CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 26766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO/dato avviso alle p—ari-i73 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9088/22 Boccara (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] -persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; vista la memoria in data ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso una ordinanza di archiviazione adottata dal Giudice delle indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per motivi di merito attinenti -sotto i distinti profili dell'inosservanza delle norme processuali e di plurimi vizi della motivazione- alla valutazione degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari; ritenuto che, successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza camerale non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dunque nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen., quelli, cioè, di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale (Sez. 6, n. 18847 del 06/03/2018, Panzani, Rv. 272932; v., inoltre, Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371); ritenuto che, in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso