CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 20451/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è generico per indeterminatezza in quanto non si confronta con la motivazione con cui la Corte territoriale in modo logico e coerente ha evidenziato gli elementi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato, avendolo individuato quale autore del reato (immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza; riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria che conosceva l'imputato; il riconoscimento, tra gli autori del fatto, del fratello con cui il ricorrente è solito accompagnarsi); Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] si