CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa ha articolato un unico motivo di ricorso nel quale si duole del riconoscimento della recidiva contestata all'imputato, deducendo mancanza, manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze processuali. Rilevato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sul punto: la Corte di merito, facendo buon governo dei principi stabiliti in questa sede, ha posto in evidenza l'accresciuta pericolosità dimostrata dal ricorrente nella vicenda in esame, desumendo tale connotato dal precedente specifico annoverato dall'imputato in materia di furto, dalle ulteriori condanne dallo stesso riportate, dall'accertata sua presenza in varie località del territorio nazionale, risultante dagli accertamenti dattiloscopici, dalle modalità professionali e allarmanti della condotta serbata nel presente giudizio. Considerato che le censure illustrate nel ricorso, prive di specificità, non rivelano aspetti di reale criticità nel costrutto argomentativo offerto in sentenza; rilevato che l'asserito travisamento delle risultanze processuali non trova riscontro nella lettura della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]