CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 1174/2026 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Venezia ha 3 Aeruk--E. confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza del tr_9115WEWL2024 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deducendo la violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la motivazione della Corte D'Apdello risulterebbe contraddittoria e insufficiente a giustificare la condanna pronunciata, essendosi limitata a riportare una sintetica ricostruzione dei fatti, corredata da mere formule di stile e da generici richiami ai precedenti penali del 'odierno ricorrente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). La doglianza, inoltre, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Ry. 271243). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La decisione impugnata, infatti, ricostruisce in modo puntuale il fatto storico e, soprattutto, individua una serie di elementi oggettivi e univoci che collegano l'imputato alla detenzione e al confezionamento della sostanza stupefacente: la disponibilità esclusiva della stanza, la presenza di effetti personali e documenti 2N. 1174/2026 R.G. identificativi, nonché il rinvenimento di strumenti funzionali all'attività di spaccio. A ciò si aggiunge la condotta di fuga precipitosa, logicamente interpretata come indice di responsabilità, tanto più significativa perché accompagnata dall'abbandono sul posto sia dei beni personali sia delia stessa sostanza. La motivazione data dai giudici di merito, pertanto, consente di comprendere chiaramente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; né rileva la dedotta omissione di valutazione degli elementi positivi quali la condotta collaborativa dell'odierno ricorrente nonché il consenso all'acquisizione degli atti, posto che il giudice non è tenuto ad esaminare analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente che dia conto, anche implicitamente, delle ragioni della decisione. Nel caso di specie, il richiamo alla pericolosità sociale dell'imputato, desunta dalla reiterazione di reati della stessa indole, evidenzia come gli elementi positivi richiamati siano stati ritenuti meno rilevanti rispetto al complessivo quadro negativo delineato dai precedenti e dalla condotta contestata. Ne consegue che non ricorre un'ipotesi di motivazione apparente, configurabile solo quando il giudice ometta del tutto di esplicitare il percorso logico seguito, limitandosi a formule di stile prive di reale contenuto argomentativo (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 01). In ultimo, rispetto al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all'aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen, la Corte territoriale ha correttamente valorizzato elementi quali: la pluralità e varietà delle sostanze detenute (eroina e cocaina), il dato ponderale e, soprattutto, il numero di dosi ricavabili, prossimo alla soglia che segna il discrimine tra ipotesi lieve e fattispecie ordinaria. Tali elementi, letti alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., giustificano pienamente l'entità della pena indicata in aumento sul fatto giudicato con una diversa sentenza del Tribunale di Vicenza. A tal proposito, è principio consolidato di questa Corte che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sia richiesta una specifica motivazione per gli aumenti ex art. 81 cod. pen., essendo sufficiente il richiamo alle ragioni poste a fondamento della pena-base, purché ancorate alle modalità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato (Sez.2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi e altri, Rv. 261424- 01; Sez. 5, n. 32511 dei 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770- 01). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.N. 1174/2026 R.G. P.Q.M. Dichiara P.Q.MDEPOS!TN R 2026 Mai 4