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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 38120/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] DI MATERAnel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Matera sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il P.m. presso il Tribunale di Matera ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. di quel Tribunale del 15/3/2021, che aveva rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti del Marcosano, per essersi il querelante opposto all'emissione del decreto penale di condanna, deducendo con unico motivo di ricorso la violazione di legge, in relazione agli art. 111 Cost., 459 cod. proc. pen., per abnormità dell'ordinanza che, violando il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2015 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva la facoltà del querelante di opporsi all'emissione del decreto penale di condanna), aveva interferito con le attribuzioni funzionali della parte pubblica nella scelta delle modalità di esercizio dell'azione penale. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

E' principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale «l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo e che, al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi» (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Iodice, Rv. 271185; Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374).

Tale orientamento trae origine dal fondamentale insegnamento delle Sezioni unite (n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) che hanno avuto cura di affermare come la nozione di abnormità del provvedimento ricorribile in sede di legittimità, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, imponga l'accertamento del vizio che si caratterizzi per l'adozione dell'atto in carenza del relativo potere (nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero per la deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto - ); più in particolare, nell'ambito dei rapporti tra Giudice e P.m. si è specificato che la nozione di abnormità funzionale ( riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo) va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, poiché solo in tale ipotesi «il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice».

Si è così affermato il principio in virtù del quale «non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, e non è quindi avulso dal sistema processuale, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento».

Non può, infatti, considerarsi abnorme il provvedimento che, pur essendo illegittimo, perché espressione di un potere male esercitato, non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso "consentito".

1.2. All'interno di queste coordinate le Sezioni unite (n. 20569 del 18/01/2018, Ksuori, Rv. 272715) hanno di recente approfondito il tema dell'individuazione delle condizioni per declinare la categoria dell'abnormità, rispetto al provvedimento del giudice che restituisca gli atti al P.m. per effetto del rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna; si è rilevato, in particolare, che «il rigetto (...) non giustificato da valutazioni opinabili sull'opportunità dell'introduzione del rito, costituisce determinazione assunta, non in carenza di potere, ma rientrante nella tipologia di decisione che il giudice può assumere secondo la previsione normativa» (§ 5), dovendosi racchiudere le ipotesi di abnormità alle sole evenienze in cui il provvedimento di restituzione « si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi» (§ 4.1.).

1.3. Se di certo il provvedimento di restituzione del G.i.p. era fondato su un'errata applicazione in rito del dato normativo (ignorando la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen. nella parte richiamata dal G.i.p.), esso però non ha interferito «con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione» (Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018, Bini, Rv. 273376).

Il profilo critico, a questo riguardo, concerne evidentemente la verifica del pregiudizio discendente dall'emissione del provvedimento di restituzione, in punto di limitazione delle scelte del Pubblico ministero in ordine alle modalità di esercizio dell'azione penale.

In altri termini, ci si deve interrogare se, alla luce del provvedimento di restituzione fondato sull' (erronea) dichiarazione di esistenza di condizioni ostative all'acceso al rito monitorio, al P.m. sia inibito di reiterare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

A questo riguardo va ricordato quanto osservato dal giudice delle leggi, in relazione all'ipotesi della restituzione degli atti ai sensi dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen.; è stato affermato che, a fronte del «potere di controllo pieno, nel rito e nel merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale presentata dal pubblico ministero» da parte del G.i.p., ove venga disposta la restituzione degli atti «il pubblico ministero viene ad essere reinvestito di tutti i poteri ad esso spettanti» con «la possibilità, che pur deve ammettersi, di una reiterazione della richiesta con le modificazioni ritenute idonee a renderla accoglibile (e qualora ovviamente ne perdurino le altre condizioni previste dalla legge)», ovvero con la scelta di altri riti semplificati, atti ad evitare il passaggio al dibattimento, ed infine con l'esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie (Corte cost., n. 447 del 12/10/1990).

Nello stesso solco si è posta la giurisprudenza di legittimità che con plurime decisioni (Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv. 256331, nella motivazione § 4; Sez. 2, n. 13680 del 20/03/2009, Siddi, Rv. 244052; Sez. 6, n. 45290 del 11/11/2008, Esposito, Rv. 242377; Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007, dep. 2008, Pennino, Rv. 238853, nella motivazione § 4; Sez. 5, n. 5659 del 14/02/2005, Pellegrin, Rv. 231208; Sez. 5, n. 26480 del 25/03/2003, Taronna, Rv. 226119; Sez. 5, n. 4883 del 27/11/2002, D'Elia, Rv. 224700) ha ripetutamente affermato «la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero a seguito della restituzione degli atti da parte del giudice per le indagini preliminari» individuando il «fondamento normativo nella previsione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., per la quale la regressione del procedimento è effetto legittimo delle determinazioni assunte dal giudice di non dare corso al rito monitorio» (così ancora Sez.

Unite n. 20569 del 18/01/2018, cit., § 5.1.).

In definitiva, il provvedimento impugnato è affetto da anomalia che può definirsi "irrilevant[e] perché innocu[a]", in quanto «pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione» (avendo fatto applicazione di una norma non più esistente nell'ordinamento) è «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo» (Sez.

Unite n. 20569 del 18/01/2018, cit., § 3.3.); la rinnovazione della richiesta di emissione del decreto penale, così come l'eventuale esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie, è attività che il P.M. potrà immediatamente esercitare, così dando nuovo impulso al procedimento.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA] DI MATERAnel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Matera sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il P.m. presso il Tribunale di Matera ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.i.p. di quel Tribunale del 15/3/2021, che aveva rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti del Marcosano, per essersi il querelante opposto all'emissione del decreto penale di condanna, deducendo con unico motivo di ricorso la violazione di legge, in relazione agli art. 111 Cost., 459 cod. proc. pen., per abnormità dell'ordinanza che, violando il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2015 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevedeva la facoltà del querelante di opporsi all'emissione del decreto penale di condanna), aveva interferito con le attribuzioni funzionali della parte pubblica nella scelta delle modalità di esercizio dell'azione penale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. E' principio ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale «l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo e che, al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi» (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Iodice, Rv. 271185; Sez. 5, n. 28230 del 18/04/2017, Oppi, Rv. 270452; Sez. 2, n. 3738 del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374). Tale orientamento trae origine dal fondamentale insegnamento delle Sezioni unite (n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) che hanno avuto cura di affermare come la nozione di abnormità del provvedimento ricorribile in sede di legittimità, in sintonia con il principio di tassatività delle impugnazioni, imponga l'accertamento del vizio che si caratterizzi per l'adozione dell'atto in carenza del relativo potere (nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero per la deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto - ); più in particolare, nell'ambito dei rapporti tra Giudice e P.m. si è specificato che la nozione di abnormità funzionale ( riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo) va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, poiché solo in tale ipotesi «il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice». Si è così affermato il principio in virtù del quale «non è abnorme il provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, e non è quindi avulso dal sistema processuale, se ad esso non consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento». Non può, infatti, considerarsi abnorme il provvedimento che, pur essendo illegittimo, perché espressione di un potere male esercitato, non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi parlare, in questo caso, di un regresso "consentito". 1.2. All'interno di queste coordinate le Sezioni unite (n. 20569 del 18/01/2018, Ksuori, Rv. 272715) hanno di recente approfondito il tema dell'individuazione delle condizioni per declinare la categoria dell'abnormità, rispetto al provvedimento del giudice che restituisca gli atti al P.m. per effetto del rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna; si è rilevato, in particolare, che «il rigetto (...) non giustificato da valutazioni opinabili sull'opportunità dell'introduzione del rito, costituisce determinazione assunta, non in carenza di potere, ma rientrante nella tipologia di decisione che il giudice può assumere secondo la previsione normativa» (§ 5), dovendosi racchiudere le ipotesi di abnormità alle sole evenienze in cui il provvedimento di restituzione « si traduca in una manifestazione di dissenso rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio ed in un'arbitraria usurpazione da parte del giudice di facoltà, riservate dall'ordinamento alla parte pubblica, in conseguenza della difforme considerazione sull'utilità del rito e sui suoi futuri sviluppi» (§ 4.1.). 1.3. Se di certo il provvedimento di restituzione del G.i.p. era fondato su un'errata applicazione in rito del dato normativo (ignorando la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen. nella parte richiamata dal G.i.p.), esso però non ha interferito «con le attribuzioni istituzionali della pubblica accusa circa le modalità di esercizio dell'azione penale e di strutturazione dell'imputazione» (Sez. 4, n. 29349 del 22/05/2018, Bini, Rv. 273376). Il profilo critico, a questo riguardo, concerne evidentemente la verifica del pregiudizio discendente dall'emissione del provvedimento di restituzione, in punto di limitazione delle scelte del Pubblico ministero in ordine alle modalità di esercizio dell'azione penale. In altri termini, ci si deve interrogare se, alla luce del provvedimento di restituzione fondato sull' (erronea) dichiarazione di esistenza di condizioni ostative all'acceso al rito monitorio, al P.m. sia inibito di reiterare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna. A questo riguardo va ricordato quanto osservato dal giudice delle leggi, in relazione all'ipotesi della restituzione degli atti ai sensi dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen.; è stato affermato che, a fronte del «potere di controllo pieno, nel rito e nel merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale presentata dal pubblico ministero» da parte del G.i.p., ove venga disposta la restituzione degli atti «il pubblico ministero viene ad essere reinvestito di tutti i poteri ad esso spettanti» con «la possibilità, che pur deve ammettersi, di una reiterazione della richiesta con le modificazioni ritenute idonee a renderla accoglibile (e qualora ovviamente ne perdurino le altre condizioni previste dalla legge)», ovvero con la scelta di altri riti semplificati, atti ad evitare il passaggio al dibattimento, ed infine con l'esercizio dell'azione penale con le forme ordinarie (Corte cost., n. 447 del 12/10/1990). Nello stesso solco si è posta la giurisprudenza di legittimità che con plurime decisioni (Sez. 6, n. 36216 del 27/06/2013, Galati, Rv. 256331, nella motivazione § 4; Sez. 2, n. 13680 del 20/03/2009, Siddi, Rv. 244052; Sez. 6, n. 45290 del 11/11/2008, Esposito, Rv. 242377; Sez. 3, n. 4545 del 04/12/2007, dep. 2008, Pennino, Rv. 238853, nella motivazione § 4; Sez. 5, n. 5659 del 14/02/2005, Pellegrin, Rv. 231208; Sez. 5, n. 26480 del 25/03/2003, Taronna, Rv. 226119; Sez. 5, n. 4883 del 27/11/2002, D'Elia, Rv. 224700) ha ripetutamente affermato «la piena riespansione dei poteri del pubblico ministero a seguito della restituzione degli atti da parte del giudice per le indagini preliminari» individuando il «fondamento normativo nella previsione dell'art. 459, comma 3, cod. proc. pen., per la quale la regressione del procedimento è effetto legittimo delle determinazioni assunte dal giudice di non dare corso al rito monitorio» (così ancora Sez. Unite n. 20569 del 18/01/2018, cit., § 5.1.). In definitiva, il provvedimento impugnato è affetto da anomalia che può definirsi "irrilevant[e] perché innocu[a]", in quanto «pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione» (avendo fatto applicazione di una norma non più esistente nell'ordinamento) è «superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo» (Sez. Unite n. 20569 del 18/01/2018, cit., § 3.3.); la rinnovazione della richiesta di emissione del decreto penale, così come l'eventuale esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie, è attività che il P.M. potrà immediatamente esercitare, così dando nuovo impulso al procedimento. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric
Decreto Cassazione n. 38120/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris