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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24256/2022

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a seguente ORDINANZA per la correzione di errore materiale relativo alla sentenza emessa il 14/10/2020 dalla Corte di Cassazione, sezione Sesta penale, sul ricorso proposto da: Comune di Taranto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 3 agosto 1945 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20/02/2019 esaminati gli atti e udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato in fatto e in diritto che: - l'odierna procedura camerale è stata instaurata su istanza della parte civile, Comune di Taranto, per la correzione dell'intestazione e della parte motiva della sentenza di questa Corte in data 14/10/2020 (R.G.

Cass. n. 1633/2020), con cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi; - per mero errore grafico-materiale, non determinante nullità e non incidente sul contenuto decisorio della sentenza, nell'intestazione e nel corpo motivo della sentenza il nome di Barracato è stato indicato come Sante, anziché come Santo; - il descritto errore materiale può ben essere emendato de plano, in quanto non incidente con l'interesse processuale dello stesso imputato (cfr.: Sez. 1, n. 1_, . , 729,c 29970 del 17/05/2013, Apice, Rv. 256405; Sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, Cocco, Rv. 262370; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946).

P. Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale riguardante le generalità del ricorrente contenuto nella sentenza n. 1550/21 del 14/10/2020, nel senso che nella intestazione e nella motivazione dove si legge "[OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi e intendersi "[OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA per la correzione di errore materiale relativo alla sentenza emessa il 14/10/2020 dalla Corte di Cassazione, sezione Sesta penale, sul ricorso proposto da: Comune di Taranto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il 3 agosto 1945 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20/02/2019 esaminati gli atti e udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto e in diritto che: - l'odierna procedura camerale è stata instaurata su istanza della parte civile, Comune di Taranto, per la correzione dell'intestazione e della parte motiva della sentenza di questa Corte in data 14/10/2020 (R.G. Cass. n. 1633/2020), con cui sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi; - per mero errore grafico-materiale, non determinante nullità e non incidente sul contenuto decisorio della sentenza, nell'intestazione e nel corpo motivo della sentenza il nome di Barracato è stato indicato come Sante, anziché come Santo; - il descritto errore materiale può ben essere emendato de plano, in quanto non incidente con l'interesse processuale dello stesso imputato (cfr.: Sez. 1, n. 1_, . , 729,c 29970 del 17/05/2013, Apice, Rv. 256405; Sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, Cocco, Rv. 262370; Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, Rinaldi, Rv. 264946). P. Q. M. Dispone correggersi l'errore materiale riguardante le generalità del ricorrente contenuto nella sentenza n. 1550/21 del 14/10/2020, nel senso che nella intestazione e nella motivazione dove si legge "[OSCURATO:PERSONA]" deve leggersi e intendersi "[OSCURATO:PERSONA]". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris