CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 32202/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 30067 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 2005 E 2006 r.g. n. 30067/2017a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , socio unico della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], cancellata dopo il deposito della sentenza impugnata,rappresentato e difes o , in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via Sabotino n. 22, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] MARCHEn. 824/1/2016, depositata in data 13 / 12 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 16 ottobre 2024 ; Fatti di causa In data 11 luglio 2014, dopo una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, furononotificati alla società “ [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale” (d’ora in poi, anche “la società” o “la contribuente” ) due avvisi di accertamentoche contestavano l’utilizzo di fatture emesse per gli anni 2005 e 2006 per sponsorizzazioni da parte della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i due distinti avvisi di accertamento notificati proposero ricorso in primo grado la società e il socio [OSCURATO:PERSONA]. La C.T.P. rigettò i ricorsi, dopo averli riuniti. La C.T.R., su appello dei contribuenti, accolse i ricorsi. Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. Il contribuente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Ragioni della decisione r.g. n. 30067/2017a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, e dei commi 130, 131 e 132 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere falsamente applicato alla fattispecie di causa l’art. 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015, che con l’espressione “devono essere notificati”si riferisce agli avvisi che sarebbero stati notificati a partire del 1° gennaio 2016, data della sua entrata in vigore, entro il termine di decadenza, e non, come ha invece ritenuto la C.T.R., a quelli già notificati a tale data. Contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., la citata legge n. 208 del 2015 ha inteso modificare le disposizioni precedenti solo con riferimento agli atti di controllo relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2016 che, alla data del 1° gennaio 2016, non erano ancora stati notificati. Gli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore della legge n. 208 del 2015, invece, rimangono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, incluse le disposizioni che fanno salvi gli effetti degli atti impositivi già notificati alla data del 2 settembre 2015 in vigenza delle precedenti disposizioni, per i quali, dunque, il raddoppio dei termini per l’accertamento opera in presenza di violazione che comporti l’obbligo di denuncia, a prescindere dalla trasmissione o presentazione della stessa entro il termine ordinario dell’accertamento. 1.1. Il motivo è fondato. Le disposizioni transitorie di cui all’art. 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015, non hanno carattere retroattivo, sicché esse non si applicano agli avvisi di accertamento già notificati, prima della sua entrata in vigore,per i periodi d’imposta anteriori al 2016. r.g. n. 30067/2017a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] si evince dal tenore prescrittivo del comma 132 cit., che dispone che “per i periodi d’imposta precedenti gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione…”. E’ chiaro che una norma che impone un obbligo di azione (“devono essere notificati…”) entro un termine di decadenza non può riferirsi ad atti (le notifiche) già compiuti prima della sua entrata in vigore. Rispetto ad atti già compiuti (avvisi di accertamento già notificati) può venire solo in rilievo la necessità di disciplinarne gli effetti non ancora prodotti o quelli ancora in fieri , giammai il modo e il tempo del loro compimento, che restano invece disciplinati dalla legge in vigore al tempo del compimento dell’atto (notifica dell’avviso di accertamento). Ne consegue, allora, che per gli avvisi di accertamento notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128 del 2015, come quello per cui è causa, si applica la norma transitoria di cui al citato d.lgs., che al comma 3 dell’art. 2 dispone che “sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”. La sopravvivenza delle disposizioni transitorie del d.lgs. n. 128 del 2015 anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 208 del 2015 sono un dato acquisito nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 39416 del 10/12/2021, Rv. 663205 -02). In conclusione, nella fattispecie di causa operava il raddoppio, anche se la denuncia era stata presentata o trasmessa oltre il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento. r.g. n. 30067/2017a.c.16 / 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla C.G.T. di secondo grado delle Marcheche, in diversa composizione, riesaminerà l’appello e regolerà le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secon