della sentenza appellata, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. al pagamento in favore della appellante della somma di Euro 35.199,55, con interessi legali e delle spese di lite di entrambi i gradi di merito. Avverso la sentenza d'appello, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] a Proprietà divisa. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai i sensi dell'art. 380-bis. 1. c.p.c.. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. la cooperativa ricorrente denuncia con il primo motivo la "Violazione di legge in relazione al principio dispositivo della prova di cui all'art. 115 c.p.c. e al principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c." e contesta che la sentenza impugnata sia pervenuta alla corretta quantificazione delle quote garantite con le fideiussioni dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal il Mattone s.r.I., pur in assenza dei relativi contratti, sulla CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Annbrosi base di quanto disposto dall'atto costitutivo del Consorzio "strada Laverdina" e del patto parasociale. Con riferimento a quest'ultimo patto lamenta che, sebbene prodotto nel fascicolo monitorio da Torretta, lo stesso non sarebbe stato tuttavia mai posto a fondamento delle argomentazioni della controparte (che ne avrebbe fatto cenno in due soli passaggi: l'uno nella comparsa di risposta prime cure, l'altro nell'atto di appello) e neppure dei calcoli con cui controparte è giunta a quantificare la presunta quota garantita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Richiama in proposito il principio espresso dall'orientamento di legittimità secondo cui "il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte - anche in appello ai sensi del secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ. - solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese" (tra tante richiama, Cass. Sez. 2, 16/08/1990 n. 8304). 2. Con il secondo motivo, rubricato "Violazione delle norme in materia di regresso tra confideiussori ex artt. 1954 e 1299 cod.civ.", la cooperativa ricorrente contesta l'erroneità della quota determinata dalla Corte territoriale, come garantita dalla Torretta nel rapporto di confideiussione de quo, ove ha affermato: «la quota del 17,99% a carico di Torretta va quindi calcolata su Euro 581.350,00 e corrisponde a Euro 104.584,87, per cui l'eccedenza corrispondente a Euro 94.938,13 ed il 57,68% di pertinenza di Aleramo ad Euro 54.760,31" (pag. 9 sentenza impugnata). In particolare, la Corte territoriale avrebbe contraddetto il proprio ragionamento, non ripartendo proporzionalmente tra le imprese consorziate il debito assunto in via solidale, che secondo un calcolo corretto porterebbe la quota di pertinenza della Aleramo alla minor somma di Euro 21.326,35. 3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 2 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] anzitutto osservato che il primo motivo è inammissibile proprio con riferimento all'evocato principio espresso dalla Corte Suprema e che la cooperativa ricorrente pretende violato, atteso che è certo che le domande e le eccezioni sulle quali le parti hanno il diritto di ottenere una pronunzia nel giudizio di merito sono solo quelle proposte formalmente e tempestivamente (cioè entro i limiti temporali o processuali stabiliti dal codice di rito, nel giudizio stesso) ma è altrettanto certo che esse sono quelle, quantomeno, palesemente desumibili dal contesto dell'atto processuale nel quale sono inserite e, comunque, dotate dei prescritti requisiti di specificità. In altri termini, perché possa e debba esaminare documenti versati in atti, il giudice deve accertare, oltre alla ritualità della produzione (cioè se sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio), anche la esistenza di una domanda o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti (cfr. tra altre conformi: Cass., Sez. 3, 24/10/2007 n. 22342). Orbene, nella specie, l'atto costitutivo del consorzio de quo e il patto parasociale sono stati da parte creditrice allegati a fondamento della pretesa formulata in regresso nei confronti della debitrice sin dal procedimento monitorio (cfr. doc. 1 e 1bis del fascicolo della fase monitoria [OSCURATO:PERSONA]). Correttamente la Corte di appello ha pertanto nell'impugnata sentenza affermato che «In definitiva, da una complessa e coordinata lettura dell'atto costitutivo e del patto parasociale si desume univocamente che ATC [Agenzia territoriale casa n.d.r.] era stata esonerata (N.B.: verosimilmente in ragione della sua natura giuridica) da tutti gli oneri economici derivanti dall'operazione (...). In linea di principio è poi evidente che anche la garanzia prestata dai consorziati in favore di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere proporzionata alla partecipazione di ciascuno nell'operazione immobiliare e, quindi, alle quote di partecipazione nel consorzio (...) l'unica deroga era quella derivante dalla posizione di ATC, la cui quota doveva 3 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi essere proporzionalmente ripartita su quelle degli alti consorziati» (pag. 7 e 8 sentenza impugnata). Dopo aver precisato l'entità delle quote maggiorate, proporzionalmente gravanti sui consorziati de quibus, la Corte ha sottolineato altresì che le stesse quote erano «pressoché c:oincidenti con quelle date per pacifiche dalla stessa cooperativa edilizia Aleramo» (pag. 8 sentenza impugnata). 4. E' parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso, così come sopra sinteticamente riassunto. Ad onta della formale intestazione, esso attiene a profili di fatto di cui viene invocata una rivalutazione, unitamente alle risultanze istruttorie, al fine di suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di appello nell'impugnata sentenza. Nel legittimo esercizio dei propri poteri quest'ultima ha dapprima ricostruito cronologicamente la vicenda in esame ponendo in rilievo che «Le attuali parti (nonché la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], la s.r.l. Gieffe nonché l'agenzia territoriale per la casa della provincia di Asti) hanno costituito la Società consortile denominata "[OSCURATO:PERSONA]" che avrebbe dovuto provvedere, in nome e per conto dei suoi soci, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione derivanti dalla Convenzione del 24 gennaio 2006 intervenuta con il Comune di Asti e volta alla realizzazione di un programma integrato di riqualificazione urbanistica (PIRU)»; che «tale Convenzione prevedeva il rilascio in favore del Comune di Asti di una fideiussione bancaria poi prestata dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] per garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte della società consortile che le avrebbe dovute eseguire direttamente a "scomputo" dei relativi oneri» e che, infine, i consorziati avevano prestato fideiussione relativamente a quanto [OSCURATO:PERSONA] avesse versato per conto della debitrice principale strada Laverdina»; che, a seguito dell'inadempimento 4 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosí del Consorzio, il Comune di Asti il 21 gennaio 2013 ha escusso la garanzia prestata da [OSCURATO:PERSONA] che ha versato la somma di Euro 598.850,00; che la banca avvalendosi della fideiussione presta dai consorziati ha addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 199.523,00 che quest'ultima ha poi preteso in via monitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di regresso, ritenendo di aver corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] una somma superiore rispetto a quella garantita (pagg. 3 e 4 sentenza impugnata). Con ragionamento esauriente e coerente ha quindi ritenuto, in merito all'entità della quota garantita, che «essa, anche in assenza della fideiussione prestata dalla [OSCURATO:PERSONA] (...) può essere comunque determinata facendo applicazione dei patti sociali, rilevanti nei rapporti tra i consorziati» (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), e che, «da un canto, Aleramo si è difesa contestando genericamente il difetto di prova dell'entità della quota da essa garantita, ma non ha neppure dedotto che essa fosse diversa da quella determinabile sulla base dei patti sociali ovvero fosse inferiore a quella di partecipazione al consorzio» (pag. 9 della sentenza impugnata), mentre «dall'altro canto, la differenza tra la quota di Torretta nella società consortile (14,78%) e la quota da essa garantita (17,99%) si giustifica con quanto si è detto ed essa, quindi non si pone in contrasto con la tesi dell'appellante ma al contrario ne conferma la fondatezza raggiunta la prova che le quote di ciascun consorziato, maggiorate in proporzione al 17,85% corrispondono a quanto aveva dato per pacifico la stessa cooperativa Aleramo nella comparsa di costituzione in appello (pag. 5 e 6)». Ha conseguentemente condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della quota del 57,68% dell'eccedenza corrisposta dalla [OSCURATO:PERSONA], calcolata in Euro 54.760,31 e ridotta nella somma di Euro 35.199,55 (tenuto conto che la somma iniziale portata in monitorio era di 43.630,75, poi ridotta dalla creditrice in fase di opposizione). 5 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] contrapporre a siffatto apprezzamento, il preteso mancato calcolo della ulteriore maggiorazione derivante dalla ripartizione proporzionale tra i consorziati garanti della quota riferita all'intervenuto fallimento della società il Mattone, parte ricorrente sostiene che la quota garantita dalla [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe quella del 17,99% ma quella del 27,90%, ma omette di considerare che nella sentenza impugnata la Corte di appello ha debitamente considerato la quota (del 35,52%) spettante alla società [OSCURATO:PERSONA], nelle more fallita, ai fini del riparto (pag. 8 della sentenza impugnata). Va osservato al riguardo che le formulate censure risultano in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione dell'art.115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione delle prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio) laddove è inammissibile la diversa doglianza che nel valutare le prove proposte dalle parti abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. Sez. 3 Cass. Sez. 3 25/11/2021, n. 36631; Cass. Sez. U. 30/09/2020, n. 20867; Cass. Sez. 3 27/07/2022 n. 23408). Emerge a tale stregua evidente come l'odierna ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere le risultanze idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo 6 CC 10.05.22 n.R.G. 16826/19 Pres. L.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possono sottoporsi alla attenzione dei giudizi di legittimità elementi di fatto già c:onsiderati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (in tal senso, cfr. Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
Decreto Cassazione n. 29930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris