CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07547/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di L'Aquila udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA]. Gen. Dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di L’Aquila, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29 aprile 2024 respingeva l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta a riconoscere il vincolo della continuazione fra sei sentenze di condanna del predetto Amante emesse rispettivamente dal Tribunale di Teramo in data 22 settembre 2014; dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo l’11 febbraio 2016; dal Tribunale di Teramo il 22 luglio 2016; dal Tribunale di Teramo il 30 gennaio 2017; dalla Corte di Appello di L’Aquila il 3 aprile 2019; dalla Corte di Appello di L’Aquila il 14 aprile 2021. 1.1 Elemento concettuale che ostava al riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso era - secondo il giudice dell’esecuzione – il lungo lasso temporale nel quale si collocavano le condotte di penale rilevanza. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia che lamentava con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe errato nell’esaminare unicamente il dato temporale, omettendo di valutare la circostanza che tutte le condotte sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità, rientrando nel medesimo disegno criminoso, poichè tutte poste in essere al fine di salvare un’attività imprenditoriale in stato di decozione : si trattava, infatti, di omissione del versamento di imposte e di omissione del versamento di ritenute previdenziali. 3. Il sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso. (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023 Rv. 284970). Secondo un insegnamento costante in seno a questa Corte, l'esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi. (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652) In ogni caso, l'ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023 Rv. 284532). Il ricorrente, nell’istanza rivolta alla Corte di Appello di L’Aquila aveva fatto presente come le condanne irrevocabili per reati fiscali e previdenziali, per quanto commesse in un arco temporale di circa tre anni, dovessero essere ritenute espressione di un medesimo disegno criminoso, essendo state commesse tutte nella gestione dell’attività [OSCURATO:PERSONA] e in ragione dello stato di difficoltà finanziaria in cui si trovava la predetta attività. Il provvedimento impugnato non affronta minimamente la questione della omogeneità delle violazioni poste in essere nell’esercizio della medesima attività imprenditoriale, limitandosi a rilevare la distanza temporale intercorsa fra i vari fatti reato, ritenuta ostativa alla possibilità di individuare un unicum ideativo dietro tutte le condotte. La Corte di Appello ha completamente obliterato il sopra richiamato insegnamento cui si intende dare continuità che impone al giudice dell’esecuzione la disamina di tutti gli indici significativi dell’unitarietà del disegno criminoso, quello della contiguità cronologica essendo solo uno dei tanti. 2. L'ordinanza della Corte di Appello di L'Aquila deve esere annullata con rinvio a quella Corte per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esam