CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15309/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legata alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026D’[OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale erede di PalumboAntonietta), D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’AgostinoMattia (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata alcontroricorso;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2497/2020depositata il 06/07/2020 e notificata il 20/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, figlia di primo letto di [OSCURATO:PERSONA]Agostino,premesso che quest’ultimo era deceduto ab intestato il15/10/2011 lasciando a sé superstiti i due figli Chiara e Salvatore,conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il germanoSalvatore e la cognata [OSCURATO:PERSONA], al fine di: "sentirdichiarare aperta la successione di D'[OSCURATO:PERSONA]; sentirdichiarare nulli e subordinatamente inefficaci gli atti dicompravendita in oggetto (...); sentir ordinare ai convenuti ilrendiconto di tutti i beni appresi il cui attivo chiedeva fosseimputato alla formazione della massa da ripartire (...); sentiracquisire alla massa attiva tutti i cespiti alienati al figlio e alla nuoranonché le costruzioni ivi realizzate; sentir acquisire alla massal’affittanza degli immobili (...) e le somme incassate per laespropriazione per p.u dei terreni (...); disporne la divisionemediante lo scioglimento della comunione ereditaria, attribuendoall'istante la metà dell'intero compendio e, in ogni caso, mediante2 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026azione di riduzione sentir attribuire il valore della quota dilegittima".L'attrice, dopo aver chiarito che al momento dell'apertura dellasuccessione non vi erano beni relitti, assumeva che il de cuius siera precedentemente spogliato del consistente patrimonioimmobiliare di cui era titolare, costituito da una grossa aziendaagricola, attraverso atti simulati a favore della nuora e del figlio.Deduceva che gli atti di compravendita per Notar G. Fiordilisio diSessa Aurunca del 30/9/1993 a favore della nuora PalumboAntonietta, trascritto presso la Conservatoria dei RRII di Napoli 2il 27/10/1993, e per Notar L. Ventrosini di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA] a favore del figlio D'[OSCURATO:PERSONA], trascrittopresso la Conservatoria dei RRII di Napoli 2 il 25/6/1996, fosserosimulati, nonché che gli stessi non potessero valere comedonazioni in carenza dei requisiti di forma e di sostanza e che inogni caso fossero lesivi della sua quota di riserva.Nel costituirsi in giudizio, i convenuti deducevano, tra l’altro, laviolazione dell'art. 564 c.c., assumendo in primis l'inammissibilitàdella domanda nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in secundisl'omessa imputazione da parte della stessa attrice delle donazioniricevute dal de cuius e l'erroneo calcolo della quota di legittima.2. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10858/2016 emessa indata 28/9/2016, rigettava e dichiarava inammissibili l'azione disimulazione e quella di riduzione del compendio ereditario,condannando l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.3. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]Agostino, la Corte d’appello diNapoli rigettava il gravame, affermando che: a) quanto al contrattodi compravendita per notaio Fiordilisio del 30.9.1993 intervenuto3 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026tra [OSCURATO:PERSONA]Agostino e [OSCURATO:PERSONA], quale che fosse l’entitàdella quota spettante al de cuius sui beni immobili siti in [OSCURATO:PERSONA] o il valore dell’automobile a lui intestata, non potevasostenersi che mancassero beni relitti, sì come era desumibile daun atto di divisione/donazione del 1995 e dalla visura PRA; b)pertanto, per l’esercizio dell’azione di simulazione relativaprodromica a quella di riduzione nei confronti di un soggettoestraneo quale era la Palumbo, occorreva la previa accettazionedell’eredità con il beneficio di inventario; c) la Palumbo nonrientrava fra i successibili di [OSCURATO:PERSONA]Agostino e l’acquisto in capoal marito (siccome coniuge della stessa in regime di comunionelegale) del 50% di quanto trasferito era un effetto legale del regimepatrimoniale prescelto; d) quanto al contratto di compravenditaper notaio Ventrosini dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] intervenuto tra il de cuius eSalvatore D’Agostino, gli assegni di conto corrente utilizzati per ilpagamento del prezzo erano compiutamente individuati nell’attocon l’indicazione della filiale sulla quale erano tratti, del numero edell’importo; e) la c.t.u. non può valere ad eludere l’onere diallegazione incombente sulle parti processuali, laddove nel caso dispecie avrebbe avuto una connotazione del tutto esplorativa; f) inrelazione alla richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., laparte istante non aveva identificato tutte le filiali che sarebberodovute essere interessate dalla ricerca ed il numero dei conticorrenti e, comunque, l’appellante avrebbe potuto, a normadell’art. 119, comma 4, del T.U.B., direttamente richiedereall’istituto di credito copia della documentazione inerente allesingole operazioni eseguite negli ultimi dieci anni.4 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ChiaraD'Agostino sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, inproprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e Raffaele, Teresa eMattia D’Agostino, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], hannoresistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione degli art. 99, 112 e 113 c.p.c., nonché la motivazioneincongrua e insufficiente, in relazione all’art. 360, comma 1, nn.3), e 4), c.p.c., per aver la corte territoriale operato un esamepreordinati all’unico scopo di donare al figlio Salvatore l’interocompendio ereditario ed escluderla dalla successione.1.1. Il motivo è infondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dallal. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi suun contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal5 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 7090 del 03/03/2022).In ogni caso, la motivazione resa dalla corte d’appello si ponesenz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale (Cass. S.U. n.8053/2014).Va in proposito evidenziato che la ricorrente non ha contestatol’affermazione, resa dal giudice di prime cure e avallata da quellodi secondo grado, secondo cui, con l’atto introduttivo del giudizio,aveva denunciato una simulazione relativa (vale a dire, la stipuladi due atti compravendita dissimulanti, in realtà, altrettantedonazioni, in relazioni alle quali ultime aveva proposto domanda diriduzione per lesione di legittima), con la conseguenza che ladomanda soggiaceva alle condizioni prescritte dall’art. 564 c.c. perl’esperimento dell’azione di riduzione. A ben vedere, la differenzanon è irrilevante sul piano pratico (come, invece, sostenuto dallaricorrente a pag. 9 del ricorso), atteso che il legittimario totalmentepretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal decuius, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota dilegittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quellaab intestato, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendoquest'ultima qualità solo in conseguenza del positivo eserciziodell'azione di riduzione, sicché, come tale, non è tenuto allapreventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario; névi è tenuto quando agisca per far valere una simulazione assolutaod anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità delnegozio dissimulato, in quanto, in queste ipotesi, l'accertamentodella natura effettiva dell’atto consente al legittimario direcuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal6 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026patrimonio del defunto (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4400 del23/02/2011; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30079 del19/11/2019).Diversamente ove il legittimario sia anche erede e propongaun'azione di simulazione relativa, ma volta a far valere la validitàdel negozio dissimulato di donazione, tale domanda deve ritenersiproposta esclusivamente in funzione dell'azione di riduzione epostula, quale condizione per la propria ammissibilità, la previaaccettazione beneficiata (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10262 del27/06/2003; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20971 del22/08/2018).Peraltro, in assenza della deduzione di un collegamento negozialetra i due atti di trasferimento del 1993 e del 1996 (peraltro, quindi,stipulati a distanza di quasi tre anni l’uno dall’altro), nonricorrevano i presupposti per un esame congiunto degli stessi.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 177, 564 e 2697 c.c. e 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, nn. 3), e 4), c.p.c., per non averla corte di merito considerato che la Palumbo non era un’estraneama un’affine, atteso che i beni da lei acquistati con l’atto dicompravendita del 1993 erano entrati, per il 50%, anche nelpatrimonio del coniuge [OSCURATO:PERSONA]Agostino in regime dicomunione legale, sicché avrebbe dovuto dichiarare ammissibilel’azione di riduzione (anche in difetto della previa accettazione conbeneficio d’inventario) almeno per la quota pari alla metàacquistata dal D’Agostino.2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non attinge la ratiodecidendi sottesa alla pronuncia impugnata, limitandosi la7 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026ricorrente a sostenere che, non essendo la Palumbo un’estraneama un’affine, i beni da lei acquistati con l’atto di compravendita del1993 erano entrati, per il 50%, anche nel patrimonio del coniugeSalvatore D’Agostino in regime di comunione legale.Tuttavia, sul punto, la corte d’appello ha correttamente affermato(e la relativa ratio, ripetesi, non è stata aggredita) che l’acquistoin capo al marito (siccome coniuge della stessa in regime dicomunione legale) del 50% di quanto trasferito rappresentava uneffetto legale del regime patrimoniale prescelto (e operava opelegis), non facendo rientrare, per ciò solo, la Palumbo tra isuccessibili del de cuius [OSCURATO:PERSONA]Agostino. Invero, il regime dicomunione dei beni tra i coniugi al momento dell’apertura dellasuccessione non comporta, ovviamente, l’acquisizione della qualitàdi erede legittimario in capo ad un soggetto estraneo, quale lanuora del defunto.L’argomento, poi, secondo cui l’atto andrebbe qualificato in terminidi donazione si rivelerebbe, a ben vedere, contraddittorio rispettoalla prospettazione della ricorrente, atteso che, in siffattaevenienza, il bene acquistato sarebbe comunque personale (e,quindi, come tale, non rientrante nella comunione legale tra iconiugi) ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. b), c.c., venendoquindi meno l’argomento secondo cui dell’acquisto verrebbe abeneficiare anche il coniuge.La deduzione secondo cui i beni relitti, la cui consistenza farebbevenir meno, in capo alla ricorrente, la qualità di legittimariatotalmente pretermessa, costituirebbero “un coacervo di centesimia fronte di milioni di euro” (cfr. pag. 14 del ricorso) cozza controla netta affermazione, contenuta nella sentenza qui impugnata,8 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026secondo cui, quale che fosse l’entità della quota spettante al decuius sui beni immobili siti in Giugliano in Campania o il valoredell’automobile a lui intestata, non poteva sostenersi chemancassero beni relitti.Per quanto concerne l’asserita inadeguatezza degli elementi diprova forniti per dimostrare la sussistenza nel relictumdell’automobile modello Fiat e della quota indivisa di un rudere, èsufficiente evidenziare che: a) ai fini dell'individuazionedell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA fornisconoelementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti conqualsiasi mezzo di prova (nella specie, mancante), anchetestimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essereaccertata alla stregua delle regole civilistiche, relative allacircolazione dei beni mobili, tra cui l'art. 1376 c.c. (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 8415 del 11/04/2006); b) solo nel giudizio di revindicadi un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficienteun atto di divisione, il quale, atteso il carattere retroattivo dell'attodivisionale, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi,del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorrenecessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale ilbene è stato attribuito in sede di divisione (Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 22661 del 19/07/2022); c) l'atto di divisione, inragione della sua natura meramente dichiarativa, non è idoneo afornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi,mentre assume rilevanza probatoria nella controversia sullaproprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché ladivisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di unacomunione di beni indivisi, postula necessariamente il9 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione (Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 27034 del 18/12/2006; conf. Cass., Sez. 2,Sentenza n. 4730 del 10/03/2015).La critica attinge evidentemente un apprezzamento di fatto delgiudice di merito, sia quanto alla prova della titolarità dei beni incapo al de cuius, sia quanto al giudizio di non irrisorietà del lorovalore, tale quindi da imporre la preventiva accettazionebeneficiata per l’esercizio dell’azione di simulazione.Peraltro, ed al fine di escludere l’ammissibilità dell’azione inragione dell’effetto recuperatorio del bene, alla luce di quantoprecisato da. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30079 del 19/11/2019,già segnalata nell’analisi del primo motivo, va evidenziato chel’atto pubblico del 1993, ove anche dissimulato, sarebbe in ognicaso valido in quanto stipulato alla presenza di due testimoni, equindi con una forma idonea a sorreggere la dissimulatadonazione.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 564 c.c., 12 disp. l. in gen. e 2 e 111, primocomma, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., peraver la corte territoriale ritenuto necessaria l’accettazione conbeneficio d’inventario anche in presenza di beni relitti inconsistenti.3.1. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte nell’analizzareil primo motivo, cui si rimanda.Va qui aggiunto che non condurrebbe a differenti conclusioni Cass.,Sez. 2, Sentenza n. 26289 del 27/09/2025, secondo cui l'art. 564c.c. (laddove prevede a carico del legittimario la previaaccettazione dell'eredità con beneficio di inventario per agire inriduzione nei confronti dei soggetti non coeredi) presuppone la10 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026preventiva constatazione del valore dell'asse ereditario dadividere, giacché la sua valutazione economica consente diverificare l'effettività della lesione della riserva, sicché non èconfigurabile alcuna esigenza di tutela sia nel caso in cui nonsussista alcun asse da dividere, sia qualora i beni relitti siano divalore talmente irrisorio da non costituire un asse ereditariorilevante ai fini della divisione ereditaria.Tuttavia, nel caso esaminato nel precedente da ultimo richiamatoil Collegio ha ritenuto che la Corte d’appello avrebbe dovutoritenere quel relictum di valore economico talmente irrisorio daessere inidoneo a escludere la pretermissione, in presenza di unsaldo nel conto corrente intestato al de cuius pari a euro 30,07,“trattandosi di somma di entità talmente irrisoria da non integrareasse ereditario ai fini che interessano”.Nel nostro caso, invece, al di là dell’autovettura, il de cuius eracomproprietario di un immobile che si asserisce (senza, peraltro,provarlo) che fosse fatiscente.In ogni caso, la odierna ricorrente non ha attestato il valore deltutto irrisorio del terreno e dell’auto, occorrendo ribadire chetrattasi però di accertamenti di fatto rimesso al giudice di meritoed incensurabili, ove supportati, come nella specie, da motivazionelogica e coerente .4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1417 e 2697 c.c. e 215 c.p.c. e del R.D. n.1736/1933, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3), e 4), c.p.c.,per non aver la corte di merito considerato, con riferimento all’attodi compravendita per notaio Ventrosini dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che non erastato individuato il conto corrente sul quale erano stati tratti i tre11 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026assegni bancari (individuati solo con l’indicazione dei numeri e deirelativi importi) con cui era stata pagata la somma complessiva dilire 41.000.000.4.1. Il motivo è infondato.In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto,la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di unacompravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile,non ha valore vincolante nei confronti del legittimario che abbiaproposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione,poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 22454 del 22/10/2014). Possono trarsi elementi divalutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanzache il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento delprezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 15346 del 25/06/2010).Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunitàdi fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzarel'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che nediscendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando ilrelativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, sesorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logicoe giuridico (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019;conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23121 del 12/08/2025, che hatratto elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contrattodalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere diprovare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativadimostrazione). E così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3513 del06/02/2019 ha ritenuto che il giudice di merito avesse12 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026correttamente qualificato come donazioni simulate alcune venditeposte in essere dalla de cuius a favore di un figlio, deponendo intal senso l'inverosimiglianza del prezzo indicato, notevolmenteinferiore a quello di mercato, l'esistenza di un decadimento fisicodella alienante al momento delle apparenti vendite, nonché lamancata prova dell'effettiva percezione del corrispettivo dellevendite, della provenienza della provvista relativa agli assegniconsegnati in pagamento e della capacità reddituale degliacquirenti.Orbene, nel caso di specie, la corte d’appello ha, da un lato,valorizzato la circostanza che, quanto ai tre assegni bancariutilizzati per il pagamento del prezzo, erano stati indicati la filialesulla quale erano stati tratti, il numero e l’importo degli stessi,nonché la mancata contestazione, da parte dell’appellante, dellaricostruzione operata dal primo giudice; e, dall’altro lato, harichiamato le considerazioni espresse da quest’ultimo, secondo cuia) nessun elemento del presunto accordo simulatorio eradesumibile dall’asserito valore vile del corrispettivo in difetto diqualsiasi riferimento (“finanche in chiave di mera allegazione”) alvalore di mercato del bene compravenduto, b) non era statadepositata una c.t.p., c) le circostanze che [OSCURATO:PERSONA]Agostino eAntonietta Palumbo vivessero con il de cuius presso l’immobile sitoin via Melito e che quest’ultimo non avesse alcuna necessità dialienare i beni erano assolutamente inidonee a supportarel’invocata prova presuntiva.Del resto, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione dilegge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da partedel provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da13 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026una norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l'allegazione, come nel caso di specie,di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazionedella norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità. Nella fattispecie in esame,peraltro, si è in presenza di una cd. doppia conforme, né laricorrente ha dedotto che le due decisioni di merito si fondasserosu differenti ragioni di fatto, sicché ogni censura sul pianomotivazionale sarebbe preclusa.Pertanto, a fronte di tale ricostruzione complessiva, la doglianzaformulata dall’odierna ricorrente si traduce in una sollecitazione arivalutare le risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede dilegittimità.Da ultimo, nessuna violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile,non avendo la corte di merito invertito l’onere probatorio tra leparti, ma ritenuto che gli originari convenuti avessero assoltoall’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento del prezzo.5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 210 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4), c.p.c., per non aver la corte territoriale consideratoche, al fine di disporre una consulenza tecnica percipiente, èsufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento delsuo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richiedaspecifiche cognizioni tecniche.5.1. Il motivo è inammissibile, anche a voler prescinderedall’evidente discrasia tra la rubrica (che si riferisce all’ordine di14 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026esibizione di cui all’art. 210 c.p.c.) e lo sviluppo (che riguarda,invece, la c.t.u.).La corte d’appello ha rigettato la richiesta di espletamento di unaconsulenza tecnica d’ufficio evidenziando che quest’ultima non puòvalere ad eludere l’onere di allegazione incombente sulle partiprocessuali, laddove nel caso di specie avrebbe avuto unaconnotazione esplorativa. Ha, inoltre, richiamato il principiogiurisprudenziale secondo cui il consulente tecnico di ufficio ha si ilpotere di attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli attiprocessuali, quando ciò sia indispensabile per espletareconvenientemente il compito affidatogli, ma sempre che non sitratti di fatti costituenti materia di onere di allegazione e di provadelle parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2671 del 05/02/2020; cfr.altresì Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020 eCass., Sez. 2, Sentenza n. 1190 del 22/01/2015) e che, nel casodi specie, l’onere di allegazione non poteva ritenersi evaso in forzadel mero inciso “a parte il valore vile della compravendita”.In definitiva, la corte distrettuale ha correttamente datoapplicazione alla regola consolidata (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 30218 del 15/12/2017; conf. Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n.10373 del 12/04/2019 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8498 del31/03/2025) a mente della quale la consulenza tecnica d'ufficionon è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità dicoadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nellasoluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, conla conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essereutilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quantoassume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda15 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offertedi prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricercadi elementi, fatti o circostanze non provati.Va, in proposito, ricordato che il consulente nominato dal giudice,nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza delcontraddittorio delle parti, può si acquisire, anche prescindendodall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attivitàdel consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tuttii documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli,ma a condizione che non siano diretti a provare i fatti principalidedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è oneredelle parti provare (cfr., fra le tante, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.26144 del 07/09/2023).Per mera completezza espositiva va, infine, evidenziato chel’ordine di esibizione di documenti previsto dall’art. 210 c.p.c.rappresenta un provvedimento discrezionale del giudice di merito(censurabile, come tale, in sede di legittimità solo per vizio dimotivazione) e riguarda, quindi, documenti che sianospecificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, deiquali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un precisocontenuto (nel caso di specie mancante), influente per la decisionedella causa, che come tali risultino indispensabili al fine della provadei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui provanon sia acquisibile aliunde.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso nonmerita di essere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.16 di 17Numero registro generale 26218/2020Numero sezionale 1332/2026Numero di raccolta generale 15309/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MRigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, che liquida in euro 5.500,00, oltre adeuro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessoridi legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario Avv.[OSCURATO:PERSONA];ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data19.5.2026.Il PresidenteMauro Criscuolo17 di 17