CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17353/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RBGPP49C20G304L), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),con domicilio digitale ex lege- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3345 del 27 no-vembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 3846/2024Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 17353/2026Data pubblicazione 01/06/2026RILEVATO CHE:− [OSCURATO:PERSONA] (titolare dell’Impresa individuale AziendaAgricola Torretta) proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c.all’esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Pavia epromossa nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Consumo fraTribunale; sosteneva l’inefficacia del decreto ingiuntivo per mancatanotificazione entro i termini (richiamo all’art. 644 c.p.c.) e, in particolare,contestava l’avviso di ricevimento della notificazione postale del d.i.,ritenuto recante sottoscrizione apocrifa, con conseguente prospettazionedell’illegittimità dell’esecuzione perché fondata su un invalido titoloesecutivo, mai notificato;− il Tribunale di Pavia pronunciava, ex art. 281-sexies c.p.c., lasentenza n. 1492 del 29 novembre 2021, con cui rigettava l’opposizionee condannava l’opponente alle spese;− [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello;− la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3345 del 27novembre 2023, respingeva l’appello, reputandolo infondato: qualificavacome nullità - e non inesistenza - l’eventuale vizio derivante da consegnadel decreto ingiuntivo a soggetto non abilitato o da sottoscrizione nonriferibile al destinatario; inoltre riteneva la nullità sanata ex art. 156c.p.c., per raggiungimento dello scopo, sulla base delle plurimecircostanze da cui emergeva la conoscenza del titolo azionato; in ognicaso, l’opponente avrebbe dovuto far valere la dedotta invalidità conl’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non già con l’opposizione ex art.615 c.p.c.;− avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorsoper cassazione, affidato a cinque motivi;− [OSCURATO:PERSONA] di Consumo fra [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva concontroricorso;Numero registro generale 3846/2024Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 17353/2026Data pubblicazione 01/06/2026− le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1, c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 9 aprile 2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− preliminarmente, si osserva che è superfluo illustrare i motivi d’im-pugnazione, perché il ricorso è improcedibile;− infatti, nel fascicolo telematico non risulta inserito (da alcuna delleparti) qualsivoglia documento atto a dimostrare quanto affermato dal ri-corrente circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata (il ri-corso è esplicitamente volto ad impugnare la «Sentenza n. 3345/2023del 09/10/2023 pubblicata il 27.11.2023 R.G. n. 1723/2022 della Corted’Appello di Milano III Sezione Civile notificata via pec il 30.11.2023»,come esplicitato alla pag. 1 dell’atto introduttivo e anche alle pagine 8,dove si legge «Avverso tale sentenza notificata via Pec in data30.11.2023 si propone ricorso per Cassazione per gli infrascritti», e 23,dove si legge «Si insta pertanto per la modifica della sentenza appellatanotificata via pec in data 30.11.2023»; analoga specificazione risultadalla relata di notifica del ricorso);− nel fascicolo del giudizio si rinviene la copia autentica della sen-tenza, ma manca il messaggio di ricezione della p.e.c. o altro documentoequipollente, sicché non è possibile verificare la data della notifica stessae, conseguentemente, la tempestività dell’impugnazione;− dalla violazione dell’art. 369 c.p.c. deriva l’improcedibilità del ri-corso, conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n.21349 del 06/07/2022, Rv. 665188-02, secondo cui «il ricorrente che,pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata in una certadata, depositi la copia autentica della stessa omettendo di depositare laNumero registro generale 3846/2024Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 17353/2026Data pubblicazione 01/06/2026relata della notifica, incorre nella sanzione dell’improcedibilità, trattan-dosi di omissione che impedisce alla Suprema Corte la verifica - a tuteladell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata for-male - della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, a nullavalendo la non contestazione dell’osservanza del termine breve da partedel controricorrente, ovvero il mero reperimento di tale copia nel fasci-colo d’ufficio, da cui emerga, in ipotesi, la tempestività dell’impugnazione… Si deve escludere la possibilità di applicare la sanzione della improce-dibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenzanotificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso,la relata di notifica o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notificazione a mezzo pec, ove queste risultino co-munque nella disponibilità del giudice perché prodotte dalla parte con-troricorrente nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 3, ovvero even-tualmente acquisite - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleriaprovveda alla comunicazione o notificazione del provvedimento impu-gnato (da cui decorre il termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c.)- mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.»);− come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Dirittidell’Uomo del 23 maggio 2024 - Patricolo e altri c. Italia (ricorso n.37943/17 e altri) - la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che lasanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e deter-mini la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione -, «l’inosservanzada parte dei ricorrenti dell’articolo 369 del codice di procedura civileaveva pertanto messo la Corte di cassazione nell’impossibilità di verifi-care l’osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del pro-cedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti chehanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro erroreprocedurale depositando la relazione di notificazione in una fase succes-siva. Essa osserva che l’accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificatoNumero registro generale 3846/2024Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 17353/2026Data pubblicazione 01/06/2026l’obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbeimpedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità delricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata erapertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quantoalla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale deiricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolodella Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazionedella legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla supremaCorte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cuial caso di specie dove i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocatospecializzato iscritto all’albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorsodinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato propostodopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunaledi primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giuri-sdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisionedella Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionatotale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tri-bunale dei ricorrenti garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, oavesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84);− neppure soccorre la parte ricorrente il principio, elaborato dalla giu-risprudenza di questa Corte, circa l’inapplicabilità della sanzione dell’im-procedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenzaimpugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque nonoltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso (Cass., Sez. 6-3,Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628539-01, e successive con-formi): tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza èstata pubblicata il 27/11/2023 ed il ricorso è stato notificato soltanto indata 29/1/2024 (era venerdì 26/1/2024 il sessantesimo giorno dalla datadi pubblicazione);Numero registro generale 3846/2024Numero sezionale 1291/2026Numero di raccolta generale 17353/2026Data pubblicazione 01/06/2026− in conclusione, come già statuito da questa Corte, «la sanzione diimprocedibilità del ricorso, oltre che imposta dalla normativa vigente edalla necessità di conformarsi all’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite(neppure rilevandosi elementi o argomenti tali da rimetterlo in discus-sione), del tutto congrua per la fattispecie in esame, anche alla luce deiprincipi nelle more espressi dalla Corte EDU» (così Cass. Sez. 3,19/03/2025, n. 7339);− all’improcedibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrentea rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate,secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;− va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Cortedichiara improcedibile il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese diquesto giudizio, liquidate in Euro 6.600,00 per compensi ed Euro 200,00per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 9 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])