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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 06924/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17949 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83M01 D086A) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A57 C362P) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: non indicato), in per- sona del Ministro pro tempore -resistente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 1174/2019, pubblicata in data 8 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una car- tella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscos- sione per crediti iscritti a ruolo dalla Prefettura di Cosenza, Ric. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17949/2020 Numero sezionale 1270/2022 aventi ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al co-Numero di raccolta generale 6924/2022Data pubblicazione 02/03/2022 dice della strada.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Cirò.

Il Tribunale di Cosenza, a seguito dell’appello dell’agente della riscossione, ha dichiarato cessata la materia del contendere (rientrando i crediti iscritti a ruolo nell’ambito delle previsioni di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito in legge 17 dicembre 2018 n. 136) e ha compensato integralmente le spese processuali.

Ricorre il Lamanna, sulla base di due motivi.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è limitata a depositare un “atto di costituzione” in funzione della partecipazione all’even- tuale udienza di discussione, per il Ministero dell’Interno.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione degli artt. 132, c. 2, n. 4 c.p.c., 118, c. 2, disp. att. c.p.c., e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».

I due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridica- mente: possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

Ric. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17949/2020 Numero sezionale 1270/2022 Il tribunale, giudice di secondo grado, dopo aver dichiarato la Numero di raccolta generale 6924/2022Data pubblicazione 02/03/2022 cessazione della materia del contendere sull’oggetto del giudi- zio di opposizione, ha «ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese processuali, atteso che l’annullamento della partita di ruolo in virtù di disposizione normativa, in quanto evento indipendente dalla volontà delle parti, può essere ricom- preso nei casi in cui il giudice ha facoltà di disporre la compen- sazione delle spese ai sensi dell’art. 92 comma 2 c.p.c.».

Secondo il ricorrente, la cessazione della materia del conten- dere non giustificherebbe l’applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ai fini della compensazione delle spese processuali, do- vendo in tal caso il giudice sempre provvedere sulla base del principio della soccombenza virtuale; comunque, la decisione dovrebbe ritenersi assolutamente priva di una effettiva motiva- zione a sostegno della disposta compensazione. 1.1 Va in primo luogo precisato, in linea generale, che benché, in caso di definizione della controversia con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese processuali vada certamente effettuata sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale, resta comunque sempre possibile la compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti (contraria- mente a quanto pare sostenere il ricorrente). 1.2 Si osserva, inoltre, che, avendo avuto inizio il giudizio in primo grado nel 2010 e in secondo grado nel 2013, si applica nella specie l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione con- seguente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009 n. 69, secondo cui ai fini della compen- sazione sono richieste «gravi ed eccezionali ragioni esplicita- mente indicate nella motivazione».

Orbene, secondo l’indirizzo di questa Corte, in tema di spese giudiziali, la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni”, che de- vono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne Ric. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17949/2020 legittimano la compensazione totale o parziale, costituisce una Numero sezionale 1270/2022Numero di raccolta generale 6924/2022 nozione elastica che va specificata in concreto dal giudice del Data pubblicazione 02/03/2022 merito; non può trattarsi di ragioni illogiche o erronee ed esse devono avere comunque ad oggetto specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge (cfr. Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019, Rv. 654806 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019, Rv. 653625 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019, Rv. 652328 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 11815 del 15/05/2018, Rv. 648718 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6059 del 09/03/2017, Rv. 643329 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016, Rv. 637967 – 01; Sez. 6 - 5, Decreto n. 14546 del 13/07/2015, Rv. 635969 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 - 01).

Nella specie, le ragioni esplicitamente indicate nella motiva- zione della sentenza impugnata a sostegno della disposta com- pensazione, risultano certamente attinenti ad aspetti della con- troversia decisa e non si tratta di ragioni illogiche o erronee, in quanto il tribunale ha fatto espresso riferimento alla disciplina normativa sopravvenuta che ha determinato l’annullamento, ope legis, dei ruoli posti in riscossione e contestati, determi- nando il venir meno dell’interesse delle parti all’accertamento della stessa legittimità del procedimento di riscossione.

La motivazione del capo della decisione oggetto di censura non può quindi ritenersi erronea, in diritto, e non è d’altra parte meramente apparente o insanabilmente contraddittoria sul piano logico; come tale, essa non è ulteriormente sindacabile nella presente sede.

3. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto effettiva attività difensiva nella presente sede.

Ric. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17949/2020 Numero sezionale 1270/2022 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali Numero di raccolta generale 6924/2022Data pubblicazione 02/03/2022 (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17949 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83M01 D086A) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A57 C362P) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELL’INTERNO (C.F.: non indicato), in per- sona del Ministro pro tempore -resistente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Crotone n. 1174/2019, pubblicata in data 8 ottobre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una car- tella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscos- sione per crediti iscritti a ruolo dalla Prefettura di Cosenza, Ric. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17949/2020 Numero sezionale 1270/2022 aventi ad oggetto sanzioni amministrative per infrazioni al co-Numero di raccolta generale 6924/2022Data pubblicazione 02/03/2022 dice della strada. La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Cirò. Il Tribunale di Cosenza, a seguito dell’appello dell’agente della riscossione, ha dichiarato cessata la materia del contendere (rientrando i crediti iscritti a ruolo nell’ambito delle previsioni di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 convertito in legge 17 dicembre 2018 n. 136) e ha compensato integralmente le spese processuali. Ricorre il Lamanna, sulla base di due motivi. L’Avvocatura Generale dello Stato si è limitata a depositare un “atto di costituzione” in funzione della partecipazione all’even- tuale udienza di discussione, per il Ministero dell’Interno. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro ente inti- mato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione degli artt. 132, c. 2, n. 4 c.p.c., 118, c. 2, disp. att. c.p.c., e 111 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». I due motivi del ricorso sono connessi, logicamente e giuridica- mente: possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente infondati. Ric. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17949/2020 Numero sezionale 1270/2022 Il tribunale, giudice di secondo grado, dopo aver dichiarato la Numero di raccolta generale 6924/2022Data pubblicazione 02/03/2022 cessazione della materia del contendere sull’oggetto del giudi- zio di opposizione, ha «ritenuto di compensare integralmente tra le parti le spese processuali, atteso che l’annullamento della partita di ruolo in virtù di disposizione normativa, in quanto evento indipendente dalla volontà delle parti, può essere ricom- preso nei casi in cui il giudice ha facoltà di disporre la compen- sazione delle spese ai sensi dell’art. 92 comma 2 c.p.c.». Secondo il ricorrente, la cessazione della materia del conten- dere non giustificherebbe l’applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ai fini della compensazione delle spese processuali, do- vendo in tal caso il giudice sempre provvedere sulla base del principio della soccombenza virtuale; comunque, la decisione dovrebbe ritenersi assolutamente priva di una effettiva motiva- zione a sostegno della disposta compensazione. 1.1 Va in primo luogo precisato, in linea generale, che benché, in caso di definizione della controversia con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese processuali vada certamente effettuata sulla base del cd. principio della soccombenza virtuale, resta comunque sempre possibile la compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., ricorrendone i relativi presupposti (contraria- mente a quanto pare sostenere il ricorrente). 1.2 Si osserva, inoltre, che, avendo avuto inizio il giudizio in primo grado nel 2010 e in secondo grado nel 2013, si applica nella specie l’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione con- seguente alle modifiche apportate dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009 n. 69, secondo cui ai fini della compen- sazione sono richieste «gravi ed eccezionali ragioni esplicita- mente indicate nella motivazione». Orbene, secondo l’indirizzo di questa Corte, in tema di spese giudiziali, la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni”, che de- vono essere indicate esplicitamente nella motivazione e ne Ric. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17949/2020 legittimano la compensazione totale o parziale, costituisce una Numero sezionale 1270/2022Numero di raccolta generale 6924/2022 nozione elastica che va specificata in concreto dal giudice del Data pubblicazione 02/03/2022 merito; non può trattarsi di ragioni illogiche o erronee ed esse devono avere comunque ad oggetto specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019, Rv. 654806 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9977 del 09/04/2019, Rv. 653625 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 2206 del 25/01/2019, Rv. 652328 – 01; Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 11815 del 15/05/2018, Rv. 648718 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6059 del 09/03/2017, Rv. 643329 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 221 del 11/01/2016, Rv. 637967 – 01; Sez. 6 - 5, Decreto n. 14546 del 13/07/2015, Rv. 635969 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21083 del 19/10/2015, Rv. 637492 - 01). Nella specie, le ragioni esplicitamente indicate nella motiva- zione della sentenza impugnata a sostegno della disposta com- pensazione, risultano certamente attinenti ad aspetti della con- troversia decisa e non si tratta di ragioni illogiche o erronee, in quanto il tribunale ha fatto espresso riferimento alla disciplina normativa sopravvenuta che ha determinato l’annullamento, ope legis, dei ruoli posti in riscossione e contestati, determi- nando il venir meno dell’interesse delle parti all’accertamento della stessa legittimità del procedimento di riscossione. La motivazione del capo della decisione oggetto di censura non può quindi ritenersi erronea, in diritto, e non è d’altra parte meramente apparente o insanabilmente contraddittoria sul piano logico; come tale, essa non è ulteriormente sindacabile nella presente sede. 3. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto effettiva attività difensiva nella presente sede. Ric. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 17949/2020 Numero sezionale 1270/2022 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali Numero di raccolta generale 6924/2022Data pubblicazione 02/03/2022 (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 17949/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :
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