CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 ottobre 2021
Cassazione n. 01730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso Il difensore di parte civile al4e ha depositato memoria chiedendo qualificarsi l'impugnazione proposta come appello in ossequio al principio di diritto espresso dalle [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte alliúdienza del 28 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Firenze, in momento successivo alla regolare costituzione delle parti, ha dichiarato non doversi procedere a carico dell'odierno ricorrente in relazione a fattispecie di appropriazione indebita per insussistenza dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera. 2. Avverso tale provvedimento, ha proposto appello il pubblico ministero territoriale. Tale impugnazione è stata poi riqualificata in termini di ricorso per cassazione della Corte di appello in conseguenza della ritenuta natura predibattimentale della sentenza del Tribunale. Il pubblico ministero ha articolato i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera in fattispecie in cui imputato e persona offesa risultavano parti di un contratto a prestazioni corrispettive. Qualificanti nel caso di specie sarebbero le obbligazioni del locatore previsti dall'articolo 1575 cod-civ.che implicherebbe quindi un facere. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. 3.2. Con memoria depositata il 14 ottobre 2021, la costituita parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione. 3.3. Con successiva memoria in data 25 novembre 2021, il difensore di parte civile ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Firenze dovendosi qualificare l'impugnazione quale appello in ossequio al principio di diritto espresso dalle [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte all'udienza del 28 ottobre 2021 e riportato nella informazione provvisoria pubblicata per cui "la sentenza di proscioglimento "nel merito", pronunciata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, non è riconducibile al modello di cui all'art. 469 c.p.p. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge.", [OSCURATO:PERSONA] Il gravame presentato riveste natura di appello sia in conseguenza della coerente qualificazione operata dal PM impugnante sia perché, nel caso di specie, la sentenza - in quanto pronunciata all'esito della costituzione delle parti - non risulta riconducibile al modello di cui all'art. 469 cod. pen e risulta quindi appellabile (SSUU 28 ottobre 2021, Lafleur). P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deciso i Roma, il 1 dicembre