CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8416/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eNICOTRA FERRUCCIO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 627/2021depositata il 05/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 9.8.2004 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Palmi, allegando di essere proprietario di una striscia di terreno occupata dal convenuto ed invocando la sua condanna alla rimozione del manufatto realizzato sulla stessa ed al risarcimento del danno. Si costituiva il Muratore, contestando la pretesa attorea e spiegando domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in suo favore, dell’area contesa, nonché per l’arretramento della falda del tetto dell’edificio dell’attore, asseritamente sporgente sulla proprietà del convenuto, e per la chiusura di una veduta realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] a distanza irregolare. Con sentenza n. 531/2014 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, ordinando il rilascio dell’area oggetto di sconfinamento e l’arretramento del manufatto del convenuto, e rigettava tanto la domanda risarcitoria proposta dall’attore, che quelle riconvenzionali formulate dal convenuto. Quest’ultimo interponeva appello che, con la sentenza impugnata, n. 627/2021, veniva rigettato dalla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per la cassazione della decisione di seconde cure [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. L’originario attore [OSCURATO:PERSONA], nonché i suoi figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe in alcun modo confutato le argomentazioni poste a base dei motivi di gravame, limitandosi ad una apodittica conferma della decisione di prime cure, a sua volta fondata su una erronea interpretazione delle risultanze dei titoli di provenienza allegati dalle parti. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte reggina avrebbe aderito alle conclusioni del C.T.U. trascurando di esaminare le risultanze dei titoli di proprietà allegati dalle parti e le risultanze della prova orale, e non avrebbe rilevato che la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], da qualificare come di rivendicazione, era rimasta sfornita della necessaria prova. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il vizio della motivazione per travisamento della prova, nonché la violazione dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché l’ausiliario non avrebbe individuato il confine sulla base dei titoli di provenienza, bensì con riferimento alle mappe catastali e ad altri elementi, non rilevanti. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto poiché tutte incentrate sulla valutazione del fatto e delle prove condotta dal giudice di merito, sono infondate. La Corte di Appello, contrariamente a quanto afferma il ricorrente con il primo motivo di censura, ha esaminato le doglianze proposte dal Muratore con l’atto di gravame, confutandole in modo specifico. In particolare, il giudice di secondo grado ha dato atto che la C.T.U. esperita in prime cure aveva escluso che, a seguito dei lavori di ristrutturazione eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] sulla sua proprietà, si fosse verificato uno spostamento del confine tra i due fondi (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) ed ha affermato che tale circostanza risultava anche dalla sentenza penale n. 37/95 emessa dal Pretore di Palmi, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da ogni imputazione per non aver commesso il fatto, poiché “… come si evince dagli atti, il prevenuto, pur avendo demolito due muri perimetrali li ha ricostruiti alla stessa distanza e con le stesse dimensioni dei precedenti … dal vaglio dibattimentale non solo non è emersa alcuna difformità dal progetto ma, in ragione del fatto che l’opera in questione ha mantenuto identiche a quelle preesistenti le dimensioni, la struttura, la superficie, la tipologia e la destinazione d’uso, più che di intervento edilizio ex novo … deve parlarsi di intervento di restauro …” (cfr. ancora pagg. 6 e 7 della sentenza). La Corte di merito aggiunge che dette circostanze erano state confermate anche dall’indagine peritale svolta in sede civile, la quale aveva, per converso, rilevato che “… il fabbricato del Muratore risulta completamente diverso in riferimento alla documentazione in atti ed alle risultanze catastali” (cfr. pag. 7). Pertanto l’ausiliario, utilizzando le risultanze degli atti di provenienza allegati dalle parti – e non, dunque, facendo riferimento ad altri elementi di prova, come dedotto dal ricorrente con il secondo e, soprattutto, con il terzo motivo di ricorso – ha verificato che “… risulta uno sconfinamento da parte del convenuto Muratore … più precisamente risulta che il fabbricato Muratore è spostato verso la proprietà dell’attore [OSCURATO:PERSONA] di circa metri 0,93 sul confine opposto alla strada provinciale Palmi-Tonnara, e la superficie complessiva di sconfinamento operata da Muratore risulta pari a mq. 6,31” (cfr. pag. 7 della sentenza). Circa la qualificazione della domanda operata dal giudice di merito, è opportuno ribadire il principio per cui “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 3041 d el 13/02/2007 , Rv. 594291 ). Tale operazione ermeneutica è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione soltanto: “… a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto delladomanda determina un vizio attinente alla individuazi one del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 11103 del 10/ 06/2020 , Rv. 658078 ). In ogni altro caso, la censura relativa all’interpretazione della domanda va dichiarata inammissibile perché attinge un accertamento di merito. Peraltro, nel caso di specie entrambi i giudici di merito hanno correttamente qualificato la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], poiché la controversia aveva ad oggetto l’accertamento dell’esatto confine tra i due fondi, lo sconfinamento e la restituzione dell’area occupata. In definitiva, la decisione impugnata è immune da vizi e sostenuta da una motivazione adeguata e non implausibile, idonea ad integrare il cd. “minimo costituzionale” e corrispondente ai motivi che erano stati proposti dall’appellante. Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile, dovendosi ribadire il principio per cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Il ricorso va dunquerigettato. Nulla per le spese , in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r