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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 04862/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9217/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via Germanico n.66, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., con sede a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.142, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1623/2017 depositata il14/9/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Catania l’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, A.S.P.) della stessa città- con la quale aveva stipulato un contratto impegnandosi ad erogare per l’anno 2011 un certo numero di prestazioni sanitarie, da remunerare in base alle tariffe vigenti nei limiti del budget convenuto- onde sentirla con dannare al pagamento di € 208.607,70, rappresentando che l’A.S.P. aveva ridotto di sua iniziativa il corrispettivo pattuito in tale misuraadducendo un errore nella determinazione del budgetannuale.

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 25 novembre 2013, rigettava la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte d’appello di Catania, a seguito dell’impugnazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA], registrava che l’A.S.P. di Catania aveva spiegato di aver dapprima contrattualmente attribuito alla controparte una duplice premialità (per gli anni 2009 e 2010), in applicazione del decreto assessoriale n. 799/2010 con cui l’assessorato regionale per la sanità aveva stabilito il riconoscimento di una premialità in favore delle strutture private accreditate aggregatesi, procedendo su questa base alla quantificazione del budget; in seguito, dopo che il medesimo assessorato –con nota del 9 novembre 2011 - aveva chiarito che la premialità per le strutture già aggregate nell’anno 2009 andava calcolata una solta volta, a partire dall’anno 2010, aveva provveduto a modificare il budget stabilito in contratto, ponendo rimedio all’erronea quantificazione in precedenza effettuata sulla base di una non corretta interpretazione del decreto assessoriale.

Osservava che l’interpretazione da ultimo fornita dal dirigente regionale non vincolava in alcun modo l’assessorato, non essendo espressione della sua volontà, né era idonea a modificare un decreto assessoriale che, pacificamente, si prestava a diverse interpretazioni, una delle quali era stata scelta dall’A.S.P. di Catania e riversata nelle pattuizioni contrattuali.

Riteneva, perciò, che l’azienda sanitaria, non avendo alcun potere autoritativo di determinazione del budget, di competenza invece della Regione, non potesse modificare unilateralmente la regolamentazione contrattuale intervenuta con la controparte.

Condannava, di conseguenza, l’A.S.P. al pagamento in favore del centro appellante della somma, non contestata, di € 208.607,70, tenuto conto del budget contrattualmente stabilito, oltre agli interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 14 settembre 2017, ha proposto ricorso l’A.S.P. di Catania prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6-bis l.r. 28/1962, 2 l.r. 10/2000 e del decreto del Presidente della Regione Sicilia del 5 dicembre 2009, n. 12: il quadro normativo risultante da questo complesso di norme dimostra –in tesi di parte ricorrente -come nell’ambito della Regione Sicilia i singoli assessori regionali esercitino le proprie funzioni e competenze per il tramite dell’attività provvedimentale dei dipartimenti e degli uffici di loro diretta collaborazione, a cui sono assegnate le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo.

Di conseguenza, la nota del dirigente del servizio n. 89467 del 9 novembre 2011 costituiva esplicazione dei poteri attribuiti dalla legge all’assessorato regionale della salute e risultava assolutamente vincolante nei suoi contenuti, con susseguente obbligo per l’azienda sanitaria di Catania di procedere alla sua attuazione senza alcun margine di deviazione.

L’A.S.P. di Catania, quindi, ha operato in maniera del tutto corretta, in quanto, una volta rilevata la non spettanza originaria delle somme, ha proceduto al ricalcolo del budget 2011 assegnato al [OSCURATO:PERSONA], ponendo rimedio al vizio originario da cui lo stesso risultava affetto e decurtando la quota di premialità per l’anno 2009. 4.2 Il motivo è inammissibile, per mancanza di decisività.

In vero, quand’anche si voglia ipotizzare che l’interpretazione fornita dal dirigente regionale fosse vincolante per l’A.S.P. di Catania, occorrerebbe comunque constatare che l’azienda – come h a correttamente opinato la Corte di merito –“non [poteva] modificare unilateralmente la regolamentazione contrattuale intervenuta con la controparte” (pag. 4).

Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 cod. civ. -deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362-1371 cod. civ., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti (v.

Cass.13301/2018, Cass. 13301/2018, Cass. 21265/2007, Cass.11247/2002) e non possono certo valere a modificare, unilateralmente ed ex post, il contenuto dell’accordo negoziale già consacrato all’interno del contratto, che – ex art. 1372, comma 1, cod. civ. –ha forza di legge fra le parti.

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8-quinquies d. lgs. 502/1992, 28 l.r. 2/2002, 25 l.r. 4/2003, 5 d.a. 799/2010, 4 e 5 d.a. 1180/2011, 1346, 1418 e 1419 cod. civ.: il disposto dell’art. 5 del decreto assessoriale n. 799/2010, difformemente da quanto statuito dal collegio d’appello, non si prestava alla possibilità di diversa interpretazione ad opera dell’A.S.P. di Catania quanto alla prescrizione della possibilità di riconoscere la premialità una sola volta e a partire dall’anno 2010.

L’errore in eccesso nella determinazione del budget del consorzio, in quanto comprensivo della quota di premialità per l’anno 2009 ad esso non spettante sulla base delle prescrizioni dettate dall’amministrazione regionale con i dd.aa. n. 799/201 e 1180/2011, espressamente richiamati nel testo dell’accordo contrattuale, ha determinato un’impossibilità giuridica in parte qua dell’oggetto del contratto e la conseguente nullità parziale.

6. Il motivo è inammissibile.

I decreti dell’assessore alla sanità della Regione Sicilia n. 799 del 15 marzo 2010 e n. 1180 del 22 giugno 2011 sono stati emanati in attuazione dell’art. 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, al fine di determinare le condizioni e le modalità secondo cui si sarebbero stabiliti gli accordi e i contratti con glierogatori privati.

Si tratta, quindi, di atti amministrativi unilaterali che non possono costituire oggetto di un motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge e in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali (Cass. 8296/2006, Cass. 8974/2008, Cass.16612/2008).

7. Il terzo motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, poiché la Corte di merito non ha tenuto conto che la somma pretesa dalla controparte, oggetto della decurtazione operata dall’A.S.P. di Catania, non era in alcun modo riferibile alla remunerazione di prestazioni sanitarie rese dal [OSCURATO:PERSONA], ma atteneva soltanto alla quota di premialità per l’anno 2009.

L’omessa considerazione della natura della somma pretesa –a dire della ricorrente - ha indotto la Corte di me rito a riconoscere sulla somma dovuta gli interessi previsti dagli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002 in ragione di un nesso di corrispettività fra le prestazioni delle parti che, in realtà, non sussisteva.

8. Il motivo è inammissibile.

La censura in esame intende sostenere, nella sostanza, che la somma riconosciuta come dovuta era una premialità, non una remunerazione corrispettiva di prestazioni sanitarie rese dall’appellante.

Una simile tesi difensiva si pone, però , in aperto contrasto con gli accertamenti compiuti dalla Corte di merito, la quale ha acclarato, in fatto, che le somme erano “dovute a titolo di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalla società appellata” (pag. 10).

Rispetto a questa circostanza la doglianza, quindi, lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012).

9. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.600, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9217/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, via Germanico n.66, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l., con sede a [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.142, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1623/2017 depositata il14/9/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] soc. cons. a r.l. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Catania l’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito, per brevità, A.S.P.) della stessa città- con la quale aveva stipulato un contratto impegnandosi ad erogare per l’anno 2011 un certo numero di prestazioni sanitarie, da remunerare in base alle tariffe vigenti nei limiti del budget convenuto- onde sentirla con dannare al pagamento di € 208.607,70, rappresentando che l’A.S.P. aveva ridotto di sua iniziativa il corrispettivo pattuito in tale misuraadducendo un errore nella determinazione del budgetannuale. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 25 novembre 2013, rigettava la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte d’appello di Catania, a seguito dell’impugnazione presentata dal [OSCURATO:PERSONA], registrava che l’A.S.P. di Catania aveva spiegato di aver dapprima contrattualmente attribuito alla controparte una duplice premialità (per gli anni 2009 e 2010), in applicazione del decreto assessoriale n. 799/2010 con cui l’assessorato regionale per la sanità aveva stabilito il riconoscimento di una premialità in favore delle strutture private accreditate aggregatesi, procedendo su questa base alla quantificazione del budget; in seguito, dopo che il medesimo assessorato –con nota del 9 novembre 2011 - aveva chiarito che la premialità per le strutture già aggregate nell’anno 2009 andava calcolata una solta volta, a partire dall’anno 2010, aveva provveduto a modificare il budget stabilito in contratto, ponendo rimedio all’erronea quantificazione in precedenza effettuata sulla base di una non corretta interpretazione del decreto assessoriale. Osservava che l’interpretazione da ultimo fornita dal dirigente regionale non vincolava in alcun modo l’assessorato, non essendo espressione della sua volontà, né era idonea a modificare un decreto assessoriale che, pacificamente, si prestava a diverse interpretazioni, una delle quali era stata scelta dall’A.S.P. di Catania e riversata nelle pattuizioni contrattuali. Riteneva, perciò, che l’azienda sanitaria, non avendo alcun potere autoritativo di determinazione del budget, di competenza invece della Regione, non potesse modificare unilateralmente la regolamentazione contrattuale intervenuta con la controparte. Condannava, di conseguenza, l’A.S.P. al pagamento in favore del centro appellante della somma, non contestata, di € 208.607,70, tenuto conto del budget contrattualmente stabilito, oltre agli interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 14 settembre 2017, ha proposto ricorso l’A.S.P. di Catania prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6-bis l.r. 28/1962, 2 l.r. 10/2000 e del decreto del Presidente della Regione Sicilia del 5 dicembre 2009, n. 12: il quadro normativo risultante da questo complesso di norme dimostra –in tesi di parte ricorrente -come nell’ambito della Regione Sicilia i singoli assessori regionali esercitino le proprie funzioni e competenze per il tramite dell’attività provvedimentale dei dipartimenti e degli uffici di loro diretta collaborazione, a cui sono assegnate le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo. Di conseguenza, la nota del dirigente del servizio n. 89467 del 9 novembre 2011 costituiva esplicazione dei poteri attribuiti dalla legge all’assessorato regionale della salute e risultava assolutamente vincolante nei suoi contenuti, con susseguente obbligo per l’azienda sanitaria di Catania di procedere alla sua attuazione senza alcun margine di deviazione. L’A.S.P. di Catania, quindi, ha operato in maniera del tutto corretta, in quanto, una volta rilevata la non spettanza originaria delle somme, ha proceduto al ricalcolo del budget 2011 assegnato al [OSCURATO:PERSONA], ponendo rimedio al vizio originario da cui lo stesso risultava affetto e decurtando la quota di premialità per l’anno 2009. 4.2 Il motivo è inammissibile, per mancanza di decisività. In vero, quand’anche si voglia ipotizzare che l’interpretazione fornita dal dirigente regionale fosse vincolante per l’A.S.P. di Catania, occorrerebbe comunque constatare che l’azienda – come h a correttamente opinato la Corte di merito –“non [poteva] modificare unilateralmente la regolamentazione contrattuale intervenuta con la controparte” (pag. 4). Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 cod. civ. -deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362-1371 cod. civ., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti (v. Cass.13301/2018, Cass. 13301/2018, Cass. 21265/2007, Cass.11247/2002) e non possono certo valere a modificare, unilateralmente ed ex post, il contenuto dell’accordo negoziale già consacrato all’interno del contratto, che – ex art. 1372, comma 1, cod. civ. –ha forza di legge fra le parti. 5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8-quinquies d. lgs. 502/1992, 28 l.r. 2/2002, 25 l.r. 4/2003, 5 d.a. 799/2010, 4 e 5 d.a. 1180/2011, 1346, 1418 e 1419 cod. civ.: il disposto dell’art. 5 del decreto assessoriale n. 799/2010, difformemente da quanto statuito dal collegio d’appello, non si prestava alla possibilità di diversa interpretazione ad opera dell’A.S.P. di Catania quanto alla prescrizione della possibilità di riconoscere la premialità una sola volta e a partire dall’anno 2010. L’errore in eccesso nella determinazione del budget del consorzio, in quanto comprensivo della quota di premialità per l’anno 2009 ad esso non spettante sulla base delle prescrizioni dettate dall’amministrazione regionale con i dd.aa. n. 799/201 e 1180/2011, espressamente richiamati nel testo dell’accordo contrattuale, ha determinato un’impossibilità giuridica in parte qua dell’oggetto del contratto e la conseguente nullità parziale. 6. Il motivo è inammissibile. I decreti dell’assessore alla sanità della Regione Sicilia n. 799 del 15 marzo 2010 e n. 1180 del 22 giugno 2011 sono stati emanati in attuazione dell’art. 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, al fine di determinare le condizioni e le modalità secondo cui si sarebbero stabiliti gli accordi e i contratti con glierogatori privati. Si tratta, quindi, di atti amministrativi unilaterali che non possono costituire oggetto di un motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge e in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali (Cass. 8296/2006, Cass. 8974/2008, Cass.16612/2008). 7. Il terzo motivo di ricorso si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dell’omesso esame di un fatto decisivo e discusso fra le parti, poiché la Corte di merito non ha tenuto conto che la somma pretesa dalla controparte, oggetto della decurtazione operata dall’A.S.P. di Catania, non era in alcun modo riferibile alla remunerazione di prestazioni sanitarie rese dal [OSCURATO:PERSONA], ma atteneva soltanto alla quota di premialità per l’anno 2009. L’omessa considerazione della natura della somma pretesa –a dire della ricorrente - ha indotto la Corte di me rito a riconoscere sulla somma dovuta gli interessi previsti dagli artt. 4 e 5 d. lgs. 231/2002 in ragione di un nesso di corrispettività fra le prestazioni delle parti che, in realtà, non sussisteva. 8. Il motivo è inammissibile. La censura in esame intende sostenere, nella sostanza, che la somma riconosciuta come dovuta era una premialità, non una remunerazione corrispettiva di prestazioni sanitarie rese dall’appellante. Una simile tesi difensiva si pone, però , in aperto contrasto con gli accertamenti compiuti dalla Corte di merito, la quale ha acclarato, in fatto, che le somme erano “dovute a titolo di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalla società appellata” (pag. 10). Rispetto a questa circostanza la doglianza, quindi, lamenta non tanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che l’odierna ricorrente vorrebbe dare delle emergenze processuali; interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censura sollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., che consente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un senso differente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass. 23328/2012). 9. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 8.600, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
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